Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2001, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
C.C. 66332. NOME DEL POPOLO ITALIAN04555/0 1 E N ) 6 O I 8 9 Z A 1 I A / R R 4 6 / T 6 Á . S 2 I N T . - G U R ΑΣΙΟΝΕ LA SUPREM E B B Oggetto R P I . D Registro - L R L A L T Fusione per incorporazione A E D SEZIONE TRIBUTARIA . D direttiva 335/69/CEE { B E I T S A A I T R N N E .mi Sigg .ri Magistrati: i Ill R E 1 E S 3 T S E 1 E A T R.G.N. 19286/99 A M Dott. Giovanni OLLA Presidente M Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Cron. 9263 © Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. - Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 26/01/01 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente has SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF. REGISTRO TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZONE ricorrOAMPIONE CIVI;
E N. 66332
contro
ITALGAS SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato HERNANDEZ SALVATORE, che 2001 lo difende unitamente agli avvocati BUONGIOANNI 119 GIANFRANCO, CARAMELLO GIOVANNI, giusta delega in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 116/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato HERNANDEZ, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il har rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo La TA Società Italiana per il gas s.p.a. chiedeva la restituzione dell'imposta proporzionale di registro dell'1%, versata in misura di lire 1.071.390.000, per la registrazione dell'atto 21 dicem- bre 1993 di fusione per incorporazione, nella stessa società, delle società Metano Città s.p.a., TA Sud s.p.a. e Luxabel s.p.a., sostenendo che l'applicazione dell'imposta proporzionale contrastava con la direttiva 69/335/CEE, come modificata dalle di- rettive 80/73/CEE e 303/85/CEE e che, quindi, era dovu- ta soltanto l'imposta fissa di lire 150.000. 2 L'ufficio del Registro di Torino respingeva l'istanza, ritenendo che la disciplina comunitaria in- vocata non fosse applicabile nell'ordinamento nazionale in difetto di misure interne di trasposizione, adottate dall'Italia soltanto col d.l. 20 giugno 1996, n.323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n.425. La società adiva, quindi, la commissione tributaria provinciale di Torino, la quale accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale del Piemonte con sentenza 17 giugno - 14 luglio 1998, nella quale si riteneva haur che l'operazione de qua rientrasse nella previsione dell'art. 4, n.1, lett.c), della direttiva 335/69/CEE, modificata dalle direttive sopra richiamate ( aumento di capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ), e fosse, quindi, esentata dall'imposta sui conferimenti ai sensi dell'art.7, n.1, della direttiva. L'applicabilità di- retta delle predette norme comportava la disapplicazio- ne della disciplina normativa interna, anche a rappor- ti giuridici pregressi, ma sorti quando era scaduto il termine assegnato allo Stato membro per uniformarsi al- la direttiva. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mez- 3 zo d'annullamento. La Società italiana per il gas s.p.a. ( TA ) resiste con controricorso ed ha, altresì, presentato memoria. $ 2. Il motivo di ricorso e le deduzioni della controricorrente 2.1. Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 7 e 12 della direttiva 69/335/CEE, in relazione all'art.360, coma primo, n.3, cod.proc.civ., la difesa dell'Amministrazione deduce che la società incorporante, alla data dell'atto di fusione per incor- porazione, era già titolare dell'intero capitale azio- har nario delle società incorporate, il che impediva l'applicazione dell'art. 7 della direttiva 69/335, il quale, nel testo modificato dall'art.l della direttiva 85/303, esigeva l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta alla data del 1 luglio 1984. Tale condizione, e cioè che il conferi- mento fosse esclusivamente remunerato mediante attribu- zione di quote sociali, era prevista nel testo origi- nario dell'art.
7. L'Avvocatura rileva, inoltre, che la possibilità di applicare imposte in deroga agli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 è espressamente prevista dall'art.12, par.1, lett.c), per i casi di conferimento ad una SO- cietà di < beni di qualsiasi natura nella misura in cui il trasferimente di tali beni è remunerato al- trimenti che con quote sociali » . L'operazione tassata era, quindi, soggetta al re- gime fiscale nazionale, non avendo comportato, nè un aumento del capitale sociale dell' TA, nè, conse- guentemente, una remunerazione mediante attribuzione di quote sociali. A sostegno della propria tesi l'Amministrazione ri- chiama la sentenza della Corte di Giustizia delle Comu- nità Europee del 27 ottobre 1998 in causa C- 152/97. haw 2.2. Nel controricorso si deduce: In via preliminare: le censure dell'Amministrazione inammissibili, in quanto introducono circostanze sono di fatto del tutto nuove 0, comunque, un nuovo tema di indagine. Dinanzi alla commissione provinciale la dife- sa dell'ufficio si era limitata a contestare la imme- diata applicabilità della direttiva, senza svolgere al- cuna questione sul contenuto della stessa e, in parti- colare, senza contestare che, ove ritenuti direttamente applicabili gli articoli 4 -7, l'operazione sarebbe stata soggetta al regime privilegiato della tassa fis- sa. Nell'appello dell'ufficio non viene dedotta alcuna censura circa l'interpretazione delle norme della di- rettiva, insistendosi soltanto sulla sua non immediata applicabilità in difetto di misure di trasposizione. Nel merito: lo scopo della direttiva, come afferma- to nella sentenza della Corte di giustizia CE 27 otto- bre 1998, è quello di eliminare gli ostacoli di natura fiscale in modo da favorire la riorganizzazione e il raggruppamento di imprese. Sebbene le operazioni di fu- sione non siano espressamente menzionate nell'art.4 della direttiva 69/335, per le stesse debbono valere i ispiratori della disciplina comunitaria.principi L'interpretazione sostenuta dalla difesahar dell'Amministrazione contrasterebbe coi principi ispi- ratori della normativa. Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia ri- chiamata nel ricorso, la portata di tale pronuncia non è affatto quella di prescrivere la tassazione propor- zionale degli atti di fusione. Nella sentenza, infatti, la Corte si sarebbe limitata a dichiarare la propria incompetenza in tema di fusioni con annullamento. Nè sarebbe pertinente il richiamo all'art. 12, par.1, lett.c), in quanto il caso di specie non rientra affatto nei conferimenti di beni di qualsiasi natura nella misura in cui il trasferimento di tali beni è re- munerato altrimenti che con quote sociali. Nel caso di specie, come rilevato nella stessa sentenza della Corte di Giustizia, una remunerazione di questo tipo sarebbe inapplicabile. Inoltre, aderendo alla tesi enunciata nella senten- si violerebbe il principio secondo cui l'imposta za, sui conferimenti non può applicarsi che una sola volta nel mercato comune, in quanto i capitali e le riserve della società incorporata hanno già scontato l'imposta. S 3. Motivi della decisione 3.1. La questione d'inammissibilità del ricorso non è fondata. har La difesa dell'ufficio dinanzi alle commissioni consisteva, fondamentalmente, nella richiesta di appli- cazione del regime giuridico nazionale. Pertanto, la prospettazione di diverse ragioni giuridiche a sostegno di tale applicabilità ( e cioè, non più la non immedia- ta applicabilità della direttiva, ma la non riconduci- bilità dell'incorporazione di società le cui azioni so- no detenute interamente dalla società incorporante ad alcuna delle ipotesi disciplinate dalla direttiva stes- sa ) non costituisce nuovo tema d'indagine. Occorre, altresì, considerare che i giudici nazio- nali hanno l'obbligo di verificare la compatibilità del diritto interno con le norme di diritto comunitario primario e secondario, indipendentemente da una speci- fica domanda di parte. Nella sentenza 14 dicembre 1995, C-312/93, Peter- broek, Van Campenhout & C.ie SCS la Corte comunitaria ha affermato il seguente principio: < Il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma processuale nazionale che, in condizioni ana- loghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazio- nale, adito nell'ambito della sua competenza, di valu- tare d'ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest'ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine». Nella sentenza resa nella stessa data in cause ri- unite C - 430 e 431/93, Van Schijndel, ( punto 1 del sommario ), la Corte ha statuito che « è compito del giudice nazionale applicare disposizioni comunitarie vincolanti... anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione non le abbia invocate »>, pur nei procedimenti aventi ad oggetto diritti disponibili. Il principio è stato ribadito dalla Corte nella sentenza 13 marzo 1997, C- 358/95, Morellato, il cui punto 2 del sommario dispone: « Allorchè si richieda al giudice nazionale di applicare una legge nazionale in- compatibile con l'art.30 del Trattato, esso ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tale nor- 8 disapplicando di propria iniziativa la detta leg- ma, ge. >> L'applicazione di tale principio al giudizio di cassazione ( come questa Corte ha già riconosciuto nel- la sentenza 9 giugno 2000, n. 7909 ) comporta che, ove sussistano casi analoghi in cui il giudice dell'impugnazione debba conoscere, anche d'ufficio, di questioni non formanti oggetto dei motivi dedotti, la verifica di compatibilità col diritto comunitario non può essere condizionata alla deduzione di uno specifi- co motivo. shan I casi che presentano una spiccata analogia con quello della verifica di compatibilità col diritto co- munitario sono costituiti dallo jus superveniens e dalla questione di legittimità costituzionale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tali questioni possono essere conosciute anche d'ufficio, e anche per la prima volta in cassazione, purchè l'applicazione della norma ( sopravvenuta, o della qua- le si sospetti una contrarietà alla Costituzione ) Co- stituisca ancora oggetto del dibattito introdotto coi motivi. Soprattutto il secondo caso presenta notevoli ana- logie con quello della verifica di compatibilità col diritto comunitario, in quanto in entrambi si pone un problema di gerarchia delle fonti. Nel caso in esame, dinanzi alla commissione tribu- taria regionale il dibattito verteva disciplina applicabile al sull'individuazione della rapporto dedotto in giudizio ( e cioè il diritto nazio- nale in materia di fusione per incorporazione, ovvero, in caso di contrasto di tale disciplina col diritto co- munitario, le norme della direttiva ); in definitiva, sull'esistenza di una base normativa di diritto interno non contrastante col diritto comunitario hour dell'imposizione fiscale in questione. Ne deriva che, pur avendo l'ufficio sostenuto nei motivi d'appello che l'applicabilità del diritto inter- no era una mera conseguenza della non immediata appli- cabilità della direttiva, l'indagine sulla conformità del regime nazionale alle disposizioni del diritto co- munitario, nei termini svolti nei motivi di cassazio- ne, non può considerarsi preclusa, ma anzi doverosa, soprattutto quando, come si dirà in seguito, sull'interpretazione del diritto comunitario esiste un'interpretazione della Corte di Giustizia in un pro- cedimento pregiudiziale, vincolante per il giudice na- zionale.
3.2. Passando all'esame delle censure, le stesse devono essere accolte. 10 Come ha esattamente rilevato la difesa dell'Amministrazione, sulla questione dibattuta nel presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 27 ottobre 1998 in causa C- 152/97, Abruzzi Gas s.p.a. (Agas). Nel giudizio a quo tale società aveva impugnato di- nanzi al giudice tributario il rifiuto di restituzione suldell'imposta di registro proporzionale, calcolata patrimonio netto delle società incorporate, secondo la previsione dell'art.50, n.4, del d.P.R. n.131 /86, nel testo vigente prima del d.l. 20 giugno 1996, n.323, han convertito in legge 8 agosto 1996, n.425. La Corte co- munitaria statuiva che « La direttiva del Consiglio 17 lugio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indiret- te sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione di un'imposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera di un'altra so- cietà che già detiene la totalità delle azioni e delle quote delle società incorporate ». Nella motivazione della sentenza si osserva: 22.«.. un'operazione di fusione ad opera di una so- cietà che già detiene la totalità di delle azioni e delle quote delle società incorporate non comporta un aumento del capitale sociale della stessa società e non 11 n.1, rientra, pertanto, nella previsione dell'art. 4, della direttiva. » 23. «Una simile operazione non rientra neanche nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n.1, lett.d) della direttiva». 24. « Certamente, il conferimento di alla società incorporante dei patrimoni netti delle società incorpo- rate può causare un aumento del patrimonio sociale del- la prima società. Tuttavia, per essere assoggettabile ad imposta, tale operazione deve, secondo la disposi- zione in esame, trovare una contropartita non in quote kar rappresentative del capitale o del patrimonio sociale, bensì in diritti della stessa natura di quelli dei so- ci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione ». 25. « Ora, nel caso di incorporazione ad opera di una società che detiene la totalità delle azioni o del- le quote sociali della società incorporata, una remune- razione di questo tipo è semplicemente inapplicabile»>. La Corte non può che prendere atto del valore vin- colante che deriva dalle pronunce pregiudiziali d'interpretazione della Corte di Giustizia, non essendo state dedotte nuove e decisive ragioni le quali giusti- fichino un nuovo rinvio pregiudiziale. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria deve, 12 pertanto, essere accolto, con la cassazione della sen- tenza impugnata. Poichè ricorrono i presupposti per una decisione nel merito, e non sono necessarie ulteriori indagini di fatto, la Corte respinge l'istanza di rimborso presen- tata dalla società TA. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata decidendo nel merito, respinge l'istanza di rimbor- e so;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 26 gennaio 2001. Il Consignere estensore Il Presidente Enrico Altieri Giovanni Olla CORTE Nor Н A P E R U M S IL CANCELLIERE C1, IO блок AM CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 128 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 DO CasangAwolde обла 13