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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 91 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 91 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.04.2008 e
25.06.2012, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_2
la sig.ra in Mondaino (RN) il 03.10.2009, atto trascritto nel predetto comune al n. 3, Parte_1
Serie A, Parte 2, anno 2009, ordinando all'ufficiale di stato civile di detto comune di provvedere alle necessarie annotazioni (Atto n.6, parte 2, serie A);
2. Ritenuta la autosufficienza economica di entrambi i coniugi, dichiarare che alcuna somma verrà versata in favore dell'altro a titolo di assegno divorzile;
i medesimi coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa dall'altro.
3. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre in Cattolica (RN) in Via Foscolo n. 59. Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli garantendo agli stessi il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo.
Entrambi i genitori, nell'interesse dei figli minori, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza dei figli, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i minori, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, secondo il seguente schema:
a. settimana di tipo 1, ossia quando il weekend non è di spettanza paterna, andandoli a prendere a scuola e tenendoli con sé con pernottamento dal mercoledì al venerdì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
pagina 2 di 6 b. settimana di tipo 2, ossia quando il weekend è di spettanza paterna, andandoli a prendere a scuola e tenendoli con sé dal giovedì pomeriggio fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
c. entrambi i genitori avranno cura di affiancare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività sportive ed extrascolastiche;
d. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorse dai figli con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione dei giorni di Natale e S. Stefano, che saranno alternati tra i genitori, ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche essi alternati tra i genitori;
e. la festa della mamma sarà trascorsa dai figli con la sig.ra mentre la festa del papà sarà Parte_1
trascorsa dai figli con il sig. Parte_2
f. durante l'anno i minori potranno trascorrere 2 settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, senza però che le assenze da scuole superino i 7 giorni consecutivi o non consecutivi.
A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con i figli dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età degli stessi, dei loro desideri ed esigenze;
5. Posto che i figli sono entrambe minorenni e non godono, a tutt'oggi, dell'indipendenza economica, disporre che il Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario, versi in favore Parte_2
della sig.ra , dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la somma Parte_1 complessiva mensile di € 921,00= (novecentoventuno/00), ovvero euro 460,50= per ciascun figlio, quale cifra maggiorata secondo gli Indici Istat sulla maggior somma di euro 800,00= prevista nell'accordo separativo, fino al raggiungimento della loro emancipazione economica,
Si fa presente che per effetto di espresso accordo tra le parti, la voce “abbigliamento” (intendendo per tale qualsiasi voce di spesa sostenuta per i figli e ad essi attribuibile, quali acquisto di calzature, indumenti, abbigliamento sportivo, etc..) verrà ricompresa tra le spese straordinarie fino ad un tetto massimo di complessivi euro 500,00= (€ 250,00 x 2) all'anno, da attribuirsi specificamente a tale voce di spesa.
6. I genitori contribuiranno in egual misura, ciascuno per la propria quota parte pari al 50%, alla corresponsione delle spese straordinarie sostenute per i figli, ad eccezione della voce “abbigliamento”
(vedi punto nr. 5). Per tali voci di spesa, precedentemente concordate (ad eccezione delle urgenze) si considerino le spese mediche non mutuabili (tra cui: tickets, visite specialistiche, cure farmaceutiche, pagina 3 di 6 interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche ecc….) farmaceutiche non mutuabili, spese scolastiche (tra cui: retta scolastica, eventuale trasporto pubblico, testi, ecc) spese per attività ricreative e sportive di ogni genere (comprese abbigliamento, attrezzatture, quote di frequenza, iscrizioni, ecc.) . Sussiste obbligo per ciascun genitore di rimborsare la spesa sostenuta all'altro genitore mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento preferita. L'eventuale costo per acquisto di ciclomotori e/o autovetture e le correlate spese di manutenzione e mantenimento verranno sostenute dai genitori in pari quota, solo se entrambi avranno manifestato il consenso per l'acquisto.
7. L'assegno unico familiare sarà percepito in pari quota, pari al 50% delle somme erogate, sia dalla signora che dal Signor Pt_1 Pt_2
8. In merito al mutuo cointestato ed insistente sull'immobile sito in Cattolica Via Foscolo 59, (vedi punto
5), già casa familiare di proprietà al 50% tra le parti, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano a sollevare il sig. al contratto di mutuo su menzionato con esplicita liberatoria Pt_2 da parte dell'Istituto di Credito, la quale accetterà quale accollante e unico debitore la sig.ra Parte_1
La sig.ra pertanto si accollerà il pagamento del 100% della rata mutuo cointestato acceso per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale presso IE AN (filiale di Cattolica, Via Carducci) con atto notarile a ministero del Notaio di Rimini in data 03.08.2016 rep. 38014 – Racc. 18060, con Persona_3
rata mensile di euro 1.038,00 (milletrentotto/00) gravante sulla ex casa coniugale sino alla sua naturale estinzione e rinuncia parallelamente a qualsiasi futura azione per la ripetizione delle somme Pt_2
relative alle rate del mutuo fino ad ora corrisposte;
1. I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio il trasferimento immobiliare a favore dei figli Per_4
e anche al fine di assicurarne il mantenimento.
[...] Persona_5
In particolare, con il presente accordo e quale parte sostanziale dello stesso, il Sig. Parte_2
trasferisce senza corresponsione di denaro ai figli e (come Persona_5 Persona_4
da allegata richiesta autorizzazione del Giudice Tutelare e/o nomina del curatore speciale) la propria quota parte pari al 50% dell'immobile sito in Cattolica Via Ugo Foscolo, 59 - per quota pari al 25% per ciascun figlio-, con espressa accettazione da parte di e e della Sig.ra Persona_5 Persona_4
quale nominando Curatore Speciale dei minori, quale contratto a favore di terzo ai sensi Parte_1 dell'art. 1411 c.c., con dichiarazione di volerne profittare.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono catastalmente individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica (RN) Via Ugo Foscolo, 59, costituite da:
pagina 4 di 6 - un appartamento al piano rialzato, composto da;
cucina, pranzo, bagno, due camere, due ripostigli e due corti esclusive pertinenziali, distinto al Catasto fabbricati del Comune suddetto al foglio 4 (quattro) particella 1.207 (milleduecentosette), sulbalterno 4 (quattro), via Ugo Foscolo n. 59, p.T., cat.A/3, cl.3, vani 5,5, rendita catastale euro 383,47;
- un garage al piano terra con antistante corte esclusiva, pertinenziale all'unità abitativa sopra indicata distinto al Catasto fabbricati del Comune suddetto al foglio 4 (quattro) particella 1.207
(milleduecentosette), sulbalterno 5 (cinque), via Ugo Foscolo n. 59, p.T., cat. C/6, cl.2, consistenza mq.
19, rendita catastale euro 49,06;
Il tutto confinante con parti comuni, salvo altri. Per_6
Nell'oggetto è compresa la relativa quota di comproprietà sulle parti dell'edificio comuni per legge o per destinazione nonché sull'annessa area coperta e scoperta pertinenziale distinta al catasto terreni di detto comune al foglio 4 (quattro) particella 1.207 (milleduecentosette), della superficie catastale di metri quadrati 260 (duecentosessanta).
L'immobile viene trasferito a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova del quale la parte avente causa si dichiara a conoscenza, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle pertinenze ed alle servitu' anche se non trascritte, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato di condominio in cui si trova.
In conseguenza di detto trasferimento immobiliare i figli e in virtù Persona_4 Persona_5 dell'autorizzazione e/o nomina del Giudice Tutelare che verrà richiesta al momento dell'effettivo trasferimento notarile del bene, divengono pieni ed esclusivi proprietari, nella misura del 25% ciascuno, degli immobili sopra individuati.
2. I trasferimenti come qui promessi ed in seguito perfezionati, sono esenti da imposte e tasse in genere
(imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e Corte Cost. n.202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 65 del 2015), tutte le spese relative necessarie saranno suddivise al 50% fra i Signori e Pt_2
Pt_1
3. e reciprocamente si danno atto che con il presente atto sono stati Parte_2 Parte_1
adempiuti esattamente gli obblighi contenuti nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 5 di 6 Pertanto, i medesimi si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per le obbligazioni scaturenti dal vincolo matrimoniale nè per ogni altra causa e/o ragione, fermo l'obbligo delle parti di stipulare atto pubblico a ministero notarile per quanto attiene alla cessione della proprietà immobiliare ai figli, con spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 3.10.2009 in Mondaino (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 91 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 5.04.2008 e
25.06.2012, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_2
la sig.ra in Mondaino (RN) il 03.10.2009, atto trascritto nel predetto comune al n. 3, Parte_1
Serie A, Parte 2, anno 2009, ordinando all'ufficiale di stato civile di detto comune di provvedere alle necessarie annotazioni (Atto n.6, parte 2, serie A);
2. Ritenuta la autosufficienza economica di entrambi i coniugi, dichiarare che alcuna somma verrà versata in favore dell'altro a titolo di assegno divorzile;
i medesimi coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa dall'altro.
3. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre in Cattolica (RN) in Via Foscolo n. 59. Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli garantendo agli stessi il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo.
Entrambi i genitori, nell'interesse dei figli minori, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza dei figli, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i minori, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, secondo il seguente schema:
a. settimana di tipo 1, ossia quando il weekend non è di spettanza paterna, andandoli a prendere a scuola e tenendoli con sé con pernottamento dal mercoledì al venerdì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
pagina 2 di 6 b. settimana di tipo 2, ossia quando il weekend è di spettanza paterna, andandoli a prendere a scuola e tenendoli con sé dal giovedì pomeriggio fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
c. entrambi i genitori avranno cura di affiancare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività sportive ed extrascolastiche;
d. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorse dai figli con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione dei giorni di Natale e S. Stefano, che saranno alternati tra i genitori, ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche essi alternati tra i genitori;
e. la festa della mamma sarà trascorsa dai figli con la sig.ra mentre la festa del papà sarà Parte_1
trascorsa dai figli con il sig. Parte_2
f. durante l'anno i minori potranno trascorrere 2 settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, senza però che le assenze da scuole superino i 7 giorni consecutivi o non consecutivi.
A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con i figli dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età degli stessi, dei loro desideri ed esigenze;
5. Posto che i figli sono entrambe minorenni e non godono, a tutt'oggi, dell'indipendenza economica, disporre che il Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario, versi in favore Parte_2
della sig.ra , dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la somma Parte_1 complessiva mensile di € 921,00= (novecentoventuno/00), ovvero euro 460,50= per ciascun figlio, quale cifra maggiorata secondo gli Indici Istat sulla maggior somma di euro 800,00= prevista nell'accordo separativo, fino al raggiungimento della loro emancipazione economica,
Si fa presente che per effetto di espresso accordo tra le parti, la voce “abbigliamento” (intendendo per tale qualsiasi voce di spesa sostenuta per i figli e ad essi attribuibile, quali acquisto di calzature, indumenti, abbigliamento sportivo, etc..) verrà ricompresa tra le spese straordinarie fino ad un tetto massimo di complessivi euro 500,00= (€ 250,00 x 2) all'anno, da attribuirsi specificamente a tale voce di spesa.
6. I genitori contribuiranno in egual misura, ciascuno per la propria quota parte pari al 50%, alla corresponsione delle spese straordinarie sostenute per i figli, ad eccezione della voce “abbigliamento”
(vedi punto nr. 5). Per tali voci di spesa, precedentemente concordate (ad eccezione delle urgenze) si considerino le spese mediche non mutuabili (tra cui: tickets, visite specialistiche, cure farmaceutiche, pagina 3 di 6 interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche ecc….) farmaceutiche non mutuabili, spese scolastiche (tra cui: retta scolastica, eventuale trasporto pubblico, testi, ecc) spese per attività ricreative e sportive di ogni genere (comprese abbigliamento, attrezzatture, quote di frequenza, iscrizioni, ecc.) . Sussiste obbligo per ciascun genitore di rimborsare la spesa sostenuta all'altro genitore mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento preferita. L'eventuale costo per acquisto di ciclomotori e/o autovetture e le correlate spese di manutenzione e mantenimento verranno sostenute dai genitori in pari quota, solo se entrambi avranno manifestato il consenso per l'acquisto.
7. L'assegno unico familiare sarà percepito in pari quota, pari al 50% delle somme erogate, sia dalla signora che dal Signor Pt_1 Pt_2
8. In merito al mutuo cointestato ed insistente sull'immobile sito in Cattolica Via Foscolo 59, (vedi punto
5), già casa familiare di proprietà al 50% tra le parti, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano a sollevare il sig. al contratto di mutuo su menzionato con esplicita liberatoria Pt_2 da parte dell'Istituto di Credito, la quale accetterà quale accollante e unico debitore la sig.ra Parte_1
La sig.ra pertanto si accollerà il pagamento del 100% della rata mutuo cointestato acceso per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale presso IE AN (filiale di Cattolica, Via Carducci) con atto notarile a ministero del Notaio di Rimini in data 03.08.2016 rep. 38014 – Racc. 18060, con Persona_3
rata mensile di euro 1.038,00 (milletrentotto/00) gravante sulla ex casa coniugale sino alla sua naturale estinzione e rinuncia parallelamente a qualsiasi futura azione per la ripetizione delle somme Pt_2
relative alle rate del mutuo fino ad ora corrisposte;
1. I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio il trasferimento immobiliare a favore dei figli Per_4
e anche al fine di assicurarne il mantenimento.
[...] Persona_5
In particolare, con il presente accordo e quale parte sostanziale dello stesso, il Sig. Parte_2
trasferisce senza corresponsione di denaro ai figli e (come Persona_5 Persona_4
da allegata richiesta autorizzazione del Giudice Tutelare e/o nomina del curatore speciale) la propria quota parte pari al 50% dell'immobile sito in Cattolica Via Ugo Foscolo, 59 - per quota pari al 25% per ciascun figlio-, con espressa accettazione da parte di e e della Sig.ra Persona_5 Persona_4
quale nominando Curatore Speciale dei minori, quale contratto a favore di terzo ai sensi Parte_1 dell'art. 1411 c.c., con dichiarazione di volerne profittare.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono catastalmente individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica (RN) Via Ugo Foscolo, 59, costituite da:
pagina 4 di 6 - un appartamento al piano rialzato, composto da;
cucina, pranzo, bagno, due camere, due ripostigli e due corti esclusive pertinenziali, distinto al Catasto fabbricati del Comune suddetto al foglio 4 (quattro) particella 1.207 (milleduecentosette), sulbalterno 4 (quattro), via Ugo Foscolo n. 59, p.T., cat.A/3, cl.3, vani 5,5, rendita catastale euro 383,47;
- un garage al piano terra con antistante corte esclusiva, pertinenziale all'unità abitativa sopra indicata distinto al Catasto fabbricati del Comune suddetto al foglio 4 (quattro) particella 1.207
(milleduecentosette), sulbalterno 5 (cinque), via Ugo Foscolo n. 59, p.T., cat. C/6, cl.2, consistenza mq.
19, rendita catastale euro 49,06;
Il tutto confinante con parti comuni, salvo altri. Per_6
Nell'oggetto è compresa la relativa quota di comproprietà sulle parti dell'edificio comuni per legge o per destinazione nonché sull'annessa area coperta e scoperta pertinenziale distinta al catasto terreni di detto comune al foglio 4 (quattro) particella 1.207 (milleduecentosette), della superficie catastale di metri quadrati 260 (duecentosessanta).
L'immobile viene trasferito a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova del quale la parte avente causa si dichiara a conoscenza, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle pertinenze ed alle servitu' anche se non trascritte, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato di condominio in cui si trova.
In conseguenza di detto trasferimento immobiliare i figli e in virtù Persona_4 Persona_5 dell'autorizzazione e/o nomina del Giudice Tutelare che verrà richiesta al momento dell'effettivo trasferimento notarile del bene, divengono pieni ed esclusivi proprietari, nella misura del 25% ciascuno, degli immobili sopra individuati.
2. I trasferimenti come qui promessi ed in seguito perfezionati, sono esenti da imposte e tasse in genere
(imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e Corte Cost. n.202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
n. 65 del 2015), tutte le spese relative necessarie saranno suddivise al 50% fra i Signori e Pt_2
Pt_1
3. e reciprocamente si danno atto che con il presente atto sono stati Parte_2 Parte_1
adempiuti esattamente gli obblighi contenuti nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 5 di 6 Pertanto, i medesimi si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per le obbligazioni scaturenti dal vincolo matrimoniale nè per ogni altra causa e/o ragione, fermo l'obbligo delle parti di stipulare atto pubblico a ministero notarile per quanto attiene alla cessione della proprietà immobiliare ai figli, con spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 3.10.2009 in Mondaino (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6