Art. 47.
I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotati ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25° anno di eta'.
Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.
Fino a che non siasi effettuato tale accertamento, le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere le medie delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio precedente.
La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andra' a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.
Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.
Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verra' a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornera' alla originaria destinazione.
Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, e' ammesso solo il ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria.
Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.
Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotati ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25° anno di eta'.
Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.
Fino a che non siasi effettuato tale accertamento, le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere le medie delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio precedente.
La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andra' a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.
Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.
Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verra' a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornera' alla originaria destinazione.
Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, e' ammesso solo il ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria.
Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.
Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.