Articolo 21 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 30Articolo 21 bis
Versione
9 novembre 1963
>
Versione
21 giugno 1964
>
Versione
9 luglio 1966
Art. 21. ((Le provvidenze previste all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e localita' indicati nell'art. 1 della presente legge, nonche' nelle zone che saranno delimitate a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Alle liquidazioni previste dal comma citato puo' farsi luogo anche se l'interessato si trova nell'impossibilita' di destinare la somma ai fini ivi indicati, allorche' il danno cui la liquidazione si riferisce non sia superiore a 400 mila lire e il danneggiato non disponga di altro terreno agricolo nel quale impiegare la somma stessa.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le provvidenze previste nel presente articolo scade il 31 dicembre 1966.
Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverra' sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti Uffici tecnici erariali))
Entrata in vigore il 9 luglio 1966