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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 636/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 636/2023
PROMOSSA DA
– successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 124 del 2019 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Vagliasindi n. 45/47, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Privitera che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe n.
1/C, presso lo studio dell'avv. Loretta Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 4250 del 2017, Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 10 ottobre 2017, con la quale tra l'altro è stata condannata al pagamento della somma di Euro 38.239,00 in favore della _1
: a fondamento del gravame la società appellante ha contestato la non debenza
[...]
della somma ingiunta posto che il credito spettante alla era Controparte_1
stato a suo dire già saldato.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse difese Controparte_1
ed instando per il rigetto del gravame ed, a seguito della proposizione di appello incidentale, per la condanna della alla maggiore somma di Euro Parte_1
76.390,49.
Instaurato il contraddittorio, la è stata dichiarata fallita con Parte_1
sentenza del Tribunale di Catania n. 124 del 2019, con la conseguenza che il giudizio è stato interrotto.
Con istanza del 13 febbraio 2025 la ha Controparte_1
presentato istanza volta alla declaratoria di estinzione del presente giudizio stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge divisato dall'art. 307 del codice di rito civile.
Fissata apposita udienza per la data del 24 marzo 2025, nella contumacia del
[...]
la Corte ha posto la causa in decisione. Controparte_2
Questi i fatti di causa, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge divisato dall'art. 307 del codice di rito civile ad opera di nessuna delle parti di causa: le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 636/2018 R.G., così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti di causa;
2. Spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 24 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 636/2023
PROMOSSA DA
– successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 124 del 2019 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Vagliasindi n. 45/47, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Privitera che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe n.
1/C, presso lo studio dell'avv. Loretta Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 4250 del 2017, Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 10 ottobre 2017, con la quale tra l'altro è stata condannata al pagamento della somma di Euro 38.239,00 in favore della _1
: a fondamento del gravame la società appellante ha contestato la non debenza
[...]
della somma ingiunta posto che il credito spettante alla era Controparte_1
stato a suo dire già saldato.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse difese Controparte_1
ed instando per il rigetto del gravame ed, a seguito della proposizione di appello incidentale, per la condanna della alla maggiore somma di Euro Parte_1
76.390,49.
Instaurato il contraddittorio, la è stata dichiarata fallita con Parte_1
sentenza del Tribunale di Catania n. 124 del 2019, con la conseguenza che il giudizio è stato interrotto.
Con istanza del 13 febbraio 2025 la ha Controparte_1
presentato istanza volta alla declaratoria di estinzione del presente giudizio stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge divisato dall'art. 307 del codice di rito civile.
Fissata apposita udienza per la data del 24 marzo 2025, nella contumacia del
[...]
la Corte ha posto la causa in decisione. Controparte_2
Questi i fatti di causa, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio stante la mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge divisato dall'art. 307 del codice di rito civile ad opera di nessuna delle parti di causa: le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 636/2018 R.G., così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti di causa;
2. Spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 24 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3