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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/11/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Barbara Fabbrini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3498/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVALDI Parte_1 C.F._1
RI (C.F. ) e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (C.F. P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4, FIRENZE C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, a verbale d'udienza del 12/06/2025, ha concluso come da ricorso, che qui si intende richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti e il procedimento
Il signor ha presentato ricorso contro la di avverso il decreto di rigetto Pt_1 CP_2 CP_2 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto figlio di genitori naturalizzati italiani. La Questura rigettava l'istanza sulla circostanza che il richiedente risultava condannato, tra le altre, con sentenza della Corte d'appello di Livorno per il reato di atti sessuali con pagina 1 di 6 minorenni di cui all'art. 609 quater del codice penale. Trattandosi di reato continuato, il ricorrente era stato condannato alla pena detentiva di anni 4, con pena accessoria di interdizione da qualunque incarico in scuole di ogni ordine e grado di anni 5.
Il ricorrente è stato altresì condannato per reati di lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento su edifici pubblici commessi in periodo antecedente al reato dell'art. 609 quater cp.
Sulla base di tali elementi, tenuto conto che la condanna sopra riportata risulta ostativa all'ingresso e/o alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.Lgs. 269/1998, la Questura rigettava l'istanza.
Il ricorso: Nel ricorso il ricorrente contesta l'ostatività del reato asserendo che si tratta sì di un reato perpetrato con violenza ma nel caso specifico basato sulla consensualità del rapporto. Precisava infatti che il reato in esame aveva ad oggetto una serie di rapporti avuti con la figlia tredicenne della compagna. Viene contestata inoltre la contestualità del reato, risalente nel tempo e per il quale il signor ha scontato la pena detentiva a seguito della condanna della Corte d'Appello di Livorno. Pt_1
Il ricorrente chiede quindi al Tribunale sezione Immigrazione di Firenze di concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, contestando che in sede di rilascio del permesso di soggiorno l'amministrazione è tenuta a valutare anche la condizione familiare dello straniero, in quanto l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti. Contesta la motivazione di rigetto della Questura sulla sola sussistenza del motivo ostativo al rilascio del permesso senza far luogo alla valutazione del profilo della natura e gravità del reato commesso, della durata del soggiorno sul territorio italiano del ricorrente, della situazione familiare dell'interessato e dell'interesse nei confronti dei figli che egli stesso provvede a sostenere economicamente.
Costituzione della questura: La Questura di si è costituita in data 26/06/2023 eccependo che la CP_2 contestualità della pericolosità sociale del ricorrente è più che attuale per i precedenti penali a suo carico. Rileva in particolare dal certificato dei carichi pendenti e segnalazione dei rati in particolare che dopo esser stato scarcerato in data 01.10.2021, il successivo 13.06.2022 veniva nuovamente indagato, in concorso, per i reati di rissa e lesioni personali.
Quanto al reato di violenza sessuale con minorenne la Questura riporta la sentenza emessa dal
Tribunale di Livorno in data 07/06/2012 per i reati del art. 81 e 609 quater cp altresì connessa alla sentenza della Corte d'appello la quale rigettava il ricorso perché “la condotta dell'imputato è sorretta dal dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ovvero la coscienza e volontà di avere numerosi rapporti sessuali completi con una minorenne, ma anche perché gli episodi contestati si verificavano quando la madre della bimba si assentava per andare a lavoro, a riprova che anche l'imputato era conscio del fatto che il rapporto sessuale con una minorenne fosse non soltanto disdicevole sotto il pagina 2 di 6 profilo morale, ma anche punito dalla legge penale, altrimenti non lo avrebbe avuto in condizioni tali da non essere scoperto da alcuno" e “deve rilevarsi che l'imputato ha avuto in diverse occasioni rapporti sessuali con una bambina minore di quattordici anni, che non può certamente avere la maturità e consapevolezza di un adulto per vivere esperienze così intime”.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 .
2. Motivi della decisione
Il signor è arrivato in Italia all'età di 23 anni. Nel 2003 inizia una relazione con una Pt_1 connazionale separata dal marito già dal 2001 e madre di una ragazzina che viveva al tempo in Perù con il padre. Dalla loro relazione nascono due figli il primo nel 2004 e il secondo nel 2009. Proprio nel
2009 la figlia della compagna del si trasferisce da loro. Da questo monento il ricorrente inizia Pt_1 ad avere rapporti sessuali con la ragazza
Il signor ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali completi in più occasioni con la Pt_1 ragazzina allora tredicenne, comprendendone il disvalore sociale ma non considerando la sua condotta fattispecie di reato perché non connotato da violenza o minaccia. il Tribunale di Livorno, ha condannato il ricorrente per il reato ex art. 609 quater cp.
Dopo la scoperta della vicenda il è stato solo temporaneamente allontanato dalla casa, per poi Per_1 farvi ritorno. Il ricorrente ha dichiarato che la separazione con la moglie non era legata al fatto di reato, affermando che la sua famiglia aveva compreso lo sbaglio, che era un ottimo padre di famiglia e che non avrebbe mai fatto del male ai bambini.
Nel presente procedimento si è ritenuto opportuno acquisire dal Tribunale di sorveglianza di Firenze le relazioni inerenti al ricorrente e al percorso effettuato nell'istituto di detenzione di al fine di CP_2 valutare meglio anche il percorso in sede di detenzione.
Dalla relazione dell'esperto del carcere emerge che il signor appartiene al gruppo etnico dei Per_1
QUECHUA, una tribù di nativi americani di origine Inca del Perù. Da questa appartenenza sembrerebbe emergere la presenza di un bias culturale, poiché a suo dire i quechua ammettono la relazione tra un adulto e una minorenne che per le fattezze fisiche assomiglia ad una donna. Emerge secondo il DSMV (diagnostic and statistic manual of mental disorder) la presenza di un disturbo pedofilico di tipo esclusivo, sessualmente attratto da femmine limitato all'incesto.
Ciò significa che la condotta dell'atto sessuale con minorenne è stata consapevole e voluta anche se nella sua cultura è normalizzata.
pagina 3 di 6 Questo comportamento dimostra che il DA non auto-percepisce l'atto come riprovevole secondo i suoi schemi culturali ma individua il disvalore solo per auto-percezione. Ciò significa che si sente colpevole solo perché qualcuno di esterno lo ha punito.
Il provvedimento della Questura provvedimento impugnato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha valutato i legami familiari esistenti, ritenendo tuttavia il diritto alla tutela dell'unità familiare soccombente a fronte della pericolosità attuale del ricorrente.
Il D. Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, sancisce al comma 1, che "Salvo quanto previsto dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". Il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 (attuativa della direttiva sul mandato d'arresto europeo, tra cui rientrano anche i reati in materia di stupefacenti) o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p., per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n.
575, art. 1, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere".
Nella formulazione più recente è stato eliminato l'automatismo ostativo per condanna per reato specifico, ove nel 4° comma si prescrive che: “…i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da …ragioni estranee ai comportamenti individuali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé
l'adozione di tali provvedimenti”. Il comma 5 dello stesso art.20 D.lvo n. 30/2007 prevede che nell'adottare il provvedimento di allontanamento si deve tener conto anche: “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami col paese di origine”. pagina 4 di 6 Da tali norme deriva pertanto che, laddove debba accertarsi la sussistenza del diritto alla coesione familiare, va comunque rispettato il c.d. “principio di proporzionalità” previsto dalla Direttiva
2003/86/CE ed attuato dall'art. 5 comma 5 D.lgs. 286\1998 che impone di valutare la complessiva condotta dell'interessato, senza limitarsi al solo dato della esistenza di condanne penali, ma valutando la gravità del reato e, in particolare, l'attitudine attuale della condotta dello straniero a ledere non solo la vita e incolumità delle persone ma in generale la civile e sicura convivenza dei consociati, anche con la lesione dei loro beni materiali.
Si tratta pertanto di valutare, dati i motivi dell'impugnazione, da una parte, se le condotte contestate e motivanti il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno sono sufficientemente gravi da minare attualmente la tranquillità dei consociati e mettere in pericolo la civile convivenza dei cittadini e,
d'altra parte, se il Questore ha correttamente operato un effettivo bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio alla conservazione di un regime di sicurezza derivante dalla permanenza nello Stato della persona che si vuole allontanare e l'incidenza di tale rigetto sul nucleo dei diritti che detta persona ha maturato durante questa permanenza attraverso la giusta considerazione “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché', per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale' “ come previsto dall'art. 5 comma 5 D.L.vo 286\1998 . Il principio di proporzionalità impone infatti di valutare la complessiva condotta dell'interessato, senza limitarsi al solo dato della esistenza di una condanna penale, ma valutando la gravità del reato e, in particolare, l'attitudine attuale della condotta dello straniero a ledere non solo la vita e incolumità delle persone ma in generale la civile e sicura convivenza dei consociati, anche con la lesione dei loro beni materiali costituendo in tal caso un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Alla luce di quanto detto, la valutazione complessivamente svolta dalla nel caso di specie è CP_2 giuridicamente corretta e condivisa da questo Giudice e non si fonda sull'applicazione automatica dei parametri normativi, relativi agli indici di pericolosità sociale ma sull'esame della condizione complessiva dello straniero e sul bilanciamento degli interessi in gioco.
A nulla vale sul punto il fatto che la richiesta di ricongiungimento è con i genitori che hanno cittadinanza italiana e non con la ex compagna.
Né vale la circostanza che il ricorrente oggi abbia effettivamente trovato un lavoro.
Nel bilanciamento effettuato dalla Questura che questo giudice condivide, la pericolosità sociale del ricorrente è infatti concreta ed effettiva, come risulta dalle fattispecie di reato per cui ha subito condanna, ivi compresa la più grave, e dall'essere stato nuovamente indagato il 13/06/2022 in concorso per i reati di rissa e lesioni personali, rilevando a tale fine anche la reiterazione degli altri reati. pagina 5 di 6 Pertanto, le condotte illecite riportate consentono di desumere una condizione di pericolosità sociale attuale del ricorrente, che non può cedere, nel doveroso bilanciamento, al diritto a mantenere la relazione familiare con la famiglia di origine, non potendo ritenere che la rete familiare esistente in
Italia costituisca un fattore di protezione sufficiente.
Le spese di lite meritano compensazione in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Firenze 30.11.2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Barbara Fabbrini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3498/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVALDI Parte_1 C.F._1
RI (C.F. ) e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (C.F. P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4, FIRENZE C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, a verbale d'udienza del 12/06/2025, ha concluso come da ricorso, che qui si intende richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti e il procedimento
Il signor ha presentato ricorso contro la di avverso il decreto di rigetto Pt_1 CP_2 CP_2 dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto figlio di genitori naturalizzati italiani. La Questura rigettava l'istanza sulla circostanza che il richiedente risultava condannato, tra le altre, con sentenza della Corte d'appello di Livorno per il reato di atti sessuali con pagina 1 di 6 minorenni di cui all'art. 609 quater del codice penale. Trattandosi di reato continuato, il ricorrente era stato condannato alla pena detentiva di anni 4, con pena accessoria di interdizione da qualunque incarico in scuole di ogni ordine e grado di anni 5.
Il ricorrente è stato altresì condannato per reati di lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento su edifici pubblici commessi in periodo antecedente al reato dell'art. 609 quater cp.
Sulla base di tali elementi, tenuto conto che la condanna sopra riportata risulta ostativa all'ingresso e/o alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.Lgs. 269/1998, la Questura rigettava l'istanza.
Il ricorso: Nel ricorso il ricorrente contesta l'ostatività del reato asserendo che si tratta sì di un reato perpetrato con violenza ma nel caso specifico basato sulla consensualità del rapporto. Precisava infatti che il reato in esame aveva ad oggetto una serie di rapporti avuti con la figlia tredicenne della compagna. Viene contestata inoltre la contestualità del reato, risalente nel tempo e per il quale il signor ha scontato la pena detentiva a seguito della condanna della Corte d'Appello di Livorno. Pt_1
Il ricorrente chiede quindi al Tribunale sezione Immigrazione di Firenze di concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, contestando che in sede di rilascio del permesso di soggiorno l'amministrazione è tenuta a valutare anche la condizione familiare dello straniero, in quanto l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti. Contesta la motivazione di rigetto della Questura sulla sola sussistenza del motivo ostativo al rilascio del permesso senza far luogo alla valutazione del profilo della natura e gravità del reato commesso, della durata del soggiorno sul territorio italiano del ricorrente, della situazione familiare dell'interessato e dell'interesse nei confronti dei figli che egli stesso provvede a sostenere economicamente.
Costituzione della questura: La Questura di si è costituita in data 26/06/2023 eccependo che la CP_2 contestualità della pericolosità sociale del ricorrente è più che attuale per i precedenti penali a suo carico. Rileva in particolare dal certificato dei carichi pendenti e segnalazione dei rati in particolare che dopo esser stato scarcerato in data 01.10.2021, il successivo 13.06.2022 veniva nuovamente indagato, in concorso, per i reati di rissa e lesioni personali.
Quanto al reato di violenza sessuale con minorenne la Questura riporta la sentenza emessa dal
Tribunale di Livorno in data 07/06/2012 per i reati del art. 81 e 609 quater cp altresì connessa alla sentenza della Corte d'appello la quale rigettava il ricorso perché “la condotta dell'imputato è sorretta dal dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ovvero la coscienza e volontà di avere numerosi rapporti sessuali completi con una minorenne, ma anche perché gli episodi contestati si verificavano quando la madre della bimba si assentava per andare a lavoro, a riprova che anche l'imputato era conscio del fatto che il rapporto sessuale con una minorenne fosse non soltanto disdicevole sotto il pagina 2 di 6 profilo morale, ma anche punito dalla legge penale, altrimenti non lo avrebbe avuto in condizioni tali da non essere scoperto da alcuno" e “deve rilevarsi che l'imputato ha avuto in diverse occasioni rapporti sessuali con una bambina minore di quattordici anni, che non può certamente avere la maturità e consapevolezza di un adulto per vivere esperienze così intime”.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 .
2. Motivi della decisione
Il signor è arrivato in Italia all'età di 23 anni. Nel 2003 inizia una relazione con una Pt_1 connazionale separata dal marito già dal 2001 e madre di una ragazzina che viveva al tempo in Perù con il padre. Dalla loro relazione nascono due figli il primo nel 2004 e il secondo nel 2009. Proprio nel
2009 la figlia della compagna del si trasferisce da loro. Da questo monento il ricorrente inizia Pt_1 ad avere rapporti sessuali con la ragazza
Il signor ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali completi in più occasioni con la Pt_1 ragazzina allora tredicenne, comprendendone il disvalore sociale ma non considerando la sua condotta fattispecie di reato perché non connotato da violenza o minaccia. il Tribunale di Livorno, ha condannato il ricorrente per il reato ex art. 609 quater cp.
Dopo la scoperta della vicenda il è stato solo temporaneamente allontanato dalla casa, per poi Per_1 farvi ritorno. Il ricorrente ha dichiarato che la separazione con la moglie non era legata al fatto di reato, affermando che la sua famiglia aveva compreso lo sbaglio, che era un ottimo padre di famiglia e che non avrebbe mai fatto del male ai bambini.
Nel presente procedimento si è ritenuto opportuno acquisire dal Tribunale di sorveglianza di Firenze le relazioni inerenti al ricorrente e al percorso effettuato nell'istituto di detenzione di al fine di CP_2 valutare meglio anche il percorso in sede di detenzione.
Dalla relazione dell'esperto del carcere emerge che il signor appartiene al gruppo etnico dei Per_1
QUECHUA, una tribù di nativi americani di origine Inca del Perù. Da questa appartenenza sembrerebbe emergere la presenza di un bias culturale, poiché a suo dire i quechua ammettono la relazione tra un adulto e una minorenne che per le fattezze fisiche assomiglia ad una donna. Emerge secondo il DSMV (diagnostic and statistic manual of mental disorder) la presenza di un disturbo pedofilico di tipo esclusivo, sessualmente attratto da femmine limitato all'incesto.
Ciò significa che la condotta dell'atto sessuale con minorenne è stata consapevole e voluta anche se nella sua cultura è normalizzata.
pagina 3 di 6 Questo comportamento dimostra che il DA non auto-percepisce l'atto come riprovevole secondo i suoi schemi culturali ma individua il disvalore solo per auto-percezione. Ciò significa che si sente colpevole solo perché qualcuno di esterno lo ha punito.
Il provvedimento della Questura provvedimento impugnato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha valutato i legami familiari esistenti, ritenendo tuttavia il diritto alla tutela dell'unità familiare soccombente a fronte della pericolosità attuale del ricorrente.
Il D. Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, sancisce al comma 1, che "Salvo quanto previsto dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". Il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 (attuativa della direttiva sul mandato d'arresto europeo, tra cui rientrano anche i reati in materia di stupefacenti) o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p., per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n.
575, art. 1, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere".
Nella formulazione più recente è stato eliminato l'automatismo ostativo per condanna per reato specifico, ove nel 4° comma si prescrive che: “…i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da …ragioni estranee ai comportamenti individuali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé
l'adozione di tali provvedimenti”. Il comma 5 dello stesso art.20 D.lvo n. 30/2007 prevede che nell'adottare il provvedimento di allontanamento si deve tener conto anche: “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami col paese di origine”. pagina 4 di 6 Da tali norme deriva pertanto che, laddove debba accertarsi la sussistenza del diritto alla coesione familiare, va comunque rispettato il c.d. “principio di proporzionalità” previsto dalla Direttiva
2003/86/CE ed attuato dall'art. 5 comma 5 D.lgs. 286\1998 che impone di valutare la complessiva condotta dell'interessato, senza limitarsi al solo dato della esistenza di condanne penali, ma valutando la gravità del reato e, in particolare, l'attitudine attuale della condotta dello straniero a ledere non solo la vita e incolumità delle persone ma in generale la civile e sicura convivenza dei consociati, anche con la lesione dei loro beni materiali.
Si tratta pertanto di valutare, dati i motivi dell'impugnazione, da una parte, se le condotte contestate e motivanti il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno sono sufficientemente gravi da minare attualmente la tranquillità dei consociati e mettere in pericolo la civile convivenza dei cittadini e,
d'altra parte, se il Questore ha correttamente operato un effettivo bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio alla conservazione di un regime di sicurezza derivante dalla permanenza nello Stato della persona che si vuole allontanare e l'incidenza di tale rigetto sul nucleo dei diritti che detta persona ha maturato durante questa permanenza attraverso la giusta considerazione “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché', per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale' “ come previsto dall'art. 5 comma 5 D.L.vo 286\1998 . Il principio di proporzionalità impone infatti di valutare la complessiva condotta dell'interessato, senza limitarsi al solo dato della esistenza di una condanna penale, ma valutando la gravità del reato e, in particolare, l'attitudine attuale della condotta dello straniero a ledere non solo la vita e incolumità delle persone ma in generale la civile e sicura convivenza dei consociati, anche con la lesione dei loro beni materiali costituendo in tal caso un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Alla luce di quanto detto, la valutazione complessivamente svolta dalla nel caso di specie è CP_2 giuridicamente corretta e condivisa da questo Giudice e non si fonda sull'applicazione automatica dei parametri normativi, relativi agli indici di pericolosità sociale ma sull'esame della condizione complessiva dello straniero e sul bilanciamento degli interessi in gioco.
A nulla vale sul punto il fatto che la richiesta di ricongiungimento è con i genitori che hanno cittadinanza italiana e non con la ex compagna.
Né vale la circostanza che il ricorrente oggi abbia effettivamente trovato un lavoro.
Nel bilanciamento effettuato dalla Questura che questo giudice condivide, la pericolosità sociale del ricorrente è infatti concreta ed effettiva, come risulta dalle fattispecie di reato per cui ha subito condanna, ivi compresa la più grave, e dall'essere stato nuovamente indagato il 13/06/2022 in concorso per i reati di rissa e lesioni personali, rilevando a tale fine anche la reiterazione degli altri reati. pagina 5 di 6 Pertanto, le condotte illecite riportate consentono di desumere una condizione di pericolosità sociale attuale del ricorrente, che non può cedere, nel doveroso bilanciamento, al diritto a mantenere la relazione familiare con la famiglia di origine, non potendo ritenere che la rete familiare esistente in
Italia costituisca un fattore di protezione sufficiente.
Le spese di lite meritano compensazione in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Firenze 30.11.2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 6 di 6