Articolo 2007 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1998Articolo 2008
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9 ottobre 2010
Art. 2007. Congedo illimitato provvisorio 1. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi. 2. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a riforma, rivedibilita', dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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