Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
L'art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen. rende automatica, in caso di trasgressione delle prescrizioni, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, anche nel caso in cui la condotta integri il delitto di evasione. (Fattispecie nella quale il soggetto era rientrato nella propria abitazione oltre l'ora stabilita con il provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2004, n. 47643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47643 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 17/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1586
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 025750/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
nei confronti di:
1) GR SE N. IL 20/04/1942;
avverso ORDINANZA del 02/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del sost.proc.gen. Dr. G F Viglietta, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. OSSERVA
Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Trieste ricorre avverso ordinanza del TDR che ha rigettato appello avverso provvedimento del competente GIP, il quale non aveva aderito alla richiesta di applicazione di custodia cautelare quale aggravamento di misura cautelare nei confronti di OR SE, che, trovandosi agli arresti domiciliari, era evaso in data 30.1.2004, non rientrando nella sua abitazione nell'orario previsto per il ritorno nella stessa dal provvedimento che lo aveva autorizzato ad allontanarsene temporaneamente.
Il giudice cautelare aveva ritenuto che l'automaticità della sostituzione conseguisse alle violazioni gravi, quali l'allontanamento senza autorizzazione dalla abitazione, ma non anche nel caso meno grave di un indagato che, autorizzato ad allontanarsi, non rientri entro l'orario prestabilito. Ciò anche in considerazione del fatto che la condotta costitutiva del delitto di evasione è differente da quella di violazione delle prescrizioni inerenti alla applicazione della misura degli arresti domiciliari. Con il ricorso il PM deduce violazione di legge, atteso che il comma 1^ ter dell'art. 276 cpp impone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia in carcere. Il ricorso è fondato. La impugnata ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
Prima della introduzione del comma 1^ ter nell'art. 276 cpp, era stato ritenuto (ASN 199901577-RV 213993) che, nella ipotesi di violazione della misura degli arresti domiciliari, qualora il PM avesse richiesto l'aggravamento della misura in base al disposto dell'art. 276 cpp (norma che prevede, invece, il caso di trasgressione alle prescrizioni imposte), il TDR non poteva, puramente e semplicemente, rigettare la richiesta sul semplice rilievo dell'erroneo richiamo normativo, ma era tenuto a valutare se la violazione della misura, in aggiunta agli altri elementi eventualmente dedotti, avesse o meno comportato un aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 299, comma 4^ cpp, così correttamente riqualificata la richiesta.
La problematica risulta, attualmente, superata per esplicito intervento del legislatore, il quale, con la legge 4/2001, ha introdotto, come premesso, il comma 1^ ter nell'art. 276 del codice di rito, proprio allo scopo di prevedere l'automaticità della sostituzione della custodia in carcere agli arresti domiciliari, nel caso di "trasgressione alle prescrizioni" previste per l'attuazione di tale ultima misura restrittiva.
Tanto premesso, è noto (ASN 200301752-RV 223342) che costituisce evasione il ritardato rientro nella propria abitazione di persona che, posta agli arresti domiciliari, sia stata autorizzata ad allontanarsene fino ad una determinata ora.
Ne consegue che, nel caso in cui la mancata osservanza delle prescrizioni ex comma 1^ ter art. 276, consista proprio nel ritardato rientro, il soggetto, con unica azione, commette il reato di evasione e, al contempo, violazione delle prescrizioni, il che autorizza l'aggravamento automatico della misura.
Va da sè che la predetta lettura della norma non costituisce interpretazione analogica (per altro ammessa in campo processuale), nè estensiva, ma semplice interpretazione logico-sistematica, essendo assurdo ritenere che l'allontanamento dagli arresti domiciliari costituisca trasgressione delle prescrizioni (oltre che evasione), ma l'intempestivo rientro costituisca solo evasione (e non anche trasgressione delle predette prescrizioni). A tale principio si atterrà il giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004