Sentenza 19 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LUPO GIAMBATTISTA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 121/01 del Giudice di pace di CHIAROMONTE, depositata il 31/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/11/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Potenza, con ricorso notificato il 15 marzo 2002 a PO Giovambattista impugnavano la sentenza n. 121 del Giudice di pace di Chiaramonte depositata il 31 ottobre 2001, con la quale era stata accolta un'opposizione proposta dal PO in relazione a un'infrazione del codice della strada accertata a mezzo di autovelox. Proponevano un unico motivo di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DALLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 142, comma 6, 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione. Si deduce al riguardo che l'omessa contestazione immediata non costituisca motivo di nullità. Che, comunque, nessuna norma impone all'Amministrazione di impiegare, per contestare il superamento dei limiti di velocità, una pluralità di pattuglie e fra le ipotesi in cui non è necessaria, a norma dell'art. 384 del codice della strada, la contestazione immediata, vi è quella, ricorrente nella fattispecie, in cui l'accertamento sia stato compiuto a mezzo di apparecchiatura di rilevamento che consenta la rilevazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento, o comunque non fosse possibile fermarlo in tempo utile a nei modi regolamentari. 2 Va premesso che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'opposizione aveva ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Potenza, notificata il 12 giugno 2001, il contraddittorio era stato instaurato nei confronti di tale Prefetto e la sentenza emessa nei suoi confronti. Il ricorso par Cassazione andava pertanto proposto dal solo Prefetto di Potenza, dovendosi dichiarare inammissibile nella parte in cui risulta proposto anche dal Ministero dell'Interno.
3 Vanendo all'esame del merito il ricorso deve ritenersi fondato nei sensi appresso indicati.
Dalla disciplina del codice stradale si desume che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile a la sua indebita omissione costituisca violazione di legge che renda illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. Nella sentenza n. 2494 del 2001 di questa Corta è stato confermato il principio, già enunciato con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero dell'ordinanza-ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione). Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deva essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulla modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evinca dalla sentenza impugnata, in contrasto con i su detti principi, ha ritenuto necessaria la contestazione immediata, a pena di nullità del verbale di accertamento, pur risultando da esso che l'apparecchiatura autovelox usata consentiva la determinazione dall'illecito solo dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento ed ha censurato la modalità di organizzazione del servizio. Ne consegue che sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Lagonegro, che farà applicazione dei principi sopra indicati e deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'interno. Accogli il ricorso del Prefetto di Potenza par quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Lagonegro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 20 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004