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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere dott. Pietro Scuteri
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 391/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da:
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente via del Ciclamini, n. 48 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via dei Ciclamini, n. 48, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Maione, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Varrà, C.F.
, giusta procura in atti (i procuratori hanno dichiarato di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e/o gli avvisi relativi al presente procedimento agli indirizzi pec e;
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RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in Via G. Da Fiore – Catanzaro;
Visto il ricorso depositato in data 22.03.2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per la durata irragionevole della procedura fallimentare iscritta presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti della società che con la sentenza n. 12/2014 del 24/07/2014, in accoglimento del Controparte_2 ricorso n. 36/2014, veniva dichiarata in stato di insolvenza;
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – proc. 391/2025 VG _______________________________________________________________
Vista la documentazione allegata al ricorso e quella prodotta ad integrazione a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte;
Premesso:
- che la procedura fallimentare avviata nel luglio 2014 (sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) non è ancora conclusa essendo “in attesa di deposito riparto finale” (cfr. allegata certificazione del 20.03.2025); che la procedura, dalla data di ammissione del credito al passivo (26.01.2015) alla data di presentazione della domanda, è durata 10 anni, mesi 1 e giorni 24;
Ritenuto:
- che il giudizio non ha avuto una durata ragionevole poiché, tenuto conto del concreto sviluppo della procedura, doveva essere definito nel termine standard di 6 anni;
- che dalla durata del giudizio presupposto va detratto il periodo di durata ragionevole di
6 anni, sicché il ritardo indennizzabile è di anni 4, mesi 1 e giorni 24;
- che in relazione alla misura dell'indennizzo vanno applicati con decorrenza 1/1/2016 i criteri riduttivi introdotti dalla Legge di stabilità 2016;
- che a mente dell'art 2 bis, comma 1, L 89/2001 il giudice liquida di regola una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore
a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata e che, in ogni caso, la misura dell'indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato;
- che nel caso concreto, tenuto conto dell'entità del credito ammesso al passivo, (€
17.000,00 circa) si ritiene equo liquidare l'indennizzo annuo nella misura di € 400,00 e, così, l'importo finale di € 1.600,00 senza maggiorazioni;
- che sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla domanda;
- che le spese legali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi, previsti dal
DM 55/2014 per i procedimenti monitori (tab 8) come precisato da Cass. 16512/2020, vanno poste a carico del;
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, II sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore della ricorrente della somma
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – proc. 391/2025 VG _______________________________________________________________
di € 1.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione fino alla data del soddisfo;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida € 46,66 per spese documentate e € 473,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione in favore del difensore ex art.93
c.p.c.
Catanzaro, 28 marzo 2025
Il Consigliere
dott. Pietro Scuteri
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