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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda SEZIONE CIVILE
COMPOSTA DAI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente Relatore dott. Nicola Crascì Consigliere dott.Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 24/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
12/10/1964 a ROMA (RM), in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante dell'Amministrazione di CP_1 Controparte_2 [...]
con sede in Ispica, via Papa Parte_2
Giovanni s.n. (P.I. ), P.IVA_1
rappres. e dif. giusta procura in atti dall'Avv. GIANNONE ANTONIO
( ) CodiceFiscale_2
APPELLANTE contro
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._3
(RM),
(C.F. ), nato il [...] a [...], CP_4 C.F._4
pagina 1 di 3 APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 10.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato l'8.1.2024, , in proprio e Parte_1
nella qualità, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1834/2023 depositata dal
Tribunale di Ragusa il 7.12.2023.
Gli appellati e sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_3
Alla prima udienza, fissata per il 27.5.2024, nessuno è comparso e la Corte ha rinviato, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 10.6.2024.
A detta udienza, della quale parte appellante ha ricevuto rituale comunicazione a cura della cancelleria, nessuno è comparso.
La Corte ha posto, pertanto, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Ed invero, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza di comparizione e la sua mancata comparizione pure all'udienza successiva, rendono l'appello improcedibile.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte appellata.
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagina 2 di 3 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara improcedibile l'appello proposto da in Parte_1
proprio e nella qualità avverso la sentenza n. 1834/2023 depositata dal Tribunale di
Ragusa il 7.12.2023; nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002,
n. 115.
Così deciso in Catania, 13.6.2024
LA PRESIDENTE
dott. Monica Zema
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda SEZIONE CIVILE
COMPOSTA DAI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente Relatore dott. Nicola Crascì Consigliere dott.Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 24/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
12/10/1964 a ROMA (RM), in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante dell'Amministrazione di CP_1 Controparte_2 [...]
con sede in Ispica, via Papa Parte_2
Giovanni s.n. (P.I. ), P.IVA_1
rappres. e dif. giusta procura in atti dall'Avv. GIANNONE ANTONIO
( ) CodiceFiscale_2
APPELLANTE contro
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._3
(RM),
(C.F. ), nato il [...] a [...], CP_4 C.F._4
pagina 1 di 3 APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 10.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato l'8.1.2024, , in proprio e Parte_1
nella qualità, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1834/2023 depositata dal
Tribunale di Ragusa il 7.12.2023.
Gli appellati e sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_3
Alla prima udienza, fissata per il 27.5.2024, nessuno è comparso e la Corte ha rinviato, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 10.6.2024.
A detta udienza, della quale parte appellante ha ricevuto rituale comunicazione a cura della cancelleria, nessuno è comparso.
La Corte ha posto, pertanto, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Ed invero, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza di comparizione e la sua mancata comparizione pure all'udienza successiva, rendono l'appello improcedibile.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte appellata.
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagina 2 di 3 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara improcedibile l'appello proposto da in Parte_1
proprio e nella qualità avverso la sentenza n. 1834/2023 depositata dal Tribunale di
Ragusa il 7.12.2023; nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002,
n. 115.
Così deciso in Catania, 13.6.2024
LA PRESIDENTE
dott. Monica Zema
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