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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6502 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 30.9.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1491/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Barbato
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il con ricorso del 18.9.2019 al Tribunale di Benevento, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 120 del Controparte_1
27.5.2019, notificata il 18.6.2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per violazione dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006, per aver effettuato uno scarico di acque reflue urbane non servite da impianto di depurazione, proveniente da tronco della rete fognaria comunale, senza la prescritta autorizzazione ex art. 124 del medesimo decreto e con immissione nel corpo idrico superficiale Vallone Urio;
l'accertamento nasceva da indagini penali per i reati di cui agli artt. 133 e 452 quinqies, comma 1, in relazione all'art. 452 bis c.p. a carico di vari
Sindaci della Provincia Parte_2
A sostegno dell'opposizione, il lamentava l'omessa notifica dell'esito Parte_1 delle analisi eseguite sul campione;
la tardiva notificazione del verbale di contestazione e comunque l'inesistenza della stessa, in quanto effettuata in un luogo ed a persona che non aveva alcun collegamento con il destinatario ente;
la mancata conclusione del procedimento di irrogazione della sanzione nel termine di cui all'art. 2 l. n. 241/1990 e di cui alla L.R. n. 13/1983; la nullità ed inutilizzabilità degli atti dopo l'emissione del decreto di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Benevento;
la violazione del ne bis in idem; l'omessa sottoscrizione del provvedimento impugnato;
il difetto di motivazione dello stesso.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione e ne chiedeva Controparte_1 il rigetto.
Con sentenza n. 1317/2020 del 2.10.2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione per infondatezza e condannava il opponente alla rifusione delle Pt_1 spese di lite in favore della Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il censurando la stessa in Parte_1 base ai seguenti motivi: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di nullità o inesistenza della notifica del verbale di accertamento, per violazione dell'art. 14 comma 4 l. 689/1981, 138
e 139 c.p.c.: il verbale era indirizzato al Sindaco, residente in Persona_1 contrada Pino Ferrara 62, ma era stato notificato a mani di tale Pt_1 Persona_2 presso l'indirizzo di quest'ultimo, in alla via Convento, senza alcuna prova del Pt_1 fatto che il risiedesse alla suddetta via Convento;
inoltre, il , Persona_1 Per_2
Comandante della Polizia Municipale, aveva ricevuto la notifica fuori dall'orario di servizio, in un orario in cui, dunque, non aveva la qualifica di agente di polizia giudiziaria, presso il proprio indirizzo di residenza;
2) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della notifica del verbale di contestazione per mancato invio della raccomandata informativa ex art. 139 comma 3 c.p.c.; 3) erroneo rigetto dell'eccezione di estinzione della pretesa sanzionatoria ex 14 commi 2 e 6 l. 689/1981, per omessa notificazione del verbale di contestazione nel termine prescritto;
4) omessa pronuncia sull'eccezione di violazione del termine di cui all'art. 18 l. 689/1981.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la appellata che, sulla base CP_1 di plurime argomentazioni, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
A seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione. 2.- L'appello è infondato.
Quanto ai primi tre motivi di gravame, che si trattano congiuntamente in quanto connessi,
è infondata la doglianza relativa al dedotto vizio di notificazione del verbale di accertamento della violazione, sotto tutti gli aspetti dedotti.
Va premesso che il destinatario della notificazione del verbale di accertamento era il
Sindaco del in persona di come tale indicato, Parte_1 Persona_1
e che la notificazione è avvenuta a mani di , Comandante della Polizia Persona_2
Municipale di Pt_1
Va quindi ricordato che l'art. 14 l. 689/1981 richiama le modalità di notificazione previste dal codice di procedura civile, tra cui l'art. 139 c.p.c., che recita: “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità,
e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Per costante orientamento della S.C., la nozione di “ufficio” del destinatario di cui ai commi 1 e 2 comprende non solo quello da lui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività, atteso che il termine "ufficio", nella sua estrema genericità, sta ad indicare il luogo in cui il soggetto, al quale è indirizzato l'atto, svolga un qualunque servizio ed a qualunque titolo, senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che il rapporto, in forza del quale l'attività sia svolta, abbia carattere stabile
(Cass. n. 2324/2023; n. 2506/1997; n. 2012/1997; n. 7329/1993).
Per tali ragioni, la notificazione effettuata al Comandante della Polizia Municipale (che è una struttura organizzativa del appellante, di norma ubicata negli uffici Pt_1 comunali) vale senz'altro come notificazione effettuata a mani di un addetto all'ufficio del Sindaco, ovvero il Parte_1
In questi sensi va condivisa la motivazione del primo Giudice, che ha rilevato la validità della notificazione in quanto avvenuta a mani del “non in proprio ma nella qualità Per_2 di comandante della polizia municipale del comune. Nella relata di notifica è semplicemente indicato il luogo di residenza della persona fisica non anche il luogo nel quale è stata eseguita la notifica”.
Non giovano, sul punto, all'opponente le deduzioni – peraltro sollevate per la prima volta nell'atto di appello – con le quali l'ente vorrebbe sostenere ulteriori ragioni di nullità o inesistenza della notificazione.
Nel ricorso originario, il si limitava ad eccepire, genericamente, “l'omessa Pt_1 notifica dell'atto presupposto e/o comunque l'inesistenza/nullità della notifica del verbale di contestazione in quanto non ricevuta dal trasgressore e comunque per mancata corrispondenza tra il presunto luogo di notificazione e la sede e/o il luogo di residenza del trasgressore”.
Nelle note conclusionali sosteneva, invece, che la notificazione sarebbe avvenuta presso l'indirizzo di residenza del . Per_2
Correttamente, quindi, il Tribunale ha osservato che nella relazione di notificazione viene indicato l'indirizzo di residenza del , così come quello del Sindaco non Per_2 Persona_1 in quanto luogo in cui viene eseguita la notificazione, bensì ai soli fini dell'identificazione dei due soggetti (il e il ) mediante i rispettivi dati anagrafici;
ma che, Persona_1 Per_2 evidentemente, la notificazione è avvenuta presso la sede del come emerge Pt_1 chiaramente dall'apposizione, nello spazio della firma per ricevuta a mani, del timbro “Il
Comandante della Polizia Municipale – ”, che indica univocamente che Persona_2 la notifica è stata effettuata presso l'Ufficio comunale, a mani del Comandante del settore della Polizia Municipale . Persona_2
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non vi è alcun elemento che possa far ritenere che la notificazione sia avvenuta nell'indirizzo di residenza del (si ripete, Per_2 indicato solo come dato anagrafico); né è sostenibile che il Comandante della Polizia
Municipale possa ricevere una notificazione presso l' soltanto in determinati orari Pt_3 apoditticamente indicati come “orari di servizio” (e ciò senza considerare che non vi è alcun motivo per ritenere che alle ore 13.00 del giorno 26.9.2018 il Comandante non fosse in servizio).
Logico corollario di quanto precede è l'irrilevanza del mancato invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 comma 3 c.p.c., il cui obbligo sussiste solo in caso di notificazione al vicino o al portiere, e non alle persone di cui al comma 2.
3.- Infine, va rigettata l'eccezione di tardività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Giova, sul punto, richiamare il precedente di Cass., SS.UU., n. 9591/2006 (invocato pure dall'appellante, che ne vorrebbe desumere, però, conseguenze erronee), che si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità del termine stabilito dalla l. n. 241/1990, art. 2, comma 3, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, all'emissione delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative.
In particolare, la Suprema Corte prende le mosse dal principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, secondo il quale quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare;
in questo rapporto si pongono, appunto, la l. n. 241/1990
e la l. n. 689/1981, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
Osserva, al riguardo, che l'organico e compiuto sistema introdotto dalla l. n. 689/1981 delinea un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini più brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in
Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere
(art. 18).
Quindi, precisa che resta salva, in ogni caso, la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.
Dall'insieme di tali motivazioni emerge che l'unico limite per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, allo stato della legislazione vigente, è il termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/1981, decorrente dalla commissione della violazione.
Né giova all'appellante richiamare la previsione dell'art. 18 l. 689/1981 cit., che si limita a richiamare le “forme” di “notificazione” di cui all'art. 14, non anche i termini per la contestazione della violazione.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidandole in € 2.910,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso Controparte_1 spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 30.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 30.9.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1491/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Barbato
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il con ricorso del 18.9.2019 al Tribunale di Benevento, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 120 del Controparte_1
27.5.2019, notificata il 18.6.2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per violazione dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006, per aver effettuato uno scarico di acque reflue urbane non servite da impianto di depurazione, proveniente da tronco della rete fognaria comunale, senza la prescritta autorizzazione ex art. 124 del medesimo decreto e con immissione nel corpo idrico superficiale Vallone Urio;
l'accertamento nasceva da indagini penali per i reati di cui agli artt. 133 e 452 quinqies, comma 1, in relazione all'art. 452 bis c.p. a carico di vari
Sindaci della Provincia Parte_2
A sostegno dell'opposizione, il lamentava l'omessa notifica dell'esito Parte_1 delle analisi eseguite sul campione;
la tardiva notificazione del verbale di contestazione e comunque l'inesistenza della stessa, in quanto effettuata in un luogo ed a persona che non aveva alcun collegamento con il destinatario ente;
la mancata conclusione del procedimento di irrogazione della sanzione nel termine di cui all'art. 2 l. n. 241/1990 e di cui alla L.R. n. 13/1983; la nullità ed inutilizzabilità degli atti dopo l'emissione del decreto di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Benevento;
la violazione del ne bis in idem; l'omessa sottoscrizione del provvedimento impugnato;
il difetto di motivazione dello stesso.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione e ne chiedeva Controparte_1 il rigetto.
Con sentenza n. 1317/2020 del 2.10.2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione per infondatezza e condannava il opponente alla rifusione delle Pt_1 spese di lite in favore della Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il censurando la stessa in Parte_1 base ai seguenti motivi: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di nullità o inesistenza della notifica del verbale di accertamento, per violazione dell'art. 14 comma 4 l. 689/1981, 138
e 139 c.p.c.: il verbale era indirizzato al Sindaco, residente in Persona_1 contrada Pino Ferrara 62, ma era stato notificato a mani di tale Pt_1 Persona_2 presso l'indirizzo di quest'ultimo, in alla via Convento, senza alcuna prova del Pt_1 fatto che il risiedesse alla suddetta via Convento;
inoltre, il , Persona_1 Per_2
Comandante della Polizia Municipale, aveva ricevuto la notifica fuori dall'orario di servizio, in un orario in cui, dunque, non aveva la qualifica di agente di polizia giudiziaria, presso il proprio indirizzo di residenza;
2) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della notifica del verbale di contestazione per mancato invio della raccomandata informativa ex art. 139 comma 3 c.p.c.; 3) erroneo rigetto dell'eccezione di estinzione della pretesa sanzionatoria ex 14 commi 2 e 6 l. 689/1981, per omessa notificazione del verbale di contestazione nel termine prescritto;
4) omessa pronuncia sull'eccezione di violazione del termine di cui all'art. 18 l. 689/1981.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la appellata che, sulla base CP_1 di plurime argomentazioni, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
A seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione. 2.- L'appello è infondato.
Quanto ai primi tre motivi di gravame, che si trattano congiuntamente in quanto connessi,
è infondata la doglianza relativa al dedotto vizio di notificazione del verbale di accertamento della violazione, sotto tutti gli aspetti dedotti.
Va premesso che il destinatario della notificazione del verbale di accertamento era il
Sindaco del in persona di come tale indicato, Parte_1 Persona_1
e che la notificazione è avvenuta a mani di , Comandante della Polizia Persona_2
Municipale di Pt_1
Va quindi ricordato che l'art. 14 l. 689/1981 richiama le modalità di notificazione previste dal codice di procedura civile, tra cui l'art. 139 c.p.c., che recita: “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità,
e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Per costante orientamento della S.C., la nozione di “ufficio” del destinatario di cui ai commi 1 e 2 comprende non solo quello da lui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività, atteso che il termine "ufficio", nella sua estrema genericità, sta ad indicare il luogo in cui il soggetto, al quale è indirizzato l'atto, svolga un qualunque servizio ed a qualunque titolo, senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che il rapporto, in forza del quale l'attività sia svolta, abbia carattere stabile
(Cass. n. 2324/2023; n. 2506/1997; n. 2012/1997; n. 7329/1993).
Per tali ragioni, la notificazione effettuata al Comandante della Polizia Municipale (che è una struttura organizzativa del appellante, di norma ubicata negli uffici Pt_1 comunali) vale senz'altro come notificazione effettuata a mani di un addetto all'ufficio del Sindaco, ovvero il Parte_1
In questi sensi va condivisa la motivazione del primo Giudice, che ha rilevato la validità della notificazione in quanto avvenuta a mani del “non in proprio ma nella qualità Per_2 di comandante della polizia municipale del comune. Nella relata di notifica è semplicemente indicato il luogo di residenza della persona fisica non anche il luogo nel quale è stata eseguita la notifica”.
Non giovano, sul punto, all'opponente le deduzioni – peraltro sollevate per la prima volta nell'atto di appello – con le quali l'ente vorrebbe sostenere ulteriori ragioni di nullità o inesistenza della notificazione.
Nel ricorso originario, il si limitava ad eccepire, genericamente, “l'omessa Pt_1 notifica dell'atto presupposto e/o comunque l'inesistenza/nullità della notifica del verbale di contestazione in quanto non ricevuta dal trasgressore e comunque per mancata corrispondenza tra il presunto luogo di notificazione e la sede e/o il luogo di residenza del trasgressore”.
Nelle note conclusionali sosteneva, invece, che la notificazione sarebbe avvenuta presso l'indirizzo di residenza del . Per_2
Correttamente, quindi, il Tribunale ha osservato che nella relazione di notificazione viene indicato l'indirizzo di residenza del , così come quello del Sindaco non Per_2 Persona_1 in quanto luogo in cui viene eseguita la notificazione, bensì ai soli fini dell'identificazione dei due soggetti (il e il ) mediante i rispettivi dati anagrafici;
ma che, Persona_1 Per_2 evidentemente, la notificazione è avvenuta presso la sede del come emerge Pt_1 chiaramente dall'apposizione, nello spazio della firma per ricevuta a mani, del timbro “Il
Comandante della Polizia Municipale – ”, che indica univocamente che Persona_2 la notifica è stata effettuata presso l'Ufficio comunale, a mani del Comandante del settore della Polizia Municipale . Persona_2
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non vi è alcun elemento che possa far ritenere che la notificazione sia avvenuta nell'indirizzo di residenza del (si ripete, Per_2 indicato solo come dato anagrafico); né è sostenibile che il Comandante della Polizia
Municipale possa ricevere una notificazione presso l' soltanto in determinati orari Pt_3 apoditticamente indicati come “orari di servizio” (e ciò senza considerare che non vi è alcun motivo per ritenere che alle ore 13.00 del giorno 26.9.2018 il Comandante non fosse in servizio).
Logico corollario di quanto precede è l'irrilevanza del mancato invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 comma 3 c.p.c., il cui obbligo sussiste solo in caso di notificazione al vicino o al portiere, e non alle persone di cui al comma 2.
3.- Infine, va rigettata l'eccezione di tardività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Giova, sul punto, richiamare il precedente di Cass., SS.UU., n. 9591/2006 (invocato pure dall'appellante, che ne vorrebbe desumere, però, conseguenze erronee), che si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità del termine stabilito dalla l. n. 241/1990, art. 2, comma 3, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, all'emissione delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative.
In particolare, la Suprema Corte prende le mosse dal principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, secondo il quale quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare;
in questo rapporto si pongono, appunto, la l. n. 241/1990
e la l. n. 689/1981, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
Osserva, al riguardo, che l'organico e compiuto sistema introdotto dalla l. n. 689/1981 delinea un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini più brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in
Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere
(art. 18).
Quindi, precisa che resta salva, in ogni caso, la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.
Dall'insieme di tali motivazioni emerge che l'unico limite per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, allo stato della legislazione vigente, è il termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/1981, decorrente dalla commissione della violazione.
Né giova all'appellante richiamare la previsione dell'art. 18 l. 689/1981 cit., che si limita a richiamare le “forme” di “notificazione” di cui all'art. 14, non anche i termini per la contestazione della violazione.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidandole in € 2.910,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso Controparte_1 spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 30.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone