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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 4608/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
, SEDE DI RI
[...]
alle ore 9:06 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
OC IU per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:47 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. IO NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4608 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. OC IU
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001226850;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_1
ingiunzione n. OI-001226850, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa sanzionatoria, avendo già integralmente pagato la contribuzione supposta evasa, chiedendone pertanto l'annullamento.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la volontà di effettuare controlli sull'allegato pagamento, contestando comunque la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio veniva accertato che effettivamente la ricorrente aveva pagato i contributi supposti evasi, ma l' non li aveva mai ricevuti CP_1
perché, per mero errore, la ricorrente li aveva pagati a mezzo modello F35 piuttosto che F24 e, pertanto, versati nelle casse dell'agente della
Riscossione e non nella casse dell'Ente creditore.
Verificata l'indisponibilità, o comunque l'impossibilità, degli enti coinvolti a reindirizzare la somma pagata nella giusta direzione, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla scorta degli accadimenti prospettati.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Pretermettendo lo svolgimento dei fatti di causa, quantomeno inusitato, nonché sia la manifesta buona fede della ricorrente e la non volontà di evadere l'obbligo contributivo e pretermettendo inoltre la circostanza che la stessa aveva comunque pagato “male”, va evidenziata e valorizzata l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981 sollevata in memorie conclusive dalla ricorrente.
Ritenuto che, comunque, non può qualificarsi come domanda nuova, essendo immutato tanto il petitum che la causa petendi (annullamento della sanzione), si ritiene comunque di poter decidere la causa sulla scorta di tale eccezione, giacché in effetti la decadenza si è verificata.
L'atto di accertamento è stato notificato in data 13.8.2018; la violazione è del mese di febbraio 2017. rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione della
3 violazione (2/2017); ritenuto che la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..)
Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni
- spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare
i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto inoltre che con sentt. 7641 e 8075/2025 la Suprema Corte ha fissato un “principio di diritto”: "il termine di novanta giorni dalla
4 ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9 comma 4° del D.Lgs n. 8 del 2016 l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". CP_1
ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
In ragione dei fatti di causa e dei motivi della decisione, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NI
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 4608/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
, SEDE DI RI
[...]
alle ore 9:06 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
OC IU per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:47 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. IO NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4608 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. OC IU
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001226850;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_1
ingiunzione n. OI-001226850, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa sanzionatoria, avendo già integralmente pagato la contribuzione supposta evasa, chiedendone pertanto l'annullamento.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la volontà di effettuare controlli sull'allegato pagamento, contestando comunque la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio veniva accertato che effettivamente la ricorrente aveva pagato i contributi supposti evasi, ma l' non li aveva mai ricevuti CP_1
perché, per mero errore, la ricorrente li aveva pagati a mezzo modello F35 piuttosto che F24 e, pertanto, versati nelle casse dell'agente della
Riscossione e non nella casse dell'Ente creditore.
Verificata l'indisponibilità, o comunque l'impossibilità, degli enti coinvolti a reindirizzare la somma pagata nella giusta direzione, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla scorta degli accadimenti prospettati.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Pretermettendo lo svolgimento dei fatti di causa, quantomeno inusitato, nonché sia la manifesta buona fede della ricorrente e la non volontà di evadere l'obbligo contributivo e pretermettendo inoltre la circostanza che la stessa aveva comunque pagato “male”, va evidenziata e valorizzata l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981 sollevata in memorie conclusive dalla ricorrente.
Ritenuto che, comunque, non può qualificarsi come domanda nuova, essendo immutato tanto il petitum che la causa petendi (annullamento della sanzione), si ritiene comunque di poter decidere la causa sulla scorta di tale eccezione, giacché in effetti la decadenza si è verificata.
L'atto di accertamento è stato notificato in data 13.8.2018; la violazione è del mese di febbraio 2017. rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione della
3 violazione (2/2017); ritenuto che la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..)
Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni
- spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare
i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. 1921/2019); ritenuto inoltre che con sentt. 7641 e 8075/2025 la Suprema Corte ha fissato un “principio di diritto”: "il termine di novanta giorni dalla
4 ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9 comma 4° del D.Lgs n. 8 del 2016 l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". CP_1
ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
In ragione dei fatti di causa e dei motivi della decisione, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NI
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