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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA AN, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2022 depositato il 11/08/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email-1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 11/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW7IPPN00092 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW7IPPN00092 2021 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW7IPPN00092 2021 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la AGENZIA DELLE ENTRATE DI ORISTANO ha impugnato la sentenza numero 22/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano.
Con nota depositata in data 4 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate di Oristano ha comunicato che le parti sono giuste a un accordo conciliativo e chiede la dichiarazione di cessata materia del contendere.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione finanziaria ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Tutto ciò premesso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA AN, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2022 depositato il 11/08/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email-1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 11/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW7IPPN00092 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW7IPPN00092 2021 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW7IPPN00092 2021 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la AGENZIA DELLE ENTRATE DI ORISTANO ha impugnato la sentenza numero 22/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano.
Con nota depositata in data 4 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate di Oristano ha comunicato che le parti sono giuste a un accordo conciliativo e chiede la dichiarazione di cessata materia del contendere.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione finanziaria ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Tutto ciò premesso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026