TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 3002
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Accolto
    Mancata esclusione controinteressata per violazione art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/2023

    Il ricorso è fondato per difetto di istruttoria in ordine alla fattispecie di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante non ha adeguatamente valutato gli indizi convergenti sulla sussistenza di un unico centro decisionale tra le società aggiudicatarie di diversi lotti.

  • Accolto
    Violazione art. 95, comma 1, lett. e) e art. 98, comma 3, lett. b) d.lgs. 36/2023

    La condotta omissiva della controinteressata nell'indicare il reale assetto societario e il progetto di fusione è stata ritenuta idonea a privare la stazione appaltante degli elementi necessari per avviare l'istruttoria prescritta dall'art. 95, comma 1, lett. d). La valutazione della gravità di tale illecito professionale è rimessa alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

  • Altro
    Violazione art. 58 comma 4 del d. lgs. 36/2023

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto la ricorrente ha dichiarato la valenza assorbente delle censure precedenti.

  • Rigettato
    Interpretazione art. 4.1 Disciplinare di gara

    Il primo ricorso incidentale è infondato. La fondatezza del ricorso principale non si basa sull'interpretazione della lex specialis, ma sulla violazione di norma primaria (art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/2023) che impone un riesercizio del potere valutativo in capo alla Stazione appaltante.

  • Improcedibile
    Illegittima attribuzione punteggio tecnico offerta EP Spa

    Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile in quanto la ricorrente ha espressamente configurato il motivo dedotto come subordinato rispetto alle censure articolate nel ricorso introduttivo. L'accoglimento del ricorso introduttivo comporta l'assorbimento dei motivi aggiunti.

  • Improcedibile
    Errata attribuzione punteggio a Me.Ca. Srl

    Il secondo ricorso incidentale è improcedibile. L'interesse che lo sorregge è sorto per effetto della notifica del ricorso per motivi aggiunti, che è stato dichiarato improcedibile. Pertanto, viene meno il presupposto processuale su cui il secondo ricorso incidentale si fonda.

  • Rigettato
    Domanda di inefficacia del contratto e subentro

    La domanda non può essere accolta. La natura del vizio accertato (difetto di istruttoria e omessa valutazione) comporta un dovere di riesercizio del potere da parte della stazione appaltante, che potrebbe anche concludersi con la conferma dell'aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 3002
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 3002
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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