Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3127 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con i quali è elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR), Via Siracusa n. 5
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via del Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: reiterazione contratti a termine
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato servizio, in qualità di docente, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- che ogni contratto è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione, con conseguente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale (posizione stipendiale compresa tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio);
- che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono state identiche rispetto alle mansioni svolte dai colleghi che hanno prestato servizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- che l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente, in violazione del diritto comunitario;
- che, con ordinanza n. 207 del 2013, la Corte Costituzionale ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE;
- che, con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e 3
detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”;
- che, in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina volta ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario (Legge n. 107/2015);
- che, pertanto, il è stato autorizzato ad attuare Controparte_1
un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, finalizzato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 D.Lgs. n. 297 del 1994;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 131, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche e educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, con decorrenza dal 1° settembre 2016;
- che il resistente avrebbe dovuto indire concorsi ordinari per CP_1
sopperire alle carenze di organico;
- che la Legge n. 124/1999 ha reso permanenti le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, stabilendo regole specifiche per conseguire l'abilitazione ai fini dell'inserimento nelle stesse;
- che, nello specifico, l'art 4 della legge citata ha modificato il regime delle supplenze, articolandolo in tre tipologie: A) supplenze annuali sull'organico “di diritto”; B) supplenze temporanee sull'organico “di fatto”; C) supplenze temporanee o brevi nelle altre ipotesi in cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte;
- che la durata complessiva delle supplenze annuali ha superato i 36 mesi e la reiterazione dei singoli contratti a termine è illegittima;
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- che, conseguentemente, si è verificato un uso improprio del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla CP_1
ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio, come si evince dai contratti a tempo determinato e dai certificati di servizio allegati dalla ricorrente;
- che, in data 19/07/2023, ha richiesto all'Amministrazione resistente il risarcimento dei danni subiti e la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato;
- che sussistono i presupposti della tutela risarcitoria di cui all'art. 32 della
Legge n. 183/2010 per abusiva reiterazione dei contratti a termine, conformemente all'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent.
n. 5072/2016);
- che, inoltre, la ricorrente ha diritto agli incrementi stipendiali maturati nel corso del rapporto di lavoro per gli anni scolastici denunciati, tenuto conto del C.C.N.L. applicabile.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: 1) per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e dichiarare
l'abuso del diritto da parte del derivante Controparte_1
dalla reiterazione ingiustificata di contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati nella misura di otto mensilità o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato con condanna della resistente CP_2
alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive derivanti dalla applicazione del C.C.N.L. applicabile ratione temporis . Con riserva liquidazione degli stessi in separato giudizio. Con vittoria di spese e competenze 5
del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che la ricorrente ha svolto supplenze che non hanno avuto inizio dal
01/09, presso istituzioni scolastiche diverse, senza continuità di servizio;
- che la Legge n. 124/1999 distingue tra posti di organico “di diritto”
(comma 1), posti di organico “di fatto” (comma 2) e posti di natura diversa rispetto a quelli di cui ai commi precedenti (comma 3);
- che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente erano finalizzati a fronteggiare supplenze temporanee sull'organico “di fatto”;
- che il servizio scolastico non può essere interrotto per alcuna ragione, in quanto necessita di una costante erogazione anche attraverso il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato;
- che, in ogni caso, la ricorrente non rientra tra i supplenti su organico di fatto che, alla luce di quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n.
22552 del 7 novembre 2016), avevano diritto al risarcimento del danno;
- che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti di anzianità non corrisposti nella misura spettante ai lavoratori a tempo indeterminati di pari qualifica e anzianità, è infondata;
- che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alle differenze retributive non deriva da norme di rango primario;
- che il trattamento economico fondamentale del personale della scuola è rimesso interamente alla contrattazione collettiva;
- che la piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e l'esistenza della violazione del principio di non discriminazione di cui all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere determinata 6
facendo riferimento all'eventuale diversità delle mansioni svolte dal precario rispetto a quelle del neoassunto;
- che il sistema retributivo del personale assunto a tempo indeterminato presuppone caratteristiche che non si riscontrano nella disciplina dei rapporti di lavoro stipulati per il conferimento delle supplenze, che legittimano una differente progressione stipendiale;
- che, in particolare, il docente precario non è soggetto a vincoli stringenti rispetto all'Amministrazione e, pertanto, può rinunciare a una supplenza che non gli sia confacente per accettare un altro incarico presso un diverso istituto;
- che le disposizioni della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impongono al giudice nazionale di effettuare una verifica effettiva delle “situazioni comparabili” tra le condizioni dei “lavoratori occasionali” e i dipendenti di ruolo;
- che una piena equiparazione tra le progressioni stipendiali dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori di ruolo può essere ammessa solo nel caso in cui vi sia una piena identità del contenuto della prestazione lavorativa;
- che la prestazione dei docenti di ruolo si caratterizza per una serie di obblighi specifici (formazione in ingresso e in servizio) che non gravano sui docenti non di ruolo;
- che, pertanto, il riconoscimento di una identica progressione stipendiale sarebbe illogico;
- che il meccanismo di ricostruzione della carriera ha carattere eccezionale e riguarda solo alcune ipotesi normativamente previste;
- che la Corte Costituzionale ha considerato “ragionevole”, ai sensi dell'art. 3 Cost., la diversità di trattamento riservata al personale precario per la diversità ontologica tra le situazioni comparate;
- che non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo assunto mediante scorrimento della graduatoria;
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- che, tuttavia, sussiste una diversità di trattamento rispetto al personale docente di ruolo assunto mediante concorso, in virtù del diverso titolo per il quale è avvenuta l'immissione della diversa qualità del servizio svolto in regime di pre-ruolo rispetto al servizio svolto continuativamente in ruolo;
- che, nello specifico, le ragioni oggettive legittimanti la disparità di trattamento in materia di anzianità sono costituite dal sistema di reclutamento, che legittima le amministrazioni a concludere una serie di contratti a termine la cui reiterazione è imprevedibile;
- che il numero di docenti da assumere mediante le supplenze al 30/06 è determinato annualmente, senza possibilità di una previsione a priori di lungo termine;
- che i docenti di ruolo svolgono una prestazione lavorativa senza soluzione di continuità, mentre i docenti assunti annualmente non hanno alcun diritto alla conclusione di un contratto di supplenza al termine delle lezioni per l'anno successivo, ma solo l'aspettativa di essere richiamati dall'Amministrazione scolastica per esigenze sopravvenute che legittimano la previsione in pianta organica di posti di organico di fatto;
- che, con riferimento alla conclusione delle supplenze annuali, le ragioni oggettive sono strettamente vincolate al numero delle iscrizioni e alle dimensioni dei singoli istituti scolastici;
- che ogni assunzione non costituisce la mera prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro, bensì la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che viene ad esistenza solo in seguito all'attivazione della procedura di scorrimento delle graduatorie di istituto;
- che alla prestazione dell'attività lavorativa del dipendente è collegato non solo il pagamento della retribuzione, ma anche il beneficio ulteriore consistente nell'aumento del punteggio e nell'avanzamento nella graduatoria, che comporta un aumento delle probabilità di stipula di altri contratti e, pertanto,
l'assunzione definitiva in ruolo;
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- che l'anzianità maturata dal docente assunto con una serie di contratti al
30/06 è diversa da quella maturata da un docente di ruolo in quanto occorre tener conto dei mesi non lavorati (luglio e agosto);
- che, pertanto, un'estensione analogica degli scatti triennali di anzianità della docenza di ruolo sarebbe illegittima;
- che è maturata la prescrizione quinquennale del diritto azionato dalla ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il resistente. CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente agisce preliminarmente per accertare l'abuso del diritto, da parte del , derivante dall'ingiustificata Controparte_1
reiterazione di contratti a termine, con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subiti;
in conseguenza dell'accertamento dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine, parte ricorrente reclama anche il diritto a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato con condanna del resistente alla corresponsione delle differenze retributive. CP_1
Con specifico riferimento alla materia della reiterazione dei contratti a tempo determinato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. 5072/2016) hanno specificato che: “
9. Rimane però che la reazione dell'ordinamento giuridico all'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è, nel lavoro pubblico contrattualizzato, differenziata rispetto a quella nel rapporto di lavoro privato dove è prevista, secondo l'interpretazione di questa Corte, la conversione del rapporto in caso di violazione delle prescrizioni imperative sia 9
della legge 18 aprile 1962 n. 230 (cfr. già Cass., sez. lav., 4 settembre 1981 n.
5046) sia del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav. 23 agosto 2006 n. 18378), oltre al risarcimento del danno che però da ultimo il cit. art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 ha fissato, sostanzialmente limitandolo, in un'indennità compensativa nei termini già sopra indicati, che si applica anche ai fatti pregressi, salvo l'eventuale giudicato.
Quindi vi è una disciplina differenziata tra pubblico e privato che pone un problema di compatibilità sia, nell'ordinamento interno, con il principio di eguaglianza sia nell'ordinamento sovranazionale, con la disciplina comunitaria.
Però può ritenersi - per quanto si viene ora a dire - che la questione, nei suoi due profili interno (di costituzionalità) ed europeo (di compatibilità comunitaria), è stata risolta rispettivamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte di giustizia. La Corte costituzionale (sent.
27 marzo 2003, n. 89) ha ritenuto che la disposizione in esame (art. 36 d.lgs. n.
165/2001), per la parte in cui non consente, a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost.. È, infatti, giustificata la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, dato che il principio dell'accesso mediante concorso - enunciato dall'art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati.
In particolare nella cit. pronuncia la Corte ha enunciato, come criterio generale, che «[...]il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello
[...] dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della 10
Costituzione». Ed ha sottolineato che «N'esistenza di tale principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 97 della Costituzione, di per sé rende palese la non omogeneità - sotto l'aspetto considerato - delle situazioni poste a confronto dal rimettente e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati». In termini inequivocabili la
Corte ha quindi escluso, sotto questo profilo, l'esigenza di uniforrnità di trattamento rispetto alla disciplina dell'impiego privato, cui il principio del concorso è del tutto estraneo.
Anche la successiva giurisprudenza costituzionale ha ribadito il principio del pubblico concorso, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, principio che risponde alla finalità di assicurare «il buon andamento e l'efficacia dell'Amministrazione», valori presidiati dal primo e dal terzo comma dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 190 del
2005, n. 205 e n. 34 del 2004 e n. I del 1999).
A tale principio il legislatore può derogare solo in casi eccezionali
(sentenze n. 320 del 1997, n. 205 del 1996). Secondo il consolidato orientamento della Corte, le deroghe alla regola del pubblico concorso sono sottoposte ad un vaglio di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore
(sentenze n. 213 e n. 150 del 2010); devono necessariamente essere conformi a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenza n. 81 del
2006); infine, devono essere delimitate in modo rigoroso (sentenze n. 9 del
2010, n. 363 del 2006 e n. 194 del 2002). Cfr. più recentemente sent. 299 del
2013 secondo cui « la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle 11
esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (conf. sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010).
Oltre al rispetto del parametro diretto costituito dal principio di eguaglianza la Corte (ord. 206 del 2013, sent. n. 89 del 2003) ha avuto modo di verificare anche che la previsione generale, applicabile a tutto il pubblico impiego, dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, non confligga con il parametro interposto, ex art. 117, primo comma, Cost., della normativa comunitaria. Infatti le norme comunitarie possono costituire elementi integrativi del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost., quando siano prive di effetto diretto;
circostanza questa che ricorre per la clausola 5 del menzionato accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, come già rilevato dalla Corte di giustizia
(sentenza 15 aprile 2008, C268/06) e dalla stessa Corte costituzionale (sent. 267 del 2013).
Solo per il precariato dei docenti della scuola pubblica, per il quale trova applicazione una disciplina ulteriormente speciale rispetto a quella ora in esame, la Corte (ord. n. 207 del 2013) ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale la questione interpretativa della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro suddetto con riferimento alla speciale disciplina — che qui non rileva — delle supplenze annuali”.
Ed invero, al fine di verificare l'illegittima reiterazione del ricorso ai contratti a tempo determinato, occorre verificare in concreto se si profila una violazione della normativa eurounitaria.
In particolare, in applicazione dei summenzionati principi alla materia della scuola, con particolare riferimento alle ipotesi di supplenze annuali, il 12
ricorso ai contratti a tempo determinato si giustifica in ragione della necessità di soddisfare esigenze temporanee.
Al fine di operare tale vaglio, nell'ambito della materia delle supplenze nella scuola, occorre operare una distinzione tra l'organico di fatto e l'organico di diritto.
Quando si parla di organico di diritto si fa riferimento ad un organico previsionale, in cui le cattedre e i posti del personale scolastico, assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, vengono determinati tenendo conto delle classi autorizzate in base al numero degli alunni iscritti. Pertanto, si tratta di un organico che dipende dalle iscrizioni ricevute di alunni e dalle classi create.
Le cattedre in organico di diritto rimangono per l'intero anno scolastico - fino al 31 Agosto - e possono essere occupate da docenti di ruolo, o rimanere vacanti.
In tale ultimo caso, saranno disponibili per la mobilità, le immissioni in ruolo o per incarichi annuali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze annuali fino al 31 agosto).
Le supplenze annuali in organico di diritto, fino al 31 agosto, vengono assegnate dalle Gae e, in subordine, dalle Gps: se le graduatorie dovessero esaurirsi, gli uffici scolastici territoriali autorizzerebbero le istituzioni scolastiche ad assegnare i posti fino al 31 agosto residui attingendo anche dalle graduatorie d'istituto.
Invece l'organico di fatto deriva dalle modifiche che l'organico di diritto può subire successivamente alla scadenza dei termini per le iscrizioni da parte degli studenti e che possono dipendere da diversi fattori, quali il trasferimento di alunni in altra scuola, le nuove iscrizioni, alunni ripetenti il cui numero non è prevedibile in fase di elaborazione dell'organico di diritto.
Rientrano nell'organico di fatto anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che, pur essendo occupati da un docente titolare, si rendono disponibili 13
per un intero anno scolastico e possono essere utilizzati per la mobilità annuale, per le supplenze fino al 30 giugno, ma non per la mobilità o le immissioni in ruolo, in quanto non si tratta di posti o cattedre vacanti. Invece, si tratta di casi in cui, ad esempio, il docente titolare si assenta per un intero anno scolastico per aspettativa, mandato politico, mobilità annuale, part-time, continuando a conservare la titolarità della cattedra.
Orbene, il reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato in ipotesi di organico di diritto, su posti che siano vuoti e disponibili, può assumere valore indiziario per escludere la temporaneità e l'eccezionalità delle esigenze alla base della stipula dei contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo.
Invece, in ipotesi di organico di fatto, si giustifica in astratto il ricorso ai contratti a tempo determinato, in virtù di esigenze eccezionali.
Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016 Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 9861 del 20/04/2018).
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è di per sé configurabile un abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, in virtù della stessa genesi del posto che il è chiamato a CP_1
coprire con il ricorso alle supplenze, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima. 14
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza , ha affermato ( par. Per_1
91-95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'
Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Inoltre, la Corte di Giustizia, nella medesima sentenza ha anche riconosciuto (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
Ne consegue che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1
quindi, prospettandosi non 21 R.G. 15299 2011 già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
In ogni caso - in accordo con la sentenza n. 683/2016 del 10/1/2017 della
Corte d'Appello di Torino – ritiene il giudicante che, ai fini della configurabilità 15
dell'abuso del contratto a termine, sia necessario, sotto il profilo della durata, il superamento del limite dei 36 mesi (analogamente all'ipotesi di reiterazione delle supplenze su “organico di diritto”, per evidenti ragioni di coerenza e uniformità del sistema), a condizione però che ricorra l'ulteriore requisito dell'identità di istituto scolastico e cattedra, con la precisazione che, stanti le tipologie di supplenze, anche se i 36 mesi non sono consecutivi (ad esempio perché le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio e agosto), i contratti per lo stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra devono comunque susseguirsi per oltre 36 mesi senza che tra uno e l'altro vi sia un'apprezzabile soluzione di continuità.
Infatti, solo in tal caso la reiterazione (benché in assenza di continuità intesa in senso stretto) costituisce inequivocabile indice sintomatico dell'uso distorto al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella citata sentenza, perché evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee
Nel caso che ci occupa, da un esame dei contratti a termine allegati dalla stessa ricorrente, si evince che la signora nell'anno scolastico Pt_1
2017/2018, ha prestato servizio dal 27/09/2017 al 31/08/2028, codice N02
(contratti annuali), presso l'Istituto MIIC8A6001- IC Comprensivo “ALDA
FAIPO'” di ES (MI) per l'insegnamento della disciplina Italiano, Storia e
Geografia nella scuola secondaria di I grado c.d.c. A022; nell'anno scolastico
2018/2018, ha prestato servizio dal 11/10/2018 al 30/06/2029, in virtù di contratto non annuale con codice N 11 ( supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche), nell'anno scolastico 2019/2020, ha prestato servizio dal
11/09/2019 al 31/08/2020, con contratto annuale, codice N02 (contratti annuali) presso l'Istituto MIMM882011- Scuola Secondaria I grado “L. DA VINCI” di
LA (MI) per l'insegnamento della disciplina Italiano, Storia e
Geografia nella scuola secondaria di I grado c.d.c. A022, nell'anno scolastico
2020/2021 dal 13/10/2020 al 31/08/2021 con contratto annuale, codice N02, 16
presso l'Istituto RCMM81001C- Ist. “VIA V. EMANUELE III” di NE
(RC) per l'insegnamento della disciplina Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado c.d.c. A022; nell'anno scolastico 2021/2022, dal
13/09/2021 al 31/08/2022, con contratto annuale, codice N02 (contratti annuali) presso l'Istituto RCMM84401G- Ist. di Bianco (RC) per CP_3
l'insegnamento della disciplina Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado c.d.c. A022; nell'anno scolastico 2022/2023, dal
5/0972022 al 31/08/2023, con contratto annuale, codice N02 (contratti annuali) presso l'Istituto Primo Grado BOVALINO (RC) per l'insegnamento della disciplina Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado c.d.c.
A022;
Orbene, dal prospetto allegato sia dalla ricorrente che dal , si CP_1
evince che i contratti allegati integrano supplenze in larga parte annuali, interrotte però dall'anno scolastico 2018 / 2019, non citato nel ricorso introduttivo, in cui la ricorrente ha lavorato in virtù di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
Tuttavia, le supplenze annuali fino al 31 agosto (codice servizio N02), sono state eseguite presso istituti sempre diversi e che, dunque, non superano il limite massimo – che va inteso peraltro pressocché senza soluzione di continuità
- di reiterazione di 36 mesi, nel medesimo istituto.
Pertanto, la ricorrente, pur a fronte della reiterazione dei contratti a tempo determinato, non ha mai lavorato per più di 36 mesi continuativi nello stesso
Istituto ricoprendo la medesima cattedra.
Conseguentemente, facendo applicazione dei condivisibili principi enunciati dalla sentenza n. 226552/2016 della Corte di Cassazione, non può ritenersi integrata l'illegittima reiterazione dei contratti a termine
Infatti, dalla documentazione in atti, applicando i principi enunciati dalla giurisprudenza, si conclude che i contratti stipulati sono conformi alla necessità di ottemperare ad esigenze temporanee. 17
Inoltre, parte ricorrente non ha in concreto provato né allegato il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
La pretesa di parte ricorrente risulta fondata su supplenze annuali, interrotte da un anno in cui ha svolto una supplenza temporanea, in concreto relative ad un periodo non superiore ai 36 mesi presso il medesimo istituto
(come si evince dalla consultazione della documentazione allegata da entrambe le parti).
Non è stato adeguatamente allegato in maniera specifica, nella concreta attribuzione delle supplenze, espletate, peraltro, presso scuole diverse, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del CP_1
servizio; né risultano adeguatamente allegate e provate circostanze concrete in grado di dimostrare che, negli Istituti in cui la prestazione è stata eseguita, non sussistesse un'effettiva esigenza temporanea.
Ne discende l'integrale rigetto della domanda proposta in via principale, volta ad accertare l'insussistenza delle esigenze temporanee e a conseguire il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, nonché il rigetto delle domande conseguenti.
La complessità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia costituiscono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3127/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Locri, 03/06/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci