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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19189/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MANNATRIZIO ANNA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MANNATRIZIO ANNA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 24/09/2025, con cui e unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a Nuvolera in data 7.9.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nuvolera al numero 12 parte II serie C dell'anno 2019), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 25.9.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 4.7.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07/09/2019 nel Comune di Nuvolento (BS), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune n. 12 parte II serie C - anno
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2019;
2. Ordinare, conseguentemente, le relative formalità di rito all'Ufficiale dello Stato Civile competente per il caso di specie;
3. Disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente e residenza presso la casa coniugale con la madre. Le Per_1 decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed i relativi costi verranno Per_1 assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e delle effettive possibilità economiche dei coniugi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il minore.
4. Disporre che il Sig. versi, sino all'indipendenza economica del figlio, alla Sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il minore, contributo che andrà versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni del divorzio).
5. Disporre che il Sig. rimborserà alla Sig.ra dietro presentazione di apposita documentazione CP_1 Pt_1 giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche del figlio, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di Brescia (anche la mensa scolastica per volontà delle parti), vale a dire: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) per volontà delle parti anche mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
6. Il Sig. potrà vedere il figlio a settimane alternate come segue: per la prima settimana il martedì ed il giovedì CP_1 dall'orario di uscita dal lavoro fino alle ore 21:00 riaccompagnandolo dalla madre e la seconda settimana il martedì dall'orario di uscita dal lavoro fino alle ore 21:00 riaccompagnandolo dalla madre ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:30 della domenica, con l'introduzione graduale del pernotto nel weekend dal venerdì sera dall'orario di uscita dal lavoro fino alla domenica sera alle 20:30 riaccompagnando il minore dalla madre. Altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore, e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro. Similmente, per le feste pasquali, trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in Per_1 serata e dalla domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che potrà trascorrere un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
in tal Per_1 senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di due mesi, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura
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scelto; in ogni caso è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente allorquando questi si Per_1 trovano con l'altro genitore.
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e si obbligano a concordare l'acquisto, il tempo di utilizzo e le modalità di utilizzo (supervisione del genitore e installazione di programmi di controllo) di telefono cellulare, computer, video games in genere e dispositivi similari;
8. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente personale e dà atto della chiusura del conto corrente familiare in data 29/01/2024, senza nulla eccepire sulla già avvenuta ripartizione del saldo e senza nulla reciprocamente pretendere le parti, che si esonerano sempre reciprocamente dal produrre estratti o documentazione attestante le giacenze in corso.
9. Il Sig. resta intestatario in via esclusiva dell'autovettura Toyota Yaris targata GZ439RN (e del relativo CP_1 finanziamento dallo stesso contratto come sopra) e la Sig.ra resta proprietaria in via esclusiva dell'autovettura Pt_1
Renault Captur targata GE100EW senza nulla reciprocamente pretendere le parti anche in ordine al finanziamento contratto per l'acquisto di quest'ultima autovettura.
10. L'assegno unico per il figlio ed eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico verranno goduti al 100% dalla Sig.ra
, senza nulla reciprocamente pretendere le parti sul pregresso. Parte_1
11. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio.
12. Attestare, altresì, che le parti hanno, in separata sede, sistemato ogni loro rapporto di debito/credito e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei beni personali e comuni.
13. Attestare che i ricorrenti rinunciano sin d'ora a comparire personalmente all'udienza presidenziale di cui all'art. 706 c.p.c. 14. le parti si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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