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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conIGlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 741 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco, n.27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 27/A presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 741/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 febbraio 2024, – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 12 agosto 1995 con CP_1
in regime di comunione legale dei beni ed in costanza del quale erano nate
[...]
due figlie, e - deduceva che insanabili divergenze avevano deteriorato Per_1 Per_2
il rapporto coniugale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponeva di beneficiare di pensione di invalidità, mentre il coniuge svolgeva la professione di operaio meccanico.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
A) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
B) porre a carico del IG. quale contributo al mantenimento della Controparte_1 IG.ra , la somma pari a € 400,00 entro il cinque di ogni mese, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
C) con vittoria di spese e competenze”.
1.1. All'udienza del 15 maggio 2024 il precedente Giudice assegnatario, preso atto della mancata costituzione del resistente, autorizzava la alla rinnovazione Pt_1
della notifica e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18 settembre
2024.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 settembre 2024 il Controparte_1
quale dichiarava di aderire alla domanda del ricorrente e di voler, pertanto, addivenire ad una pronuncia consensuale della separazione.
Manifestava, inoltre, la propria disponibilità a corrispondere alla , a titolo Pt_1 di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 200,00.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, con decreto motivato, aderendo alla volontà della IG.ra di voler addivenire alla separazione dei coniugi: Parte_1
RGAC n. 741/2024 - Pagina 2 di 5 - dichiarare la separazione personale dei coniugi tra i IG.ri e Controparte_1 [...]
nel reciproco rispetto;
Parte_1
- riconoscere alla IG.ra un assegno a titolo di mantenimento Parte_1 pari ad € 200,00, da corrispondersi mensilmente, entro giorno cinque, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”.
1.3. Con decreto del Presidente di Sezione del 24.09.2024, il presente procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore, il quale fissava per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 18 dicembre 2024, all'esito della quale veniva disposto il mutamento del rito, da giudiziale in consensuale.
1.5. All'udienza del 15 marzo 2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e dell'accordo da essi sottoscritto in ordine alle condizioni di separazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 15 marzo 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Controparte_1
separatamente.
3. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, il quale prevede, in particolare, quanto segue:
“- dichiarare la separazione personale tra i coniugi di e Parte_2 CP_1
ordinando all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Catanzaro di
[...]
procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
RGAC n. 741/2024 - Pagina 3 di 5 - il IG. si obbliga a versare quale contributo al mantenimento Controparte_1 della IG.ra la somma pari a € 200,00 entro il cinque di ogni mese Parte_1
da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
- la IG.ra rimarrà a vivere e a godere con la propria figlia nella casa Pt_1 familiare sita in Soveria Mannelli, in località Bivio Bonacci n.25”.
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme alle norme di legge ed all'interesse delle parti, il Collegio pronuncia la separazione dei coniugi, omologando l'accordo raggiunto.
3. In considerazione della condotta conciliativa manifestata in corso di causa e degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistano sufficienti ed evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
20.05.1976 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Catanzaro il 12 agosto 1995, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno 1995, Parte II, Serie A, Atto
n. 34, Uff. 3;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) omologa le condizioni della separazione riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Catanzaro, Anno 1997, Atto
n. 63, Parte II, Serie A);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
RGAC n. 741/2024 - Pagina 4 di 5 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
7 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 741/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conIGlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 741 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco, n.27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 27/A presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 741/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 febbraio 2024, – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 12 agosto 1995 con CP_1
in regime di comunione legale dei beni ed in costanza del quale erano nate
[...]
due figlie, e - deduceva che insanabili divergenze avevano deteriorato Per_1 Per_2
il rapporto coniugale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponeva di beneficiare di pensione di invalidità, mentre il coniuge svolgeva la professione di operaio meccanico.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
A) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
B) porre a carico del IG. quale contributo al mantenimento della Controparte_1 IG.ra , la somma pari a € 400,00 entro il cinque di ogni mese, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
C) con vittoria di spese e competenze”.
1.1. All'udienza del 15 maggio 2024 il precedente Giudice assegnatario, preso atto della mancata costituzione del resistente, autorizzava la alla rinnovazione Pt_1
della notifica e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18 settembre
2024.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 settembre 2024 il Controparte_1
quale dichiarava di aderire alla domanda del ricorrente e di voler, pertanto, addivenire ad una pronuncia consensuale della separazione.
Manifestava, inoltre, la propria disponibilità a corrispondere alla , a titolo Pt_1 di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 200,00.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, con decreto motivato, aderendo alla volontà della IG.ra di voler addivenire alla separazione dei coniugi: Parte_1
RGAC n. 741/2024 - Pagina 2 di 5 - dichiarare la separazione personale dei coniugi tra i IG.ri e Controparte_1 [...]
nel reciproco rispetto;
Parte_1
- riconoscere alla IG.ra un assegno a titolo di mantenimento Parte_1 pari ad € 200,00, da corrispondersi mensilmente, entro giorno cinque, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”.
1.3. Con decreto del Presidente di Sezione del 24.09.2024, il presente procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore, il quale fissava per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 18 dicembre 2024, all'esito della quale veniva disposto il mutamento del rito, da giudiziale in consensuale.
1.5. All'udienza del 15 marzo 2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e dell'accordo da essi sottoscritto in ordine alle condizioni di separazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 15 marzo 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Controparte_1
separatamente.
3. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, il quale prevede, in particolare, quanto segue:
“- dichiarare la separazione personale tra i coniugi di e Parte_2 CP_1
ordinando all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Catanzaro di
[...]
procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
RGAC n. 741/2024 - Pagina 3 di 5 - il IG. si obbliga a versare quale contributo al mantenimento Controparte_1 della IG.ra la somma pari a € 200,00 entro il cinque di ogni mese Parte_1
da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
- la IG.ra rimarrà a vivere e a godere con la propria figlia nella casa Pt_1 familiare sita in Soveria Mannelli, in località Bivio Bonacci n.25”.
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme alle norme di legge ed all'interesse delle parti, il Collegio pronuncia la separazione dei coniugi, omologando l'accordo raggiunto.
3. In considerazione della condotta conciliativa manifestata in corso di causa e degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistano sufficienti ed evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
20.05.1976 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Catanzaro il 12 agosto 1995, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno 1995, Parte II, Serie A, Atto
n. 34, Uff. 3;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) omologa le condizioni della separazione riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Catanzaro, Anno 1997, Atto
n. 63, Parte II, Serie A);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
RGAC n. 741/2024 - Pagina 4 di 5 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
7 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 741/2024 - Pagina 5 di 5