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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 310/2025 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Serretti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia alla Via Baglioni n. 4
attore contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano Persona_1
nato a [...] in data [...] ed emigrato in Argentina senza mai
[...] naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l'attore ha precisato le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato Persona_1 in Italia il 13/11/1898 e, precisamente, a Campobasso, ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato del Tribunale Elettorale, che attesta che lo stesso non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugato con , al figlio Persona_1 Persona_2 [...]
nato il [...]; Persona_3
- coniugatosi con al figlio Persona_3 Persona_4 Parte_1
nato il [...].
[...]
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana per la richiedente.
La domanda deve dunque essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie il richiedente ha dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires in Argentina: dalla schermata in atti, relativa al portale “Prenotami”, si evince infatti che nei mesi da febbraio a dicembre 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal suddetto attore, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 CP_1 CP_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 310/2025 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Serretti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia alla Via Baglioni n. 4
attore contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano Persona_1
nato a [...] in data [...] ed emigrato in Argentina senza mai
[...] naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l'attore ha precisato le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato Persona_1 in Italia il 13/11/1898 e, precisamente, a Campobasso, ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato del Tribunale Elettorale, che attesta che lo stesso non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugato con , al figlio Persona_1 Persona_2 [...]
nato il [...]; Persona_3
- coniugatosi con al figlio Persona_3 Persona_4 Parte_1
nato il [...].
[...]
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana per la richiedente.
La domanda deve dunque essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie il richiedente ha dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires in Argentina: dalla schermata in atti, relativa al portale “Prenotami”, si evince infatti che nei mesi da febbraio a dicembre 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal suddetto attore, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 CP_1 CP_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani