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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/07/2024, n. 31246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31246 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IN TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
"ttntite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità udito il difensore L'avvocato FORTUNATI LUISA espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1.IO IN NI ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como del 19/12/2023 nell'ambito della procedura incidentale di cui all'art. 324 cod. proc. pen., che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Como, finalizzato alla confisca, nei confronti di CA CH in relazione alle fattispecie di reato e agli importi seguenti, per quanto di interesse in questa fase: 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31246 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 1) bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, sino alla concorrenza di euro 140.520, 40 quale profitto del reato;
2) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sino alla concorrenza di euro 140.520,20, profitto del reato;
3) dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sino alla concorrenza di euro 11.058,60, profitto del reato;
4) dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sino alla concorrenza di euro 60.047,23, profitto del reato;
in caso di incapienza di conti correnti, titoli, depositi, carte di debito e simili, il sequestro preventivo per l'equivalente del profitto in relazione ai delitti tributari, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000. 2.11 ricorso, tramite difensore abilitato, si è affidato ad unico, composito motivo, qui riassunto nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che ha dedotto violazione di legge penale per inesistenza od apparenza della motivazione, con riferimento alla legittimità del sequestro «S«e; ocial pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nei confronti della ricorrente anche per mancata convalida nei termini di cui all'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen.. Si è dunque dedotto che il denaro (oggetto di sequestro funzionale alla confisca diretta) e gli orologi (oggetto di sequestro per equivalente) vincolati nella perquisizione dell'immobile di Segrate, fraz. Recedesio, via Bellini n. 12, abitazione della IO, sarebbero di esclusiva proprietà di quest'ultima, anche perché da tempo separata legalmente dal marito, CA CH;
che la ricorrente aveva adito il Tribunale del riesame senza contestare la legittimità della misura cautelare, solo per dimostrare la titolarità di diritti sulle cose sequestrate in quanto pacificamente terza estranea ai reati;
che a sostegno della richiesta di riesame sarebbero state depositate "circa 2000 pagine di documenti", ignorati dal Tribunale, come del resto gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali;
che il rinvenimento nell'abitazione di capi di vestiario e della copia delle chiavi del veicolo del CA nulla dimostrerebbe;
che la presenza saltuaria dell'indagato in quella casa non ne proverebbe la disponibilità; che sarebbero stati sequestrati beni diversi da quelli individuati dal decreto di sequestro, senza successiva convalida;
che l'analisi dei tabulati telefonici dei telefoni cellulari non sarebbe conducente, poiché il CA abiterebbe a breve distanza dalla casa della ex moglie, dormirebbe in un autocarro parcheggiato nei pressi e, pertanto, le celle agganciate comunque coinciderebbero;
che il contenuto dei messaggi telefonici non proverebbe che CA avesse le chiavi della cassaforte della casa;
e infine sarebbero stati sequestrati beni di valore superiore agli importi indicati nel decreto di sequestro. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.Pasquale Serrao D'Aquino, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria scritta di motivi aggiunti, con allegazioni documentali, a sostegno del ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 1.1.In primo luogo, il motivo di ricorso — che assume nel complesso la pretermissione delle deduzioni difensive proposte con il riesame - finisce per dare corpo ad un vizio della motivazione che s'appalesa, all'evidenza, in questa sede non deducibile. Come noto, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano, invero, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656); e nel perimetro così delineato, l'omessa disamina delle argomentazioni difensive da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo, in radice, il preteso vulnus quando gli argomenti ivi sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato non avrebbe espressamente preso posizione, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, che li abbia ritenuti comunque incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (ex multis Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). Ora, la ricorrente rappresenta l'omessa ponderazione delle proprie deduzioni alternative al percorso accusatorio e della documentazione esibita - che risulta tuttavia confutata dall'incedere enunciativo dell'ordinanza impugnata, che ha reputato le allegazioni di parte comunque inidonee a compromettere la tenuta razionale ed appropriata del provvedimento impositivo ed ha persuasivamente elencato (pag.4: in estrema sintesi, la dicitura sulle fascette delle banconote, la riconducibilità a CA di talune garanzie degli orologi, il compossesso delle chiavi della cassaforte di casa, il rinvenimento di effetti ed indumenti maschili e dei trolley del viaggio all'estero con indicazione del numero di telefono del CA) gli indicatori indiziari convergenti, che depongono per la riconducibilità all'indagato CA dell'appartenenza del denaro e della disponibilità di fatto degli orologi sequestrati, in linea con le esegesi da tempo radicate nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo le quali — per un verso — il terzo che, assumendo di esserne proprietario, invochi la restituzione delle cose sequestrate ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa (sez. 1, n. 68 del 3 17/10/2013, Falcone, Rv. 258394) e - per altro verso - la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 12 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 - riferita quest'ultima, si badi, al fumus dei reati tributari e non del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale non è prevista la confisca per equivalente (da ultimo, sez.5, n. 31186 del 27/06/2023, Orsini, Rv. 285072) - non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. sez.6, n. 32581 del 11/05/2022, Razzano, Rv. 283725; Cass. sez.3, n. 4887 del 13/12/2018, De Nisi, Rv. 274852; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, IO e altri, Rv. 252378; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). Sul punto, la caotica e sommaria esposizione delle ragioni di ricorso è volta sostanzialmente a contrapporre una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dal Tribunale. Non è superfluo allora ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). 1.2.In secondo luogo, anche in sede di riesame dei provvedimenti cautelari vale il principio di diritto secondo il quale "il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo" (sez.1 n. 41738 del 19/10/2011,Longo, Rv. 251516; conf. sez.5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517). La ragione di ricorso invoca, invero del tutto genericamente e confusamente, la mancata consultazione - e di conseguenza una forma di travisamento della prova per omissione - di risultanze investigative e di documenti che si sostengono prodotti all'udienza dinanzi al Tribunale della cautela, ma non li indica specificamente, non ne allega gli esemplari e, peraltro, non ne chiarisce l'efficacia infirmante della solidità della motivazione della decisione impugnata. Né risultano valutabili in questa sede i documenti allegati ai motivi nuovi, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di 4 vertice, in base, al quale "nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902); essi non possiederebbero, comunque, alcuna portata disarticolante rispetto al costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata, trattandosi di un contratto di cessione d'azienda che non introduce elementi concludenti e della documentazione relativa alla separazione legale formalmente intercorsa tra i coniugi, circostanza pacifica in questa sede. 1.3.Quanto alla presunta inefficacia di parte del sequestro per mancata convalida nei termini di legge, perspicua ed ineccepibile è la risposta del Tribunale di Como al relativo motivo di gravame, dal momento che il decreto di sequestro preventivo del g.i.p. ha fatto esplicito e distinto riferimento alla strumentalità dell'ablazione alla confisca in forma diretta e per equivalente, estendendo la portata e l'oggetto di quest'ultima "in caso di incapienza dei conti correnti bancari, titoli, depositi, carte di debiti o simili o in assenza di denaro contante", dunque, di tutta evidenza, anche agli oggetti di pregio economico come gli orologi. Del resto, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il decreto del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, dovendo escludersi che sia necessario procedere a convalida del vincolo reale apposto dalla polizia giudiziaria nei termini fissati dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. (sez.3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282- 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148-01; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, Falchero, Rv. 254918-01). 1.4. Quanto, infine, alla doglianza che lamenta la sproporzione delle somme e dei valori sequestrati rispetto all'entità degli importi costituenti il profitto del reato e cristallizzati dalla misura reale genetica, in disparte i connotati esplorativi ed indeterminati che la caratterizzano, il Tribunale del riesame ha correttamente apprezzato, da un lato, che l'ammontare delle somme non eccede il quantum oggetto del decreto di sequestro e dall'altro, a riguardo del valore intrinseco degli orologi, che l'indisponibilità in atti di dettagliate informazioni — che, peraltro, la parte interessata sarebbe innanzitutto onerata di fornire (sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882) - non consente, allo stato, di operarne una puntuale quantificazione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5 re estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2024
"ttntite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità udito il difensore L'avvocato FORTUNATI LUISA espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1.IO IN NI ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como del 19/12/2023 nell'ambito della procedura incidentale di cui all'art. 324 cod. proc. pen., che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Como, finalizzato alla confisca, nei confronti di CA CH in relazione alle fattispecie di reato e agli importi seguenti, per quanto di interesse in questa fase: 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31246 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 1) bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, sino alla concorrenza di euro 140.520, 40 quale profitto del reato;
2) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sino alla concorrenza di euro 140.520,20, profitto del reato;
3) dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sino alla concorrenza di euro 11.058,60, profitto del reato;
4) dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sino alla concorrenza di euro 60.047,23, profitto del reato;
in caso di incapienza di conti correnti, titoli, depositi, carte di debito e simili, il sequestro preventivo per l'equivalente del profitto in relazione ai delitti tributari, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000. 2.11 ricorso, tramite difensore abilitato, si è affidato ad unico, composito motivo, qui riassunto nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che ha dedotto violazione di legge penale per inesistenza od apparenza della motivazione, con riferimento alla legittimità del sequestro «S«e; ocial pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nei confronti della ricorrente anche per mancata convalida nei termini di cui all'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen.. Si è dunque dedotto che il denaro (oggetto di sequestro funzionale alla confisca diretta) e gli orologi (oggetto di sequestro per equivalente) vincolati nella perquisizione dell'immobile di Segrate, fraz. Recedesio, via Bellini n. 12, abitazione della IO, sarebbero di esclusiva proprietà di quest'ultima, anche perché da tempo separata legalmente dal marito, CA CH;
che la ricorrente aveva adito il Tribunale del riesame senza contestare la legittimità della misura cautelare, solo per dimostrare la titolarità di diritti sulle cose sequestrate in quanto pacificamente terza estranea ai reati;
che a sostegno della richiesta di riesame sarebbero state depositate "circa 2000 pagine di documenti", ignorati dal Tribunale, come del resto gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali;
che il rinvenimento nell'abitazione di capi di vestiario e della copia delle chiavi del veicolo del CA nulla dimostrerebbe;
che la presenza saltuaria dell'indagato in quella casa non ne proverebbe la disponibilità; che sarebbero stati sequestrati beni diversi da quelli individuati dal decreto di sequestro, senza successiva convalida;
che l'analisi dei tabulati telefonici dei telefoni cellulari non sarebbe conducente, poiché il CA abiterebbe a breve distanza dalla casa della ex moglie, dormirebbe in un autocarro parcheggiato nei pressi e, pertanto, le celle agganciate comunque coinciderebbero;
che il contenuto dei messaggi telefonici non proverebbe che CA avesse le chiavi della cassaforte della casa;
e infine sarebbero stati sequestrati beni di valore superiore agli importi indicati nel decreto di sequestro. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.Pasquale Serrao D'Aquino, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria scritta di motivi aggiunti, con allegazioni documentali, a sostegno del ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 1.1.In primo luogo, il motivo di ricorso — che assume nel complesso la pretermissione delle deduzioni difensive proposte con il riesame - finisce per dare corpo ad un vizio della motivazione che s'appalesa, all'evidenza, in questa sede non deducibile. Come noto, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano, invero, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656); e nel perimetro così delineato, l'omessa disamina delle argomentazioni difensive da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo, in radice, il preteso vulnus quando gli argomenti ivi sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato non avrebbe espressamente preso posizione, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, che li abbia ritenuti comunque incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (ex multis Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). Ora, la ricorrente rappresenta l'omessa ponderazione delle proprie deduzioni alternative al percorso accusatorio e della documentazione esibita - che risulta tuttavia confutata dall'incedere enunciativo dell'ordinanza impugnata, che ha reputato le allegazioni di parte comunque inidonee a compromettere la tenuta razionale ed appropriata del provvedimento impositivo ed ha persuasivamente elencato (pag.4: in estrema sintesi, la dicitura sulle fascette delle banconote, la riconducibilità a CA di talune garanzie degli orologi, il compossesso delle chiavi della cassaforte di casa, il rinvenimento di effetti ed indumenti maschili e dei trolley del viaggio all'estero con indicazione del numero di telefono del CA) gli indicatori indiziari convergenti, che depongono per la riconducibilità all'indagato CA dell'appartenenza del denaro e della disponibilità di fatto degli orologi sequestrati, in linea con le esegesi da tempo radicate nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo le quali — per un verso — il terzo che, assumendo di esserne proprietario, invochi la restituzione delle cose sequestrate ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa (sez. 1, n. 68 del 3 17/10/2013, Falcone, Rv. 258394) e - per altro verso - la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 12 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 - riferita quest'ultima, si badi, al fumus dei reati tributari e non del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale non è prevista la confisca per equivalente (da ultimo, sez.5, n. 31186 del 27/06/2023, Orsini, Rv. 285072) - non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. sez.6, n. 32581 del 11/05/2022, Razzano, Rv. 283725; Cass. sez.3, n. 4887 del 13/12/2018, De Nisi, Rv. 274852; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, IO e altri, Rv. 252378; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). Sul punto, la caotica e sommaria esposizione delle ragioni di ricorso è volta sostanzialmente a contrapporre una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dal Tribunale. Non è superfluo allora ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). 1.2.In secondo luogo, anche in sede di riesame dei provvedimenti cautelari vale il principio di diritto secondo il quale "il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo" (sez.1 n. 41738 del 19/10/2011,Longo, Rv. 251516; conf. sez.5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517). La ragione di ricorso invoca, invero del tutto genericamente e confusamente, la mancata consultazione - e di conseguenza una forma di travisamento della prova per omissione - di risultanze investigative e di documenti che si sostengono prodotti all'udienza dinanzi al Tribunale della cautela, ma non li indica specificamente, non ne allega gli esemplari e, peraltro, non ne chiarisce l'efficacia infirmante della solidità della motivazione della decisione impugnata. Né risultano valutabili in questa sede i documenti allegati ai motivi nuovi, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di 4 vertice, in base, al quale "nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902); essi non possiederebbero, comunque, alcuna portata disarticolante rispetto al costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata, trattandosi di un contratto di cessione d'azienda che non introduce elementi concludenti e della documentazione relativa alla separazione legale formalmente intercorsa tra i coniugi, circostanza pacifica in questa sede. 1.3.Quanto alla presunta inefficacia di parte del sequestro per mancata convalida nei termini di legge, perspicua ed ineccepibile è la risposta del Tribunale di Como al relativo motivo di gravame, dal momento che il decreto di sequestro preventivo del g.i.p. ha fatto esplicito e distinto riferimento alla strumentalità dell'ablazione alla confisca in forma diretta e per equivalente, estendendo la portata e l'oggetto di quest'ultima "in caso di incapienza dei conti correnti bancari, titoli, depositi, carte di debiti o simili o in assenza di denaro contante", dunque, di tutta evidenza, anche agli oggetti di pregio economico come gli orologi. Del resto, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il decreto del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, dovendo escludersi che sia necessario procedere a convalida del vincolo reale apposto dalla polizia giudiziaria nei termini fissati dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. (sez.3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282- 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148-01; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, Falchero, Rv. 254918-01). 1.4. Quanto, infine, alla doglianza che lamenta la sproporzione delle somme e dei valori sequestrati rispetto all'entità degli importi costituenti il profitto del reato e cristallizzati dalla misura reale genetica, in disparte i connotati esplorativi ed indeterminati che la caratterizzano, il Tribunale del riesame ha correttamente apprezzato, da un lato, che l'ammontare delle somme non eccede il quantum oggetto del decreto di sequestro e dall'altro, a riguardo del valore intrinseco degli orologi, che l'indisponibilità in atti di dettagliate informazioni — che, peraltro, la parte interessata sarebbe innanzitutto onerata di fornire (sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882) - non consente, allo stato, di operarne una puntuale quantificazione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5 re estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2024