Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 nuovo cod. strad., dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966 n. 615 - che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore Diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti dal regolamento, poi emanato con D.P.R. 22 febbraio 1971 n. 323 - non comporta che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 cod. pen., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare persone; e ciò perché essa è ora prevista e sanzionata in via esclusivamente amministrativa dal combinato disposto degli artt. 71, comma sesto, cod. strad. e 227, comma secondo, del relativo regolamento di attuazione, a nulla rilevando che la sanzione sia inoperante per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1998, n. 13667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13667 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 12.11.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1216
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 30150/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore della Repubblica presso il PRETORE di CATANIAnei confronti di FF LV TE N.IL 01.09.1976
avverso sentenza del 14.04.1997 PRETORE di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Aurelio GALASSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 14 aprile 1997 il Pretore di Catania assolveva FF VA TE, imputato del reato di cui all'art. 674 c.p. ( avere cagionato emissioni di gas di scarico, alla guida di un'autovettura, idonee a molestare e imbrattare persone ), perché il fatto non è previsto come reato, disponendo la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa. Il giudice del merito affermava che, dal combinato disposto degli artt. 71 co. 6^ e 231 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 ( codice della strada ), 227 del d.p.r. 16.12.1992 n. 495 ( regolamento del codice della strada ), risultava che il capo VI della legge 13.7.1966 n. 615, riguardante la previsione di sanzioni penali per la circolazione con veicoli inquinanti, era stato abrogato e che le relative violazioni erano passibili di sanzioni amministrative, di guisa che, per il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24.11.1981 n. 689 ( norme sulla depenalizzazione ) la condotta contestata all'imputato non era più prevista dalla legge come reato.
2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania, il quale deduce erronea applicazione di legge ( art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 674 c.p. e 71 co. 6^ d.lgs.30.4.1992 n. 285 ), assumendo che la contravvenzione del codice penale e la violazione amministrativa prevista dal codice della strada concorrono tra loro, essendo deputate alla salvaguardia di diversi beni giuridici: l'una la polizia di sicurezza sotto il profilo della prevenzione di pericoli per le persone, l'altra la tutela della risorsa-aria come bene giuridico autonomo. Infatti, mentre la norma amministrativa è di carattere meramente formale in quanto sanziona amministrativamente la circolazione di un veicolo a motore con caratteristiche tecniche non conformi alle prescrizioni del regolamento, quella penale prevede un illecito di pericolo concreto, sanzionando l'emissione di gas, vapori o fumi, che, al di là della conformità regolamentare o meno dei veicoli, idonei a molestare persone ovvero ad imbrattare cose o persone, di guisa che entrambe possono concorrere con conseguente inapplicabilità del principio di specialità di cui all'art.
9 - della legge 689/1981. 3. Il ricorso non è fondato.
Invero, questa Corte ha già affermato cfr., Sez. I, 2.9.1994 (ud. 30.6.1994), ric. p.m. in proc. Momforti, mass. 198.805 che l'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del d.lgs.30.4.1992 n. 285 ( nuovo codice della strada ) - a far tempo dall'1 gennaio
1993 - dell'art. 22 della legge 13.7.1966 n. 615 ( che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore Diesel i cui fumi presentassero capacità superiore ai valori stabiliti dal regolamento, poi emanato con d.p.r. 22.2.1971 n. 323), non implica che la condotta già prevista dal citato art.22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere. molestare o imbrattare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via esclusivamente amministrativa dal combinato disposto degli artt. 71 comma sesto del citato d.lgs. 285/1992 e 227 comma secondo del regolamento di attuazione emanato con il d.p.r. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. Infatti, pur dovendosi, nella suddescritta situazione normativa, considerare tutt'ora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art.232 comma secondo del d.lgs.285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il d.p.r. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata dall'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, pur se ancora non operante per inadempienze della competente autorità amministrativa, la specifica norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza ( art. 3 Cost. ), poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discezionalità dell'autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare l'applicabilità della norma penale.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto che la condotta ascritta all'imputato non è prevista dalla legge come reato, di tal che deve essere respinto, siccome infondato, il gravame proposto dal ricorrente pubblico ministero.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1998