Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 53 14/ 0 1 ELA DI CASSAZIONE Oggetto LA CORT SIMULAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 851/99 Dott. Mario SPADONE Rel. Consigliere Cron. 11495 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Rep. 1894 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Antonino ELEFANTE ConsigliereDott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: и т о DI GG VI, DI GG IN, elettivamente М domiciliati in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo CORTE SUP UFFIC COPE studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che li Richiesta cupla st difende, giusta delega in atti;
dal Sig. IL SOLE 24 per dirial L. 600 ricorrenti 10 APR. 200
contro
DI GG IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLER S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato MELE CATERINA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 non chè contro 2001 CALVANESE ROSA;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva intimata dal Sig. M.F-LF.✗ELF : avverso la sentenza n. 629/98 della Corte d'Appello di per dirity L. 28.00018 1 6il ROMA, depositata il 05/03/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica DIRITTI DI udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Rafaele LIRE 1500 CORONA;
CANCELLERIA l'Avvocato IANOTTA Gregorio, difensore del udito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto 0988415 ricorso;
udito l'Avvocato MELE Caterina, difensore del ANG IBA 3 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 1500 CANCELLERIA RITTI DIR V C D E 0988417 I R A 0988411 AY506346 LIRE 1500 500 0988418 LIRE 1500 CANCELLED € 0,52 L.1000! €0,52 L.1000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA AY506344 €0,52 L1000 0988412 J988419 CANCELLERIA 0988422 LAY506347 AY506349 RE 1500 LIRE 1500 LIRE 1500 CANCELLERIA €0,52 L.1000 €0,52 L.1000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA AY506345 0988413 0988420 0988423 AY506343 AY506350 الية: 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 8 ottobre 1979, AR Di MA convenne, davanti al Tribunale di Roma, i suoi germani IO e RO di MA. Assumendo di essere comproprietaria, assieme ai fratelli, di un appartamento in Roma, viale Medaglie d'Oro n. 169, chiese la pronunzia di scioglimento della comunione, con divisione dell'immobile in natura ove possibile, o la vendita. IO e RO Di MA contestarono l'esistenza della comunione: risposero che dell'appartamento era proprietario esclusivo IO Di MA, il quale l'aveva acquistato con scrittura privata 9 ottobre 1972 da RO CA;
che il successivo atto di compravendita ricevuto il 31 ottobre 1972 dal notaio Lo Monaco era affetto da simulazione per interposizione di persona, in quanto l'alienazione effettiva era intervenuta soltanto tra la CA ed IO Di MA. Domandarono che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto pubblico e l'efficacia dell'atto dissimulato stipulato tra la CA e IO Di MA. Con sentenza non definitiva 18 luglio 1986, il Tribunale respinse l'eccezione di simulazione e riconobbe l'esistenza della comunione. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 1 giugno 1988, rilevato che in primo grado non era stato esteso il contraddittorio nei confronti della venditrice dell'immobile RO CA, dichiarò nulla la sentenza e rimise gli atti al primo giudice. Riassunto il processo anche nei confronti di RO CA, che rimase contumace, e riproposte le precedenti domande da entrambe le 2 parti, con sentenza non definitiva 18 dicembre 1992, il Tribunale respinse la domanda riconvenzionale, diretta a conseguire dichiarazione dell'inefficacia dell'atto pubblico e dell'efficacia della scrittura privata e rimise la causa in istruttoria per le operazioni divisionali. Pronunziando sulla impugnazione proposta da IO e RO Di MA, con sentenza 3 dicembre 1997 - 5 marzo 1998, la Corte d'Appello di Roma respinse l'appello e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese processuali. Si legge nella sentenza che non era stata impugnata l'affermazione del Tribunale, secondo cui nella compravendita l'interposizione fittizia di persona in tanto può produrre effetti nella sfera dell'interponente in quanto dell'accordo simulatorio sia parte anche l'alienante. D'altra parte, in tema di diritti immobiliari, l'accordo simulatorio, ove rivolto a produrre il trasferimento in capo ad un soggetto diverso da quello che figura nell'atto come acquirente, soggiace al disposto di cui all'art. 1350 cod. civ., per cui deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità (salvo che il documento sia stato perduto senza colpa). Ricorrono per cassazione IO e RO Di MA;
resiste con controricorso AR Di MA. MOTIVI DELLA DECISIONE I 1.- A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce:
1.1 Con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano la cosiddetta interposizione fittizia di persona, che 3 deve considerarsi fuori dal fenomeno simulatorio in senso stretto, presupponendo non negozi dissimulati ma negozi diversi: art- 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 ss. cod. civ., nonché dei principi e norme, che disciplinano l'istituto della simulazione: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano il collegamento di negozi diversi e, in particolare, la forma dei cosiddetti negozi di secondo grado: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l'autonomia contrattuale, in particolare, del principio dell'atipicità dei contratti: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia:art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La controdichiarazione scritta, in data 31 ottobre 1972, coeva alla compravendita, costituiva prova idonea della simulazione, poiché dalla stessa risultava con certezza che l'immobile era stato acquistato dal solo IO Di MA. D'altra parte, la sottoscrizione della venditrice RO CA non poteva considerarsi rilevante, essendo decisiva, invece, la sottoscrizione delle parti dell'accordo simulatorio (i tre fratelli Di MA). In effetti, l'art. 1414 cod. civ. non prescrive che l'accordo simulatorio coinvolga necessariamente l'alienante: pertanto, doveva ritenersi sufficiente la dichiarazione in forma scritta dell'acquirente apparente e di quello effettivo. 4 Nella specie, invero, la posizione del venditore non risentiva minimamente della individuazione dell'acquirente, per cui i requisiti di forma dovevano riguardare i rapporti tra contraente effettivo e contraente apparente e non l'alienante, che era fuori dall'accordo simulatorio. (Donde l'ammissibilità della prova per testimoni senza limiti). Per concludere sul punto, nell'ipotesi in cui si mostra di contrattare con un soggetto, ma si vuole che gli effetti dell'atto si producano in favore di altri, non si hanno negozi dissimulati, bensì contratti differenti (quello apparente e quello nascosto), che devono essere sottoscritti da soggetti del tutto diversi (Cass., 21 dicembre 1994, n. 8638). Nella specie si aveva un collegamento negoziale, che si poneva al di fuori del fenomeno simulatorio.
1.2 Con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano la prova della simulazione nell'ipotesi di illiceità del fenomeno simulatorio: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La prova per testi era ammissibile, in quanto diretta a far valere l'illiceità della simulazione. AR Di MA, infatti, pretendeva di conseguire la divisione di un bene acquistato solo apparentemente in comunione. La domanda di simulazione, perciò, era diretta a far valere l'illiceità del fenomeno simulatorio. 5 Violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano il negozio fiduciario (interposizione reale di persona) e che escludono che l'interposto o fiduciario possa agire nei confronti dell'interponente o fidu- ciante in violazione della fiducia: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 cod. proc. civ. AR Di MA non era entrata a far parte della comunione. Dalla scrittura privata del 31 ottobre 1972, era idonea a documentare una inte- stazione fiduciaria, che escludeva la possibilità di dividere il bene fiducia- riamente intestato. II 2.- I motivi del ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione.
2.1 E' risaputo sussistere l'interposizione fittizia di persona (detta anche simulazione fittizia di persona), quando la parte sostanziale del con- -tratto è diversa da quella che appare, essendo il negozio concluso apparen- temente da un soggetto con un altro (interposto), ma in effetti è concluso da una diversa persona (interponente), il quale è il vero contraente. Fermo il carattere effettivo di tutti gli altri elementi costitutivi del negozio, è fitti- zio uno dei soggetti. Pertanto, nell'interposizione fittizia si realizza non una dissimulazione dell'intero contratto, in quanto un atto sorretto da un parziale accordo simulatorio esiste: si realizza una dissimulazione sogget- tiva parziale. 6 Secondo lo schema delineato sopra, la sola parte che acquista i diritti e che assume gli obblighi corrispondenti è l'interponente. Tra la persona interposta (contraente simulato) e la persona interponente (contraente ef- fettivo), si profila una situazione consimile a quella, che nasce dalla simu- lazione assoluta del contratto, in quanto l'interposto, ovverosia il finto ac- quirente, non acquista diritti e non assume obblighi. Ma presupposto indispensabile perché in concreto insorga la figura della interposizione fittizia di persona vale a dire affinché l'interposto - resti fuori dal rapporto e l'interponente benefici dello spostamento patri- moniale, il quale è effettivo e non simulato - è che si sia formato un accor- do (simulatorio) tra tutte e tre le parti interessate, le quali sono il contra- ente simulato (l'interposto), il contraente effettivo (l'interponente) e la con- troparte, detta anche terzo contraente. Il terzo contraente, infatti, deve partecipare all'accordo o esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta tra l'interponente e l'interposto: in ---sintesi, manifestare la volontà di assumere i diritti e gli obblighi contrat- tuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccani- smo effettuale analogo a quello previsto dalla rappresentanza diretta. Per contro, la mancata conoscenza da parte del terzo degli accordi tra l'interposto e l'interponente - ovvero la mancata adesione a detti accordi, ancorché da lui conosciuti - integra gli estremi della diversa fattispecie della interposizione reale. di persona, risultando l'accordo tra l'interponente e l'interposto costitutivo del solo dovere, per quest'ultimo, di ritrasferire al primo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto (senza 7 che alcuna azione diretta possa essere riconosciuta all'interponente nei confronti del terzo), secondo il meccanismo effettuale tipico della rappre- sentanza indiretta. La giurisprudenza sul punto non ha dubbi. E' affermazione consoli- data che, nella interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come presupposto indispensabile la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, il quale deve prendere parte all'accordo trilaterale o dare la propria consa- pevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente (Cass., Sez. II, 29 maggio 1998, n. 5317; Cass., Sez. II, 15 maggio 1998, n. 4911; Cass., Sez. II, 1 settembre 1993, n.9251; Cass., Sez. I, 21 marzo 1990, n. 6764; Cass., Sez. II, 1 luglio 1976, n. 2485). La ragione è che, realizzando il contratto uno spostamento patrimo- т е niale effettivo, perché lo spostamento (effettivo) non operi nei confronti л ....dell'interposto ma nei confronti dell'interponente, occorre il consenso del terzo contraente.
2.2 Nel caso di interposizione fittizia di persona, per conseguire gli effetti corrispondenti allo schema descritto, la cosiddetta
contro
- dichiarazione deve assumere una struttura ed una funzione ben precise. Se alla
contro
-dichiarazione prende parte anche il terzo contraente, l'atto spiega l'efficacia (dispositiva) di modificare gli effetti del contratto simula- to solo soggettivamente. Se il terzo contraente, invece, non vi partecipa, la
contro
-dichiarazione, consistente nella semplice rivelazione dell'accordo 8 simulatorio stipulato tra interposto ed interponente, non appare sufficien- te ad incidere sugli effetti traslativi del contratto simulato solo soggetti- vamente. Per la verità, siffatta nuova dichiarazione incide relativamente agli effetti del contratto simulato solo soggettivamente se ed in quanto dà luogo ad un nuovo spostamento patrimoniale, vale a dire al trasferimento del bene dall'interposto all'interponente. (Nel caso in cui al primitivo con- tratto partecipino ad un tempo l' interponente e l' interposto, il trasferi- mento patrimoniale ha riguardo alla quota acquistata da quest'ultimo).
2.3 Fissato tutto ciò, una volta dedotta in giudizio la simulazione per interposizione fittizia di persona in un contratto di compravendita immo- biliare, la prova dell'accordo simulatorio deve necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraen- te, mentre una
contro
-dichiarazione (sia pure scritta), proveniente dall'interposto e dall'interponente, non spiega alcuna utile funzione dimo- strativa dell'asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsivoglia ...valore probatorio della partecipazione del terzo contraente all'accordo si- mulatorio (Cass., n° 4911 del 1998 cit.). Posto che nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fitti- zia di persona, con riguardo al contratto concernente il trasferimento di beni immobili, la forma scritta ad substantiam è sempre necessaria - tan- to nel caso di
contro
-dichiarazione posta in essere da tutte le parti, quanto nel caso diverso della
contro
-dichiarazione posta in essere soltanto dall'interposto e dall'interponente. La prova per testi del contratto dissi- mulato è regolata, per le parti del medesimo e per i soggetti ad esso equi- 9 parati, dall'art. 2725 cod. civ., cui l'art. 1414 comma cod. civ. non apporta nessuna deroga e, pertanto, può essere data, in sostituzione dello scritto, soltanto in caso di perdita incolpevole del documento (Cass., Sez. I, 2 luglio 1990, n. 2349). Dato che, nella specie, l'accordo simulatorio coinvolge necessaria- mente anche l'alienante, la
contro
-dichiarazione scritta, in data 31 ottobre 1972, coeva alla compravendita, cui non prese parte la alienante Calvane- se, correttamente non è stata ritenuta rilevante. La attestazione della in- tervenuta simulazione, in difetto dell'accordo simulatorio trilaterale, non produce gli effetti sopra ricordati, perché esprime la volontà di riconosce- re un accordo precedente (la volontà di dichiarare), ma non la volontà pre- cisa e specifica di operare lo spostamento patrimoniale tra l'interposto e l'interponente (la volontà di trasferire).
2.4 Non contrasta con i principi esposti la decisione, secondo cui in ipotesi di simulazione per interposizione fittizia di persona, di contratto ...per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, non sono appli- cabili né l'art. 1417 cod. civ. - che prevede, tra l'altro, che le parti possano far valere, senza limiti di mezzi probatori, l'illiceità del contratto dissimu- lato né l'art. 1414 comma 2 dello stesso codice che contempla l'efficacia del contratto dissimulato avente i requisiti di sostanza e di forma - in quanto nell'indicata ipotesi, nella quale, pur mostrando di contrattare con un soggetto, si vuole che gli effetti dell'atto si producano a favore di altri, non si hanno negozi dissimulati, bensì contratti differenti (quello apparen- te e quello nascosto), sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi 10 (Cass., Sez. I, 21 ottobre 1994, n. 8638). Indipendentemente dai problemi di prova decisi nella peculiare fattispecie sottoposta al suo esame (la Supre- ma Corte ha stabilito che il preteso interponente non può provare, né per testimoni, né attraverso la produzione di una scrittura privata non tra- scritta, l'acquisto di un immobile, risultante, invece, in forza di atto pub- blico trascritto, di proprietà del coniuge separato dell'interponente), la sottoscrizione di soggetti diversi relativamente al contratto "nascosto" può spiegare efficacia sempre che il contenuto, per i requisiti di sostanza e di forma, sia adeguato ad operare lo spostamento patrimoniale tra l'interposto e l'interponente. Contenuto inesistente nel caso, di cui si di- scute, posto che sussiste la volontà di dichiarare, ma non quella di aliena- re.
2.5 Quanto alla asserita illiceità, il contratto simulato per interposi- и т о г zione fittizia di persona non costituisce, di per se stesso, un atto illecito, a о л meno che nel medesimo concorrano tutti gli elementi costitutivi di un ille- cito ex art. 2043 cod. civ., compreso l'elemento psicologico (Cass., Sez. III, 27 gennaio 1999, n. 721). D'altra parte, relativamente al presente contratto di interposizione fittizia di persona non si deduce nessuna ragione di illi- ceità della causa o dei motivi ed appare evidente che non prova la sua illi- ceità la attestazione circa la sussistenza della interposizione fittizia, la quale nell'intento delle parti può rispondere anche a finalità non riprove- voli. Per concludere, la interposizione fittizia prospettata nel giudizio di merito e riproposta in questa sede appare incompatibile con l'ipotesi della interposizione reale, da ultimo adombrata. 3.- Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusio- ne delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida, quanto alle spese vive, in lire 421300 oltre lire 8.000.000 per gli onorari. Roma, 5 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Mario Spadone Dott. Rafaele Corona лепти Sportsm IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Telaz DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10APR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Talaze UFFICIO DELLE ENTRATE. ROMA 2 Registrate in data6 MAG, 200bria 4. 80000 330.000 330000; $123043 versate S. "Trecentomentan p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa AR Grazia CILIPO) al n. diziari (lire Il Responsabile Servizio Au V (Dr. M. PACCION 1.