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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT
N. R.G. 630/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
, nata in [...], il [...] e residente a [...]
Antonio Quetta 18 (C.F. ), attualmente domiciliata in C.F._1
struttura protetta, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto separato in file in allegato al ricorso, dall'avv. Chiara Sattin del foro di NT
(C.F. ) Pec. presso il cui C.F._2 Email_1
studio in NT, Via Benedetto Giovanelli 23, è pure elettivamente domiciliata, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con la delibera dell'ordine degli avvocati di NT nr. 52/2024 dd. 22.01.2024
Parte ricorrente
CONTRO , nato in [...] il [...] (cf. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...], difeso e rappresentato dal proc. e dom. avv. Lorenzo de Guelmi del Foro di NT (CF.
– fax 0461 266910 – PEC C.F._4
, con studio in NT, Via della Mantovana Email_2
n. 8, presso il quale ha eletto domicilio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 10.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 08.03.2024, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Levico Terme, in data 08-
10-2015, con il signor , che, dalla unione coniugale, erano nati Controparte_1
i figli , a NT il 16.05.2016, e a Cles in data Persona_1 Persona_2
12.04.2019, che la stessa era stata accolta in una struttura protetta a far data dal
10 ottobre 2023, che ella, allo stato, era priva di occupazione lavorativa mentre il resistente svolgeva attività di corriere in un'azienda ubicata a Spini di Gardolo dalla quale percepiva una retribuzione pari a circa €.
1.800 mensili, avanzava le seguenti conclusioni: “in via principale e di merito, anche in via provvisoria e urgente 1. autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge e pronunciare la separazione giudiziale anche con sentenza parziale in sede di prima udienza, e addebito della separazione al signor a fronte dei CP_1
Pag. 2 di 10 gravissimi comportamenti tenuti;
2. disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, quantomeno in via provvisoria e urgente;
3.- disporre
l'affidamento c.d. super esclusivo di e alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione della stessa, ed espressa autorizzazione ad ivi spostare la residenza quando si renderà necessario, in quanto ogni diverso affidamento sarebbe gravemente pregiudizievole dell'interesse dei minori;
4. ordinare a , c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
05.05.1987, residente a [...], di non avvicinarsi alla ricorrente e ai figli e ai luoghi da questi frequentati, cessando le condotte pregiudizievoli nei loro confronti;
5. vietare in ogni caso visite e contatti dei minori con il padre ad eccezione delle visite che verranno organizzate in Spazio
Neutro dal Servizio Sociale, qualora i bambini ne traggano beneficio e solo se ciò non le causerà alcun pregiudizio e se ritenute confacenti all'interesse dei minori, con possibilità per il Servizio Sociale di sospenderle ove pregiudizievoli;
6. -condannare il signor , c.f. a versare Controparte_1 C.F._3
un assegno di contributo al mantenimento dei figli pari ad almeno €. 600,00 mensili (300 ciascuno) o la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1°marzo di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da linee guida del CNF anche sulle modalità di rimborso;
7. stabilire che la signora , potrà richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni Parte_1
beneficio e/o sussidio economico erogato a favore del nucleo famigliare,
l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale ed in futuro qualsiasi altro fosse previsto, oltre agli assegni familiari;
8. stabilire che le parti dedurranno i figli al 50% ciascuno da quando il signor inizierà a CP_1
versare un contributo al loro mantenimento;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge”. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente adduceva, in particolare, il compimento di condotte aggressive nei di lei riguardi
Pag. 3 di 10 da parte del marito, nonché l'inidoneità dello stesso all'esercizio della responsabilità genitoriale, non avendo il predetto manifestato alcuna capacità di sostegno e di cura morale ed economica nei riguardi della prole.
Si costituiva il resistente il quale negava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ed, in particolare, l'avere lo stesso posto in essere, nei confronti di quest'ultima, condotte violente, nonché l'essersi disinteressato dei figli, rappresentando, a riguardo, di essersi, invece, sempre preso cura della prole e di avere con la stessa instaurato un legame affettivo solido.
Avanzava, dunque, alla luce di tutto quanto evidenziato nella memoria difensiva, le seguenti richieste: “Disporsi consensualmente per la separazione dei 2 coniugi
e , autorizzandoli a vivere separati;
- Rigettare Controparte_1 Parte_1
ogni domanda di cui ai punti nn. 2,3, 4, 5 essendo infondate le pretese oltreché ingiuste e punitive nei confronti dei figli, nonché del padre;
Disporre per
l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre dei figli minori e con diritto dei minori di poter sentire il Per_1 Per_2
padre tutti i giorni anche con video chiamate nel dopo lavoro quando rientra a casa e con il diritto dei figli di stare con il padre a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera nonché per le feste, disponibile il padre a stare con i figli anche negli altri week end;
Con obbligo di di versare un Controparte_1
assegno di contributo al mantenimento ai figli nell'importo totale di euro 300,00 mensili con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, accogliendosi le domande di cui ai punti n. 7 e 8. - Con compensazione delle spese”.
Con ordinanza ex articolo 473bis.22 c.p.c. venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza le parti a vivere separatamente;
dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli , Persona_1
nata in data [...], e nato in data [...], con Persona_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
autorizza la ricorrente
Pag. 4 di 10 all'esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo 337 ter
c.p.c. comma III;
dispone la regolamentazione degli incontri del padre con i minori presso lo Spazio Neutro, con il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e con espresso incarico, a questi ultimi, di valutare, nel rispetto del prevalente interesse della prole, la possibilità di un ampliamento di tali incontri, anche con sperimentazione degli stessi, in maniera graduale, all'esterno, secondo le modalità ritenute più opportune e ferma restando
l'attività di vigilanza da parte del Servizio incaricato;
pone, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori sopra generalizzati (euro 225,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; dichiara l'obbligo del resistente di contribuire alle spese straordinarie
(individuate come da protocollo del CNF 2017) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%; rigetta la richiesta della ricorrente relativa all'emissione di un ordine di protezione nei riguardi del resistente, nonché la prova orale da quest'ultimo articolata, con riserva, anche all'esito della relazione di aggiornamento dei Servizi incaricati, di ogni valutazione in merito alla disposizione di una consulenza tecnica di ufficio volta ad una verifica delle capacità genitoriali delle parti”.
In quella sede, in particolare, riguardo all'affidamento della prole, premesso che
“In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
Pag. 5 di 10 comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr: sentenza della Corte di
Cassazione civile n. 18817 del 23 settembre 2015), veniva sottolineato come, nel caso di specie - secondo quanto era emerso dalla documentazione versata in atti e come anche rappresentato dalle parti all'udienza di prima comparizione, con particolare riguardo allo svolgimento degli incontri tra il padre e i minori presso lo Spazio Neutro ed al loro andamento - le problematiche più significative apparivano afferire prevalentemente al rapporto tra i coniugi. Ragione per cui, allo stato, non si ritenevano sussistenti elementi significativi per una deroga al regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ferma restando la collocazione prevalente di questi ultimi presso la madre, nonché
l'attribuzione alla ricorrente della facoltà di esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo 337 ter c.p.c. comma III, e lo svolgimento degli incontri tra i minori ed il padre presso lo Spazio Neutro, con il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e “con espresso incarico a questi ultimi di valutare, nel rispetto del prevalente interesse della prole, la possibilità di un ampliamento di tali incontri, anche con sperimentazione degli stessi, in maniera graduale, all'esterno, secondo le modalità ritenute più opportune e ferma restando l'attività di vigilanza da parte del Servizio incaricato”.
Con ordinanza di data 10-01-2025, il giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “a) affidamento condiviso dei figli minori
Pag. 6 di 10 , nata in data [...], e nato in Persona_1 Persona_2
data 12.04.2019, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
b) autorizzazione della ricorrente all'esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo 337 ter c.p.c. comma III;
c) svolgimento degli incontri tra il padre e i minori secondo quanto già previsto nell'ordinanza ex articolo 473 bis.22 c.p.c. di data 05.08.2024, con espresso incarico ai Servizi Sociali competenti di ampliare gli incontri tra il padre e i minori - i quali hanno attuale svolgimento al di fuori dell'appartamento utilizzato dalla Cooperativa alla presenza di un operatore - a, di regola, tre volte a settimana (e con garanzia, comunque, di un minimo di due incontri a settimana), nonché con progressivo inserimento dei minori anche presso la casa paterna, con la presenza di un educatore e con applicazione di tutte le modalità di visita, presso tale abitazione, compatibili con l'attuale inserimento della ricorrente presso Casa Rifugio. Si prevede, inoltre, che, una volta che la ricorrente avrà terminato il suo percorso presso Progetto Fiore, i Servizi Sociali assicurino ai minori un percorso graduale finalizzato a raggiungere l'obiettivo delle visite libere, provvedendo, altresì, ad una regolamentazione delle stesse (anche con l'inserimento di pernottamenti presso il padre) che sia idonea ad assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori. I
Servizi sociali dovranno anche garantire la presenza di un educatore - almeno nella permanenza di uno stato di conflittualità tra le parti - nei momenti di consegna dei minori da un genitore all'altro, al fine di supportare queste ultime nella ripresa di una modalità relazionare positiva, nel rispetto del principio della bigenitorialità; d) mantenimento del monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali incaricati, per la durata necessaria a consentire la regolamentazione di un protocollo di visite libere tra il padre e i minori, nonché, il rispetto, ad opera delle parti, del regime concordato, e, comunque, per un periodo non inferiore a due
Pag. 7 di 10 anni;
e) onere, da parte del Servizio Sociale incaricato, di relazione al Giudice
Tutelare, con apposita relazione semestrale, in ordine all'andamento degli incontri tra il padre e i minori e alle modalità di svolgimento di tali incontri;
f) obbligo del resistente di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori sopra generalizzati (euro 225,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
g) obbligo del resistente di contribuire alle spese straordinarie (individuate come da protocollo del CNF 2017) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%; h) spese di lite compensate tra le parti”.
All'udienza del 05.02.2025, entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata da parte del Giudice. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pag. 8 di 10 Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato con ordinanza del 10 gennaio 2025, i cui termini sono stati sopra riportati e il cui contenuto si reputa conforme all'interesse della prole e all'ordine pubblico.
A riguardo, in particolare, osserva il Tribunale che, dalla relazione in atti dei
Servizi Sociali di data 20.11.2024, il rapporto tra il padre e la prole è stato descritto come positivo e sereno. Anche la madre, durante il percorso degli incontri padre/minori effettuato a mezzo dei servizi sociali, ha riconosciuto la buona relazione intercorrente tra il resistente e la prole e l'importanza di assicurarne una certa regolarità, così riconoscendo, dunque, il positivo ruolo genitoriale del padre. L'attribuzione ai Servizi Sociali del compito di regolamentare le visite tra il padre e i minori, con l'indirizzo delle stesse anche verso un regime di incontri libero, assicura, inoltre, da un lato, il mantenimento di un rapporto equilibrato tra la prole e tale genitore, e, dall'altro lato, la salvaguardia del benessere dei figli, stante appunto l'estensione graduale di tali visite ed il monitoraggio operato da parte degli stessi Servizi.
Va, inoltre, sottolineato, riguardo ai rapporti tra i coniugi, che, dalla documentazione in atti, è emersa una condizione di disagio familiare, caratterizzata, principalmente, da una forte conflittualità tra le parti, la quale si ritiene che possa essere gestita dalle parti - fermo restando l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori - tramite l'autorizzazione della ricorrente all'esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo
337 ter c.p.c. comma III, nonché attraverso l'incarico di monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Pag. 9 di 10 Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi ,nata in [...], il Parte_1
10.03.1995, e , nato in [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Levico Terme in data 08-10-2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 16, parte I, dell'anno 2015;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata alle parti con ordinanza del 10-01-
2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come da proposta conciliativa;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in NT nella camera di consiglio del 05.02.2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali incaricati
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT
N. R.G. 630/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
, nata in [...], il [...] e residente a [...]
Antonio Quetta 18 (C.F. ), attualmente domiciliata in C.F._1
struttura protetta, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto separato in file in allegato al ricorso, dall'avv. Chiara Sattin del foro di NT
(C.F. ) Pec. presso il cui C.F._2 Email_1
studio in NT, Via Benedetto Giovanelli 23, è pure elettivamente domiciliata, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con la delibera dell'ordine degli avvocati di NT nr. 52/2024 dd. 22.01.2024
Parte ricorrente
CONTRO , nato in [...] il [...] (cf. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...], difeso e rappresentato dal proc. e dom. avv. Lorenzo de Guelmi del Foro di NT (CF.
– fax 0461 266910 – PEC C.F._4
, con studio in NT, Via della Mantovana Email_2
n. 8, presso il quale ha eletto domicilio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 10.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 08.03.2024, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Levico Terme, in data 08-
10-2015, con il signor , che, dalla unione coniugale, erano nati Controparte_1
i figli , a NT il 16.05.2016, e a Cles in data Persona_1 Persona_2
12.04.2019, che la stessa era stata accolta in una struttura protetta a far data dal
10 ottobre 2023, che ella, allo stato, era priva di occupazione lavorativa mentre il resistente svolgeva attività di corriere in un'azienda ubicata a Spini di Gardolo dalla quale percepiva una retribuzione pari a circa €.
1.800 mensili, avanzava le seguenti conclusioni: “in via principale e di merito, anche in via provvisoria e urgente 1. autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge e pronunciare la separazione giudiziale anche con sentenza parziale in sede di prima udienza, e addebito della separazione al signor a fronte dei CP_1
Pag. 2 di 10 gravissimi comportamenti tenuti;
2. disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, quantomeno in via provvisoria e urgente;
3.- disporre
l'affidamento c.d. super esclusivo di e alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione della stessa, ed espressa autorizzazione ad ivi spostare la residenza quando si renderà necessario, in quanto ogni diverso affidamento sarebbe gravemente pregiudizievole dell'interesse dei minori;
4. ordinare a , c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
05.05.1987, residente a [...], di non avvicinarsi alla ricorrente e ai figli e ai luoghi da questi frequentati, cessando le condotte pregiudizievoli nei loro confronti;
5. vietare in ogni caso visite e contatti dei minori con il padre ad eccezione delle visite che verranno organizzate in Spazio
Neutro dal Servizio Sociale, qualora i bambini ne traggano beneficio e solo se ciò non le causerà alcun pregiudizio e se ritenute confacenti all'interesse dei minori, con possibilità per il Servizio Sociale di sospenderle ove pregiudizievoli;
6. -condannare il signor , c.f. a versare Controparte_1 C.F._3
un assegno di contributo al mantenimento dei figli pari ad almeno €. 600,00 mensili (300 ciascuno) o la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1°marzo di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da linee guida del CNF anche sulle modalità di rimborso;
7. stabilire che la signora , potrà richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni Parte_1
beneficio e/o sussidio economico erogato a favore del nucleo famigliare,
l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale ed in futuro qualsiasi altro fosse previsto, oltre agli assegni familiari;
8. stabilire che le parti dedurranno i figli al 50% ciascuno da quando il signor inizierà a CP_1
versare un contributo al loro mantenimento;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge”. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente adduceva, in particolare, il compimento di condotte aggressive nei di lei riguardi
Pag. 3 di 10 da parte del marito, nonché l'inidoneità dello stesso all'esercizio della responsabilità genitoriale, non avendo il predetto manifestato alcuna capacità di sostegno e di cura morale ed economica nei riguardi della prole.
Si costituiva il resistente il quale negava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ed, in particolare, l'avere lo stesso posto in essere, nei confronti di quest'ultima, condotte violente, nonché l'essersi disinteressato dei figli, rappresentando, a riguardo, di essersi, invece, sempre preso cura della prole e di avere con la stessa instaurato un legame affettivo solido.
Avanzava, dunque, alla luce di tutto quanto evidenziato nella memoria difensiva, le seguenti richieste: “Disporsi consensualmente per la separazione dei 2 coniugi
e , autorizzandoli a vivere separati;
- Rigettare Controparte_1 Parte_1
ogni domanda di cui ai punti nn. 2,3, 4, 5 essendo infondate le pretese oltreché ingiuste e punitive nei confronti dei figli, nonché del padre;
Disporre per
l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre dei figli minori e con diritto dei minori di poter sentire il Per_1 Per_2
padre tutti i giorni anche con video chiamate nel dopo lavoro quando rientra a casa e con il diritto dei figli di stare con il padre a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera nonché per le feste, disponibile il padre a stare con i figli anche negli altri week end;
Con obbligo di di versare un Controparte_1
assegno di contributo al mantenimento ai figli nell'importo totale di euro 300,00 mensili con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, accogliendosi le domande di cui ai punti n. 7 e 8. - Con compensazione delle spese”.
Con ordinanza ex articolo 473bis.22 c.p.c. venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza le parti a vivere separatamente;
dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli , Persona_1
nata in data [...], e nato in data [...], con Persona_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
autorizza la ricorrente
Pag. 4 di 10 all'esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo 337 ter
c.p.c. comma III;
dispone la regolamentazione degli incontri del padre con i minori presso lo Spazio Neutro, con il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e con espresso incarico, a questi ultimi, di valutare, nel rispetto del prevalente interesse della prole, la possibilità di un ampliamento di tali incontri, anche con sperimentazione degli stessi, in maniera graduale, all'esterno, secondo le modalità ritenute più opportune e ferma restando
l'attività di vigilanza da parte del Servizio incaricato;
pone, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori sopra generalizzati (euro 225,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; dichiara l'obbligo del resistente di contribuire alle spese straordinarie
(individuate come da protocollo del CNF 2017) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%; rigetta la richiesta della ricorrente relativa all'emissione di un ordine di protezione nei riguardi del resistente, nonché la prova orale da quest'ultimo articolata, con riserva, anche all'esito della relazione di aggiornamento dei Servizi incaricati, di ogni valutazione in merito alla disposizione di una consulenza tecnica di ufficio volta ad una verifica delle capacità genitoriali delle parti”.
In quella sede, in particolare, riguardo all'affidamento della prole, premesso che
“In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
Pag. 5 di 10 comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr: sentenza della Corte di
Cassazione civile n. 18817 del 23 settembre 2015), veniva sottolineato come, nel caso di specie - secondo quanto era emerso dalla documentazione versata in atti e come anche rappresentato dalle parti all'udienza di prima comparizione, con particolare riguardo allo svolgimento degli incontri tra il padre e i minori presso lo Spazio Neutro ed al loro andamento - le problematiche più significative apparivano afferire prevalentemente al rapporto tra i coniugi. Ragione per cui, allo stato, non si ritenevano sussistenti elementi significativi per una deroga al regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ferma restando la collocazione prevalente di questi ultimi presso la madre, nonché
l'attribuzione alla ricorrente della facoltà di esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo 337 ter c.p.c. comma III, e lo svolgimento degli incontri tra i minori ed il padre presso lo Spazio Neutro, con il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e “con espresso incarico a questi ultimi di valutare, nel rispetto del prevalente interesse della prole, la possibilità di un ampliamento di tali incontri, anche con sperimentazione degli stessi, in maniera graduale, all'esterno, secondo le modalità ritenute più opportune e ferma restando l'attività di vigilanza da parte del Servizio incaricato”.
Con ordinanza di data 10-01-2025, il giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “a) affidamento condiviso dei figli minori
Pag. 6 di 10 , nata in data [...], e nato in Persona_1 Persona_2
data 12.04.2019, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
b) autorizzazione della ricorrente all'esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo 337 ter c.p.c. comma III;
c) svolgimento degli incontri tra il padre e i minori secondo quanto già previsto nell'ordinanza ex articolo 473 bis.22 c.p.c. di data 05.08.2024, con espresso incarico ai Servizi Sociali competenti di ampliare gli incontri tra il padre e i minori - i quali hanno attuale svolgimento al di fuori dell'appartamento utilizzato dalla Cooperativa alla presenza di un operatore - a, di regola, tre volte a settimana (e con garanzia, comunque, di un minimo di due incontri a settimana), nonché con progressivo inserimento dei minori anche presso la casa paterna, con la presenza di un educatore e con applicazione di tutte le modalità di visita, presso tale abitazione, compatibili con l'attuale inserimento della ricorrente presso Casa Rifugio. Si prevede, inoltre, che, una volta che la ricorrente avrà terminato il suo percorso presso Progetto Fiore, i Servizi Sociali assicurino ai minori un percorso graduale finalizzato a raggiungere l'obiettivo delle visite libere, provvedendo, altresì, ad una regolamentazione delle stesse (anche con l'inserimento di pernottamenti presso il padre) che sia idonea ad assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori. I
Servizi sociali dovranno anche garantire la presenza di un educatore - almeno nella permanenza di uno stato di conflittualità tra le parti - nei momenti di consegna dei minori da un genitore all'altro, al fine di supportare queste ultime nella ripresa di una modalità relazionare positiva, nel rispetto del principio della bigenitorialità; d) mantenimento del monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali incaricati, per la durata necessaria a consentire la regolamentazione di un protocollo di visite libere tra il padre e i minori, nonché, il rispetto, ad opera delle parti, del regime concordato, e, comunque, per un periodo non inferiore a due
Pag. 7 di 10 anni;
e) onere, da parte del Servizio Sociale incaricato, di relazione al Giudice
Tutelare, con apposita relazione semestrale, in ordine all'andamento degli incontri tra il padre e i minori e alle modalità di svolgimento di tali incontri;
f) obbligo del resistente di pagamento, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno dell'importo di euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori sopra generalizzati (euro 225,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
g) obbligo del resistente di contribuire alle spese straordinarie (individuate come da protocollo del CNF 2017) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%; h) spese di lite compensate tra le parti”.
All'udienza del 05.02.2025, entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata da parte del Giudice. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pag. 8 di 10 Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato con ordinanza del 10 gennaio 2025, i cui termini sono stati sopra riportati e il cui contenuto si reputa conforme all'interesse della prole e all'ordine pubblico.
A riguardo, in particolare, osserva il Tribunale che, dalla relazione in atti dei
Servizi Sociali di data 20.11.2024, il rapporto tra il padre e la prole è stato descritto come positivo e sereno. Anche la madre, durante il percorso degli incontri padre/minori effettuato a mezzo dei servizi sociali, ha riconosciuto la buona relazione intercorrente tra il resistente e la prole e l'importanza di assicurarne una certa regolarità, così riconoscendo, dunque, il positivo ruolo genitoriale del padre. L'attribuzione ai Servizi Sociali del compito di regolamentare le visite tra il padre e i minori, con l'indirizzo delle stesse anche verso un regime di incontri libero, assicura, inoltre, da un lato, il mantenimento di un rapporto equilibrato tra la prole e tale genitore, e, dall'altro lato, la salvaguardia del benessere dei figli, stante appunto l'estensione graduale di tali visite ed il monitoraggio operato da parte degli stessi Servizi.
Va, inoltre, sottolineato, riguardo ai rapporti tra i coniugi, che, dalla documentazione in atti, è emersa una condizione di disagio familiare, caratterizzata, principalmente, da una forte conflittualità tra le parti, la quale si ritiene che possa essere gestita dalle parti - fermo restando l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori - tramite l'autorizzazione della ricorrente all'esercizio separato della responsabilità genitoriale sui minori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'articolo
337 ter c.p.c. comma III, nonché attraverso l'incarico di monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Pag. 9 di 10 Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi ,nata in [...], il Parte_1
10.03.1995, e , nato in [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Levico Terme in data 08-10-2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 16, parte I, dell'anno 2015;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata alle parti con ordinanza del 10-01-
2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come da proposta conciliativa;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in NT nella camera di consiglio del 05.02.2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali incaricati
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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