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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 3207/2023
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio
appellante
E
Controparte_1
Avv. Massimo Valleriani appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 484/2023 emessa dal Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro in data 19.06.2023. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale di Cassino in funzione del giudice del lavoro, conveniva l per Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare che l'amministrazione ha attuato un illegittimo precariato nei confronti del Dott. sin dal primo Pt_1 contratto o comunque da quello ritenuto di giustizia e per l'effetto - riconoscere il diritto dello stesso all'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 D. Legislativo 183/2018 per una somma pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 25.244,28 (1.941,87 x13 /12 - € 2.103,69) o alla somma ritenuta di giustizia e Parte condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 Decreto Legislativo 183/2018 nella misura massima o in quella ritenuta di giustizia condannando pertanto, a tale titolo controparte a versare la detta indennità nella misura 12 mensilità della retribuzione come sopra quantificata oltre interessi e rivalutazione e/o il maggior danno non patrimoniale subito per aver trascorso una lunga parte del precariato presso l'isola di Ponza in cui è stato stabilizzato con conseguente compromissione della sfera esistenziale e familiare, in una somma parametrata alle 12 mensilità di cui al punto che precede;
b) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento del servizio prestato nel periodo come Pt_1 Parte descritto a favore della resistente con contratti a tempo determinato del quale il medesimo ha cominciato a svolgere le mansioni connesso al profilo D di infermiera e per tutto il tempo di svolgimento delle stesse ai fini della ricostruzione di carriera e progressione economica e stipendiale e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a disporre la relativa ricostruzione di carriera nonché all'adeguamento attuale professionale e retributivo del ricorrente in D2, o in via subordinata, a quelle maggiori o minori riconosciuta di giustizia nonché condannare la convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 2016 ad oggi o alla maggiore o nella ritenuta di giustizia, nonché alle successive somme maturante e maturande sino all'emissione della sentenza, tutte comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, a titolo risarcitorio per inadempimento, non inferiore a 10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia;
c) Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta a titolo di sterilizzazione di e per l'effetto Pt_3 condannare la convenuta a espungere tale posta dalla busta paga nonché a restituire le somme indebitamente trattenute pari a € 39,94 per 13 mensilità relativamente agli ultimi 10 anni di retribuzione per un totale di € 5.192,20. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.”. L'odierno appellante – premesso di essere stato in servizio presso l' Controparte_2
come Collaboratore Sanitario dal 01.07.2004 in forza di
[...] Parte_4 una serie di contratti a tempo determinato, prorogati o tacitamente rinnovati, e di essere stato successivamente assunto dalla medesima azienda con contratto a tempo indeterminato, senza alcuna anzianità e con fascia retributiva D0, soltanto nel 2019 – per quanto rileva ai fini del presente giudizio di gravame, deduceva l'illegittimità della reiterazione dei menzionati contratti a tempo determinato, rappresentando di aver subito un danno economico valutabile nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché di avere diritto alle progressioni retributive collegate all'anzianità di servizio maturata nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Ritualmente evocata in giudizio, l di contestava le CP_1 CP_1 avversarie deduzioni, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio dall'ultimo atto interruttivo, la legittimità del ricorso ad assunzioni a tempo determinato, “in considerazione della puntuale indicazione dei plurimi motivi di carattere eccezionale”, e l'infondatezza
2 della domanda risarcitoria per intervenuta stabilizzazione. L'odierna appellata evidenziava, inoltre, l'infondatezza della richiesta di attribuzione della progressione economica a motivo della specifica disciplina con Deliberazione n. 247 del
02.5.2017.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Cassino respingeva integralmente il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali. Il Giudice di prime cure, infatti, pur avendo accertato l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato dedotta dal lavoratore, precludeva all'odierno appellante il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, in considerazione della successiva stipula, con l' convenuta, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritenuto CP_1 rimedio adeguato alla pregressa illegittimità dei rapporti a termine, con conseguente esclusione del diritto ad un ulteriore risarcimento per equivalente. Il primo giudice rilevava poi che alla stregua della disciplina normativa e contrattuale relativa alle progressioni economiche orizzontali non era possibile riconoscere al lavoratore la progressione rivendicata sulla base della mera maturazione dell'anzianità di servizio, evidenziando altresì che il ricorrente non aveva assolto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., al relativo onere probatorio, non avendo allegato né provato l'esistenza dei presupposti necessari o fornito sufficienti elementi per giustificare il riconoscimento del diritto rivendicato nemmeno a titolo di risarcimento del danno. Inoltre, quanto alla dedotta trattenuta retributiva del 2,50% dell'80% della retribuzione, il Tribunale riteneva legittima la decurtazione operata dall CP_1 rappresentando come la stessa non avesse natura di contributo previdenziale obbligatorio, bensì costituisse una misura di “sterilizzazione” del TFR, volta ad assicurare il principio di invarianza della retribuzione complessiva netta tra i dipendenti soggetti ai regimi TFS e TFR, come previsto dalla normativa (l. n. 335/1995, l. n. 448/1998) e dalla contrattazione collettiva (accordo quadro nazionale 29 luglio 1999).
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 insistendone per l'integrale riforma, articolando i seguenti motivi di gravame:
1- in riferimento al capo della sentenza che ha dichiarato la sussistenza dell'illegittimo precariato ma non ha riconosciuto il risarcimento del danno: violazione di legge e errata valutazione del materiale probatorio documentale;
2- erronea motivazione riguardo al mancato riconoscimento della progressione economica/risarcimento del danno.
5. L' ritualmente costituitasi, contesta le avversarie Controparte_1 deduzioni, concludendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. L'odierno Collegio ritiene di conformare la propria decisione all'orientamento espresso da questa Corte di Appello in analoga fattispecie (Corte di Appello di Roma, sent. n. 3594/2024), nella quale, con motivazione assolutamente condivisibile (che si richiama anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.), è stato evidenziato che: “Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza di quella parte
3 della domanda finalizzata a rivendicare l'illegittimità della trattenuta sulla retribuzione a titolo di TFR essendo il residuo oggetto del contendere costituito quindi esclusivamente dal preteso diritto dell'appellante al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine (con il riconoscimento della indennità ex art. 32 d.lgs. 183/2010) e al riconoscimento, eventualmente anche ai fini del risarcimento del danno, dell'anzianità pregressa ai fini della progressione economica. Tanto premesso l'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono. Risulta innanzitutto infondato il primo motivo. Si osserva che, così come risulta pacifico e come desumibile dalla documentazione prodotta in atti, l'odierna appellante, dopo avere lavorato, presso la
, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere- Parte_5
Cat. D C.C.N.L., senza soluzione di continuità, per il periodo dall'aprile 2005 al 3/12/2018, in virtù di due contratti a tempo determinato più volte prorogati nel tempo (secondo quanto precedentemente indicato) era stata assunta a tempo indeterminato, a decorrere dal 16/4/2019, con deliberazione n. 198/2019, a seguito di procedura esperita ex art. 20 comma 1 d. lgs. 75/2017. La norma in questione prevede, nella sua formulazione vigente ratione temporis alla data della disposta assunzione, che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”. Part Trattasi di disposizione normativa, espressamente posta dalla appellata a fondamento della stabilizzazione della odierna appellante (così come esplicitamente affermato nell'oggetto della deliberazione) che, all'evidenza, non prevede l'espletamento ai fini dell'assunzione, di procedure concorsuali o selettive, essendo condizionata esclusivamente alle determinazioni in tal senso dell'amministrazione e al possesso da parte del personale stabilizzando dei requisiti previsti normativamente.
4 La possibilità di stabilizzazione mediante procedure selettive è infatti prevista solo nell'ambito della diversa procedura di cui al successivo comma 2 dell'art. 20 d.lgs.75/2017 ove prevede la possibilità di assunzione mediante procedure selettive con riserva dei posti al personale precario, procedura però chiaramente non Part applicata nella fattispecie dalla appellata (testo del citato comma 2 nella sua formulazione vigente pro tempore alla data della stabilizzazione dell'appellante: ” Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.). Così come rilevato dal giudice di prime cure, l'assunzione a tempo indeterminato dell'odierna appellante, avvenuta a seguito della procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 disponendo, in particolare, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma citata, l'assunzione di 54 Collaboratori Parte_6 che avevano svolto in precedenza attività lavorativa per la resistente appellante in virtù di rapporti di lavoro precario. Trattasi di assunzione, quella dell'odierna appellante, che, così come peraltro si evince con chiarezza anche dal contenuto della citata delibera, oltre a porsi in chiaro diretto rapporto causale con il precedente svolgimento di lavoro a termine per l'amministrazione (essendo rivolta esclusivamente al personale che aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato nei termini ivi indicati) risulta essere stata effettuata senza alcuna valutazione selettiva o comparativa, essendo stata disposta l'assunzione dei 54 lavoratori che avevano effettuato domanda (numero corrispondente a quelli previsti per la stabilizzazione nel relativo bando) esclusivamente previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e dal bando. Trattasi pertanto di assunzione che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si pone in diretto rapporto causale con il precedente svolgimento di attività di lavoro a termine della odierna appellante e alla quale, così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, deve quindi attribuirsi effetto sanante rispetto alla illegittima reiterazione dei contratti a termine precedentemente accertata dal Tribunale. Risultano quindi pienamente applicabili alla presente fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria
5 idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. (Cass. n. 15353 del 17/7/2020. Sempre nello stesso senso Cass. n. 16336 del 03/07/2017). Deve pertanto essere escluso il diritto della odierna appellante al risarcimento del danno, non avendo la stessa, del resto, così come rilevato dal giudice di prime cure con passaggio non specificamente impugnato, nemmeno dedotto ulteriori ragioni di danno causalmente ricollegabili alla pregressa illegittima reiterazione di contratti a termine. Infondato anche il secondo motivo di appello. L'odierna appellante ricollega il suo diritto a conseguire la superiore posizione economica D2 o, in via alternativa, al risarcimento del danno, al mancato riconoscimento, alla data della stabilizzazione, della pregressa anzianità maturata con i contratti di lavoro a termine precedentemente intercorsi tra le parti. Lamenta in particolare l'illegittimità della sua esclusione, stante la sua condizione, all'epoca, di lavoratrice a termine, alle progressioni economiche bandite negli anni 2017 e 2018 per l'attribuzione di una fascia economica superiore (rispettivamente con decorrenza dal 01/01/2017 e dal 1/1/2018 ed espressamente riservate al personale in servizio a tempo indeterminato, cfr. all. 10 e 11 del ricorso). Trattasi di rivendicazioni che non possono trovare accoglimento dovendosi reputare meritevole di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure. Si osserva che il Tribunale, aveva respinto le rivendicazioni avanzate a tale proposito dalla odierna appellante, tanto con riferimento al preteso diritto a vedersi attribuita la superiore posizione economica che al rivendicato risarcimento del danno evidenziando il mancato adempimento da parte dell'appellante all'onere di allegare e provare gli elementi atti a dimostrare il fondamento della propria pretesa. Rilevava in particolare come la lavoratrice avesse posto a fondamento di tale rivendicazione la mera maturazione dell'anzianità di servizio allegazione che affermava essere insufficiente a tale scopo. Rilevava a tale proposito come, alla stregua della disciplina legislativa e contrattuale della fattispecie, le progressioni orizzontali erano attribuite nel rispetto dei principi di selettività, ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Escludeva inoltre anche la fondatezza dell'ulteriore doglianza in ordine alla illegittimità della sua esclusione dalla progressione economica relativa al 2017 affermando che “la scelta di differenziare i lavoratori sulla base della titolarità o meno di un contratto a tempo indeterminato risulta giustificata alla luce della ratio premiale dell'istituto della progressione economica orizzontale. È legittimo, infatti, che l'Ente - nei limiti delle disponibilità di bilancio - intenda preferire coloro che svolgono l'attività senza vincolo di durata e ciò con l'obiettivo del miglioramento
6 dell'efficienza dei servizi, riconoscendoli differenziali retributivi in base all''effettivo valore della prestazione ed a criteri meritocratici”. Ciò premesso si osserva innanzitutto che risulta meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla impossibilità di ricollegare il diritto alle rivendicate posizioni economiche al riconoscimento della mera maturazione dell'anzianità di servizio maturata in virtù del pregresso rapporto di lavoro a termine. Così come rilevato dal Tribunale le progressioni economiche vengono riconosciute ai dipendenti, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della normativa di settore e delle previsioni della contrattazione collettiva (e così come risulta dagli stessi bandi prodotti in atti), all'esito di valutazioni selettive, ad una quota limitata dei dipendenti in relazione alle competenze professionali in loro possesso ed ai risultati individuali e collettivi raggiunti. Ciò si evince in particolare dall'art. 35 del C.C.N.L. 7/4/1999 ove (con disposizione ripresa anche nei successivi C.C.N.L.) si prevede espressamente che l'attribuzione delle posizioni economiche avvenga previa valutazione selettiva, da effettuarsi, in particolare per quanto riguarda i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva “in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale” e per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria sugli stessi elementi “utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto degli ulteriori elementi ivi indicati”. Il passaggio alla posizione economica superiore non è quindi affatto automatico ma è subordinato ad una verifica positiva e al preventivo esperimento di una valutazione selettiva, eseguita dai preposti organismi, sulla base del bagaglio professionale in possesso dei dipendenti e del contenuto dell'attività prestata senza che possano essere riconosciute al lavoratore ulteriori progressioni stipendiali in ragione della mera anzianità maturata. Deve quindi in ogni caso escludersi qualsiasi possibilità per il dipendente di ottenere, sulla base della mera anzianità pregressa, il riconoscimento della superiore posizione economica potendo quest'ultimo, eventualmente, esperire solo azione risarcitoria, sotto il profilo della perdita di chance, per conseguire quanto avrebbe maturato qualora l'ente datore avesse provveduto alle verifiche contrattuali, allegando e comprovando di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alle posizioni superiori, (o, in alternativa, esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, azione non esercitata nella specie). Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la
7 conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 22029 del 12/07/2022. Non può a tale proposito reputarsi in termini la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante nel proprio atto di impugnazione, giurisprudenza espressiva di principi emessi con riferimento a diverso ente (CNR) e a diverse procedure di stabilizzazione e che, così come si evince dalla parte motiva delle sentenze citate dall'appellante, attengono esclusivamente alla illegittimità, per violazione del divieto comunitario di discriminazione, del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso di svolgimento dei rapporti di lavoro a termine e del diritto dei lavoratori al riconoscimento dei medesimi livelli retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato, non esaminando invece la diversa questione, rilevante ai fini della presente controversia, della possibilità di riconoscere, sulla base dell'anzianità maturata, il superamento di progressioni economiche condizionate al previo superamento di procedure selettive fondate anche su valutazioni professionali. Ritiene inoltre il Collegio che le conclusioni del giudice di prime cure siano meritevoli di conferma anche nella parte in cui ha escluso che l'odierno appellante abbia fornito elementi sufficienti a comprovare il suo diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili per analogia di fattispecie anche la presente controversia, alla cui stregua in tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (Cass. n. 4014 del 1/3/2016 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui la prova che il ricorrente avesse il novanta per cento di probabilità di essere promosso era stata desunta dalla disamina della graduatoria dei partecipanti e dei criteri di attribuzione dei punteggi. In ordine alla necessità di prova della serietà ed apprezzabilità del pregiudizio cfr Cass. n. 2261 del 26/01/2022 con la quale la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso). Rileva in particolare la SC che “È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento
8 della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, così giustificandosi l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (sentenza 23.01.09 n. 1715)” (cfr Cass. n. 4014/2016 cit.). Fatte tali premesse quanto affermato dal giudice di prime cure non può ritenersi validamente impugnato, anche sotto tale profilo, dall'appellante. Quest'ultima, nel ricorso di primo grado, si era semplicemente limitata a rivendicare, in sostanza, il proprio diritto alla progressione economica sulla base dell'anzianità di servizio maturata, asseritamente non inferiore agli altri partecipanti alla selezione e la valutazione positiva implicitamente desumibile, a suo dire, dal successivo rinnovo nel tempo dei contratti a termine. Trattasi di allegazioni del tutto insufficienti allo scopo (tanto più a fronte della mancanza di allegazioni e prove, ad esempio, in ordine al numero dei partecipanti alle varie selezioni, alla loro anzianità di servizio e ai titoli professionali in loro possesso in rapporto a quelli posseduti dalla lavoratrice) se rapportate ad una selezione fondata non solo sulla mera anzianità di servizio ma anche su una valutazione della professionalità dei partecipanti e dell'attività da loro svolta.”
9. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
10. La condanna dell'appellante, in favore dell' appellata, al CP_1 pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
11. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.473,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 30 ottobre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 3207/2023
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio
appellante
E
Controparte_1
Avv. Massimo Valleriani appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 484/2023 emessa dal Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro in data 19.06.2023. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale di Cassino in funzione del giudice del lavoro, conveniva l per Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare che l'amministrazione ha attuato un illegittimo precariato nei confronti del Dott. sin dal primo Pt_1 contratto o comunque da quello ritenuto di giustizia e per l'effetto - riconoscere il diritto dello stesso all'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 D. Legislativo 183/2018 per una somma pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 25.244,28 (1.941,87 x13 /12 - € 2.103,69) o alla somma ritenuta di giustizia e Parte condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 Decreto Legislativo 183/2018 nella misura massima o in quella ritenuta di giustizia condannando pertanto, a tale titolo controparte a versare la detta indennità nella misura 12 mensilità della retribuzione come sopra quantificata oltre interessi e rivalutazione e/o il maggior danno non patrimoniale subito per aver trascorso una lunga parte del precariato presso l'isola di Ponza in cui è stato stabilizzato con conseguente compromissione della sfera esistenziale e familiare, in una somma parametrata alle 12 mensilità di cui al punto che precede;
b) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento del servizio prestato nel periodo come Pt_1 Parte descritto a favore della resistente con contratti a tempo determinato del quale il medesimo ha cominciato a svolgere le mansioni connesso al profilo D di infermiera e per tutto il tempo di svolgimento delle stesse ai fini della ricostruzione di carriera e progressione economica e stipendiale e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a disporre la relativa ricostruzione di carriera nonché all'adeguamento attuale professionale e retributivo del ricorrente in D2, o in via subordinata, a quelle maggiori o minori riconosciuta di giustizia nonché condannare la convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 2016 ad oggi o alla maggiore o nella ritenuta di giustizia, nonché alle successive somme maturante e maturande sino all'emissione della sentenza, tutte comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, a titolo risarcitorio per inadempimento, non inferiore a 10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia;
c) Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta a titolo di sterilizzazione di e per l'effetto Pt_3 condannare la convenuta a espungere tale posta dalla busta paga nonché a restituire le somme indebitamente trattenute pari a € 39,94 per 13 mensilità relativamente agli ultimi 10 anni di retribuzione per un totale di € 5.192,20. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.”. L'odierno appellante – premesso di essere stato in servizio presso l' Controparte_2
come Collaboratore Sanitario dal 01.07.2004 in forza di
[...] Parte_4 una serie di contratti a tempo determinato, prorogati o tacitamente rinnovati, e di essere stato successivamente assunto dalla medesima azienda con contratto a tempo indeterminato, senza alcuna anzianità e con fascia retributiva D0, soltanto nel 2019 – per quanto rileva ai fini del presente giudizio di gravame, deduceva l'illegittimità della reiterazione dei menzionati contratti a tempo determinato, rappresentando di aver subito un danno economico valutabile nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché di avere diritto alle progressioni retributive collegate all'anzianità di servizio maturata nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Ritualmente evocata in giudizio, l di contestava le CP_1 CP_1 avversarie deduzioni, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio dall'ultimo atto interruttivo, la legittimità del ricorso ad assunzioni a tempo determinato, “in considerazione della puntuale indicazione dei plurimi motivi di carattere eccezionale”, e l'infondatezza
2 della domanda risarcitoria per intervenuta stabilizzazione. L'odierna appellata evidenziava, inoltre, l'infondatezza della richiesta di attribuzione della progressione economica a motivo della specifica disciplina con Deliberazione n. 247 del
02.5.2017.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Cassino respingeva integralmente il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali. Il Giudice di prime cure, infatti, pur avendo accertato l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato dedotta dal lavoratore, precludeva all'odierno appellante il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, in considerazione della successiva stipula, con l' convenuta, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritenuto CP_1 rimedio adeguato alla pregressa illegittimità dei rapporti a termine, con conseguente esclusione del diritto ad un ulteriore risarcimento per equivalente. Il primo giudice rilevava poi che alla stregua della disciplina normativa e contrattuale relativa alle progressioni economiche orizzontali non era possibile riconoscere al lavoratore la progressione rivendicata sulla base della mera maturazione dell'anzianità di servizio, evidenziando altresì che il ricorrente non aveva assolto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., al relativo onere probatorio, non avendo allegato né provato l'esistenza dei presupposti necessari o fornito sufficienti elementi per giustificare il riconoscimento del diritto rivendicato nemmeno a titolo di risarcimento del danno. Inoltre, quanto alla dedotta trattenuta retributiva del 2,50% dell'80% della retribuzione, il Tribunale riteneva legittima la decurtazione operata dall CP_1 rappresentando come la stessa non avesse natura di contributo previdenziale obbligatorio, bensì costituisse una misura di “sterilizzazione” del TFR, volta ad assicurare il principio di invarianza della retribuzione complessiva netta tra i dipendenti soggetti ai regimi TFS e TFR, come previsto dalla normativa (l. n. 335/1995, l. n. 448/1998) e dalla contrattazione collettiva (accordo quadro nazionale 29 luglio 1999).
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 insistendone per l'integrale riforma, articolando i seguenti motivi di gravame:
1- in riferimento al capo della sentenza che ha dichiarato la sussistenza dell'illegittimo precariato ma non ha riconosciuto il risarcimento del danno: violazione di legge e errata valutazione del materiale probatorio documentale;
2- erronea motivazione riguardo al mancato riconoscimento della progressione economica/risarcimento del danno.
5. L' ritualmente costituitasi, contesta le avversarie Controparte_1 deduzioni, concludendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. L'odierno Collegio ritiene di conformare la propria decisione all'orientamento espresso da questa Corte di Appello in analoga fattispecie (Corte di Appello di Roma, sent. n. 3594/2024), nella quale, con motivazione assolutamente condivisibile (che si richiama anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.), è stato evidenziato che: “Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza di quella parte
3 della domanda finalizzata a rivendicare l'illegittimità della trattenuta sulla retribuzione a titolo di TFR essendo il residuo oggetto del contendere costituito quindi esclusivamente dal preteso diritto dell'appellante al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine (con il riconoscimento della indennità ex art. 32 d.lgs. 183/2010) e al riconoscimento, eventualmente anche ai fini del risarcimento del danno, dell'anzianità pregressa ai fini della progressione economica. Tanto premesso l'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono. Risulta innanzitutto infondato il primo motivo. Si osserva che, così come risulta pacifico e come desumibile dalla documentazione prodotta in atti, l'odierna appellante, dopo avere lavorato, presso la
, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere- Parte_5
Cat. D C.C.N.L., senza soluzione di continuità, per il periodo dall'aprile 2005 al 3/12/2018, in virtù di due contratti a tempo determinato più volte prorogati nel tempo (secondo quanto precedentemente indicato) era stata assunta a tempo indeterminato, a decorrere dal 16/4/2019, con deliberazione n. 198/2019, a seguito di procedura esperita ex art. 20 comma 1 d. lgs. 75/2017. La norma in questione prevede, nella sua formulazione vigente ratione temporis alla data della disposta assunzione, che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”. Part Trattasi di disposizione normativa, espressamente posta dalla appellata a fondamento della stabilizzazione della odierna appellante (così come esplicitamente affermato nell'oggetto della deliberazione) che, all'evidenza, non prevede l'espletamento ai fini dell'assunzione, di procedure concorsuali o selettive, essendo condizionata esclusivamente alle determinazioni in tal senso dell'amministrazione e al possesso da parte del personale stabilizzando dei requisiti previsti normativamente.
4 La possibilità di stabilizzazione mediante procedure selettive è infatti prevista solo nell'ambito della diversa procedura di cui al successivo comma 2 dell'art. 20 d.lgs.75/2017 ove prevede la possibilità di assunzione mediante procedure selettive con riserva dei posti al personale precario, procedura però chiaramente non Part applicata nella fattispecie dalla appellata (testo del citato comma 2 nella sua formulazione vigente pro tempore alla data della stabilizzazione dell'appellante: ” Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.). Così come rilevato dal giudice di prime cure, l'assunzione a tempo indeterminato dell'odierna appellante, avvenuta a seguito della procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 disponendo, in particolare, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma citata, l'assunzione di 54 Collaboratori Parte_6 che avevano svolto in precedenza attività lavorativa per la resistente appellante in virtù di rapporti di lavoro precario. Trattasi di assunzione, quella dell'odierna appellante, che, così come peraltro si evince con chiarezza anche dal contenuto della citata delibera, oltre a porsi in chiaro diretto rapporto causale con il precedente svolgimento di lavoro a termine per l'amministrazione (essendo rivolta esclusivamente al personale che aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato nei termini ivi indicati) risulta essere stata effettuata senza alcuna valutazione selettiva o comparativa, essendo stata disposta l'assunzione dei 54 lavoratori che avevano effettuato domanda (numero corrispondente a quelli previsti per la stabilizzazione nel relativo bando) esclusivamente previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e dal bando. Trattasi pertanto di assunzione che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si pone in diretto rapporto causale con il precedente svolgimento di attività di lavoro a termine della odierna appellante e alla quale, così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, deve quindi attribuirsi effetto sanante rispetto alla illegittima reiterazione dei contratti a termine precedentemente accertata dal Tribunale. Risultano quindi pienamente applicabili alla presente fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria
5 idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. (Cass. n. 15353 del 17/7/2020. Sempre nello stesso senso Cass. n. 16336 del 03/07/2017). Deve pertanto essere escluso il diritto della odierna appellante al risarcimento del danno, non avendo la stessa, del resto, così come rilevato dal giudice di prime cure con passaggio non specificamente impugnato, nemmeno dedotto ulteriori ragioni di danno causalmente ricollegabili alla pregressa illegittima reiterazione di contratti a termine. Infondato anche il secondo motivo di appello. L'odierna appellante ricollega il suo diritto a conseguire la superiore posizione economica D2 o, in via alternativa, al risarcimento del danno, al mancato riconoscimento, alla data della stabilizzazione, della pregressa anzianità maturata con i contratti di lavoro a termine precedentemente intercorsi tra le parti. Lamenta in particolare l'illegittimità della sua esclusione, stante la sua condizione, all'epoca, di lavoratrice a termine, alle progressioni economiche bandite negli anni 2017 e 2018 per l'attribuzione di una fascia economica superiore (rispettivamente con decorrenza dal 01/01/2017 e dal 1/1/2018 ed espressamente riservate al personale in servizio a tempo indeterminato, cfr. all. 10 e 11 del ricorso). Trattasi di rivendicazioni che non possono trovare accoglimento dovendosi reputare meritevole di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure. Si osserva che il Tribunale, aveva respinto le rivendicazioni avanzate a tale proposito dalla odierna appellante, tanto con riferimento al preteso diritto a vedersi attribuita la superiore posizione economica che al rivendicato risarcimento del danno evidenziando il mancato adempimento da parte dell'appellante all'onere di allegare e provare gli elementi atti a dimostrare il fondamento della propria pretesa. Rilevava in particolare come la lavoratrice avesse posto a fondamento di tale rivendicazione la mera maturazione dell'anzianità di servizio allegazione che affermava essere insufficiente a tale scopo. Rilevava a tale proposito come, alla stregua della disciplina legislativa e contrattuale della fattispecie, le progressioni orizzontali erano attribuite nel rispetto dei principi di selettività, ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Escludeva inoltre anche la fondatezza dell'ulteriore doglianza in ordine alla illegittimità della sua esclusione dalla progressione economica relativa al 2017 affermando che “la scelta di differenziare i lavoratori sulla base della titolarità o meno di un contratto a tempo indeterminato risulta giustificata alla luce della ratio premiale dell'istituto della progressione economica orizzontale. È legittimo, infatti, che l'Ente - nei limiti delle disponibilità di bilancio - intenda preferire coloro che svolgono l'attività senza vincolo di durata e ciò con l'obiettivo del miglioramento
6 dell'efficienza dei servizi, riconoscendoli differenziali retributivi in base all''effettivo valore della prestazione ed a criteri meritocratici”. Ciò premesso si osserva innanzitutto che risulta meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla impossibilità di ricollegare il diritto alle rivendicate posizioni economiche al riconoscimento della mera maturazione dell'anzianità di servizio maturata in virtù del pregresso rapporto di lavoro a termine. Così come rilevato dal Tribunale le progressioni economiche vengono riconosciute ai dipendenti, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della normativa di settore e delle previsioni della contrattazione collettiva (e così come risulta dagli stessi bandi prodotti in atti), all'esito di valutazioni selettive, ad una quota limitata dei dipendenti in relazione alle competenze professionali in loro possesso ed ai risultati individuali e collettivi raggiunti. Ciò si evince in particolare dall'art. 35 del C.C.N.L. 7/4/1999 ove (con disposizione ripresa anche nei successivi C.C.N.L.) si prevede espressamente che l'attribuzione delle posizioni economiche avvenga previa valutazione selettiva, da effettuarsi, in particolare per quanto riguarda i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva “in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale” e per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria sugli stessi elementi “utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto degli ulteriori elementi ivi indicati”. Il passaggio alla posizione economica superiore non è quindi affatto automatico ma è subordinato ad una verifica positiva e al preventivo esperimento di una valutazione selettiva, eseguita dai preposti organismi, sulla base del bagaglio professionale in possesso dei dipendenti e del contenuto dell'attività prestata senza che possano essere riconosciute al lavoratore ulteriori progressioni stipendiali in ragione della mera anzianità maturata. Deve quindi in ogni caso escludersi qualsiasi possibilità per il dipendente di ottenere, sulla base della mera anzianità pregressa, il riconoscimento della superiore posizione economica potendo quest'ultimo, eventualmente, esperire solo azione risarcitoria, sotto il profilo della perdita di chance, per conseguire quanto avrebbe maturato qualora l'ente datore avesse provveduto alle verifiche contrattuali, allegando e comprovando di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alle posizioni superiori, (o, in alternativa, esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, azione non esercitata nella specie). Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la
7 conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 22029 del 12/07/2022. Non può a tale proposito reputarsi in termini la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante nel proprio atto di impugnazione, giurisprudenza espressiva di principi emessi con riferimento a diverso ente (CNR) e a diverse procedure di stabilizzazione e che, così come si evince dalla parte motiva delle sentenze citate dall'appellante, attengono esclusivamente alla illegittimità, per violazione del divieto comunitario di discriminazione, del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso di svolgimento dei rapporti di lavoro a termine e del diritto dei lavoratori al riconoscimento dei medesimi livelli retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato, non esaminando invece la diversa questione, rilevante ai fini della presente controversia, della possibilità di riconoscere, sulla base dell'anzianità maturata, il superamento di progressioni economiche condizionate al previo superamento di procedure selettive fondate anche su valutazioni professionali. Ritiene inoltre il Collegio che le conclusioni del giudice di prime cure siano meritevoli di conferma anche nella parte in cui ha escluso che l'odierno appellante abbia fornito elementi sufficienti a comprovare il suo diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili per analogia di fattispecie anche la presente controversia, alla cui stregua in tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (Cass. n. 4014 del 1/3/2016 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui la prova che il ricorrente avesse il novanta per cento di probabilità di essere promosso era stata desunta dalla disamina della graduatoria dei partecipanti e dei criteri di attribuzione dei punteggi. In ordine alla necessità di prova della serietà ed apprezzabilità del pregiudizio cfr Cass. n. 2261 del 26/01/2022 con la quale la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso). Rileva in particolare la SC che “È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento
8 della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, così giustificandosi l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (sentenza 23.01.09 n. 1715)” (cfr Cass. n. 4014/2016 cit.). Fatte tali premesse quanto affermato dal giudice di prime cure non può ritenersi validamente impugnato, anche sotto tale profilo, dall'appellante. Quest'ultima, nel ricorso di primo grado, si era semplicemente limitata a rivendicare, in sostanza, il proprio diritto alla progressione economica sulla base dell'anzianità di servizio maturata, asseritamente non inferiore agli altri partecipanti alla selezione e la valutazione positiva implicitamente desumibile, a suo dire, dal successivo rinnovo nel tempo dei contratti a termine. Trattasi di allegazioni del tutto insufficienti allo scopo (tanto più a fronte della mancanza di allegazioni e prove, ad esempio, in ordine al numero dei partecipanti alle varie selezioni, alla loro anzianità di servizio e ai titoli professionali in loro possesso in rapporto a quelli posseduti dalla lavoratrice) se rapportate ad una selezione fondata non solo sulla mera anzianità di servizio ma anche su una valutazione della professionalità dei partecipanti e dell'attività da loro svolta.”
9. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
10. La condanna dell'appellante, in favore dell' appellata, al CP_1 pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
11. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.473,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 30 ottobre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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