Art. 5.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell' articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e' fissato al 30 giugno 1978 e puo' essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell' articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e' fissato al 30 giugno 1978 e puo' essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.