Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2429
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 24 del d.lvo 159/2011

    La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto privo del necessario corredo documentale. Inoltre, rileva che il ricorso mira a censurare un vizio di motivazione sotto le spoglie di una violazione di legge. Sottolinea che la definitività del provvedimento che nega la misura patrimoniale inibisce, in assenza di fatti nuovi, l'adozione di un decreto di confisca con oggetto gli stessi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni. La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale preclusione, ritenendo identico il patrimonio conoscitivo del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice penale avesse già parametrato l'apprezzamento della sproporzione prendendo in esame più annualità, e non solo il 2019. Le valutazioni sulla sproporzione patrimoniale e sulla pericolosità sociale sono considerate di merito e insuscettibili di censura in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2429
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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