Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 1965
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di titolarità del credito/legittimazione attiva

    La corte ritiene provata la titolarità e la legittimazione della creditrice cessionaria sulla base della documentazione prodotta, inclusi gli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale, le dichiarazioni delle cedenti e il possesso del titolo esecutivo. La cessione del credito, anche se cartolarizzato, non richiede forma scritta ad substantiam o ad probationem e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi indiziari, è sufficiente a dimostrarne l'esistenza e l'inclusione del credito specifico.

  • Rigettato
    Nullità del contratto di mutuo

    La corte non affronta specificamente questo motivo di nullità del mutuo, ma implicitamente lo rigetta in quanto la domanda principale di opposizione viene accolta solo parzialmente per la riduzione dell'importo precettato, senza annullamento del titolo.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per contrasto con normativa anticoncorrenziale

    La corte rigetta questo motivo, affermando che il provvedimento dell'AGCM n. 55/2005 riguardava specificamente le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche prestate nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità esclude l'estensibilità di tale nullità alle fideiussioni specifiche, in quanto non presentano la stessa natura anticoncorrenziale derivante dall'uso generalizzato di clausole svantaggiose per il garante.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 1957 c.c. e liberazione dei fideiussori

    La corte rigetta questo motivo basandosi sulla precedente argomentazione relativa alla nullità delle fideiussioni. Poiché le fideiussioni sono considerate specifiche e non affette da nullità anticoncorrenziale, le relative clausole di deroga all'art. 1957 c.c. sono ritenute valide.

  • Rigettato
    Nullità del contratto di mutuo per clausole vessatorie

    La corte non affronta specificamente questo motivo di nullità del mutuo, ma implicitamente lo rigetta in quanto la domanda principale di opposizione viene accolta solo parzialmente per la riduzione dell'importo precettato, senza annullamento del titolo.

  • Accolto
    Accertamento inesistenza del credito o sua rideterminazione

    La corte accoglie parzialmente questa domanda, riconoscendo l'errore nella quantificazione del credito precettato da parte dell'opposta. Di conseguenza, l'importo precettato viene ridotto all'importo effettivamente dovuto per il mutuo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La corte rigetta questo motivo, ritenendo che la domanda di ammissione al passivo fallimentare della debitrice principale nel 2015 abbia interrotto la prescrizione in modo permanente fino alla chiusura del fallimento nel 2017. Il nuovo termine decennale decorrente dalla chiusura del fallimento non era ancora trascorso al momento della notifica del precetto. L'interruzione della prescrizione spiega efficacia anche nei confronti dei fideiussori.

  • Accolto
    Erroneità dell'importo precettato

    La corte riconosce l'errore nella quantificazione del credito precettato da parte dell'opposta, la quale ha ridotto l'importo al debito residuo del solo mutuo. Tuttavia, la corte ritiene che la contestazione dell'importo sia stata tardiva, in quanto non sollevata nell'atto introduttivo ma solo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Nonostante ciò, la riduzione operata dall'opposta viene accolta come riconoscimento delle ragioni degli opponenti.

  • Rigettato
    Difetto di valida procura alle liti

    La corte rigetta questo motivo, affermando che il precetto non necessita di procura allegata per la sua validità. Inoltre, alla comparsa di costituzione è stata allegata sia la procura generale notarile che quella alle liti ex art. 83 c.p.c.

  • Rigettato
    Abusività delle clausole della fideiussione per qualità di consumatori

    La corte rigetta questo motivo, affermando che agli opponenti non può essere riconosciuta la qualità di consumatori, essendo essi imprenditori, soci della società debitrice principale, e avendo prestato fideiussioni specifiche con rogito notarile.

  • Accolto
    Rideterminazione del credito

    La corte accoglie questa richiesta, riducendo la validità del precetto all'importo indicato dall'opposta, in seguito al riconoscimento dell'errore nella quantificazione iniziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 1965
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 1965
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo