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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica IAna In nome del Popolo IAno
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 564 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sabato LO NO, presso il cui studio, in Rende (CS), via Adige n. 16, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
opponenti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di CP_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra LL, presso il cui studio (Legale e CP_2
Commerciale LL e Associati), in Cosenza, via Beato Umile n. 14, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di p.c.; per l'opponente: “Voglia l'On. Giudice Unico del Tribunale di Cosenza disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa in via pregiudiziale dichiarare la mancanza di titolarità del credito/legittimazione attiva di Accertare e dichiarare la Controparte_3 nullità del contratto di mutuo perché convenuto al solo ed unico scopo di ottenere ipoteca su beni di terzi e sanare pregresse esposizioni creditorie chirografarie. In subordine la nullità della fideiussione in quanto contrastante con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Dichiarare la decadenza ex art. 1957 cc e quindi la liberazione dei fideiussori. In subordine statuire la nullità del contratto di mutuo per il carattere vessatorio delle clausole, in specie di rinuncia preventiva agli artt. 1956 e 1957 cc. Accertare e dichiarare inesistente il credito o in subordine previa esclusione delle somme precettate estranee al titolo esecutivo, accertare e dichiarare il reale credito. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito che dichiara di averle anticipate da liquidarsi in €. 3.544,00 per la fase di studio, €. 2.338,00 per la fase introduttiva, €. 10.411,00 per la fase istruttoria ed €. 6.164,00 per la fase decisionale aumentati del 60% per altre due parti difese oltre la prima oltre rimb. forf. 15% e pertanto la somma di €. 41.320,65 oltre accessori di legge e oltre €. 1.241,00 per spese di contributo unificato e marca iscrizione a ruolo”;
1 per l'opposta: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rideterminare il credito di cui al precetto opposto, nella misura di €. 366.914,77= alla data del 12/06/2024 di cui €. 249.351,11 per capitale al 24.06.2018 ed €. 117.563,66 per interessi di mora alla data del 12/06/2024, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo. Il tutto col favore, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
impugnavano il precetto notificatogli da mandataria di
[...] CP_1 [...]
per l'importo di € 446.794,89, insoluto del rogito del 19.12.2007, di erogazione dei CP_2 mutuo di € 300 mila, da parte della alla Controparte_4 [...]
prima, e di poi, deducendo Parte_5 Parte_6
a motivi, nell'ordine: (a) la carenza di legittimazione attiva o di titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria, in assenza di allegazione del contratto di cessione, rimanendo insufficiente, al riguardo, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui pubblicizzata la cessione, (b) il difetto di prova della inclusione del credito cartolarizzato tra quelli ceduti, (c) il difetto di prova della qualità di mandante in capo a (d) la sola CP_1 enunciazione, senza allegazione, della procura alle liti, (e) l'intervenuta prescrizione del credito, per decorso del decennio dalla risoluzione del mutuo, ovvero dal precedente atto di precetto, notificato nel 2013, ma non seguito da alcun atto esecutivo, (f) la nullità delle fideiussioni a suo tempo prestate dai debitori, sia derivata da quella dell'intesa anticoncorrenziale a monte, sia in ragione di quella delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza della garanzia, nonché di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., considerando che il mutuo era stato acceso al solo ed unico fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie non garantite, ed altresì per la loro conformità al modello ABI 2003, (g) quindi l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., (h) l'abusività delle clausole delle fideiussioni in ragione della qualità di consumatori dei garanti, rilevabile d'ufficio; instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria la CP_1 CP_2 documentava preliminarmente tutte le vicende traslative del credito precettato, oltre ai
[...] mandati al recupero del medesimo, ed alla procura alle liti, di cui non necessaria l'allegazione al precetto, rappresentando che la mutuataria unitamente alla sua socia Parte_5 accomandataria , erano stati dichiarati falliti con sentenza dell'intestato Parte_1
Tribunale n. 19/2014, e che, pur ammesso il credito al passivo, con decreto del 28.06.2017 il fallimento era stato chiuso per insufficienza dell'attivo, con cancellazione della società dal registro delle imprese;
propugnava quindi, in diritto, la sua estraneità, in qualità di cessionaria di credito cartolarizzato, ad eventuali pretese dei debitori relative al titolo, anteriori alla data di trasferimento, nonché la sua titolarità del credito, facilmente individuabile in base alla caratteristiche descrittive di quelli ceduti in blocco, e conseguente legittimazione al precetto, giusta documentazione allegata, tra cui le dichiarazioni delle cedenti;
indicava nella domanda di ammissione al passivo fallimentare atto interruttivo della prescrizione, fino alla chiusura della procedura, nel 2017, anche nei confronti dei fideiussori;
deduceva l'insussistenza della paventata nullità delle garanzia, consistente in fideiussioni specifiche, e non anche omnibus, rilasciate all'interno del rogito di mutuo, ed altresì in epoca (il 2007) successiva a quelle oggetto di nullità parziale per conformità allo schema ABI (2003-2005); negava la possibilità di configurare in capo agli opponenti la qualità di consumatori, siccome tutti soci della debitrice
2 principale, ed anzi due di loro, e , anche accomandatari;
Parte_1 Parte_4 si opponeva quindi alla sospensione dell'efficacia del titolo, invocando la reiezione dell'opposizione. Negata la cautela sospensiva in apposito subprocedimento cautelare, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta, in riscontro della relativa eccezione spiegata nella prima memoria degli opponenti, riconosceva l'erroneità dell'importo precettato, siccome calcolato sulla base di linee di credito non cedute, riducendolo quindi al debito residuo del solo mutuo, pari ad € 249.351,11 per sorte capitale al 24 giugno 2018, oltre interessi al saggio di mora, pari ad € 117.563,66, giusta conclusioni riformulate nei termini sopra ritrascritti. Nella terza memoria gli opponenti si opponevano a quella che ritenevano una inammissibile, siccome tardiva, mutatio libelli, contestando anche il conteggio allegato. Ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, della consulenza tecnica d'ufficio compulsata dagli opponenti, all'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione. Tanto premesso in fatto, i distinti motivi di opposizione vanno scrutinati separatamente. Si parte nondimeno dall'ultimo, in ordine temporale, ossia l'erroneità del credito ingiunto, per inclusione di posizioni non relative al mutuo del 2007, spiegato dagli opponenti nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. In seguito a quella contestazione, l'opposta, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha riconosciuto le ragioni attoree, provvedendo a ridurre il credito a quello relativo al solo mutuo, secondo l'allegato conteggio. Gli opponenti, nella terza memoria, hanno eccepito l'inammissibilità della riduzione, qualificandola in termini di tardiva, e quindi inammissibile, mutatio libelli, contestando anche l'inidoneità probatoria dell'allegato conteggio della debitoria, di formazione unilaterale, ed anche privo di sottoscrizione. È necessario, al riguardo, richiamare le norme codicistiche che sovrintendono alla fissazione del c.d. thema decidendum. A mente degli artt. 163 e 167 c.p.c., attore e convenuto sono obbligati alla completa discovery delle rispettive ragioni, in fatto ed in diritto: l'attore, mediante la compiuta deduzione, in citazione, di causa petendi e petitum, il convenuto proponendo tutte le sue difese, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; entrambe le parti, poi, sono tenute anche alla completa indicazione dei mezzi istruttori di cui intendono avvalersi. Nei giudizi di opposizione, nondimeno, la citazione assolve ad una funzione simile a quella della comparsa di costituzione e risposta, poiché rappresenta l'atto con il quale il debitore rappresenta al creditore l'esistenza di fatti estintivi, ostativi od impeditivi alla pretesa manifestata dal creditore con un decreto ingiuntivo, piuttosto che con un precetto, in ossequio alla regola generale in tema di rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c., che vuole il creditore obbligato alla allegazione del titolo, ed il debitore della prova dei fatti premessi. È quindi logico pretendere dal debitore la contestazione di tutti i profili manifestati dal creditore nell'atto, di ingiunzione o di precetto, al quale si oppone, nessuno – almeno di quelli conosciuti ab origine – escluso. Il codice di rito, nondimeno, prevede le sole eccezioni, alla prefata regola, di cui all'art. 171 ter, consentendo alle parti, nella prima memoria integrativa, di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Segnatamente, nel concetto di modificazione della domanda originaria le Sezioni Unite (sentenze nn. 12310/2015 e 22404/2018) hanno inteso far rientrare ogni (nuova) domanda che
3 abbia identità di personae (ossia le parti del giudizio) e che nondimeno si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, a ben vedere, è il motivo (aggiunto) di erroneità del credito precettato, proposto dagli opponenti nella prima memoria 171 ter c.p.c., e non anche la riduzione dello stesso operata dall'opposta nella seconda memoria, a porre il problema della novità e conseguente ammissibilità, pur non eccepita dall'opposta creditrice, ma rilevabile d'ufficio in ragione della connessione delle norme procedurali con il principio costituzionale del giusto processo. Ed invero, gli opponenti, pur impugnando un precetto che enunciava quale titolo – peraltro notificato contestualmente – il mutuo erogato nel 2007 Controparte_4 alla non hanno inteso, nella citazione introduttiva, contestare minimamente Parte_5 il quantum, debeatur, segnatamente sotto il profilo della riferibilità dello stesso al mutuo, ed anche della sua correttezza contabile. Eppure, dal tenore del precetto era esplicita la riferibilità dell'intera debitoria al solo mutuo. Ebbene, siffatta condotta comporta l'applicazione del principio di non contestazione dell'importo precettato, obliterando di conseguenza il motivo di opposizione spiegato – tardivamente – nella prima memoria 171 ter c.p.c., per quanto teoricamente riferibile alla medesima vicenda sostanziale. Né può fondatamente sostenersi, come fa la difesa degli opponenti, che quel motivo aggiunto di gravame sia stato determinato dalla produzione, in sede di costituzione nel subprocedimento cautelare, della specifica del credito, dalla quale si evinceva che lo stesso era riferibile non solo al mutuo, ma anche ad altre e diverse esposizioni debitorie. In qual momento, la mancata contestazione del quantum – anche con riferimento al saggio di interessi, pur fissato nel rogito di mutuo – aveva già esplicato il suo effetto di rendere acquisito ai fatti processuali l'importo precettato. In tale ottica, la riduzione operata dall'opposta in seguito al motivo aggiunto di opposizione proposto nella prima memoria 171 ter rimane rilevante solo come spontaneo riconoscimento delle ragioni dei debitori opponenti, per quanto astrattamente inammissibili, ma non può certo comportare l'onere di compiuta dimostrazione del minor credito riconosciuto, come vorrebbe la difesa degli opponenti, semplicemente perché l'intero credito – in relazione al suo importo – non era stato contestato nella citazione introduttiva del giudizio. Del resto, come pure premesso, il creditore che agisce per l'adempimento può limitarsi alla allegazione del titolo dal quale promana la sua pretesa, mentre è il debitore che deve dimostrare, tra i fatti impeditivi, modificativi od estintivi, l'eventuale erroneità del credito. Nel caso di specie, gli opponenti, oltre a non contestare ab origine la correttezza dell'importo ingiunto, non hanno neppure dedotto, prima ancora che provato, l'adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo, per somme superiori a quelle richieste, piuttosto che l'applicazione di un saggio di interessi differente da quello negozialmente pattuito. In altri termini: prodotto il rogito di mutuo, e dedotto l'insoluto di un certo numero di rate, il creditore non può essere chiamato alla prova negativa (ossia del mancato pagamento), rimanendo onerato della dimostrazione del quantum solo laddove il debitore contesti in maniera specifica e circostanziata l'ammontare preteso, e non anche, come nel caso di specie, la sola inidoneità probatoria del conteggio allegato, non potendo una contestazione meramente generica invertire i rispettivi oneri allegativi e probatori. Nondimeno, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti, già in sede fallimentare il credito derivante dal mutuo precettato era stato ammesso per un importo addirittura superiore (oltre 256 mila Euro) a quello dedotto, nella odierna sede, dalla creditrice opposta, pacificamente non soddisfatto.
4 Tali complessive considerazioni consentono quindi di ritenere asseverato l'importo precettato, pur in seguito alla sua correzione da parte dell'opposta. Ciò posto, gli opponenti, nella citazione introduttiva, contestano in primo luogo sia la legittimazione attiva che la titolarità del diritto di credito della cessionaria CP_2
nonché la stessa qualità di mandante di
[...] CP_1
Sotto il primo profilo, i principi enunciati dalla giurisprudenza consentono di inferire titolarità, e conseguente legittimazione, dalla documentazione versata in atti dall'opposta. L'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità risulta efficacemente riassunto da Cass. n. 17944/2023. Quell'arresto premette che, “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” Secondo i giudici di legittimità, nondimeno, i precedenti giurisprudenziali in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno invero rettamente intesi. Ed infatti, al riguardo, si può certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti, in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. nn. 22151/2019, 5997/2006); più specificamente, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. nn. 24798/2020, 4116/2016). Va nondimeno tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può quindi certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli
5 istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è quindi costituito soltanto dalla esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. n. 9412/2023). Diverso, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco;
d'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, in cui contestati sia l'esistenza delle cessioni del credito, che l'inclusione del medesimo nell'elenco di quelli ceduti in blocco, il credito precettato può dirsi in primo luogo sicuramente incluso nell'ampia dizione utilizzata nell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allegata da nella quale si Controparte_2 dava notizia del suo acquisto pro soluto dalle Banche Cedenti, di tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari), vantati verso debitori classificati a sofferenza;
… in particolare, i Crediti derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. Il mutuo ipotecario oggetto di causa non v'è dubbio rientri nella categoria descritta, anche in punto di classificazione a sofferenza della relativa debitoria, non contestata dagli opponenti.
6 L'opposta creditrice ha quindi allegato, nell'ordine: il rogito notarile del 27 maggio 2011, di cessione dei crediti – tra cui quello oggetto di causa – dalla Controparte_4
originaria mutuante, a CA Sviluppo s.p.a.; la G.U. del 30 giugno 2018, n. 75, di
[...] pubblicazione della cessione da quest'ultima a ai sensi dell'art. 58 Controparte_5
T.U.B.; la dichiarazione di cessione di CA Sviluppo del credito derivante dal mutuo, con il relativo numero di riferimento;
la G.U. del 5 settembre 2019, n. 104, di pubblicazione della cessione da 2018 s.r.l. ad ICCREA CA s.p.a.; il contratto di cessione di crediti CP_2 da quest'ultima a del 18 novembre 2020, con allegato l'elenco delle Controparte_2 posizioni cedute con i relativi numeri identificativi, fra cui quello oggetto di causa (NDG debitore 5428826 soff. 9060990510601); la raccomanda a.r. di costituzione in mora inviata alla debitrice principale ed ai garanti in data 29 ottobre 2010 da CA Sviluppo s.p.a., con identificativo della sofferenza;
la certificazione di CA Sviluppo s.p.a. del credito, individuato con i predetti NDG e codice, redatta il 26 giugno 2018; la dichiarazione della cedente ICCREA CA s.p.a. attestante la cessione del credito oggetto di causa. Trattasi, in evidenza, di documentazione che dà piena contezza non solo del fatto che il mutuo il cui insoluto precettato rientra nella categoria descritta in G.U., quanto anche dell'esistenza dello stesso contratto di cessione da ICCREA a dalla Controparte_2 quale quindi agevolmente inferire la titolarità – e conseguente legittimazione – in capo alla ridetta cessionaria, odierna opposta. Si consideri oltremodo che la citata giurisprudenza, come visto, non afferma affatto la necessità di produzione del contratto di cessione quale unica prova della sua esistenza, e non esonera di conseguenza il giudice dal verificare in concreto, anche attraverso elementi indiziari, l'esistenza del contratto, oltre all'inclusione del credito tra quelli ceduti, sulla premessa – che occorre ribadire – a mente della quale che per la cessione di crediti, anche cartolarizzati, non v'è obbligo di forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Orbene, a fronte di plurimi ed univoci indizi, ossia, nell'ordine, (a) gli avvisi di cessione pubblicati in G.U. su istanza di cedente e cessionaria, (b) la sicura inclusione del credito precettato tra quelli di cui titolare le cedenti, (c) le allegate dichiarazioni di queste ultime di inclusione tra quelli ceduti, ed altresì (d) il possesso materiale del titolo giudiziale in capo all'ultima cessionaria, odierna opposta, perché dovrebbe asseverarsi sic et simpliciter la generica pretesa dell'opponente di carenza di legittimazione e titolarità per difetto di prova? Quale ulteriore sforzo allegativo e probatorio si dovrebbe – e si potrebbe - nondimeno pretendere dalla cessionaria, in relazione alla prova di un contratto non avente requisiti di forma? Sempre e solo la produzione del documento negoziale? Opinando come vogliono gli opponenti, in ogni ipotesi in cui non sia stipulata una cessione per iscritto, dovrebbe per ciò solo affermarsi il difetto di titolarità e legittimazione della cessionaria, assunto prima facie non condivisibile, e contrario allo spirito della legge, prima ancora che alla citata interpretazione giurisprudenziale. Del resto, la disciplina codicistica della cessione del credito ha come scopo non quello di configurare il consenso del debitore ceduto quale elemento del contratto, bensì quello di evitare che quest'ultimo paghi a soggetto diverso dal suo creditore, o al suo creditore, senza estinguere l'obbligazione. Ecco perché, secondo univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola hanno infatti inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di
7 provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. nn. 20495/2020, 5997/2006); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dal precetto notificato al ceduto dal cessionario … nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/2021). Si tratta di un ulteriore – ed invero decisivo - elemento a favore della titolarità del credito in capo alla cessionaria che si aggiunge a quelli – già ampiamente Controparte_2 univoci – sopra richiamati, ai quali fa da contraltare l'atteggiamento in ultima analisi meramente negatorio degli opponenti. In buona sostanza, sussistono più elementi indiziari univoci e concordanti per ritenere la sussistenza di titolarità e legittimazione dell'opposta creditrice. Il tutto senza contare, ovviamente, che lo stesso precetto opposto costituisce valida notificazione della cessione. Il primo motivo di opposizione risulta quindi infondato. Non meritano miglior sorte quelli ulteriori spesi nella citazione introduttiva del giudizio. Anche in relazione al difetto di valida procura in capo alla mandataria CP_1 rileva invero la produzione documentale dell'opposta, in base alla quale Parte_7 regolarmente iscritta all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e, pertanto con potere di procedere alle operazioni di incasso e/o di recupero dei crediti, ha Controparte_6 mutato denominazione in in data 21 febbraio 2022; nel 2016, CP_7 CP_8
(poi aveva nondimeno acquisito e risulta in possesso CP_1 Parte_7 dell'autorizzazione amministrativa ex art. 115 T.U.L.P.S. che le consente di svolgere le attività di di amministrazione, gestione e recupero dei crediti. Parte_8
Quanto all'eccepito difetto di valida procura alle liti, invece, rileva, in primo luogo, che il precetto, siccome atto di parte, non necessita della relativa allegazione, tampoco ai fini della validità del medesimo, come vorrebbero gli opponenti. Nondimeno, alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio, è stata allegata sia la procura generale notarile, che quella alle liti ex art. 83 c.p.c. Senza soluzione di continuità, quindi, il credito precettato non può certo considerarsi prescritto. Consta infatti agli atti di causa la domanda di ammissione, corredata dal relativo provvedimento giudiziale, come pure premesso, al passivo del fallimento della debitrice principale segnatamente al credito oggetto di causa, nel 2015, che ha sicuro Parte_5 effetto interruttivo della prescrizione del medesimo, peraltro permanente, ossia fino alla chiusura della procedura concorsuale, avvenuta nel caso di specie nel 2017, dal quale decorre un nuovo periodo prescrizionale nei confronti del debitore tornato in bonis, come da pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, a mente del quale, appunto, “la presentazione della domanda di ammissione al passivo, equiparabile, ai sensi dell'art. 94 l. fall., all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito per l'intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, secondo comma,
8 cod. civ. (Cass. nn. 11297/1990, 8515/1996, 9766/1997, 17955/1993, 4209/2004) e rende superfluo per il creditore, stante il disposto dell'art. 120 l. fall., munirsi di un titolo nei diretti confronti del fallito, da far valere una volta che questi sia tornato in bonis» (Cass., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13206; Cass., 12 maggio 2021, nn. 12559-12560; conf. Cass., Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11983); segnatamente, il principio di diritto è quello secondo cui, la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (in termini, Cass. n. 16415/2023). Sempre secondo la giurisprudenza, poi, “l'interruzione della prescrizione conseguente all'insinuazione allo stato passivo da parte del creditore spiega efficacia anche nell'azione esperita nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. nn. 17412/2016, 9638/2018). Il nuovo termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di chiusura del fallimento, non può quindi dirsi decorso al momento della notifica del precetto alla odierna attenzione. Al netto delle considerazioni che precedono, residuano alle ragioni degli opponenti i motivi di nullità delle fideiussioni, in ragione della loro asserita conformità allo schema ABI, in violazione della normativa anticoncorrenziale, in virtù dell'ormai nota pronuncia n. 55/2003 della CA d'IA, nonché di abusività delle clausole per contrarietà alla normativa di tutela del consumatore. Anche in relazione al primo di quei motivi, rileva il contrario indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità. Gli odierni opponenti, soci – due dei quali succedutisi nell'amministrazione della in qualità di accomandatari (il e , peraltro fallita Parte_5 Pt_4 Parte_1 insieme alla società), e l'altro detentore delle quote di maggioranza della società – sostengono la conformità allo schema ABI illegittimo delle fideiussioni prestate, e ne invocano quindi declaratoria di nullità (parziale, a mente dell'approdo ultimo della giurisprudenza di legittimità), sostenendo la conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di utile riscossione nei loro confronti, in base alla riviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato dalla clausola nulla. Per converso, la creditrice assume che quella prestata dai soci nel rogito di mutuo era fideiussione specifica e non anche omnibus, come tale esclusa dal rilievo di nullità, anche in ragione dell'epoca in cui prestata (il 2007) rispetto a quelle ritenute invalide dalla CA d'IA (2003-2005). Ciò posto, che quella prestata dagli odierni opponenti sia fideiussione specifica, ossia connessa e relativa al solo adempimento delle obbligazioni nascenti dal mutuo, e non anche omnibus, ossia di copertura di tutte le obbligazioni assunte dalla s.a.s. garantita, è fuor di dubbio, siccome evincibile dal tenore letterale dell'art. 12 del rogito, a mente del quale, appunto, , e prestavano garanzia del Parte_4 Parte_2 Parte_1 buon fine del mutuo e del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte assunte con quel contratto dalla parte mutuataria … fino alla concorrenza di quanto Parte_9 dovuto per l'importo massimo di euro 300.000,00. La difesa degli opponenti, quindi, si richiama all'interpretazione sostanzialistica, secondo cui la pedissequa riproposizione (a suo dire tendenziosa ed utilitaristica) delle clausole tipiche dello schema ABI ritenuto illegittimo, dovrebbe necessariamente comportare uniformità di valutazione tra i due tipi di fideiussione, omnibus e specifica.
9 L'assunto, pur obiettivamente suggestivo, è ritenuto tuttavia infondato dalla giurisprudenza di legittimità, come premesso. Cass. n. 21841/2024, segnatamente, si è incaricata di argomentare quel rilievo di infondatezza, assumendo, in motivazione: “il provvedimento 55/2005, con cui CA d'IA, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 – a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” – di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus;
più in dettaglio lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che con l'adesione ad esso avrebbero vincolato il fideiussore ed i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2”. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), sulla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8.
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e la clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6. “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”)”.
“Dunque è un punto innegabilmente fermo da cui deve partire il ragionamento che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da CA d'IA abbia riguardato una tipologia di contratto, che condivide con quello su cui si appuntano le riserve ricorrenti solo l'appartenenza ad una comune matrice genetica;
di ciò del resto non dubita neppure il ricorrente, il quale proprio perché consapevole del fatto che l'apprezzamento di CA d'IA abbia riguardato il tipo della fideiussione omnibus e non il tipo della fideiussione specifica, interroga questa Corte se quell'apprezzamento possa rendersi estensibile al negozio da lui sottoscritto nell'occasione, ipotizzando in caso affermativo che debbano trarsi gli effetti sanzionatori indicati da SS.UU. 41994/2021”.
“All'interrogativo così posto il collegio reputa di dover rispondere negativamente, e ciò per due ordini di ragioni: la prima si ritrae dal medesimo provvedimento di CA d'IA ed, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus;
piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo – come bene annota il Procuratore Generale nelle proprie requisitorie – che in più passaggi CA d'IA si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole ...” – «il portato anticoncorrenziale» – sono ancora parole del Requirente – «non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad
10 addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa»; il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245)”.
“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di CA d'IA al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”; in buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia;
l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'IA si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”.
“Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di CA d'IA che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove”. Successiva giurisprudenza ha nondimeno ribadito che, “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'IA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. n. 26847/2024). Nel caso di specie, gli opponenti non hanno dedotto, prima ancora che dimostrato, l'illecito antitrust assertivamente imputato alla creditrice precettante. Il motivo di opposizione appare quindi basato su erronea applicazione del provvedimento della CA d'IA, avversata dalla giurisprudenza, a prescindere dal pur condivisibile ulteriore rilievo, dell'opposta, relativo all'arco temporale che quel provvedimento copre (le fideiussioni omnibus del periodo 2003-2005). Miglior sorte non merita l'ultimo motivo di impugnazione del precetto, ovvero la abusività delle clausole della fideiussione, semplicemente perché, come premesso, e come documentato dall'opposta, agli opponenti tutto può riconoscersi, fuorché la qualità di consumatori, atteso che era socio accomandatario all'epoca del rilascio della Parte_4 fideiussione, era accomandante e poi è divenuta socia accomandataria, ed è Parte_1 stata dichiarata fallita insieme alla s.a.s., mentre , datore di ipoteca, era socio Parte_2 accomandante e titolare della quota più consistente del capitale sociale.
11 Si trattava, in una parola, di imprenditori al pari della società di cui facevano parte, ulteriormente comprovata dal rilascio di fideiussione specifica con rogito notarile.
Né può fondatamente sostenersi che l'obbligazione garantita fosse riferibile ad uno status di consumatore. Per quanto complessivamente argomentato, quindi, ogni motivo di opposizione, siccome infondato, va di conseguenza respinto;
tuttavia, l'errore riconosciuto dalla creditrice nella quantificazione del credito precettato, impone la conseguente riduzione della validità dell'intimazione di pagamento. Ed infatti, l'opposizione a precetto è giudizio sul merito della pretesa, di tal ché, ove anche la stessa sia asseverata per un importo minore, come nel caso di specie, tale evenienza non incide sulla residua validità dell'intimazione di pagamento, che va solo ridotta per quanto di ragione. Il riconoscimento dell'errore sul quantum, a dispetto della evidenziata infondatezza di ogni motivo di opposizione, comporta tuttavia sostanziale reciproca soccombenza, imponendo quindi l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e D' , e, per l'effetto, riduce la validità del precetto opposto
[...] Parte_4 all'importo complessivo di € 366.914,77 alla data del 12/06/2024, di cui € 249.351,11 per capitale al 24.06.2018 ed € 117.563,66 per interessi di mora alla data del 12/06/2024, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice
IN LO
12
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 564 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sabato LO NO, presso il cui studio, in Rende (CS), via Adige n. 16, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
opponenti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di CP_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra LL, presso il cui studio (Legale e CP_2
Commerciale LL e Associati), in Cosenza, via Beato Umile n. 14, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di p.c.; per l'opponente: “Voglia l'On. Giudice Unico del Tribunale di Cosenza disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa in via pregiudiziale dichiarare la mancanza di titolarità del credito/legittimazione attiva di Accertare e dichiarare la Controparte_3 nullità del contratto di mutuo perché convenuto al solo ed unico scopo di ottenere ipoteca su beni di terzi e sanare pregresse esposizioni creditorie chirografarie. In subordine la nullità della fideiussione in quanto contrastante con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Dichiarare la decadenza ex art. 1957 cc e quindi la liberazione dei fideiussori. In subordine statuire la nullità del contratto di mutuo per il carattere vessatorio delle clausole, in specie di rinuncia preventiva agli artt. 1956 e 1957 cc. Accertare e dichiarare inesistente il credito o in subordine previa esclusione delle somme precettate estranee al titolo esecutivo, accertare e dichiarare il reale credito. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito che dichiara di averle anticipate da liquidarsi in €. 3.544,00 per la fase di studio, €. 2.338,00 per la fase introduttiva, €. 10.411,00 per la fase istruttoria ed €. 6.164,00 per la fase decisionale aumentati del 60% per altre due parti difese oltre la prima oltre rimb. forf. 15% e pertanto la somma di €. 41.320,65 oltre accessori di legge e oltre €. 1.241,00 per spese di contributo unificato e marca iscrizione a ruolo”;
1 per l'opposta: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rideterminare il credito di cui al precetto opposto, nella misura di €. 366.914,77= alla data del 12/06/2024 di cui €. 249.351,11 per capitale al 24.06.2018 ed €. 117.563,66 per interessi di mora alla data del 12/06/2024, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo. Il tutto col favore, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
impugnavano il precetto notificatogli da mandataria di
[...] CP_1 [...]
per l'importo di € 446.794,89, insoluto del rogito del 19.12.2007, di erogazione dei CP_2 mutuo di € 300 mila, da parte della alla Controparte_4 [...]
prima, e di poi, deducendo Parte_5 Parte_6
a motivi, nell'ordine: (a) la carenza di legittimazione attiva o di titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria, in assenza di allegazione del contratto di cessione, rimanendo insufficiente, al riguardo, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui pubblicizzata la cessione, (b) il difetto di prova della inclusione del credito cartolarizzato tra quelli ceduti, (c) il difetto di prova della qualità di mandante in capo a (d) la sola CP_1 enunciazione, senza allegazione, della procura alle liti, (e) l'intervenuta prescrizione del credito, per decorso del decennio dalla risoluzione del mutuo, ovvero dal precedente atto di precetto, notificato nel 2013, ma non seguito da alcun atto esecutivo, (f) la nullità delle fideiussioni a suo tempo prestate dai debitori, sia derivata da quella dell'intesa anticoncorrenziale a monte, sia in ragione di quella delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza della garanzia, nonché di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., considerando che il mutuo era stato acceso al solo ed unico fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie non garantite, ed altresì per la loro conformità al modello ABI 2003, (g) quindi l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., (h) l'abusività delle clausole delle fideiussioni in ragione della qualità di consumatori dei garanti, rilevabile d'ufficio; instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria la CP_1 CP_2 documentava preliminarmente tutte le vicende traslative del credito precettato, oltre ai
[...] mandati al recupero del medesimo, ed alla procura alle liti, di cui non necessaria l'allegazione al precetto, rappresentando che la mutuataria unitamente alla sua socia Parte_5 accomandataria , erano stati dichiarati falliti con sentenza dell'intestato Parte_1
Tribunale n. 19/2014, e che, pur ammesso il credito al passivo, con decreto del 28.06.2017 il fallimento era stato chiuso per insufficienza dell'attivo, con cancellazione della società dal registro delle imprese;
propugnava quindi, in diritto, la sua estraneità, in qualità di cessionaria di credito cartolarizzato, ad eventuali pretese dei debitori relative al titolo, anteriori alla data di trasferimento, nonché la sua titolarità del credito, facilmente individuabile in base alla caratteristiche descrittive di quelli ceduti in blocco, e conseguente legittimazione al precetto, giusta documentazione allegata, tra cui le dichiarazioni delle cedenti;
indicava nella domanda di ammissione al passivo fallimentare atto interruttivo della prescrizione, fino alla chiusura della procedura, nel 2017, anche nei confronti dei fideiussori;
deduceva l'insussistenza della paventata nullità delle garanzia, consistente in fideiussioni specifiche, e non anche omnibus, rilasciate all'interno del rogito di mutuo, ed altresì in epoca (il 2007) successiva a quelle oggetto di nullità parziale per conformità allo schema ABI (2003-2005); negava la possibilità di configurare in capo agli opponenti la qualità di consumatori, siccome tutti soci della debitrice
2 principale, ed anzi due di loro, e , anche accomandatari;
Parte_1 Parte_4 si opponeva quindi alla sospensione dell'efficacia del titolo, invocando la reiezione dell'opposizione. Negata la cautela sospensiva in apposito subprocedimento cautelare, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta, in riscontro della relativa eccezione spiegata nella prima memoria degli opponenti, riconosceva l'erroneità dell'importo precettato, siccome calcolato sulla base di linee di credito non cedute, riducendolo quindi al debito residuo del solo mutuo, pari ad € 249.351,11 per sorte capitale al 24 giugno 2018, oltre interessi al saggio di mora, pari ad € 117.563,66, giusta conclusioni riformulate nei termini sopra ritrascritti. Nella terza memoria gli opponenti si opponevano a quella che ritenevano una inammissibile, siccome tardiva, mutatio libelli, contestando anche il conteggio allegato. Ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, della consulenza tecnica d'ufficio compulsata dagli opponenti, all'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione. Tanto premesso in fatto, i distinti motivi di opposizione vanno scrutinati separatamente. Si parte nondimeno dall'ultimo, in ordine temporale, ossia l'erroneità del credito ingiunto, per inclusione di posizioni non relative al mutuo del 2007, spiegato dagli opponenti nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. In seguito a quella contestazione, l'opposta, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha riconosciuto le ragioni attoree, provvedendo a ridurre il credito a quello relativo al solo mutuo, secondo l'allegato conteggio. Gli opponenti, nella terza memoria, hanno eccepito l'inammissibilità della riduzione, qualificandola in termini di tardiva, e quindi inammissibile, mutatio libelli, contestando anche l'inidoneità probatoria dell'allegato conteggio della debitoria, di formazione unilaterale, ed anche privo di sottoscrizione. È necessario, al riguardo, richiamare le norme codicistiche che sovrintendono alla fissazione del c.d. thema decidendum. A mente degli artt. 163 e 167 c.p.c., attore e convenuto sono obbligati alla completa discovery delle rispettive ragioni, in fatto ed in diritto: l'attore, mediante la compiuta deduzione, in citazione, di causa petendi e petitum, il convenuto proponendo tutte le sue difese, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; entrambe le parti, poi, sono tenute anche alla completa indicazione dei mezzi istruttori di cui intendono avvalersi. Nei giudizi di opposizione, nondimeno, la citazione assolve ad una funzione simile a quella della comparsa di costituzione e risposta, poiché rappresenta l'atto con il quale il debitore rappresenta al creditore l'esistenza di fatti estintivi, ostativi od impeditivi alla pretesa manifestata dal creditore con un decreto ingiuntivo, piuttosto che con un precetto, in ossequio alla regola generale in tema di rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c., che vuole il creditore obbligato alla allegazione del titolo, ed il debitore della prova dei fatti premessi. È quindi logico pretendere dal debitore la contestazione di tutti i profili manifestati dal creditore nell'atto, di ingiunzione o di precetto, al quale si oppone, nessuno – almeno di quelli conosciuti ab origine – escluso. Il codice di rito, nondimeno, prevede le sole eccezioni, alla prefata regola, di cui all'art. 171 ter, consentendo alle parti, nella prima memoria integrativa, di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Segnatamente, nel concetto di modificazione della domanda originaria le Sezioni Unite (sentenze nn. 12310/2015 e 22404/2018) hanno inteso far rientrare ogni (nuova) domanda che
3 abbia identità di personae (ossia le parti del giudizio) e che nondimeno si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, a ben vedere, è il motivo (aggiunto) di erroneità del credito precettato, proposto dagli opponenti nella prima memoria 171 ter c.p.c., e non anche la riduzione dello stesso operata dall'opposta nella seconda memoria, a porre il problema della novità e conseguente ammissibilità, pur non eccepita dall'opposta creditrice, ma rilevabile d'ufficio in ragione della connessione delle norme procedurali con il principio costituzionale del giusto processo. Ed invero, gli opponenti, pur impugnando un precetto che enunciava quale titolo – peraltro notificato contestualmente – il mutuo erogato nel 2007 Controparte_4 alla non hanno inteso, nella citazione introduttiva, contestare minimamente Parte_5 il quantum, debeatur, segnatamente sotto il profilo della riferibilità dello stesso al mutuo, ed anche della sua correttezza contabile. Eppure, dal tenore del precetto era esplicita la riferibilità dell'intera debitoria al solo mutuo. Ebbene, siffatta condotta comporta l'applicazione del principio di non contestazione dell'importo precettato, obliterando di conseguenza il motivo di opposizione spiegato – tardivamente – nella prima memoria 171 ter c.p.c., per quanto teoricamente riferibile alla medesima vicenda sostanziale. Né può fondatamente sostenersi, come fa la difesa degli opponenti, che quel motivo aggiunto di gravame sia stato determinato dalla produzione, in sede di costituzione nel subprocedimento cautelare, della specifica del credito, dalla quale si evinceva che lo stesso era riferibile non solo al mutuo, ma anche ad altre e diverse esposizioni debitorie. In qual momento, la mancata contestazione del quantum – anche con riferimento al saggio di interessi, pur fissato nel rogito di mutuo – aveva già esplicato il suo effetto di rendere acquisito ai fatti processuali l'importo precettato. In tale ottica, la riduzione operata dall'opposta in seguito al motivo aggiunto di opposizione proposto nella prima memoria 171 ter rimane rilevante solo come spontaneo riconoscimento delle ragioni dei debitori opponenti, per quanto astrattamente inammissibili, ma non può certo comportare l'onere di compiuta dimostrazione del minor credito riconosciuto, come vorrebbe la difesa degli opponenti, semplicemente perché l'intero credito – in relazione al suo importo – non era stato contestato nella citazione introduttiva del giudizio. Del resto, come pure premesso, il creditore che agisce per l'adempimento può limitarsi alla allegazione del titolo dal quale promana la sua pretesa, mentre è il debitore che deve dimostrare, tra i fatti impeditivi, modificativi od estintivi, l'eventuale erroneità del credito. Nel caso di specie, gli opponenti, oltre a non contestare ab origine la correttezza dell'importo ingiunto, non hanno neppure dedotto, prima ancora che provato, l'adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo, per somme superiori a quelle richieste, piuttosto che l'applicazione di un saggio di interessi differente da quello negozialmente pattuito. In altri termini: prodotto il rogito di mutuo, e dedotto l'insoluto di un certo numero di rate, il creditore non può essere chiamato alla prova negativa (ossia del mancato pagamento), rimanendo onerato della dimostrazione del quantum solo laddove il debitore contesti in maniera specifica e circostanziata l'ammontare preteso, e non anche, come nel caso di specie, la sola inidoneità probatoria del conteggio allegato, non potendo una contestazione meramente generica invertire i rispettivi oneri allegativi e probatori. Nondimeno, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti, già in sede fallimentare il credito derivante dal mutuo precettato era stato ammesso per un importo addirittura superiore (oltre 256 mila Euro) a quello dedotto, nella odierna sede, dalla creditrice opposta, pacificamente non soddisfatto.
4 Tali complessive considerazioni consentono quindi di ritenere asseverato l'importo precettato, pur in seguito alla sua correzione da parte dell'opposta. Ciò posto, gli opponenti, nella citazione introduttiva, contestano in primo luogo sia la legittimazione attiva che la titolarità del diritto di credito della cessionaria CP_2
nonché la stessa qualità di mandante di
[...] CP_1
Sotto il primo profilo, i principi enunciati dalla giurisprudenza consentono di inferire titolarità, e conseguente legittimazione, dalla documentazione versata in atti dall'opposta. L'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità risulta efficacemente riassunto da Cass. n. 17944/2023. Quell'arresto premette che, “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” Secondo i giudici di legittimità, nondimeno, i precedenti giurisprudenziali in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno invero rettamente intesi. Ed infatti, al riguardo, si può certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti, in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. nn. 22151/2019, 5997/2006); più specificamente, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. nn. 24798/2020, 4116/2016). Va nondimeno tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può quindi certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli
5 istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è quindi costituito soltanto dalla esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. n. 9412/2023). Diverso, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco;
d'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, in cui contestati sia l'esistenza delle cessioni del credito, che l'inclusione del medesimo nell'elenco di quelli ceduti in blocco, il credito precettato può dirsi in primo luogo sicuramente incluso nell'ampia dizione utilizzata nell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allegata da nella quale si Controparte_2 dava notizia del suo acquisto pro soluto dalle Banche Cedenti, di tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari), vantati verso debitori classificati a sofferenza;
… in particolare, i Crediti derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. Il mutuo ipotecario oggetto di causa non v'è dubbio rientri nella categoria descritta, anche in punto di classificazione a sofferenza della relativa debitoria, non contestata dagli opponenti.
6 L'opposta creditrice ha quindi allegato, nell'ordine: il rogito notarile del 27 maggio 2011, di cessione dei crediti – tra cui quello oggetto di causa – dalla Controparte_4
originaria mutuante, a CA Sviluppo s.p.a.; la G.U. del 30 giugno 2018, n. 75, di
[...] pubblicazione della cessione da quest'ultima a ai sensi dell'art. 58 Controparte_5
T.U.B.; la dichiarazione di cessione di CA Sviluppo del credito derivante dal mutuo, con il relativo numero di riferimento;
la G.U. del 5 settembre 2019, n. 104, di pubblicazione della cessione da 2018 s.r.l. ad ICCREA CA s.p.a.; il contratto di cessione di crediti CP_2 da quest'ultima a del 18 novembre 2020, con allegato l'elenco delle Controparte_2 posizioni cedute con i relativi numeri identificativi, fra cui quello oggetto di causa (NDG debitore 5428826 soff. 9060990510601); la raccomanda a.r. di costituzione in mora inviata alla debitrice principale ed ai garanti in data 29 ottobre 2010 da CA Sviluppo s.p.a., con identificativo della sofferenza;
la certificazione di CA Sviluppo s.p.a. del credito, individuato con i predetti NDG e codice, redatta il 26 giugno 2018; la dichiarazione della cedente ICCREA CA s.p.a. attestante la cessione del credito oggetto di causa. Trattasi, in evidenza, di documentazione che dà piena contezza non solo del fatto che il mutuo il cui insoluto precettato rientra nella categoria descritta in G.U., quanto anche dell'esistenza dello stesso contratto di cessione da ICCREA a dalla Controparte_2 quale quindi agevolmente inferire la titolarità – e conseguente legittimazione – in capo alla ridetta cessionaria, odierna opposta. Si consideri oltremodo che la citata giurisprudenza, come visto, non afferma affatto la necessità di produzione del contratto di cessione quale unica prova della sua esistenza, e non esonera di conseguenza il giudice dal verificare in concreto, anche attraverso elementi indiziari, l'esistenza del contratto, oltre all'inclusione del credito tra quelli ceduti, sulla premessa – che occorre ribadire – a mente della quale che per la cessione di crediti, anche cartolarizzati, non v'è obbligo di forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Orbene, a fronte di plurimi ed univoci indizi, ossia, nell'ordine, (a) gli avvisi di cessione pubblicati in G.U. su istanza di cedente e cessionaria, (b) la sicura inclusione del credito precettato tra quelli di cui titolare le cedenti, (c) le allegate dichiarazioni di queste ultime di inclusione tra quelli ceduti, ed altresì (d) il possesso materiale del titolo giudiziale in capo all'ultima cessionaria, odierna opposta, perché dovrebbe asseverarsi sic et simpliciter la generica pretesa dell'opponente di carenza di legittimazione e titolarità per difetto di prova? Quale ulteriore sforzo allegativo e probatorio si dovrebbe – e si potrebbe - nondimeno pretendere dalla cessionaria, in relazione alla prova di un contratto non avente requisiti di forma? Sempre e solo la produzione del documento negoziale? Opinando come vogliono gli opponenti, in ogni ipotesi in cui non sia stipulata una cessione per iscritto, dovrebbe per ciò solo affermarsi il difetto di titolarità e legittimazione della cessionaria, assunto prima facie non condivisibile, e contrario allo spirito della legge, prima ancora che alla citata interpretazione giurisprudenziale. Del resto, la disciplina codicistica della cessione del credito ha come scopo non quello di configurare il consenso del debitore ceduto quale elemento del contratto, bensì quello di evitare che quest'ultimo paghi a soggetto diverso dal suo creditore, o al suo creditore, senza estinguere l'obbligazione. Ecco perché, secondo univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola hanno infatti inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di
7 provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. nn. 20495/2020, 5997/2006); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dal precetto notificato al ceduto dal cessionario … nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/2021). Si tratta di un ulteriore – ed invero decisivo - elemento a favore della titolarità del credito in capo alla cessionaria che si aggiunge a quelli – già ampiamente Controparte_2 univoci – sopra richiamati, ai quali fa da contraltare l'atteggiamento in ultima analisi meramente negatorio degli opponenti. In buona sostanza, sussistono più elementi indiziari univoci e concordanti per ritenere la sussistenza di titolarità e legittimazione dell'opposta creditrice. Il tutto senza contare, ovviamente, che lo stesso precetto opposto costituisce valida notificazione della cessione. Il primo motivo di opposizione risulta quindi infondato. Non meritano miglior sorte quelli ulteriori spesi nella citazione introduttiva del giudizio. Anche in relazione al difetto di valida procura in capo alla mandataria CP_1 rileva invero la produzione documentale dell'opposta, in base alla quale Parte_7 regolarmente iscritta all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e, pertanto con potere di procedere alle operazioni di incasso e/o di recupero dei crediti, ha Controparte_6 mutato denominazione in in data 21 febbraio 2022; nel 2016, CP_7 CP_8
(poi aveva nondimeno acquisito e risulta in possesso CP_1 Parte_7 dell'autorizzazione amministrativa ex art. 115 T.U.L.P.S. che le consente di svolgere le attività di di amministrazione, gestione e recupero dei crediti. Parte_8
Quanto all'eccepito difetto di valida procura alle liti, invece, rileva, in primo luogo, che il precetto, siccome atto di parte, non necessita della relativa allegazione, tampoco ai fini della validità del medesimo, come vorrebbero gli opponenti. Nondimeno, alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio, è stata allegata sia la procura generale notarile, che quella alle liti ex art. 83 c.p.c. Senza soluzione di continuità, quindi, il credito precettato non può certo considerarsi prescritto. Consta infatti agli atti di causa la domanda di ammissione, corredata dal relativo provvedimento giudiziale, come pure premesso, al passivo del fallimento della debitrice principale segnatamente al credito oggetto di causa, nel 2015, che ha sicuro Parte_5 effetto interruttivo della prescrizione del medesimo, peraltro permanente, ossia fino alla chiusura della procedura concorsuale, avvenuta nel caso di specie nel 2017, dal quale decorre un nuovo periodo prescrizionale nei confronti del debitore tornato in bonis, come da pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, a mente del quale, appunto, “la presentazione della domanda di ammissione al passivo, equiparabile, ai sensi dell'art. 94 l. fall., all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito per l'intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, secondo comma,
8 cod. civ. (Cass. nn. 11297/1990, 8515/1996, 9766/1997, 17955/1993, 4209/2004) e rende superfluo per il creditore, stante il disposto dell'art. 120 l. fall., munirsi di un titolo nei diretti confronti del fallito, da far valere una volta che questi sia tornato in bonis» (Cass., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13206; Cass., 12 maggio 2021, nn. 12559-12560; conf. Cass., Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11983); segnatamente, il principio di diritto è quello secondo cui, la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (in termini, Cass. n. 16415/2023). Sempre secondo la giurisprudenza, poi, “l'interruzione della prescrizione conseguente all'insinuazione allo stato passivo da parte del creditore spiega efficacia anche nell'azione esperita nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. nn. 17412/2016, 9638/2018). Il nuovo termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di chiusura del fallimento, non può quindi dirsi decorso al momento della notifica del precetto alla odierna attenzione. Al netto delle considerazioni che precedono, residuano alle ragioni degli opponenti i motivi di nullità delle fideiussioni, in ragione della loro asserita conformità allo schema ABI, in violazione della normativa anticoncorrenziale, in virtù dell'ormai nota pronuncia n. 55/2003 della CA d'IA, nonché di abusività delle clausole per contrarietà alla normativa di tutela del consumatore. Anche in relazione al primo di quei motivi, rileva il contrario indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità. Gli odierni opponenti, soci – due dei quali succedutisi nell'amministrazione della in qualità di accomandatari (il e , peraltro fallita Parte_5 Pt_4 Parte_1 insieme alla società), e l'altro detentore delle quote di maggioranza della società – sostengono la conformità allo schema ABI illegittimo delle fideiussioni prestate, e ne invocano quindi declaratoria di nullità (parziale, a mente dell'approdo ultimo della giurisprudenza di legittimità), sostenendo la conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di utile riscossione nei loro confronti, in base alla riviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato dalla clausola nulla. Per converso, la creditrice assume che quella prestata dai soci nel rogito di mutuo era fideiussione specifica e non anche omnibus, come tale esclusa dal rilievo di nullità, anche in ragione dell'epoca in cui prestata (il 2007) rispetto a quelle ritenute invalide dalla CA d'IA (2003-2005). Ciò posto, che quella prestata dagli odierni opponenti sia fideiussione specifica, ossia connessa e relativa al solo adempimento delle obbligazioni nascenti dal mutuo, e non anche omnibus, ossia di copertura di tutte le obbligazioni assunte dalla s.a.s. garantita, è fuor di dubbio, siccome evincibile dal tenore letterale dell'art. 12 del rogito, a mente del quale, appunto, , e prestavano garanzia del Parte_4 Parte_2 Parte_1 buon fine del mutuo e del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte assunte con quel contratto dalla parte mutuataria … fino alla concorrenza di quanto Parte_9 dovuto per l'importo massimo di euro 300.000,00. La difesa degli opponenti, quindi, si richiama all'interpretazione sostanzialistica, secondo cui la pedissequa riproposizione (a suo dire tendenziosa ed utilitaristica) delle clausole tipiche dello schema ABI ritenuto illegittimo, dovrebbe necessariamente comportare uniformità di valutazione tra i due tipi di fideiussione, omnibus e specifica.
9 L'assunto, pur obiettivamente suggestivo, è ritenuto tuttavia infondato dalla giurisprudenza di legittimità, come premesso. Cass. n. 21841/2024, segnatamente, si è incaricata di argomentare quel rilievo di infondatezza, assumendo, in motivazione: “il provvedimento 55/2005, con cui CA d'IA, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 – a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” – di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus;
più in dettaglio lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che con l'adesione ad esso avrebbero vincolato il fideiussore ed i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2”. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), sulla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8.
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e la clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6. “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”)”.
“Dunque è un punto innegabilmente fermo da cui deve partire il ragionamento che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da CA d'IA abbia riguardato una tipologia di contratto, che condivide con quello su cui si appuntano le riserve ricorrenti solo l'appartenenza ad una comune matrice genetica;
di ciò del resto non dubita neppure il ricorrente, il quale proprio perché consapevole del fatto che l'apprezzamento di CA d'IA abbia riguardato il tipo della fideiussione omnibus e non il tipo della fideiussione specifica, interroga questa Corte se quell'apprezzamento possa rendersi estensibile al negozio da lui sottoscritto nell'occasione, ipotizzando in caso affermativo che debbano trarsi gli effetti sanzionatori indicati da SS.UU. 41994/2021”.
“All'interrogativo così posto il collegio reputa di dover rispondere negativamente, e ciò per due ordini di ragioni: la prima si ritrae dal medesimo provvedimento di CA d'IA ed, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus;
piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo – come bene annota il Procuratore Generale nelle proprie requisitorie – che in più passaggi CA d'IA si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole ...” – «il portato anticoncorrenziale» – sono ancora parole del Requirente – «non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad
10 addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa»; il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245)”.
“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di CA d'IA al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”; in buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia;
l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'IA si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”.
“Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di CA d'IA che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove”. Successiva giurisprudenza ha nondimeno ribadito che, “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'IA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. n. 26847/2024). Nel caso di specie, gli opponenti non hanno dedotto, prima ancora che dimostrato, l'illecito antitrust assertivamente imputato alla creditrice precettante. Il motivo di opposizione appare quindi basato su erronea applicazione del provvedimento della CA d'IA, avversata dalla giurisprudenza, a prescindere dal pur condivisibile ulteriore rilievo, dell'opposta, relativo all'arco temporale che quel provvedimento copre (le fideiussioni omnibus del periodo 2003-2005). Miglior sorte non merita l'ultimo motivo di impugnazione del precetto, ovvero la abusività delle clausole della fideiussione, semplicemente perché, come premesso, e come documentato dall'opposta, agli opponenti tutto può riconoscersi, fuorché la qualità di consumatori, atteso che era socio accomandatario all'epoca del rilascio della Parte_4 fideiussione, era accomandante e poi è divenuta socia accomandataria, ed è Parte_1 stata dichiarata fallita insieme alla s.a.s., mentre , datore di ipoteca, era socio Parte_2 accomandante e titolare della quota più consistente del capitale sociale.
11 Si trattava, in una parola, di imprenditori al pari della società di cui facevano parte, ulteriormente comprovata dal rilascio di fideiussione specifica con rogito notarile.
Né può fondatamente sostenersi che l'obbligazione garantita fosse riferibile ad uno status di consumatore. Per quanto complessivamente argomentato, quindi, ogni motivo di opposizione, siccome infondato, va di conseguenza respinto;
tuttavia, l'errore riconosciuto dalla creditrice nella quantificazione del credito precettato, impone la conseguente riduzione della validità dell'intimazione di pagamento. Ed infatti, l'opposizione a precetto è giudizio sul merito della pretesa, di tal ché, ove anche la stessa sia asseverata per un importo minore, come nel caso di specie, tale evenienza non incide sulla residua validità dell'intimazione di pagamento, che va solo ridotta per quanto di ragione. Il riconoscimento dell'errore sul quantum, a dispetto della evidenziata infondatezza di ogni motivo di opposizione, comporta tuttavia sostanziale reciproca soccombenza, imponendo quindi l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e D' , e, per l'effetto, riduce la validità del precetto opposto
[...] Parte_4 all'importo complessivo di € 366.914,77 alla data del 12/06/2024, di cui € 249.351,11 per capitale al 24.06.2018 ed € 117.563,66 per interessi di mora alla data del 12/06/2024, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice
IN LO
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