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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04.04.2025 con concessione di giorni trenta per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Luciano Mancini e dell'abogado Giulio Carnevale appellante
E
, e , in qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. SC Incelli, Persona_1 appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n.356/20 del Giudice di Pace di Ferentino
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
4.4.25
Motivi della decisione proponeva appello, limitatamente al capo relativo alle Parte_1 spese, avverso alla sentenza n.70/24 del Giudice di Pace di Ferentino con la quale veniva accolta l'opposizione , dalla stessa proposta, avverso il decreto ingiuntivo n. 108/22 emesso dal Giudice di Pace di Ferentino in data 10.06.22 , in favore di
. Persona_1
A fondamento dell'appello lamentava che il Giudice di prime cure, infatti, pur avendo accolto integralmente l'opposizione proposta dall'appellante aveva poi
1 disposto la compensazione delle spese di lite senza alcuna idonea motivazione , essendosi limitato a motivare che “Stante le ragioni dell'accoglimento (incertezza circa l'invio della fattura in questione) si ritiene di giustizia disporre la compensazione delle spese di lite “ .
Si costituivano in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di , originario opposto. Persona_1
-L'appello è meritevole di accoglimento.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ( art. 91 cpc) . In base all'art. 92 cpc , come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n 77/18 , la compensazione delle spese può essere dichiarata nel caso di soccombenza reciproca , di assoluta novità della questione trattata , di mutamento della giurisprudenza ed in ogni altro caso in cui sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni .
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ragioni tipizzate dalla norma , né alcuna altra grave ed eccezionale ragione , come statuito dalla Corte Costituzionale , giacché la circostanza ( valorizzata dal GDP ) della mancanza di prova circa l'invio della fattura alla società opponente e la sua accettazione da parte della stessa , in alcun modo poteva costituire ragione ( e men che meno grave ed eccezionale ) per disporre la compensazione delle spese , che avrebbero dovuto porsi a carico dell'opposto , ancorché contumace , in base al principio di causalità , avendo indotto l'opponente ad introdurre il giudizio di opposizione per conseguire la revoca del DI ( Cass. 7292/18 e Cass. 21823/21 ) .
Siffatti principi, operano anche nelle ipotesi in cui il convenuto rimanga contumace ovvero decida di non costituirsi in giudizio , non potendo la mera contumacia essere assunta a grave ed eccezionale ragione per compensare le spese (Cass.
8273/2024).
Ne consegue che ove all'esito del giudizio il convenuto-opposto rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che qui viene in rilievo ai fini della determinazione 2 della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
L'appello deve pertanto essere accolto e le spese di lite del doppio grado non possono che seguire la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato;
l'importo da liquidare va determinato con applicazione dei parametri di cui al
D.M.147/22 per entrambi i gradi di giudizio , tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate in primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Ferentino n. 70/2024, ogni diversa
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Frosinone impugnata , condanna , CP_1 CP_2
e , pro quota in qualità di eredi di ,
[...] Controparte_4 Persona_1 alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 900 per compensi ed € 76 per esborsi, oltre accessori come per legge;
e per il secondo grado in € 1.300 per compensi ed € 174 per esborsi, oltre accessori come per legge , con distrazione sia per il primo che per il secondo grado in favore dei difensori antistatari .
Frosinone, il 21.11.25
Il Giudice
SC ND
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