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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3408/2024
TRA
, (c.f. ), nato il [...], a [...] allo Parte_1 C.F._1
ON (CS), ivi residente in Via Madonna del le Grazie, detenuto presso la Casa Circondariale di Rossano, ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla Piazza Gullo n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Maradei, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gianluca
Serravalle, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Emanuele Verghini, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
Euclide n. 2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249010764785000 notificata il 1.07.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito ivi contenuti:
1. Avviso di addebito 33420120003383335000, notificata il 28/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di € 20.700,26;
2. Avviso di addebito 3342012000 3383436000, notificata il 29/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di € 20.897,55.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti. Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma richiesta con i predetti avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio parte resistente INPS, evidenziando la correttezza del proprio operato e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato. CP_3
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento con le limitazioni e per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio
– non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito.
Ed invero, né l'INPS, né l' hanno prodotto atti interruttivi dei termini prescrizionali, CP_3
limitandosi a sostenere la correttezza del loro operato.
L'INPS ha infatti provato la notifica degli avvisi di addebito, avvenuta in data 28.11.2012 e in data 29.11.2012, ma alcun atto successivo è stato prodotto in questo giudizio.
Dagli atti risulta, pertanto, che il primo atto successivo alla notifica degli avvisi di addebito richiamati sia l'intimazione di pagamento notificata solo in data 1.7.2024, a distanza di 12 anni dalla notifica degli avvisi di addebito. In ragione di ciò il ricorso va accolto, dovendo rilevarsi come sia spirato il termine prescrizionale previsto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1) Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nei seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito 33420120003383335000, notificata il 28/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di € 20.700,26; Avviso di addebito 3342012000
3383436000, notificata il 29/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di €
20.897,55;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre Iva e Cpa come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Castrovillari, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3408/2024
TRA
, (c.f. ), nato il [...], a [...] allo Parte_1 C.F._1
ON (CS), ivi residente in Via Madonna del le Grazie, detenuto presso la Casa Circondariale di Rossano, ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla Piazza Gullo n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Maradei, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gianluca
Serravalle, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Emanuele Verghini, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
Euclide n. 2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249010764785000 notificata il 1.07.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito ivi contenuti:
1. Avviso di addebito 33420120003383335000, notificata il 28/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di € 20.700,26;
2. Avviso di addebito 3342012000 3383436000, notificata il 29/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di € 20.897,55.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti. Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma richiesta con i predetti avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio parte resistente INPS, evidenziando la correttezza del proprio operato e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato. CP_3
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento con le limitazioni e per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio
– non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito.
Ed invero, né l'INPS, né l' hanno prodotto atti interruttivi dei termini prescrizionali, CP_3
limitandosi a sostenere la correttezza del loro operato.
L'INPS ha infatti provato la notifica degli avvisi di addebito, avvenuta in data 28.11.2012 e in data 29.11.2012, ma alcun atto successivo è stato prodotto in questo giudizio.
Dagli atti risulta, pertanto, che il primo atto successivo alla notifica degli avvisi di addebito richiamati sia l'intimazione di pagamento notificata solo in data 1.7.2024, a distanza di 12 anni dalla notifica degli avvisi di addebito. In ragione di ciò il ricorso va accolto, dovendo rilevarsi come sia spirato il termine prescrizionale previsto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1) Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nei seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito 33420120003383335000, notificata il 28/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di € 20.700,26; Avviso di addebito 3342012000
3383436000, notificata il 29/11/2012 Ente creditore: INPS di Forlì, per l'importo di €
20.897,55;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre Iva e Cpa come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Castrovillari, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone