TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1602/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. REVERBERI NICOLETTA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto delle rispettive scelte individuali di vita;
pagina 1 di 13 2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori a prescindere dalla loro residenza anagrafica che rimarrà dapprima presso la casa coniugale durante la rotazione e alternanza dei genitori presso la stessa casa coniugale e poi presso la casa della madre con collocazione preferenziale dei ragazzi e trasferimento della residenza anche degli stessi presso la medesima quando questa avrà reperito nuova abitazione. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi figli. Ciascuno dei genitori, quando starà con i ragazzi, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione, di cura e di educazione di e , avendo come preminente Per_1 Per_2 obiettivo quello di tutelare la serena crescita dei minori. In particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative ai figli (es. scolastiche, sanitarie, etc...) e a condividere i tempi e le modalità di presentazione ai figli di nuovi partners o l'avvio di una nuova convivenza, riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione dei minori, pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definite.
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA CASA CONIUGALE AI FIGLI CON
ALTERNANZA DEI GENITORI.
3) la casa coniugale sita in Cognento di Modena alla via Tonini n. 31 in comproprietà al 50% tra i coniugi viene temporaneamente assegnata ai figli con quanto contenuto per mobili e arredi con rotazione dei genitori presso la casa coniugale secondo tempi e modalità di seguito specificati affinchè i genitori possano adempiere agli obblighi di accudimento dei figli rispondendo tale soluzione al reale interesse dei minori, al fine di rispettare le esigenze di crescita degli stessi e per non stravolgere l'habitat e le loro consuetudini di vita almeno pagina 2 di 13 per un periodo successivo alla separazione e affinchè la moglie possa reperire altra abitazione come si dirà di seguito;
Durante questo periodo, da ritenersi comunque temporaneo come verrà meglio specificato, in cui la casa coniugale verrà assegnata ai figli con rotazione dei genitori, ciascuno dei genitori dovrà tollerare all'interno della casa la presenza di oggetti personali dell'altro coniuge, al fine di evitare che gli stessi di volta in volta non debbano fare un vero e proprio trasferimento di abiti e di altre necessità. Durante il periodo di alternanza, e nel periodo di competenza dell'altro coniuge, il padre si trasferirà a vivere dai suoi genitori e la madre andrà a vivere con il fratello. Ciascuno dei genitori in prossimità del turno di permanenza presso la casa coniugale dell'altro genitore, dovrà liberare tempestivamente la casa coniugale nel rispetto dei tempi di seguito stabiliti al fine di consentire l'ingresso dell'altro genitore nella casa coniugale in base al calendario di visita di seguito specificato;
ciò sino a quando Parte_2 acquisterà la quota di proprietà della moglie della casa coniugale e fino a quando avrà reperito, con la somma ricevuta contestualmente alla Parte_1 compravendita in esecuzione degli accordi stipulati in tale sede, altra soluzione abitativa entro il termine di 2 anni dalla ricezione della somma;
4) Per quanto riguarda i tempi di rispettivo accudimento dei ragazzi, i genitori si dichiarano consapevoli che la serenità di e dipende anche dal Per_1 Per_2 rispetto reciproco degli spazi dell'altro genitore e dalla possibilità per entrambi di trascorrere periodo significativo con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e con i propri impegni lavorativi, secondo abitudini famigliari ormai consolidate. Entrambi i genitori concordano nel confermare il ruolo ed il rapporto fondamentale dei nonni paterni con i figli e nella gestione degli stessi.
5) I genitori intendono, pertanto, come segue, stabilire le regole di rispettivo accudimento e frequentazione di e e, compatibilmente con gli Per_1 Per_2 impegni degli stessi e preferibilmente sempre insieme: Il padre e la madre avranno il diritto/dovere di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi da prendersi con congruo anticipo tra i genitori, secondo il seguente calendario settimanale che dovrà ripetersi, in base al genitore che trascorrerà il week end con i figli:
pagina 3 di 13 6) Durante il periodo di alternanza dei genitori presso la casa coniugale
--1° settimana: i figli staranno il lunedì dall'uscita da scuola (o dopo il pranzo se con i nonni) e martedì con la madre con pernottamento e conimpegno della madre di riaccompagnarli a scuola la mattina successiva , mercoledì dall'uscita da scuola e giovedì con il padre con pernottamento con impegno del padre di accompagnarli a scuola la mattina successiva, venerdì dall'uscita da scuola ( o dopo il pranzo) sabato e domenica con pernottamento con la madre;
-2° settimana: i figli staranno il lunedì dall'uscita da scuola e martedì con pernottamento con il padre, il mercoledì e giovedì staranno con la madre, il venerdì, sabato e domenica staranno con il padre. Quando avrà Parte_1 reperito altra soluzione abitativa e avrà lasciato la casa coniugale, pur mantenendo i figli ampia libertà di frequentazione di entrambi i domicili dei propri genitori durante la giornata, nel rispetto dell'organizzazione familiare, e quindi con un congruo preavviso in caso di cambiamenti rispetto ai tempi di accudimento qui condivisi ,i figli avranno collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
i figli staranno con i genitori secondo il calendario sopraindicato alternando le modalità di visita nelle due settimane;
salvo diverso accordo ,anche in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni dei figli. I genitori si riservano comunque di modificare eventualmente i tempi e le modalità di visita dei ragazzi purchè di comune accordo ,conformemente alla modifica degli orari e delle abitudini degli stessi ragazzi, come quando inizieranno a frequentare un nuovo percorso scolastico;
MANTENIMENTO DIRETTO DEI FIGLI DURANTE L'ALTERNANZA.
7) Durante il periodo in cui la casa sarà assegnata ai figli, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento degli stessi, salvo ripartirsi al 50% le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena di seguito riprodotto.
8) Durante il periodo di alternanza presso la casa coniugale e Parte_2
si ripartiranno tra di loro rispettivamente nella misura del 60% % Parte_1
e del 40 % le spese di gestione e di godimento Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 13 della casa coniugale in ragione della disparita economica-reddituale in essere tra i due coniugi.
IMPEGNO ALLA CESSIONE QUOTA 50% CASA CONIUGALE AL MARITO.
9) al fine di regolare i rapporti economici dei coniugi in conseguenza della crisi coniugale si impegna ad acquistare dalla moglie la Parte_2 Parte_1 sua quota pari al 50% della casa coniugale costituita da una porzione del fabbricato condominiale posto in Comune di Modena frazione Cognento via Tonini
n.31 destinata ad uso civile abitazione;
dichiara sin d'ora di Parte_1 accettare.
La porzione di fabbricato oggetto di cessione è precisamente costituita da:
- appartamento su tre piani collegati da una scala interna con un'area cortiliva esclusiva di pertinenza ,costituito da cantina e una taverna al primo piano sottostrada, ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno e bagno al piano terra;
disimpegno, tre camere, tre ripostigli e bagno al piano primo;
confinante con vano scala comune, via Tonini ,ragioni ; garage al piano interrato , Parte_3 confinante con corsia di manovra comune su due lati,terrapieno su due lati;
il tutto censito al NCEU del Comune di Modena al foglio 168 mappale 22: - sub 1 via Umberto Tonini n.31,p S1- T-1 zona cens.3 cat A/2 cl 1 vani 8,0 superficie catastale tot mq 175 Rc euro 743,70; - sub 21 via Tonini p. S.1 zc 3 cat C/6 cl. 7 mq 11 superficie catastale totale mq 14 R.cat euro 32,38 ,
La consistenza immobiliare oggetto di cessione è pervenuta alla venditrice in forza di rogito a ministero Notaio registrato il 12/10/2016 a Modena al Persona_3
n.14562 serie 1 T trascritto a Modena il 19/10/2016 al n.25213 R.G. al n. 17188
R.P. Ai fini di una migliore e corretta identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alle copie delle planimetrie depositate in catasto che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali fanno pieno riferimento pur senza allegarle. Il rogito ,in relazione al quale le parti chiederanno di poter usufruire delle esenzioni di imposta stabilite dalla norma tributaria (art.19 L.6/3/1987 n.74 quindi l'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa) in quanto elemento funzionale ed indispensabile per la definizione dei rapporti patrimoniali e ai fini della risoluzione pagina 5 di 13 della crisi coniugale ,dovrà essere stipulato dalle parti, a semplice richiesta della moglie, entro sessanta giorni dal deposito della sentenza di separazione.
Le parti si impegnano reciprocamente a rendere le dichiarazioni ed a produrre i documenti utili e necessari a giudizio del notaio rogante, per il perfezionamento della compravendita
Le parti si impegnano congiuntamente alla redazione, qualora non già esistenti della documentazione ARE ed APE necessaria alla stipula della compravendita, suddividendo al 50% le spese di redazione. Le parti convengono che Pt_2
corrisponderà a , contestualmente alla stipula della
[...] Parte_1 vendita della quota di immobile, la somma di euro 128.000, quale corrispettivo da ritenersi comprensivo sia del valore della quota di immobile sia convenuto a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla crisi coniugale;
dovrà contestualmente estinguere il mutuo contratto con Banco Parte_2 popolare società cooperativa per l'acquisto originario della casa cointestato ai due coniugi (contratto di mutuo ipotecario Rep.n.12802 Raccolta n.851 registrato a
Mo il 12/10/2016 al n.14563 Serie 1T iscritto a Mo il 12/10/2016 al n.24503 r.g. al n. 4462 R.P.) con liberazione di e dovrà contrarre nuovo Parte_1 mutuo al fine di pagare le somme di cui sopra e saldare l'immobile.
IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE DA PARTE DELLA MOGLIE E
ASSEGNAZIONE DELLA STESSA AL MARITO.
10) La moglie , con il ricevimento del corrispettivo Parte_1 contestualmente alla vendita della sua quota di casa coniugale, potrà acquistare altro immobile da adibire ad abitazione sua e dei suoi figli o reperire altra abitazione da condurre in locazione ove stabilire la propria residenza e quella dei figli. si impegna comunque a lasciare la casa coniugale entro e Parte_1 non oltre due anni dalla data della vendita della quota di immobile al marito e dalla percezione della suddetta somma. Quando, dopo che avrà Parte_2 acquistato la quota di casa coniugale della moglie , avrà reperito Parte_1 altra abitazione idonea ad ospitare la stessa e i propri figli, e si sarà trasferita presso quest'ultima (comunque come detto entro e non oltre due anni dalla data della vendita della sua quota), la casa coniugale sopracitata sita in Cognento
pagina 6 di 13 dovrà ritenersi assegnata a;
lascerà la casa Parte_2 Parte_1 coniugale portando con sé i propri effetti personali ed i propri beni ivi compresi alcuni arredi di cui era già proprietaria esclusiva;
per il resto i coniugi si ripartiranno di comune accordo i mobili costituenti l'arredo e suppellettili acquistati dagli stessi in costanza di matrimonio;
-quando avrà lasciato definitivamente la casa coniugale per Parte_1 trasferirsi nella nuova abitazione, tutte le spese di godimento e utenze della casa coniugale saranno a carico di . Parte_2
Quando si sarà trasferita nella nuova abitazione, dovrà essere Parte_1 trasferita tempestivamente presso la stessa per motivi di opportunità anche la residenza anagrafica dei figli i quali avranno collocazione prevalente presso la madre.
Di seguito le regole che dovranno valere sia nel periodo di alternanza dei genitori presso la casa coniugale sia nel periodo successivo in cui avrà Parte_1 lasciato la casa coniugale definitivamente.
In caso di assenza o di impedimento di uno dei genitori per motivi di lavoro o altro motivo nel periodo di rispettiva competenza, i genitori si daranno reciproca comunicazione con congruo preavviso, onde consentire al genitore presente di potersi organizzare per tenere con sé i minori anche nei giorni e/o ore che essi avrebbero dovuto trascorrere con l'altro genitore.
Il genitore assente o impedito, previo accordo tra le parti, potrà recuperare quei giorni od ore in aggiunta agli altri di permanenza dei figli presso di sé, previo accordo con il coniuge. Se necessario ed opportuno al fine di accudimento dei figli, potrà essere consentito reciprocamente al genitore che dovrà occuparsi dei figli ,in assenza dell'altro, di rimanere o stare nella casa coniugale anche in orari e/o giorni diversi rispetto al calendario stabilito nel presente atto;
I genitori cureranno il rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli nei momenti in cui sono a loro rispettivamente affidati. In particolare ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé si obbliga ad accompagnarli, e ad andare a riprenderli, ad ogni attività scolastica ed extrascolastica anche avvalendosi dell'ausilio dei nonni paterni laddove disponibili e/o dell'ausilio di genitori di altri pagina 7 di 13 bambini/bambine amici dei figli o ad avvalersi preferibilmente dell'aiuto dell'altro genitore se impossibilitato in base agli orari di lavoro ed a far loro svolgere tutti i compiti che verranno loro assegnati nel corso dei pomeriggi infrasettimanali e nel weekend di rispettiva spettanza.
- Nei periodi di chiusura della scuola i genitori si regoleranno come segue:
- vacanze scolastiche invernali: i minori trascorreranno insieme tra di loro ad anni alternati, con la madre la sera della Vigilia di Natale mentre trascorreranno tutto il giorno di Natale dalle ore 10 del mattino con il padre compreso il pernottamento mentre trascorreranno dalle ore 10 del mattino il giorno di Santo Stefano con la madre;
per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli alternativamente (di anno in anno), ripartendolo a metà, il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, un periodo sarà comprensivo del 31/12 e del 1° dell'anno sino alla sera, mentre l'altro periodo dovrà ricomprendere il giorno 5 e 6 di gennaio, con ritorno alla sera dall'altro genitore, ciò ad anni alternati, salvo diverso accordo.
- vacanze scolastiche pasquali: i figli trascorreranno con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni o il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì di Pasquetta sino al ritorno a scuola con obbligo di riaccompagnarli a scuola;
ad anni alterni con ciascun genitore.
- ponti infrannuali: in via alternata fra i genitori.
- vacanze scolastiche estive: nel periodo di chiusura estiva della scuola entrambi i genitori avranno a disposizione un periodo di almeno due settimane ciascuno, anche non consecutive, da trascorrere con i figli in vacanza durante il periodo delle loro ferie lavorative il cui godimento, dovranno convenire entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto di eventuali impegni (ad es. vacanze studio o individuali) dei figli. Ciò fatto salvo diverso accordo tra i coniugi. Per le restanti settimane di vacanze estive scolastiche i genitori si accorderanno per garantire la regolare frequentazione di entrambi i genitori secondo il calendario ordinario di settimana in settimana. Per le ricorrenze, i ponti e le altre festività del calendario vigerà il principio dell'alternanza per cui se i figli trascorreranno un ponte con un pagina 8 di 13 genitore, il ponte o la festività successiva dovranno trascorrerla con l'altro genitore e così via.
Anche per quanto riguarda la festa di compleanno dei figli, i genitori si alterneranno di anno in anno, salvo diverso accordo. Tutto ciò salvo diverso accordo tra i coniugi.
11) MANTENIMENTO FIGLI: fino a quando i genitori si alterneranno a rotazione presso la casa coniugale, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli e i genitori si ripartiranno al 50% le spese straordinarie individuate e con le modalità stabilite nel protocollo del Tribunale di Modena che si riproduce.
Quando si sarà definitivamente trasferita dalla casa coniugale in Parte_1 altra abitazione nel rispetto dei tempi stabiliti nel presente atto e la casa coniugale verrà assegnata a , dovrà corrispondere Parte_2 Parte_2 alla moglie ( e si impegna sin d'ora in tal senso) una somma a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli che i coniugi stabiliscono sin d'ora in una somma mensile di € 575,00, (euro 287,50 per ciascun figlio), da assoggettarsi come per legge ad aggiornamento annuale Istat, e da corrispondersi a decorrere dal giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità annue, fino a quando i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti. I coniugi continueranno a ripartirsi tra di loro al 50% le spese straordinarie da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena del
25/9/2019 che si riproduce di seguito:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 9 di 13 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12) L'assegno unico previsto per i figli viene assegnato al 100% alla madre
; a tal fine si obbliga a prestare la necessaria Parte_1 Parte_2 collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche in via telematica se necessario, anche ai fini ISEE ed a svolgere qualsiasi attività si renda necessaria al suddetto scopo;
ciascuno dei coniugi godrà del rispettivo welfare aziendale;
13) Per quanto riguarda le detrazioni fiscali conseguenti alla ristrutturazione dell'immobile o altre, le parti dovranno goderne nella misura del 50% dal pagina 10 di 13 momento della pronuncia della separazione;
si impegna a girare Parte_2 tempestivamente a la quota parte di spettanza della stessa;
Parte_1
14) Mutuo: le rate del mutuo contratto originariamente per l'acquisto della casa coniugale continueranno a gravare nella misura del 50% ciascuno su entrambi i coniugi solo fino a giugno 2025 compreso;
da luglio 2025 le rate del mutuo graveranno esclusivamente su;
Quando acquisterà Parte_2 Parte_2 la quota di casa coniugale pari al 50% dalla moglie dovrà estinguere il Pt_1 mutuo contratto originariamente per l'acquisto della casa coniugale, con liberazione di a contrarre nuovo mutuo le cui rate graveranno Parte_1 unicamente sul medesimo.
15) ANIMALI DOMESTICI: I coniugi hanno due animali domestici, un cane intestato a ed un gatto;
dichiara di cedere la Parte_1 Parte_1 proprietà del cane a , che si impegna ad acquistarlo, impegnandosi Parte_2 altresì a recarsi all'Asl e/o all'ente competente e comunque a compiere ogni formalità necessaria al cambio di intestazione della proprietà del cane e della polizza assicurativa, entro il corrente anno 2025; Il cane viene affidato in via esclusiva a e dovrà avere residenza presso la casa coniugale, Parte_2 essendo dotata di piccolo giardino e di area cortiliva;
Solo finchè perdurerà
l'assegnazione della casa ai figli e l'alternanza dei genitori presso la casa coniugale, contribuirà alle spese relative al cane nella misura del Parte_1
50%; Quando lascerà definitivamente la casa coniugale per Parte_1 trasferirsi altrove, le spese sia ordinarie che straordinarie relative al cane rimarranno integralmente a carico di;
dichiara sin Parte_2 Parte_1
d'ora la propria disponibilità ad occuparsi solo per brevi periodi del cane, nei periodi in cui dovesse assentarsi per ferie o per motivi lavorativi e Parte_2 qualora non avesse la possibilità di occuparsene personalmente;
16) Il gatto viene affidato in via esclusiva a;
finchè perdurerà Parte_1
l'assegnazione della casa ai figli e la rotazione dei genitori presso la casa coniugale, le spese relative al gatto verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
Quando si trasferirà ad abitare nella nuova soluzione abitativa, le Parte_1 spese di mantenimento del gatto rimarranno integralmente a suo carico;
Pt_2
pagina 11 di 13 dichiara sin d'ora la disponibilità ad occuparsi per brevi periodi del gatto Pt_2 nei periodi in cui dovesse assentarsi per ferie o per motivi Parte_1 lavorativi o non avesse la possibilità di occuparsene personalmente;
17) Viene assegnata alla moglie l'autovettura Kia targata ER 089AR già Parte_1 intestata alla stessa;
18) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a contributi sia alimentari che di mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità tali da rendere entrambi indipendenti ed autonomi;
19) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, per cui dichiarano, salvo quanto ivi previsto, di non avere altro a che pretendere l'uno dall'altro;
20) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
21) Le spese legali e di C.U. relative alla presente procedura sono assunte a carico di entrambi i coniugi al 50% cadauno .
22) I ricorrenti si sono obbligati ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, fatto salvo il recepimento degli stessi da parte del Tribunale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione pagina 12 di 13 consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 30/12/1975 si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2008 Atto n. 23 Parte II Serie A
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1602/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. REVERBERI NICOLETTA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto delle rispettive scelte individuali di vita;
pagina 1 di 13 2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori a prescindere dalla loro residenza anagrafica che rimarrà dapprima presso la casa coniugale durante la rotazione e alternanza dei genitori presso la stessa casa coniugale e poi presso la casa della madre con collocazione preferenziale dei ragazzi e trasferimento della residenza anche degli stessi presso la medesima quando questa avrà reperito nuova abitazione. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi figli. Ciascuno dei genitori, quando starà con i ragazzi, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione, di cura e di educazione di e , avendo come preminente Per_1 Per_2 obiettivo quello di tutelare la serena crescita dei minori. In particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative ai figli (es. scolastiche, sanitarie, etc...) e a condividere i tempi e le modalità di presentazione ai figli di nuovi partners o l'avvio di una nuova convivenza, riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione dei minori, pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definite.
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA CASA CONIUGALE AI FIGLI CON
ALTERNANZA DEI GENITORI.
3) la casa coniugale sita in Cognento di Modena alla via Tonini n. 31 in comproprietà al 50% tra i coniugi viene temporaneamente assegnata ai figli con quanto contenuto per mobili e arredi con rotazione dei genitori presso la casa coniugale secondo tempi e modalità di seguito specificati affinchè i genitori possano adempiere agli obblighi di accudimento dei figli rispondendo tale soluzione al reale interesse dei minori, al fine di rispettare le esigenze di crescita degli stessi e per non stravolgere l'habitat e le loro consuetudini di vita almeno pagina 2 di 13 per un periodo successivo alla separazione e affinchè la moglie possa reperire altra abitazione come si dirà di seguito;
Durante questo periodo, da ritenersi comunque temporaneo come verrà meglio specificato, in cui la casa coniugale verrà assegnata ai figli con rotazione dei genitori, ciascuno dei genitori dovrà tollerare all'interno della casa la presenza di oggetti personali dell'altro coniuge, al fine di evitare che gli stessi di volta in volta non debbano fare un vero e proprio trasferimento di abiti e di altre necessità. Durante il periodo di alternanza, e nel periodo di competenza dell'altro coniuge, il padre si trasferirà a vivere dai suoi genitori e la madre andrà a vivere con il fratello. Ciascuno dei genitori in prossimità del turno di permanenza presso la casa coniugale dell'altro genitore, dovrà liberare tempestivamente la casa coniugale nel rispetto dei tempi di seguito stabiliti al fine di consentire l'ingresso dell'altro genitore nella casa coniugale in base al calendario di visita di seguito specificato;
ciò sino a quando Parte_2 acquisterà la quota di proprietà della moglie della casa coniugale e fino a quando avrà reperito, con la somma ricevuta contestualmente alla Parte_1 compravendita in esecuzione degli accordi stipulati in tale sede, altra soluzione abitativa entro il termine di 2 anni dalla ricezione della somma;
4) Per quanto riguarda i tempi di rispettivo accudimento dei ragazzi, i genitori si dichiarano consapevoli che la serenità di e dipende anche dal Per_1 Per_2 rispetto reciproco degli spazi dell'altro genitore e dalla possibilità per entrambi di trascorrere periodo significativo con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e con i propri impegni lavorativi, secondo abitudini famigliari ormai consolidate. Entrambi i genitori concordano nel confermare il ruolo ed il rapporto fondamentale dei nonni paterni con i figli e nella gestione degli stessi.
5) I genitori intendono, pertanto, come segue, stabilire le regole di rispettivo accudimento e frequentazione di e e, compatibilmente con gli Per_1 Per_2 impegni degli stessi e preferibilmente sempre insieme: Il padre e la madre avranno il diritto/dovere di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi da prendersi con congruo anticipo tra i genitori, secondo il seguente calendario settimanale che dovrà ripetersi, in base al genitore che trascorrerà il week end con i figli:
pagina 3 di 13 6) Durante il periodo di alternanza dei genitori presso la casa coniugale
--1° settimana: i figli staranno il lunedì dall'uscita da scuola (o dopo il pranzo se con i nonni) e martedì con la madre con pernottamento e conimpegno della madre di riaccompagnarli a scuola la mattina successiva , mercoledì dall'uscita da scuola e giovedì con il padre con pernottamento con impegno del padre di accompagnarli a scuola la mattina successiva, venerdì dall'uscita da scuola ( o dopo il pranzo) sabato e domenica con pernottamento con la madre;
-2° settimana: i figli staranno il lunedì dall'uscita da scuola e martedì con pernottamento con il padre, il mercoledì e giovedì staranno con la madre, il venerdì, sabato e domenica staranno con il padre. Quando avrà Parte_1 reperito altra soluzione abitativa e avrà lasciato la casa coniugale, pur mantenendo i figli ampia libertà di frequentazione di entrambi i domicili dei propri genitori durante la giornata, nel rispetto dell'organizzazione familiare, e quindi con un congruo preavviso in caso di cambiamenti rispetto ai tempi di accudimento qui condivisi ,i figli avranno collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
i figli staranno con i genitori secondo il calendario sopraindicato alternando le modalità di visita nelle due settimane;
salvo diverso accordo ,anche in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni dei figli. I genitori si riservano comunque di modificare eventualmente i tempi e le modalità di visita dei ragazzi purchè di comune accordo ,conformemente alla modifica degli orari e delle abitudini degli stessi ragazzi, come quando inizieranno a frequentare un nuovo percorso scolastico;
MANTENIMENTO DIRETTO DEI FIGLI DURANTE L'ALTERNANZA.
7) Durante il periodo in cui la casa sarà assegnata ai figli, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento degli stessi, salvo ripartirsi al 50% le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena di seguito riprodotto.
8) Durante il periodo di alternanza presso la casa coniugale e Parte_2
si ripartiranno tra di loro rispettivamente nella misura del 60% % Parte_1
e del 40 % le spese di gestione e di godimento Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 13 della casa coniugale in ragione della disparita economica-reddituale in essere tra i due coniugi.
IMPEGNO ALLA CESSIONE QUOTA 50% CASA CONIUGALE AL MARITO.
9) al fine di regolare i rapporti economici dei coniugi in conseguenza della crisi coniugale si impegna ad acquistare dalla moglie la Parte_2 Parte_1 sua quota pari al 50% della casa coniugale costituita da una porzione del fabbricato condominiale posto in Comune di Modena frazione Cognento via Tonini
n.31 destinata ad uso civile abitazione;
dichiara sin d'ora di Parte_1 accettare.
La porzione di fabbricato oggetto di cessione è precisamente costituita da:
- appartamento su tre piani collegati da una scala interna con un'area cortiliva esclusiva di pertinenza ,costituito da cantina e una taverna al primo piano sottostrada, ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno e bagno al piano terra;
disimpegno, tre camere, tre ripostigli e bagno al piano primo;
confinante con vano scala comune, via Tonini ,ragioni ; garage al piano interrato , Parte_3 confinante con corsia di manovra comune su due lati,terrapieno su due lati;
il tutto censito al NCEU del Comune di Modena al foglio 168 mappale 22: - sub 1 via Umberto Tonini n.31,p S1- T-1 zona cens.3 cat A/2 cl 1 vani 8,0 superficie catastale tot mq 175 Rc euro 743,70; - sub 21 via Tonini p. S.1 zc 3 cat C/6 cl. 7 mq 11 superficie catastale totale mq 14 R.cat euro 32,38 ,
La consistenza immobiliare oggetto di cessione è pervenuta alla venditrice in forza di rogito a ministero Notaio registrato il 12/10/2016 a Modena al Persona_3
n.14562 serie 1 T trascritto a Modena il 19/10/2016 al n.25213 R.G. al n. 17188
R.P. Ai fini di una migliore e corretta identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alle copie delle planimetrie depositate in catasto che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali fanno pieno riferimento pur senza allegarle. Il rogito ,in relazione al quale le parti chiederanno di poter usufruire delle esenzioni di imposta stabilite dalla norma tributaria (art.19 L.6/3/1987 n.74 quindi l'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa) in quanto elemento funzionale ed indispensabile per la definizione dei rapporti patrimoniali e ai fini della risoluzione pagina 5 di 13 della crisi coniugale ,dovrà essere stipulato dalle parti, a semplice richiesta della moglie, entro sessanta giorni dal deposito della sentenza di separazione.
Le parti si impegnano reciprocamente a rendere le dichiarazioni ed a produrre i documenti utili e necessari a giudizio del notaio rogante, per il perfezionamento della compravendita
Le parti si impegnano congiuntamente alla redazione, qualora non già esistenti della documentazione ARE ed APE necessaria alla stipula della compravendita, suddividendo al 50% le spese di redazione. Le parti convengono che Pt_2
corrisponderà a , contestualmente alla stipula della
[...] Parte_1 vendita della quota di immobile, la somma di euro 128.000, quale corrispettivo da ritenersi comprensivo sia del valore della quota di immobile sia convenuto a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla crisi coniugale;
dovrà contestualmente estinguere il mutuo contratto con Banco Parte_2 popolare società cooperativa per l'acquisto originario della casa cointestato ai due coniugi (contratto di mutuo ipotecario Rep.n.12802 Raccolta n.851 registrato a
Mo il 12/10/2016 al n.14563 Serie 1T iscritto a Mo il 12/10/2016 al n.24503 r.g. al n. 4462 R.P.) con liberazione di e dovrà contrarre nuovo Parte_1 mutuo al fine di pagare le somme di cui sopra e saldare l'immobile.
IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE DA PARTE DELLA MOGLIE E
ASSEGNAZIONE DELLA STESSA AL MARITO.
10) La moglie , con il ricevimento del corrispettivo Parte_1 contestualmente alla vendita della sua quota di casa coniugale, potrà acquistare altro immobile da adibire ad abitazione sua e dei suoi figli o reperire altra abitazione da condurre in locazione ove stabilire la propria residenza e quella dei figli. si impegna comunque a lasciare la casa coniugale entro e Parte_1 non oltre due anni dalla data della vendita della quota di immobile al marito e dalla percezione della suddetta somma. Quando, dopo che avrà Parte_2 acquistato la quota di casa coniugale della moglie , avrà reperito Parte_1 altra abitazione idonea ad ospitare la stessa e i propri figli, e si sarà trasferita presso quest'ultima (comunque come detto entro e non oltre due anni dalla data della vendita della sua quota), la casa coniugale sopracitata sita in Cognento
pagina 6 di 13 dovrà ritenersi assegnata a;
lascerà la casa Parte_2 Parte_1 coniugale portando con sé i propri effetti personali ed i propri beni ivi compresi alcuni arredi di cui era già proprietaria esclusiva;
per il resto i coniugi si ripartiranno di comune accordo i mobili costituenti l'arredo e suppellettili acquistati dagli stessi in costanza di matrimonio;
-quando avrà lasciato definitivamente la casa coniugale per Parte_1 trasferirsi nella nuova abitazione, tutte le spese di godimento e utenze della casa coniugale saranno a carico di . Parte_2
Quando si sarà trasferita nella nuova abitazione, dovrà essere Parte_1 trasferita tempestivamente presso la stessa per motivi di opportunità anche la residenza anagrafica dei figli i quali avranno collocazione prevalente presso la madre.
Di seguito le regole che dovranno valere sia nel periodo di alternanza dei genitori presso la casa coniugale sia nel periodo successivo in cui avrà Parte_1 lasciato la casa coniugale definitivamente.
In caso di assenza o di impedimento di uno dei genitori per motivi di lavoro o altro motivo nel periodo di rispettiva competenza, i genitori si daranno reciproca comunicazione con congruo preavviso, onde consentire al genitore presente di potersi organizzare per tenere con sé i minori anche nei giorni e/o ore che essi avrebbero dovuto trascorrere con l'altro genitore.
Il genitore assente o impedito, previo accordo tra le parti, potrà recuperare quei giorni od ore in aggiunta agli altri di permanenza dei figli presso di sé, previo accordo con il coniuge. Se necessario ed opportuno al fine di accudimento dei figli, potrà essere consentito reciprocamente al genitore che dovrà occuparsi dei figli ,in assenza dell'altro, di rimanere o stare nella casa coniugale anche in orari e/o giorni diversi rispetto al calendario stabilito nel presente atto;
I genitori cureranno il rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli nei momenti in cui sono a loro rispettivamente affidati. In particolare ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé si obbliga ad accompagnarli, e ad andare a riprenderli, ad ogni attività scolastica ed extrascolastica anche avvalendosi dell'ausilio dei nonni paterni laddove disponibili e/o dell'ausilio di genitori di altri pagina 7 di 13 bambini/bambine amici dei figli o ad avvalersi preferibilmente dell'aiuto dell'altro genitore se impossibilitato in base agli orari di lavoro ed a far loro svolgere tutti i compiti che verranno loro assegnati nel corso dei pomeriggi infrasettimanali e nel weekend di rispettiva spettanza.
- Nei periodi di chiusura della scuola i genitori si regoleranno come segue:
- vacanze scolastiche invernali: i minori trascorreranno insieme tra di loro ad anni alternati, con la madre la sera della Vigilia di Natale mentre trascorreranno tutto il giorno di Natale dalle ore 10 del mattino con il padre compreso il pernottamento mentre trascorreranno dalle ore 10 del mattino il giorno di Santo Stefano con la madre;
per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli alternativamente (di anno in anno), ripartendolo a metà, il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, un periodo sarà comprensivo del 31/12 e del 1° dell'anno sino alla sera, mentre l'altro periodo dovrà ricomprendere il giorno 5 e 6 di gennaio, con ritorno alla sera dall'altro genitore, ciò ad anni alternati, salvo diverso accordo.
- vacanze scolastiche pasquali: i figli trascorreranno con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni o il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì di Pasquetta sino al ritorno a scuola con obbligo di riaccompagnarli a scuola;
ad anni alterni con ciascun genitore.
- ponti infrannuali: in via alternata fra i genitori.
- vacanze scolastiche estive: nel periodo di chiusura estiva della scuola entrambi i genitori avranno a disposizione un periodo di almeno due settimane ciascuno, anche non consecutive, da trascorrere con i figli in vacanza durante il periodo delle loro ferie lavorative il cui godimento, dovranno convenire entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto di eventuali impegni (ad es. vacanze studio o individuali) dei figli. Ciò fatto salvo diverso accordo tra i coniugi. Per le restanti settimane di vacanze estive scolastiche i genitori si accorderanno per garantire la regolare frequentazione di entrambi i genitori secondo il calendario ordinario di settimana in settimana. Per le ricorrenze, i ponti e le altre festività del calendario vigerà il principio dell'alternanza per cui se i figli trascorreranno un ponte con un pagina 8 di 13 genitore, il ponte o la festività successiva dovranno trascorrerla con l'altro genitore e così via.
Anche per quanto riguarda la festa di compleanno dei figli, i genitori si alterneranno di anno in anno, salvo diverso accordo. Tutto ciò salvo diverso accordo tra i coniugi.
11) MANTENIMENTO FIGLI: fino a quando i genitori si alterneranno a rotazione presso la casa coniugale, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli e i genitori si ripartiranno al 50% le spese straordinarie individuate e con le modalità stabilite nel protocollo del Tribunale di Modena che si riproduce.
Quando si sarà definitivamente trasferita dalla casa coniugale in Parte_1 altra abitazione nel rispetto dei tempi stabiliti nel presente atto e la casa coniugale verrà assegnata a , dovrà corrispondere Parte_2 Parte_2 alla moglie ( e si impegna sin d'ora in tal senso) una somma a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli che i coniugi stabiliscono sin d'ora in una somma mensile di € 575,00, (euro 287,50 per ciascun figlio), da assoggettarsi come per legge ad aggiornamento annuale Istat, e da corrispondersi a decorrere dal giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità annue, fino a quando i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti. I coniugi continueranno a ripartirsi tra di loro al 50% le spese straordinarie da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena del
25/9/2019 che si riproduce di seguito:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 9 di 13 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12) L'assegno unico previsto per i figli viene assegnato al 100% alla madre
; a tal fine si obbliga a prestare la necessaria Parte_1 Parte_2 collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche in via telematica se necessario, anche ai fini ISEE ed a svolgere qualsiasi attività si renda necessaria al suddetto scopo;
ciascuno dei coniugi godrà del rispettivo welfare aziendale;
13) Per quanto riguarda le detrazioni fiscali conseguenti alla ristrutturazione dell'immobile o altre, le parti dovranno goderne nella misura del 50% dal pagina 10 di 13 momento della pronuncia della separazione;
si impegna a girare Parte_2 tempestivamente a la quota parte di spettanza della stessa;
Parte_1
14) Mutuo: le rate del mutuo contratto originariamente per l'acquisto della casa coniugale continueranno a gravare nella misura del 50% ciascuno su entrambi i coniugi solo fino a giugno 2025 compreso;
da luglio 2025 le rate del mutuo graveranno esclusivamente su;
Quando acquisterà Parte_2 Parte_2 la quota di casa coniugale pari al 50% dalla moglie dovrà estinguere il Pt_1 mutuo contratto originariamente per l'acquisto della casa coniugale, con liberazione di a contrarre nuovo mutuo le cui rate graveranno Parte_1 unicamente sul medesimo.
15) ANIMALI DOMESTICI: I coniugi hanno due animali domestici, un cane intestato a ed un gatto;
dichiara di cedere la Parte_1 Parte_1 proprietà del cane a , che si impegna ad acquistarlo, impegnandosi Parte_2 altresì a recarsi all'Asl e/o all'ente competente e comunque a compiere ogni formalità necessaria al cambio di intestazione della proprietà del cane e della polizza assicurativa, entro il corrente anno 2025; Il cane viene affidato in via esclusiva a e dovrà avere residenza presso la casa coniugale, Parte_2 essendo dotata di piccolo giardino e di area cortiliva;
Solo finchè perdurerà
l'assegnazione della casa ai figli e l'alternanza dei genitori presso la casa coniugale, contribuirà alle spese relative al cane nella misura del Parte_1
50%; Quando lascerà definitivamente la casa coniugale per Parte_1 trasferirsi altrove, le spese sia ordinarie che straordinarie relative al cane rimarranno integralmente a carico di;
dichiara sin Parte_2 Parte_1
d'ora la propria disponibilità ad occuparsi solo per brevi periodi del cane, nei periodi in cui dovesse assentarsi per ferie o per motivi lavorativi e Parte_2 qualora non avesse la possibilità di occuparsene personalmente;
16) Il gatto viene affidato in via esclusiva a;
finchè perdurerà Parte_1
l'assegnazione della casa ai figli e la rotazione dei genitori presso la casa coniugale, le spese relative al gatto verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
Quando si trasferirà ad abitare nella nuova soluzione abitativa, le Parte_1 spese di mantenimento del gatto rimarranno integralmente a suo carico;
Pt_2
pagina 11 di 13 dichiara sin d'ora la disponibilità ad occuparsi per brevi periodi del gatto Pt_2 nei periodi in cui dovesse assentarsi per ferie o per motivi Parte_1 lavorativi o non avesse la possibilità di occuparsene personalmente;
17) Viene assegnata alla moglie l'autovettura Kia targata ER 089AR già Parte_1 intestata alla stessa;
18) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a contributi sia alimentari che di mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità tali da rendere entrambi indipendenti ed autonomi;
19) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, per cui dichiarano, salvo quanto ivi previsto, di non avere altro a che pretendere l'uno dall'altro;
20) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
21) Le spese legali e di C.U. relative alla presente procedura sono assunte a carico di entrambi i coniugi al 50% cadauno .
22) I ricorrenti si sono obbligati ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, fatto salvo il recepimento degli stessi da parte del Tribunale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione pagina 12 di 13 consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 30/12/1975 si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2008 Atto n. 23 Parte II Serie A
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13