Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
Il condannato, che intenda far valere l'applicazione di una pena illegittima, non può ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. (Nella specie, il condannato aveva chiesto in sede di incidente di esecuzione la commutazione della pena dell'ergastolo, denunciando la violazione della condizione apposta alla sua estradizione dall'estero del divieto di condanna a pena perpetua).
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 4. Estradizione: quali effetti esplica la commutazione dell'ergastolo in uno Stato estero che non ammette la pena perpetuaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Massima della sentenza Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. Il fatto La Corte di Assise di Santa Maria Capua …
Leggi di più… - 5. Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi su estradizione ed ergastoloGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 novembre 2020
Cass., sez. I, 22 ottobre 2010 (dep. 6 novembre 2020), n. 31052, Di Tomassi, Presidente, Santalucia, Relatore, Birritteri, p.m. (concl. diff.) L'ordinanza in rassegna devolve alle Sezioni unite la composizione di un contrasto insorto su un tema di notevole delicatezza, poichè si colloca nel punto di intersezione tra la materia dell'estradizione – e, più in generale, della cooperazione giudiziaria in materia penale – e la pena dell'ergastolo. Si tratta di una tematica che assume rilievo qualora l'Italia venga in contatto, nella relazione cooperativa, con uno Stato – nel caso di specie, la Spagna – che non contempla nel suo arsenale sanzionatorio la detenzione a vita. In ipotesi simili i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 26202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26202 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2034
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 2747/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PI n. il 28 giugno 1958;
avverso l'ordinanza 25 giugno 2008 - Corte di Assise di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 25 giugno 2008, depositata in cancelleria il 6 ottobre 2008, la Corte di Assise di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di DI PI volta a richiedere la commutazione dell'ergastolo, comminato al medesimo DI in via definitiva, nella pena temporanea vuoi perché l'estradizione all'estero era stata concessa con divieto di condanna a pena perpetua vuoi per disparità di trattamento in relazione agli altri coimputati condannati a pena temporanea a seguito di giudizio abbreviato. 2. - Avverso il citato provvedimento tramite il proprio difensore avv. Massimo Vetrano, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione DI PI chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
- erronea interpretazione degli artt. 648 e 649 c.p.p. nonché dell'art. 6 CEDU;
veniva censurato l'assunto riportato in ordinanza secondo cui le doglianze avrebbero dovuto essere proposte in sede di cognizione posto che l'incidente di esecuzione costituisce rimedio idoneo a correggere l'illegalità della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. - Il ricorrente richiede per vero un provvedimento che non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione emettere. Le doglianze avanzate riguardano circostanze coperte dal giudicato che non incidono sulla validità ed esistenza del titolo esecutivo, peraltro neppure contestato dal DI. Come correttamente rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale le censure sarebbero dovuto essere oggetto di impugnazione ordinaria impedendo che la sentenza di merito divenisse irrevocabile sulle problematiche oggi proposte.
3.2. - Sul punto va altresì richiamato il principio già espresso da questa stessa sezione (Cass., Sez. 1, 12 febbraio 2008, n. 8784, Ay, rv. 239141) secondo cui, in caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale (peraltro qui non configurabile) e giudicato non equo dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo, il condannato non può ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna limitandosi a proporre incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., ma, per ottenere la rinnovazione del giudizio, deve avvalersi unicamente dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione (onde così riattivare la fase di cognizione, una volta rimossa la preclusione del giudicato) come disciplinato dall'art. 175 c.p.p., commi 2 e 2-bis, restando riservato al giudice italiano il potere di valutare la ricorrenza dei presupposti di diritto interno per l'accoglimento dell'istanza (v. Corte Cost., 20 ottobre 2007, n. 348). L'intervenuta irrevocabilità preclude invece ogni esame sulle questioni avanzate da parte del giudice dell'esecuzione esorbitando le stesse dalla sua competenza funzionale.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009