Ordinanza cautelare 12 maggio 2016
Sentenza 18 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/03/2021, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2021
N. 00374/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2014 REG.RIC.
N. 00424/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2014, proposto da
ED S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Rossetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
nei confronti
IA SC RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Michelon, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
MO PI, rappresentato e difeso dall’Avv. Marta Rossetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2016, proposto da
ED S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Rossetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
nei confronti
IA SC RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Michelon, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
MO PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Rossetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1628 del 2014:
della D.I.A. comunicata con atto prot. n° 25306 del 27.5.2014, richiedente SC RI IA, ad oggetto "ristrutturazione edilizia di unità immobiliari ed ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 come modificato dalla L.R. 32/2013 su immobile sito in Chioggia, Sottomarina, Strada Madonna Marina 6/b - foglio 26, mappale 2928", nonché di ogni altro atto connesso, antecedente, presupposto e/o conseguente;
quanto al ricorso n. 424 del 2016:
del silenzio inadempimento tenuto nei confronti della istanza di annullamento di titolo edilizio (d.i.a.) e di emissione di ordinanza di sospensione lavori inviata con p.e.c. il 21/1/2016 e assunta al prot. n. 2923 in relazione alla d.i.a. comunicata con atto prot. n. 25306 del 27/5/2014, richiedente SC RI IA, avente oggetto "ristrutturazione edilizia di unità immobiliare ed ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 come modificato dalla L.R. 32/2013 su immobile sito in Chioggia - Sottomarina, Strada Madonna Marina 6/b - foglio 26, mapp. 2928;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
della comunicazione n. prot. 17066 n data 8.04.2016;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia, di IA SC RI e di MO PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio cui è stato assegnato il nr. 1628/2014 R.G. la società ED SR ha chiesto, sulla scorta di tre distinti motivi di censura, l’annullamento della DIA presentata in data 28.05.2014 dalla controinteressata IG. SC, avente ad oggetto la ristrutturazione con ampliamento ai sensi della legge sul cd. Piano casa dell’immobile nella relativa proprietà.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto; la controinteressata IG. SC ha eccepito, a sua volta, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e legittimazione al ricorso in capo alla ricorrente, e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
Nel corso del giudizio ha, altresì, esperito intervento ad adiuvandum il IG. MO PI deducendo di essere l’originario proprietario dell’immobile posto a confine con quello della controinteressata, e che, in caso di accoglimento della domanda proposta in sede civile avverso l’atto di alienazione di tale bene, ne avrebbe riacquistato la titolarità: sulla scorta di tali premesse ha aderito alla domanda di annullamento proposta dalla società ricorrente.
Con ricorso cui è stato assegnato nr.424/2016 R.G. la società ED ha in seguito impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza con cui la ricorrente sollecitava l’esercizio dei poteri inibitori-repressivi spettanti all’ente relativamente alla DIA presentata dalla controinteressata.
In particolare, la società ED ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A. in ragione di un unico motivo di diritto: si afferma che, ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter L.241/90, il Comune sarebbe dovuto intervenire disponendo l’immediata sospensione dei lavori in quanto intrapresi oltre il termine entro il quale l’intervento edile avrebbe dovuto essere iniziato.
Con ricorso per motivi aggiunti la ED ha, inoltre, impugnato la determinazione comunale con cui l’ente ha negato l’esercizio dei poteri sollecitati, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti: la ricorrente ha dedotto sul punto che, contrariamente a quanto affermato dal Comune, i lavori oggetto di DIA devono essere iniziati nel termine di un anno dalla presentazione della denuncia, termine che nel caso di specie sarebbe elasso prima dell’avvio dell’intervento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, eccependo preliminarmente la carenza di interesse al ricorso della società ED, non essendo quest’ultima titolare di alcun diritto reale sugli immobili contermini a quello interessato dall’intervento. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Si è costituito anche in questo giudizio il IG. PI, esperendo intervento adesivo ad adiuvandum , e deducendo che la propria legittimazione all’intervento discenderebbe dalla pendenza di un giudizio inerente alla proprietà dell’immobile confinante con quello interessato dall’iniziativa edilizia in oggetto: all’esito di tale giudizio, infatti, potrebbe essere accertata la titolarità del bene in capo all’interventore.
Si è altresì costituita la controinteressata IG. SC, eccependo la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso, nonché l’inammissibilità dell’intervento del IG. PI.
Entrambe le cause sono state trattenute in decisione all’udienza in data 11.02.2021, svoltasi con modalità di videocollegamento.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio anteriormente introdotto la società ED ha impugnato la DIA presentata dalla controinteressata per la realizzazione di un intervento edile ai sensi della L.R.V. 14/2009.
In seguito la medesima società ha introdotto un secondo giudizio, contestando il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine all’istanza avanzata ex art. 19 comma 6 ter L.241/90 relativamente a tale DIA; in corso di causa il Comune di Chioggia ha adottato un provvedimento espresso negando l’esercizio dei poteri repressivi sollecitati: tale atto è stato impugnato dalla ED con ricorso per motivi aggiunti.
Ciò posto, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi in disamina, attese le evidenti ragioni di connessione sul piano oggettivo e su quello soggettivo tra di essi esistente.
2. Occorre, preliminarmente, procedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità delle impugnazioni in oggetto sollevata dal Comune di Chioggia e dalla controinteressata.
Viene, in particolare, dedotto che la società ricorrente sarebbe sfornita di interesse e legittimazione al ricorso, non essendo titolare di alcun diritto sugli edifici situati nelle vicinanze di quello della controinteressata: analoghe considerazioni vengono svolte riguardo alla posizione dell’interventore IG. PI. L’immobile confinante con quello della IG. SC sarebbe, infatti, nella titolarità di una società terza, come peraltro acclarato dal Tribunale ordinario di Venezia con sentenza nr. 997/2018.
L’eccezione è fondata.
Giova premettere che, in base a consolidata giurisprudenza, è possibile affermare che: “ In base ai principi generalmente affermati in materia, infatti, l’azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa; b) l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115) ” ( cfr . Cons. St., Sez. VI, 8 gennaio 2015, nr. 994) .
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto, in entrambi i giudizi, di essere titolare di un immobile contermine rispetto alla proprietà della controinteressata: a fronte delle contestazioni svolte dalle controparti non ha, tuttavia, indicato da quale fonte deriverebbe il titolo vantato.
Dalle difese svolte dall’interventore si trae, invero, conferma dell’insussistenza di tale titolo: il IG. PI ha, infatti, dedotto di essere stato originariamente proprietario dell’edificio in oggetto (sito alla via Altea 2/4 del territorio comunale) e di averlo in seguito ceduto a una società di leasing , conservandone il godimento. In seguito la società ED, riconducibile al IG. PI secondo quanto da quest’ultimo affermato, subentrava nella detenzione del bene (non è stato, tuttavia, indicato fino a quale epoca si protraeva tale detenzione).
Il quadro così descritto trova conferma nelle considerazioni svolte nella sentenza del Tribunale civile di Venezia in precedenza citata, pronunciata nei rapporti tra la ED, il IG. PI e la IG. SC ( cfr . all. 2 alla produzione in data 3.10.2019 della controinteressata): in tale decisione si osserva che in capo a parte attrice (ED-PI) non si rinverrebbe alcuna posizione qualificata relativamente al bene immobile in commento, essendo la società ED ex conduttrice e il IG. PI ex proprietario di detto edificio.
Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione nel presente giudizio ad iniziativa di parte ricorrente o dell’interventore.
La titolarità dell’immobile confinante con quello della controinteressata in capo alla società Unicredit Leasing spa è stata, peraltro, documentata dalla SC ( cfr. doc. 1 della produzione in data 9.05.2016).
Irrilevante risulta, ai fini qui in considerazione, la pendenza di un giudizio civile tra il IG. PI e la società Unicredit avente ad oggetto la domanda di accertamento della nullità dell’atto di compravendita del bene: è agevole rilevare sul punto che la mera pendenza di tale lite non consente di radicare in capo all’odierno interventore alcun concreto interesse all’impugnazione, giacché l’interesse dedotto presenta carattere meramente ipotetico ed eventuale, essendo collegato al possibile esito del giudizio civile in corso.
3. Conclusivamente i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse e di legittimazione ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;
- dichiara inammissibili i ricorsi proposti;
- condanna parte ricorrente e l’interventore, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di parte resistente e in euro 3.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO