Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 18 giugno
2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 358/2022 R.G.A.C.L., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Davide Cimarelli, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Paola Iachini, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede in L'Aquila, alla via Arcivescovado n.6, 8 e 10
RESISTENTE
Definitivamente pronunciando ha emesso, mediante lettura della stessa, la seguente
SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del , delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_3 complessivi €.2.582,20, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.08.2022, il ricorrente , dopo aver premesso di essere Parte_1 candidato aspirante all'ottenimento di incarichi di supplenza per i profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico alle dipendenze, ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti “… accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, per tutte le ragioni come indicate in punto di fatto e di diritto, della comminata sanzione della decadenza dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per i profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo per il triennio 2021/2024
e di ogni altro atto presupposto e conseguenziale;
- per l'effetto, ordinare che il Sig. , Parte_1 qualora a seguito dell'impugnato provvedimento fosse stato cancellato dalle medesime graduatorie, che si intendono impugnate con il presente ricorso, sia nuovamente inserito nelle medesime con efficacia ex tunc rispetto al provvedimento di esclusione e ad ogni altro atto conseguenziale;
…”
Con memoria difensiva depositata in data 26.11.2022, si è costituito in giudizio il , eccependo in CP_3 via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, contestando integralmente le pretese e deduzione avverse, ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
1
Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda.
La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, la L.
3 maggio 1999, n. 124, art. 4 il D.M. n. 430 del 2000 citati) nonché, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del
[...]
(cfr. D.M. n. 430 del 2000, art. 8). Controparte_4
Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali.
Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
Di conseguenza allorquando, come accade nel caso di specie , si è in un presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un candidato dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di candidati già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego, di talché va affermata la giurisdizione del giudice ordinario (cfr
Cass. n.9330 del 2023).
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
I fatti di causa in quanto documentalmente accertati possono essere così ricostruiti:
- con atto assunto al prot. 4541280 del 18.4.2021 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento all'interno delle graduatorie di circolo e/o di istituto del personale A.T.A. e, nella dichiarata consapevolezza che “I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46; vigono al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità” rendeva la seguente dichiarazione “Il sottoscritto dichiara … di non aver riportato condanne penali”;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, nel dare corso alla richiesta istruttoria del Dirigente dell'Istituto scolastico, rilasciava il certificato - n. 2316/2022/R - del CASELLARIO
2 GIUDIZIALE ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del d.p.r. n. 313/2002, dal quale, a carico del
, emergeva quanto di seguito riprodotto: “1. 10/09/2009 SENTENZA DI APPLICAZIONE DI PENA Pt_1
SU RICHIESTA DELLE PARTI (ART. 444 445 C.P.P.) DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI
SULMONA IRREVOCABILE IN DATA 27.10.2009 TREVISO – SEZIONE DISTACCATA DI CONGELIANO
IRREVOCABILE IL 03/04/2002 1° reato) DETENZIONE ILLECITA DI SOSTENZA STUPEFACENTI ART. 73 CO. 1
D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (ACCERTATO IL 8/9/1979 IN PRATOLA PELIGNA) Dispositivo: RECLUSIONE MESI 9 E
RITENUTE LE DIMINUENTI DEL RITO …
2. 6/2/2017 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 08/01/2018 IN PARZIALE
RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 05/11/2015 DAL G.I.P DEL TRIBUNALE DI SULMONA 1° reato)
DETENZIONE E CESSIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART. 73 D.P.R.
9.10.1990 N. 309 (COMMESSO
IL 20/01/2013 IN PRATOLA PELIGNA) … Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MULTA EURO 5.000,00 E RITENUTE
LE DIMINUENTI DI RITO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO …
3. 24/08/2018 DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI SULMONA ESECUTIVO IL 5/10/2018 1° reato)
DETENZIONE ABUSIVA DI MUNIZIONI ART. 697 C.P. (COMMESSO IL 4/1/2018 IN PRATOLA PELIGNA)
Dispositivo: AMMENDA 150 EURO E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL DECRETO PENALE”
- con comunicazione del 20.05.2022, ricevuta in data 26.05.2022, la Dirigente dell'Istituto informava il Sig. che a suo carico era stato aperto un procedimento amministrativo volto alla Pt_1 cancellazione dello stesso dalle graduatorie di III fascia ATA 2021/2024, sulla base dell'assunto che lo stesso non avrebbe dichiarato, nella domanda prodotta ai fini dell'inserimento in graduatoria, le condanne penali a suo carico;
- con provvedimento del 25.06.2022, la Dirigente Scolastica, disattendendo le memorie difensive depositate, decretava la decadenza del Sig. dalla graduatoria di III fascia del Parte_1 personale ATA, ai sensi dell'art. 7 del DM 50/2021.
Risulta quindi accertato in atti che il ricorrente abbia reso dichiarazione mendace nella domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA.
Il tema delle falsità documentali che si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito di applicazione.
L'art. 127 lett. d) del D.P.R. n. 3 del 1957, in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego
"quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile".
L'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio viene a determinarsi senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità.
In proposito si può intanto osservare che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: afferma l'art. 127 cit. che la decadenza si ha infatti quando "l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, così come l'art. 75 cit. parla di benefici "conseguenti" al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
3 D'altra parte, come precisato da Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329 (v. anche Consiglio di
Stato, sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399) l'art. 127, lett. d) attiene all'ambito dei "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro" richiamati dall'art. 2 comma 1 lett. c) n.4 della L. n. 421 del
1992, art. 2, ed analogo inquadramento deve ricevere, in specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive,
l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, ove applicato in ambito di assunzioni.
Rispetto ai procedimenti di accesso all'impiego di cui al citato art. 2, l'art. 69 del D.Lgs. n. 165 del
2001, fa salva, anche in regime di lavoro pubblico privatizzato, la disciplina di fonte legale ed esclude l'intervento della contrattazione collettiva, a riprova del trattarsi di aspetti che si riportano ad una disciplina inderogabile.
Se ne può desumere che, allorquando la legge, rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio "genetico" del contratto.
Di conseguenza, va rilevato che “per esclusione rispetto ai casi regolati dall'art. 127, lett. d) e art. 75 citt. come vizi genetici e quindi causa di nullità, la legge, allorquando tali falsità non riguardino circostanza certamente ostative al rapporto, tratta le falsità come vizi "funzionali", idonee in quanto tali a determinare la nullità del contratto allorquando per la loro gravità siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d) e art. 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico.
Viceversa, la norma sul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque un rapporto è stato instaurato.
Da quanto precede deriva che rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, deve considerarsi legittima allorquando, come nel caso di specie, la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.” (Così, Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, n. 18699).
Ed infatti, venendo alla disamina del quadro normativo di riferimento, si osserva che con decreto del
3 marzo 2021 n. 50 (d'ora in avanti, per brevità, D.M. 50/2021), in attuazione di Controparte_1 quanto previsto dall'art. 8, co. 1, del regolamento approvato con decreto del 13 Controparte_1 dicembre 2000 n. 430, è stato emanato il bando per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario del Comparto Scuola per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
L'art. 3 co. 2 del D.M. 50/2021, dispone che “…2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: … e) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati
4 che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313; ...”
L'art. 6 co. 11 del D.M. 50/2021 prevede che“…11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. ”
L'art. 7 co. 1 del D.M. 50/2021 stabilisce che “… 1 L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale. ...”
In argomento va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in un caso esattamente sovrapponibile a quello di cui è causa, (una sentenza di merito che aveva dichiarato decaduto dal diritto all'inserimento nella graduatoria del personale ATA un concorrente che aveva presentato un'autocertificazione falsa in ordine all'assenza di precedenti penali) ha chiarito come “ ...la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del dPR. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata dei requisiti richiesti ...” (Cass. Sez. L. sentenza n. 18719 in data 21\06\2016 Rv. 641228 - 01 ) .
Si legge nella motivazione della citata sentenza: “... La disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n.
445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione.”.
L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone, dunque, di escludere ogni accertamento allo stato soggettivo del ricorrente al momento del rilascio della dichiarazione incriminata e di considerare esclusivamente il dato oggettivo dell'incontestata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni dalla ricorrente aventi valore di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445\2000.
L'esistenza dei requisiti partecipativi ed, in particolare, quelli relativi all'esistenza di eventuali condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.
Sotto questo profilo, nel disciplinare le modalità ed i requisiti di accesso alla graduatoria di cui si tratta, l'ordinanza ministeriale si pone come lex specialis rispetto alla legge ordinaria di riferimento laddove rafforza e anticipa la tutela della trasparenza attraverso la previsione di una regola certa di non compatibilità con l'accesso alla graduatoria (e quindi al pubblico impiego) il cui contenuto, lungi dal porsi come contra
5 legem, presenta evidenti profili di ragionevolezza, laddove impone che il soggetto richiedente l'ammissione, che abbia procedimenti penali pendenti o definiti, sia tenuto, pena l'esclusione dalla graduatoria, a dichiararlo, in vista delle verifiche che saranno poi operate dall'Amministrazione.
Per tutti questi motivi, ed in applicazione della giurisprudenza sopra citata, risulta quindi la piena legittimità del provvedimento con il quale il , ha disposto il depennamento Controparte_1 dalla graduatoria permanente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 18 giugno 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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