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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 7308 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto “impugnazione della rinuncia alla eredità”
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, nel presente giudizio dall'avv. Paolo Giovanni Ramaioli
Attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel AR C.F._1 presente giudizio dagli avv.ti Daniela Bianchi e Leonardo Ivan De Santo
Convenuto
CONCLUSIONI: rassegante come da “note di trattazione scritta” per l'udienza del 17.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in Parte_2 giudizio per essere autorizzata ex art. 524 c.c. ad accettare l'eredità in nome e AR
1 luogo del rinunziante convenuto, al fine di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito pari a € 139.745,30.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva:
- di essere creditrice di della complessiva somma di € 139.745,30; AR
- che tale credito nasceva, per la somma di € 122,712,16 in forza di n. 8 effetti cambiari firmati per avallo da e, per la somma di € 15.000,00 in forza di assegno tratto su Poste AR
Italiane;
- che, inoltre, i predetti effetti cambiari e il predetto assegno erano stati regolarmente protestati con ulteriore esborso di € 2.033,14;
- che con sentenza n. 25/2013 del Tribunale di Foggia – ex era stato dichiarato il fallimento CP_2 della società “Antonio Cordisco s.r.l.”;
- che in data 05.04.2011 il sig. decedeva e chiamato all'eredità risultava essere il figlio AR
, il quale in data 30.05.2017 aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del de AR cuius;
- che, al fine di soddisfare il proprio credito, parte attrice era costretta ad adire il Tribunale al fine di impugnare ex art. 524 c.c. la rinunzia all'eredità da parte di . AR
In data 10.01.2019 si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la AR prescrizione del diritto di impugnazione ex art. 524, comma 2 c.c. e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché priva dei presupposti di legge.
Alla prima udienza del 04.02.2019 il Giudice invitava parte attrice a presentare istanza di mediazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 12.04.2021 il Giudice disponeva l'acquisizione, a mezzo della cancelleria, del fascicolo del procedimento civile n. 115/2011 Volontaria
Giurisdizione ex Tribunale Lucera – sezione distaccata di Apricena.
Con attestazione di cancelleria del 30.09.2021 si rappresentava il mancato reperimento del predetto fascicolo a seguito di reiterate ricerche e, pertanto, con ordinanza del 22.11.2021 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendola matura per la decisione.
Dopo alcuni rinvii legati al carico del ruolo, all'udienza del 17.02.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice
(subentrato nel ruolo il 18.11.2020), con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve ribadirsi che la causa risulta matura per la decisione potendo essere decisa allo stato degli atti.
Sempre in via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di prescrizione ex art. 524, comma 2 c.c. sollevata tempestivamente da parte convenuta.
2 Come noto, l'art. 524, comma 1 c.c. nello stabilire che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”, disciplina un'azione che consente ai creditori dell'erede di reagire alla rinuncia all'eredità da parte del proprio debitore: attraverso l'esperimento vittorioso dell'azione ivi prevista essi possono soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunciata dal loro debitore, fino alla concorrenza dei crediti vantati.
Tale azione, inoltre, ai sensi dell'art. 524, comma 2 c.c. è sottoposta a termine di prescrizione quinquennale (cfr. “Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”).
Ciò posto, deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione, da tempo e con un orientamento costante, ha stabilito che il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è esperibile non soltanto in presenza di una rinunzia "formale", ma anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.
In particolare, si è affermato che “In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 7735/2007) e che “Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.
In quanto all'obiezione, fondata sulla natura eccezionale della norma, è del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina, che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria”. (cfr. Cass. civ. n. 33479/2021).
La giurisprudenza ha, pertanto, già da tempo operato una equiparazione fra la perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito dello spirare del termine fissato ex art. 481 cc e la rinuncia alla eredità, ritenendo che l'art. 524 cc possa applicarsi, in via analogica, anche al primo caso.
Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi maturata la prescrizione ex art. 524, comma 2 c.c.
È, infatti, circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta) che l'odierna attrice ha azionato il rimedio ex art. 481 c.c. nei confronti dell'odierno convenuto, che ha dato origine al procedimento di volontaria giurisdizione n. 115/2011 preso il Tribunale di Apricena, nell'ambito del quale il Giudice ha assegnato a AR
termine fino al 31.05.2012 per dichiarare se accettava l'eredità; il giudice ha, altresì, assegnato
[...] alla ricorrente ulteriore termine fino al 05.02.2012 per notificare il verbale a : AR notifica che veniva regolarmente eseguita.
3 È, inoltre, incontestato che il termine del 31.05.2012 sia decorso senza che sia stata espressa alcuna dichiarazione da parte e, pertanto, in tale data si è verificata la decadenza del AR chiamato dal diritto di accettare l'eredità e conseguente inizio della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 524, comma 2 c.c.
Per tali ragioni, al momento della proposizione della domanda attorea (avvenuta in data 23.10.2018 con il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione), il termine di prescrizione quinquennale ex art. 524, comma 2 c.c. risultava già decorso, a nulla rilevando, in tale contesto, la rinuncia espressa operata da con atto notarile del 30 maggio 2017, atteso che la rinuncia può avere AR efficacia in relazione ad un diritto effettivamente esistente e non già , tenuto conto che la CP_3 perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità (cfr. Cass. civ. n. 22195/2014).
Alla luce di quanto esposto, la prescrizione del diritto azionato ex art. 524, comma 2 c.c. comporta il rigetto della domanda attorea.
Atteso l'esito della lite e la soccombenza di parte attrice, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex dm 55/2014 (e successive modificazioni), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta (valori minimi per la fase trattazione/istruttoria in quanto svolta solo in parte;
valori medi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in euro 11.268,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 05.06.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 7308 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto “impugnazione della rinuncia alla eredità”
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, nel presente giudizio dall'avv. Paolo Giovanni Ramaioli
Attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel AR C.F._1 presente giudizio dagli avv.ti Daniela Bianchi e Leonardo Ivan De Santo
Convenuto
CONCLUSIONI: rassegante come da “note di trattazione scritta” per l'udienza del 17.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in Parte_2 giudizio per essere autorizzata ex art. 524 c.c. ad accettare l'eredità in nome e AR
1 luogo del rinunziante convenuto, al fine di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito pari a € 139.745,30.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva:
- di essere creditrice di della complessiva somma di € 139.745,30; AR
- che tale credito nasceva, per la somma di € 122,712,16 in forza di n. 8 effetti cambiari firmati per avallo da e, per la somma di € 15.000,00 in forza di assegno tratto su Poste AR
Italiane;
- che, inoltre, i predetti effetti cambiari e il predetto assegno erano stati regolarmente protestati con ulteriore esborso di € 2.033,14;
- che con sentenza n. 25/2013 del Tribunale di Foggia – ex era stato dichiarato il fallimento CP_2 della società “Antonio Cordisco s.r.l.”;
- che in data 05.04.2011 il sig. decedeva e chiamato all'eredità risultava essere il figlio AR
, il quale in data 30.05.2017 aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del de AR cuius;
- che, al fine di soddisfare il proprio credito, parte attrice era costretta ad adire il Tribunale al fine di impugnare ex art. 524 c.c. la rinunzia all'eredità da parte di . AR
In data 10.01.2019 si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la AR prescrizione del diritto di impugnazione ex art. 524, comma 2 c.c. e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché priva dei presupposti di legge.
Alla prima udienza del 04.02.2019 il Giudice invitava parte attrice a presentare istanza di mediazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 12.04.2021 il Giudice disponeva l'acquisizione, a mezzo della cancelleria, del fascicolo del procedimento civile n. 115/2011 Volontaria
Giurisdizione ex Tribunale Lucera – sezione distaccata di Apricena.
Con attestazione di cancelleria del 30.09.2021 si rappresentava il mancato reperimento del predetto fascicolo a seguito di reiterate ricerche e, pertanto, con ordinanza del 22.11.2021 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendola matura per la decisione.
Dopo alcuni rinvii legati al carico del ruolo, all'udienza del 17.02.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice
(subentrato nel ruolo il 18.11.2020), con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve ribadirsi che la causa risulta matura per la decisione potendo essere decisa allo stato degli atti.
Sempre in via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di prescrizione ex art. 524, comma 2 c.c. sollevata tempestivamente da parte convenuta.
2 Come noto, l'art. 524, comma 1 c.c. nello stabilire che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”, disciplina un'azione che consente ai creditori dell'erede di reagire alla rinuncia all'eredità da parte del proprio debitore: attraverso l'esperimento vittorioso dell'azione ivi prevista essi possono soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunciata dal loro debitore, fino alla concorrenza dei crediti vantati.
Tale azione, inoltre, ai sensi dell'art. 524, comma 2 c.c. è sottoposta a termine di prescrizione quinquennale (cfr. “Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”).
Ciò posto, deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione, da tempo e con un orientamento costante, ha stabilito che il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è esperibile non soltanto in presenza di una rinunzia "formale", ma anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.
In particolare, si è affermato che “In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 7735/2007) e che “Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.
In quanto all'obiezione, fondata sulla natura eccezionale della norma, è del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina, che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria”. (cfr. Cass. civ. n. 33479/2021).
La giurisprudenza ha, pertanto, già da tempo operato una equiparazione fra la perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito dello spirare del termine fissato ex art. 481 cc e la rinuncia alla eredità, ritenendo che l'art. 524 cc possa applicarsi, in via analogica, anche al primo caso.
Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi maturata la prescrizione ex art. 524, comma 2 c.c.
È, infatti, circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta) che l'odierna attrice ha azionato il rimedio ex art. 481 c.c. nei confronti dell'odierno convenuto, che ha dato origine al procedimento di volontaria giurisdizione n. 115/2011 preso il Tribunale di Apricena, nell'ambito del quale il Giudice ha assegnato a AR
termine fino al 31.05.2012 per dichiarare se accettava l'eredità; il giudice ha, altresì, assegnato
[...] alla ricorrente ulteriore termine fino al 05.02.2012 per notificare il verbale a : AR notifica che veniva regolarmente eseguita.
3 È, inoltre, incontestato che il termine del 31.05.2012 sia decorso senza che sia stata espressa alcuna dichiarazione da parte e, pertanto, in tale data si è verificata la decadenza del AR chiamato dal diritto di accettare l'eredità e conseguente inizio della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 524, comma 2 c.c.
Per tali ragioni, al momento della proposizione della domanda attorea (avvenuta in data 23.10.2018 con il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione), il termine di prescrizione quinquennale ex art. 524, comma 2 c.c. risultava già decorso, a nulla rilevando, in tale contesto, la rinuncia espressa operata da con atto notarile del 30 maggio 2017, atteso che la rinuncia può avere AR efficacia in relazione ad un diritto effettivamente esistente e non già , tenuto conto che la CP_3 perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità (cfr. Cass. civ. n. 22195/2014).
Alla luce di quanto esposto, la prescrizione del diritto azionato ex art. 524, comma 2 c.c. comporta il rigetto della domanda attorea.
Atteso l'esito della lite e la soccombenza di parte attrice, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex dm 55/2014 (e successive modificazioni), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta (valori minimi per la fase trattazione/istruttoria in quanto svolta solo in parte;
valori medi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in euro 11.268,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 05.06.2025
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