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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/09/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1512/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, in persona del l.r.p.t (C.F. Parte_1
, assistita e difesa dagli Avv.ti MASSARI STEFANO e MASSARI P.IVA_1
BARBARA appellante e
in persona del Controparte_1
l.r.p.t (C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BALZAN GIANNI P.IVA_2 appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, per tutti i motivi esposti e in totale accoglimento delle ragioni d'appello proposto da ut Parte_1 supra, ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa, così giudicare: nel merito:
- in totale accoglimento dello spiegato appello, riformare parzialmente ed in favore dell'appellante, la sentenza appellata nr 499/2023 RG Sent, emessa in data 06/06/2023 nella causa RG 1026/2020, Tribunale di Rovigo, G.I. Dott. Borella, condannando l'appellata in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, P.IVA e CF: al pagamento/rifusione in P.IVA_2 favore dell'appellata delle spese legali di primo grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati;
- in via istruttoria: si rinvia ai documenti allegati al fascicolo di appello e a quelli di primo grado acquisiti al fascicolo dell'impugnazione. sull'appello incidentale:
- con riserva di argomentare in sede di conclusionale diretta, rigettarsi l'appello incidentale svolto da in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in CP_1 diritto;
- respingersi le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili per tutti i motivi già esposti in atti del giudizio di primo grado;
in punto spese legali
- in caso di accoglimento dello spiegato appello, si chiede la condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri aggiornati del DM 55/2014”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello incidentale svolto, e per tutti i motivi svolti in proemio, in totale riforma della sentenza n. 499/2023 del Tribunale di Rovigo, rigettare l'opposizione promossa dall avverso il D.I. n. 114/2019 del Tribunale di Parte_1
Rovigo ottenuto dalla contro l Parte_2 Pt_1
, confermando integralmente detto decreto ingiuntivo, e per
[...] Parte_1
l'effetto condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale spiegato, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni svolte a confutazione dei motivi di appello svolti in via principale dall , rigettare l'appello Parte_1 principale promosso da quest'ultima avverso la sentenza n. 499/2023 del Tribunale di
Rovigo, in quanto infondato ed errato in diritto, confermando la sentenza di primo pag. 2/9 grado, con conseguente condanna dell'appellante principale a rifondere alla
[...] le spese del presente grado di giudizio”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado
1. A seguito di ricorso da parte di il Parte_2
Tribunale di Rovigo pronunciava nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1147/2019, con il quale ingiungeva alla debitrice di pagare alla ricorrente la somma di €6.500,00, oltre accessori e spese, quale residuo della fattura n. 3 del 31.08.2016, pari ad €28.204,72 IVA compresa.
1.1. Avverso il decreto proponeva rituale opposizione , Parte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa, rilevando di aver avuto rapporti commerciali con l'opposta fino al 2018, ma negando ogni pendenza, eccependo la mancanza di prova del credito, non bastando a tal fine la mera fattura commerciale, rammentando altresì la necessaria forma scritta ad substantiam di un eventuale contratto, ex art. 62 D.L. 1/2012, conv. con L.27/2012, come modificato dall'art. 36 bis
D.L.179/2012, eccependo ancora come la somma già versata di €21.704,72 rappresenti piuttosto il saldo della fornitura di mais insilato, acquistato in quantità sensibilmente inferiori rispetto a quelle pretese dall'opposta.
1.2. Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
1.3. La causa era istruita documentalmente e, inizialmente, mediante ammissione di prova orale, poi revocata da parte del nuovo istruttore, quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22.02.2023.
1.4. Con sentenza n. 499/2023, il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto opposto e compensava le spese di lite.
1.5. Riteneva il Giudice di prime cure che, per il combinato disposto degli artt. 62 del
D.L. 1/2012 e art. 3, comma 2, del D.M. del 19 ottobre 2012, la mancanza di forma scritta dell'accordo, evidentemente verbale, intercorso tra le parti, rendeva nullo il contratto. Peraltro, accordo verbale che non veniva negato dalla stessa opponente, che solo sosteneva fosse per una quantità inferiore di mais (che assumeva di aver già pagato) e per un prezzo differente. pag. 3/9 1.6. Avverso la suindicata sentenza, proponeva appello Parte_1
, dolendosi del fatto che le spese di lite fossero state compensate nonostante la
[...] vittoria formale.
I motivi di appello.
1.7. Con primo e unico motivo di appello, impugna la Parte_1 sentenza in punto di compensazione delle spese di lite, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza, in persona Parte_2 del l.r.p.t., venga condannato al pagamento/rifusione in favore dell'appellante delle spese legali di primo grado.
1.8. Deduce che il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi tipiche di compensazione normate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., infatti l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dall'appellante è stato pieno e privo di eccezioni.
2. Si costituiva resistendo alla Parte_2 domanda dell'appellante e proponendo altresì appello incidentale tardivo.
2.1. Deduce che il Giudice di prime cure errava perché ometteva di valutare correttamente, in primo luogo la normativa di legge applicabile alle cessioni di prodotti agricoli tra imprenditori agricoli, per i quali non era richiesta nessuna forma scritta ed alcun contenuto predeterminato, e, in secondo luogo, non apprezzava correttamente l'intervenuta ricognizione di debito effettuata dall'opponente e risultante per tabulas, in violazione di quanto previsto dal principio di non contestazione e comunque dell'art. 1988 c.c. in punto di riparto dell'onere probatorio.
2.3. Chiede quindi che venga respinta l'opposizione promossa ex adverso in primo grado avverso il decreto ingiuntivo n. 1147/2019 del Tribunale di Rovigo che va dunque confermato.
2.4. Inoltre, quanto alla compensazione delle spese di lite in prime cure, deduce che, confidando nell'accoglimento dell'appello incidentale promosso, andrà riformata la sentenza anche in punto di spese secondo la soccombenza.
2.5. Quanto alle doglianze avversarie riguardo alle spese di lite, deduce che la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c., in presenza di analoghe e gravi ed eccezionali ragioni desunte pag. 4/9 dalla peculiarità del caso concreto, dovendosi valorizzare nel caso de quo l'intervenuta ricognizione di debito e la circostanza che l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa non è mai stata in contestazione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dato atto che l'appello incidentale tardivo è inammissibile per i motivi che seguono.
1.1. Si è pronunciata sul punto la Suprema Corte stabilendo che: “È inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. civ. sez. III,
14/11/2024, n.29448; Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486).
1.2. Nel caso di specie, l'interesse ad impugnare incidentalmente derivava direttamente dalla sentenza oggetto di gravame e non dalla proposizione dell'appello da parte di
, pertanto non è ammissibile una tale domanda Parte_1 incidentale proposta oltre i termini di legge.
1.3. In ogni caso, pronunciando anche nel merito, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato la questione accogliendo la domanda di opposizione e, di conseguenza, disponendo la revoca del decreto opposto.
1.4. Infatti, è previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 198/2021, che “I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento”.
1.5. Nel caso di specie, parte appellata non aveva e non ha offerto alcuna prova scritta in ordine all'esistenza e al contenuto del contratto, con particolare riferimento alla quantità di merce da fornire (e che è stata effettivamente fornita) e al prezzo pattuito, non potendo esibire nemmeno un DDT. Il resoconto presumibilmente scritto dalla madre di non assolve all'onere probatorio. Parte_1
1.6. L'accordo è stato stipulato evidentemente in forma verbale, rendendo nullo il contratto. L'accordo verbale peraltro non viene negato dall'appellante principale, la pag. 5/9 quale sostiene semplicemente che le parti si erano accordate per una quantità inferiore di mais e per un prezzo differente.
1.7. Pertanto, la domanda di revisione della sentenza volta a respingere l'opposizione non potrebbe comunque essere accolta, con conseguente conferma della revoca del decreto opposto.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
2.1. Invero, in materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale delle stesse può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(Corte Cost. sent. 77/2018), esplicitamente indicati dal giudice ex art. 92, c.2, c.p.c..
2.1.2.Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 9860/2025;26912/2020).
2.1.3. Nel caso in esame nessuna condanna ha attinto la parte interamente vittoriosa ed il principio della soccombenza non risulta violato.
Giova ribadire che al presente giudizio, si applica ratione temporis il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dalla L. n. 263 del 2005, poi dalla L. n. 69 del
2009, e successivamente, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti - alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
2.1.4. Tale dizione costituisce una "norma elastica” che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (cfr. Cass. 21400/2021) , la cui "attività di pag. 6/9 precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa" (Cass SU 2572/2012).
2.1.5.Osserva la Corte come tale "elasticità" di valutazione costituisca un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle
"altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l'esattezza, compiuta dall'art. 13, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione;
- che, difatti, la Corte costituzionale ha affermato come una rigida "predeterminazione" di ipotesi "tipiche" di compensazione rechi un "minus" agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che "la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti" (Corte
Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77).
Dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione costituisce il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino "la stessa ipotesi della soccombenza reciproca", che "parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta" (così, nuovamente, Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.); - che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice - sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le pag. 7/9 numerose, Cass. Sez. 6 - 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998 - 01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee.
2.1.6. Sulla scorta di tali premesse, la Corte ritiene pertanto che il Tribunale abbia correttamente compensato le spese di lite, potendo essere il presente caso ascritto all'ipotesi elastica delle “gravi ed eccezionali ragioni” derivanti dalla sostanziale fondatezza della pretesa.
2.1.7. Osserva il Tribunale che: “L'opposizione va dunque accolta e la pretesa di parte opposta potrà trovare soddisfazione mediante altre forme di tutela, art. 2041 c.c. o risarcimento danni, ma non con l'azione contrattuale spesa in questa sede, non essendovi stata, in seguito all'opposizione stessa, modifica della domanda. Le spese vanno comunque compensate: infatti, sebbene a causa della forma scritta ad substantiam richiesta per la conclusione del contratto sia oggi precluso all'opposta dimostrare per altra via l'esistenza del contratto (questa peraltro non contestata) e i suoi esatti contenuti, è altresì vero che la parte opposta ha depositato sub 1 un riepilogo delle forniture che si allega essere stato stilato di punto dalla madre di Pt_1
. Sul punto era stata ammessa prova per testi, ma in effetti a ben vedere essa
[...] non era neppure necessaria, in quanto, pur essendo stato detto documento allegato fin dalla comparsa di costituzione, la parte opponente non ha mai contestato quando asserito dall'opposta, né a dire il vero ha mai in alcun modo preso posizione su detto documento, che pare comprovare come effettivamente le forniture vi siano state e dell'entità sostenuta da ”. Parte_3
2.1.8. Invero le gravi ed eccezionali ragioni possono dirsi sussistenti in quanto, sebbene per ragioni formali l'opposizione doveva essere accolta, il dato documentale provava
“una sostanziale fondatezza” della pretesa creditoria, a fronte di una mancata contestazione dell'esecuzione della prestazione, tutelabile mediante altre azioni.
2.1.9. Ciò posto, la parte totalmente vittoriosa nel giudizio, non può dolersi della disposta compensazione da parte del giudice, al quale non era inibito il potere discrezionale – in questa sede correttamente esercitato - di ritenere la sussistenza delle ipotesi atipiche legittimanti “comunque” la compensazione.
3. Le spese del presente grado sono compensate per soccombenza reciproca.
pag. 8/9 3.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Rovigo n. 499/2023 così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo;
2. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 499/2023, del 06/06/2023;
3. compensa le spese di lite del presente grado;
4. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo sia all'appellante principale sia all'appellante incidentale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1512/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, in persona del l.r.p.t (C.F. Parte_1
, assistita e difesa dagli Avv.ti MASSARI STEFANO e MASSARI P.IVA_1
BARBARA appellante e
in persona del Controparte_1
l.r.p.t (C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BALZAN GIANNI P.IVA_2 appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, per tutti i motivi esposti e in totale accoglimento delle ragioni d'appello proposto da ut Parte_1 supra, ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa, così giudicare: nel merito:
- in totale accoglimento dello spiegato appello, riformare parzialmente ed in favore dell'appellante, la sentenza appellata nr 499/2023 RG Sent, emessa in data 06/06/2023 nella causa RG 1026/2020, Tribunale di Rovigo, G.I. Dott. Borella, condannando l'appellata in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, P.IVA e CF: al pagamento/rifusione in P.IVA_2 favore dell'appellata delle spese legali di primo grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati;
- in via istruttoria: si rinvia ai documenti allegati al fascicolo di appello e a quelli di primo grado acquisiti al fascicolo dell'impugnazione. sull'appello incidentale:
- con riserva di argomentare in sede di conclusionale diretta, rigettarsi l'appello incidentale svolto da in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in CP_1 diritto;
- respingersi le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili per tutti i motivi già esposti in atti del giudizio di primo grado;
in punto spese legali
- in caso di accoglimento dello spiegato appello, si chiede la condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri aggiornati del DM 55/2014”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello incidentale svolto, e per tutti i motivi svolti in proemio, in totale riforma della sentenza n. 499/2023 del Tribunale di Rovigo, rigettare l'opposizione promossa dall avverso il D.I. n. 114/2019 del Tribunale di Parte_1
Rovigo ottenuto dalla contro l Parte_2 Pt_1
, confermando integralmente detto decreto ingiuntivo, e per
[...] Parte_1
l'effetto condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale spiegato, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni svolte a confutazione dei motivi di appello svolti in via principale dall , rigettare l'appello Parte_1 principale promosso da quest'ultima avverso la sentenza n. 499/2023 del Tribunale di
Rovigo, in quanto infondato ed errato in diritto, confermando la sentenza di primo pag. 2/9 grado, con conseguente condanna dell'appellante principale a rifondere alla
[...] le spese del presente grado di giudizio”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado
1. A seguito di ricorso da parte di il Parte_2
Tribunale di Rovigo pronunciava nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1147/2019, con il quale ingiungeva alla debitrice di pagare alla ricorrente la somma di €6.500,00, oltre accessori e spese, quale residuo della fattura n. 3 del 31.08.2016, pari ad €28.204,72 IVA compresa.
1.1. Avverso il decreto proponeva rituale opposizione , Parte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa, rilevando di aver avuto rapporti commerciali con l'opposta fino al 2018, ma negando ogni pendenza, eccependo la mancanza di prova del credito, non bastando a tal fine la mera fattura commerciale, rammentando altresì la necessaria forma scritta ad substantiam di un eventuale contratto, ex art. 62 D.L. 1/2012, conv. con L.27/2012, come modificato dall'art. 36 bis
D.L.179/2012, eccependo ancora come la somma già versata di €21.704,72 rappresenti piuttosto il saldo della fornitura di mais insilato, acquistato in quantità sensibilmente inferiori rispetto a quelle pretese dall'opposta.
1.2. Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
1.3. La causa era istruita documentalmente e, inizialmente, mediante ammissione di prova orale, poi revocata da parte del nuovo istruttore, quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22.02.2023.
1.4. Con sentenza n. 499/2023, il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto opposto e compensava le spese di lite.
1.5. Riteneva il Giudice di prime cure che, per il combinato disposto degli artt. 62 del
D.L. 1/2012 e art. 3, comma 2, del D.M. del 19 ottobre 2012, la mancanza di forma scritta dell'accordo, evidentemente verbale, intercorso tra le parti, rendeva nullo il contratto. Peraltro, accordo verbale che non veniva negato dalla stessa opponente, che solo sosteneva fosse per una quantità inferiore di mais (che assumeva di aver già pagato) e per un prezzo differente. pag. 3/9 1.6. Avverso la suindicata sentenza, proponeva appello Parte_1
, dolendosi del fatto che le spese di lite fossero state compensate nonostante la
[...] vittoria formale.
I motivi di appello.
1.7. Con primo e unico motivo di appello, impugna la Parte_1 sentenza in punto di compensazione delle spese di lite, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza, in persona Parte_2 del l.r.p.t., venga condannato al pagamento/rifusione in favore dell'appellante delle spese legali di primo grado.
1.8. Deduce che il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi tipiche di compensazione normate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., infatti l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dall'appellante è stato pieno e privo di eccezioni.
2. Si costituiva resistendo alla Parte_2 domanda dell'appellante e proponendo altresì appello incidentale tardivo.
2.1. Deduce che il Giudice di prime cure errava perché ometteva di valutare correttamente, in primo luogo la normativa di legge applicabile alle cessioni di prodotti agricoli tra imprenditori agricoli, per i quali non era richiesta nessuna forma scritta ed alcun contenuto predeterminato, e, in secondo luogo, non apprezzava correttamente l'intervenuta ricognizione di debito effettuata dall'opponente e risultante per tabulas, in violazione di quanto previsto dal principio di non contestazione e comunque dell'art. 1988 c.c. in punto di riparto dell'onere probatorio.
2.3. Chiede quindi che venga respinta l'opposizione promossa ex adverso in primo grado avverso il decreto ingiuntivo n. 1147/2019 del Tribunale di Rovigo che va dunque confermato.
2.4. Inoltre, quanto alla compensazione delle spese di lite in prime cure, deduce che, confidando nell'accoglimento dell'appello incidentale promosso, andrà riformata la sentenza anche in punto di spese secondo la soccombenza.
2.5. Quanto alle doglianze avversarie riguardo alle spese di lite, deduce che la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c., in presenza di analoghe e gravi ed eccezionali ragioni desunte pag. 4/9 dalla peculiarità del caso concreto, dovendosi valorizzare nel caso de quo l'intervenuta ricognizione di debito e la circostanza che l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa non è mai stata in contestazione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dato atto che l'appello incidentale tardivo è inammissibile per i motivi che seguono.
1.1. Si è pronunciata sul punto la Suprema Corte stabilendo che: “È inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. civ. sez. III,
14/11/2024, n.29448; Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486).
1.2. Nel caso di specie, l'interesse ad impugnare incidentalmente derivava direttamente dalla sentenza oggetto di gravame e non dalla proposizione dell'appello da parte di
, pertanto non è ammissibile una tale domanda Parte_1 incidentale proposta oltre i termini di legge.
1.3. In ogni caso, pronunciando anche nel merito, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato la questione accogliendo la domanda di opposizione e, di conseguenza, disponendo la revoca del decreto opposto.
1.4. Infatti, è previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 198/2021, che “I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento”.
1.5. Nel caso di specie, parte appellata non aveva e non ha offerto alcuna prova scritta in ordine all'esistenza e al contenuto del contratto, con particolare riferimento alla quantità di merce da fornire (e che è stata effettivamente fornita) e al prezzo pattuito, non potendo esibire nemmeno un DDT. Il resoconto presumibilmente scritto dalla madre di non assolve all'onere probatorio. Parte_1
1.6. L'accordo è stato stipulato evidentemente in forma verbale, rendendo nullo il contratto. L'accordo verbale peraltro non viene negato dall'appellante principale, la pag. 5/9 quale sostiene semplicemente che le parti si erano accordate per una quantità inferiore di mais e per un prezzo differente.
1.7. Pertanto, la domanda di revisione della sentenza volta a respingere l'opposizione non potrebbe comunque essere accolta, con conseguente conferma della revoca del decreto opposto.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
2.1. Invero, in materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale delle stesse può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(Corte Cost. sent. 77/2018), esplicitamente indicati dal giudice ex art. 92, c.2, c.p.c..
2.1.2.Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 9860/2025;26912/2020).
2.1.3. Nel caso in esame nessuna condanna ha attinto la parte interamente vittoriosa ed il principio della soccombenza non risulta violato.
Giova ribadire che al presente giudizio, si applica ratione temporis il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dalla L. n. 263 del 2005, poi dalla L. n. 69 del
2009, e successivamente, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti - alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
2.1.4. Tale dizione costituisce una "norma elastica” che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (cfr. Cass. 21400/2021) , la cui "attività di pag. 6/9 precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa" (Cass SU 2572/2012).
2.1.5.Osserva la Corte come tale "elasticità" di valutazione costituisca un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle
"altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l'esattezza, compiuta dall'art. 13, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione;
- che, difatti, la Corte costituzionale ha affermato come una rigida "predeterminazione" di ipotesi "tipiche" di compensazione rechi un "minus" agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che "la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti" (Corte
Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77).
Dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione costituisce il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino "la stessa ipotesi della soccombenza reciproca", che "parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta" (così, nuovamente, Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.); - che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice - sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le pag. 7/9 numerose, Cass. Sez. 6 - 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998 - 01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee.
2.1.6. Sulla scorta di tali premesse, la Corte ritiene pertanto che il Tribunale abbia correttamente compensato le spese di lite, potendo essere il presente caso ascritto all'ipotesi elastica delle “gravi ed eccezionali ragioni” derivanti dalla sostanziale fondatezza della pretesa.
2.1.7. Osserva il Tribunale che: “L'opposizione va dunque accolta e la pretesa di parte opposta potrà trovare soddisfazione mediante altre forme di tutela, art. 2041 c.c. o risarcimento danni, ma non con l'azione contrattuale spesa in questa sede, non essendovi stata, in seguito all'opposizione stessa, modifica della domanda. Le spese vanno comunque compensate: infatti, sebbene a causa della forma scritta ad substantiam richiesta per la conclusione del contratto sia oggi precluso all'opposta dimostrare per altra via l'esistenza del contratto (questa peraltro non contestata) e i suoi esatti contenuti, è altresì vero che la parte opposta ha depositato sub 1 un riepilogo delle forniture che si allega essere stato stilato di punto dalla madre di Pt_1
. Sul punto era stata ammessa prova per testi, ma in effetti a ben vedere essa
[...] non era neppure necessaria, in quanto, pur essendo stato detto documento allegato fin dalla comparsa di costituzione, la parte opponente non ha mai contestato quando asserito dall'opposta, né a dire il vero ha mai in alcun modo preso posizione su detto documento, che pare comprovare come effettivamente le forniture vi siano state e dell'entità sostenuta da ”. Parte_3
2.1.8. Invero le gravi ed eccezionali ragioni possono dirsi sussistenti in quanto, sebbene per ragioni formali l'opposizione doveva essere accolta, il dato documentale provava
“una sostanziale fondatezza” della pretesa creditoria, a fronte di una mancata contestazione dell'esecuzione della prestazione, tutelabile mediante altre azioni.
2.1.9. Ciò posto, la parte totalmente vittoriosa nel giudizio, non può dolersi della disposta compensazione da parte del giudice, al quale non era inibito il potere discrezionale – in questa sede correttamente esercitato - di ritenere la sussistenza delle ipotesi atipiche legittimanti “comunque” la compensazione.
3. Le spese del presente grado sono compensate per soccombenza reciproca.
pag. 8/9 3.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Rovigo n. 499/2023 così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo;
2. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 499/2023, del 06/06/2023;
3. compensa le spese di lite del presente grado;
4. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo sia all'appellante principale sia all'appellante incidentale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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