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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 927/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Rismondo n. 111, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lesino, presso il cui studio, sito in Assago (MI), viale MilanoFiori, Strada 1, Palazzo F2, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
CC (MI), via F. Petrarca n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Caterina Barbieri
e LÒ NE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano Via
Podgora, 4;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 1648/2025, emessa il
12.02.2025 e pubblicata il 26.02.2025, nell'ambito del procedimento N. R.G. 25908/2024.
Conclusioni
Per il Procuratore Generale:
pagina 1 di 17 Vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in epigrafe volta ad ottenere la Parte_3 riforma parziale della sentenza n. 1648/25 pubblicata il 26/2/2025 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione 9 civile nel procedimento n. 25908/2024 RG.
Preso atto dei motivi addotti da parte appellante;
Considerato che, pur trattandosi di mere questioni economiche, la decisione impugnata appare adeguata e orientata alla tutela del minore, ampiamente motivata, ed esente da vizi.
CHIEDE la conferma del provvedimento impugnato con rigetto dell'atto di appello.
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 1648/2025 del 26.02.2025 emessa dal Tribunale di Milano, proc. n.
25908/2024 RG, paragrafo “contributo al mantenimento del figlio minore” e punto 5 della stessa, disponga la rideterminazione dell'importo mensile del contributo economico da corrispondersi al figlio minore con aumento ISTAT annuale a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza Per_1 dell'assegno di mantenimento e non da Luglio 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA”.
Per parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione
e difesa:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- respingere, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1648/2025 pubblicata il 26 febbraio 2025 nell'ambito del procedimento RG 25908/2025.
IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1648/2025 pubblicata il
26 febbraio 2025 nell'ambito del procedimento RG 25908/2025, accogliere l'appello formulato in via incidentale dalla sig.ra e, per l'effetto: Parte_2
- condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura non inferiore al 70% a carico del sig. e 30% a carico della SI.ra , secondo i criteri Parte_1 Parte_2 dettati dal D.M. N.147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, e/o nella diversa misura e gradazione in percentuale ritenuta equa e di giustizia. pagina 2 di 17 In ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge, in favore della sig.ra ”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio civile il 05.07.2003 a CC Parte_1 Parte_2
(MI) e, dalla loro unione, nascevano i figli nata a [...] il [...], e nato a [...] Per_2 Per_1 il 14.12.2013.
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 nel procedimento R.G. n. 25908/2024, Parte_2 domandava al Tribunale di Milano:
- la separazione personale delle parti;
- l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
- la regolamentazione delle visite padre-figlio;
- la previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento per il figlio di euro Per_1
350,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 29.10.2024, si costituiva , aderendo alla domanda di separazione e Parte_1 chiedendo:
- l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la previsione, a carico del , di un assegno per il mantenimento del figlio minore Parte_1 nella misura di euro 150,00 mensili – importo giustificato dal resistente sulla base delle sue documentate difficoltà economiche - oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la percezione, in capo alla sig.ra , del 100% degli assegni familiari per Parte_2 Per_1
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice Delegato, recependo l'accordo conseguito dalle parti in merito agli aspetti genitoriali e ai tempi di visita padre-figlio, interveniva per regolamentare gli aspetti economici, stabilendo, a carico del sig. , un assegno mensile di Parte_1 euro 300,00 per il mantenimento del figlio oltre all'obbligo di contribuire alle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%.
A sostegno della propria decisione, il Giudicante evidenziava quanto segue: “La casa coniugale deve ovviamente essere assegnata alla madre. Sulla casa insiste un mutuo di circa 350 euro mensili per parte, che le parti stanno regolarmente pagando.
pagina 3 di 17 La signora lavora presso un supermercato e lo stipendio attuale è di circa 1.700 euro su dodici mensilità.
Il signore lavora a tempo determinato presso un centro sportivo comunale. Il predetto, dopo avere perso lavoro e svolto un periodo di AS, è stato di nuovo assunto solo a settembre. Non si sa quanto durerà questo lavoro. La retribuzione attuale è di circa 1.166 euro (si dispone inevitabilmente di una sola busta paga). La parte sostiene 600 euro di spese locative al mese. Egli ha venduto, in ottobre, un terreno di famiglia per il corrispettivo di euro 45 mila suddiviso al 50% con la sorella. Nel settembre del 2021 la parte ha venduto altri beni ereditari per i quali aveva percepito 99 mila euro. Nel 2022 di questo importo rimanevano ancora 96.504 euro. A ottobre 2024 questo importo era ridotto a 29.091 euro. Ora, sebbene il signore sia rimasto senza lavoro (ma con Naspi fino a maggio 2024 e senza spese abitative perché ospite della sorella), che egli abbia speso per prime necessità 67 mila euro (cioè tre volte quella che era il reddito da lavoro precedente) in poco più di un anno è scarsamente credibile. In sintesi, la condizione economica
e reddituale delle parte non è limitata solo al reddito da lavoro, ma deve considerare la vendita del terreno
e parte degli introiti della vendita precedente.
Infine, va considerato che il mantenimento diretto di da parte del padre è limitato a due o tre pranzi Per_1 al mese.
Per tali ragioni si ritiene congruo un contributo di euro 300,00”.
In data 16.01.2025 e 21.01.2025 le parti depositavano le rispettive memorie conclusive, che venivano però ritenute irrituali dal giudicante all'udienza del 23.01.2025 e quindi dichiarate inammissibili. Alla stessa udienza, parte resistente chiedeva al Giudicante di consentire in ogni caso il deposito degli estratti conto prodotti con la memoria irrituale del 16.01.2025 e il Giudice delegato rimetteva la decisione al Collegio.
Con sentenza definitiva del 12.02.2025, depositata in data 26.02.2025, in questa sede impugnata, il
Tribunale così statuiva: “
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_4
che hanno contratto matrimonio civile in data 5 luglio 2003 in Parte_1
CC (MI) iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CC al N. 19,
Parte I Anno 2003;
2. Affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre in CC, via Petrarca n. 12, dove avrà residenza anagrafica.
pagina 4 di 17
3. Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a week end alternati, senza pernottamento e compatibilmente con i turni di lavoro paterni che verranno comunicati alla madre almeno una settimana prima. In mancanza di comunicazione preventiva la madre sarà libera di organizzare il week end con In estate il padre starà per quindici giorni con Per_1 anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio. A Natale e Pasqua verrà applicato il Per_1 calendario ordinario;
4. Assegna la casa coniugale sita in CC, via Petrarca n. 12 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
5. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio
2024;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate: (…).
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
CC (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge”.
Il Tribunale recepiva integralmente le statuizioni assunte in via provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., rilevando, quanto alle questioni patrimoniali, l'assenza di sopravvenienze nelle condizioni economiche delle parti e la non valutabilità degli estratti conto depositati dal resistente in quanto allegati oltre le preclusioni temporali del processo e stante la possibilità di fondare la decisione sulla base della documentazione già in atti.
In particolare, con riguardo alle asserite difficoltà economiche del resistente, il Giudicante evidenziava che le spese da egli sostenute in questi anni, “che hanno ridotto considerevolmente il patrimonio acquisito dal sig. per successione, dimostrano, al di là della lettura analitica degli Parte_1 estratti conto non ammessi, un tenore di vita tale da consentire, senza difficoltà, il versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore di importo pari a 300,00 euro mensili. Va inoltre Per_1 osservato che, se il predetto ha consumato la provvista in questione per spese voluttuarie e non necessarie, questo non può andare a detrimento della prole che deve essere mantenuta.
pagina 5 di 17 Il quantum del contributo al mantenimento è determinato tenuto conto dei ristretti tempi paterni di mantenimento diretto di limitati a 2/3 giorni mensili senza pernottamento”. Per_1
2. Con ricorso in appello depositato in data 27.03.2025, ha chiesto la riforma Parte_1 della predetta sentenza nella parte relativa alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore.
L'appellante ha censurato la decisione di quantificare l'importo dovuto dal per il Parte_1 mantenimento per il figlio in euro 300,00 mensili, lamentando che essa sarebbe stata assunta sulla base di mere deduzioni e senza tenere conto della documentazione decisiva (estratti conto allegati alla memoria del 16.01.2025, giudicata irrituale dal Tribunale) che il aveva chiesto di Parte_1 produrre in primo grado ma che non è stata ammessa dal Giudicante. Tale documentazione, a detta dell'appellante, avrebbe dimostrato che i proventi derivanti dalla vendita del box e dall'abitazione - che il sig. ha avuto in eredità nella quota del 50% insieme alla sorella e la cui alienazione Parte_1
è avvenuta a settembre 2021- contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non sono stati dilapidati per spese voluttuarie, né sono ancora nella disponibilità del , ma Parte_1 sono stati utilizzati per far fronte a numerose spese necessarie, posto che, dal marzo 2022 – quando il è rimasto senza lavoro - , egli ha dovuto sempre attingere ai propri risparmi, non Parte_1 avendo altre forme di entrate se non la AS (che si è progressivamente ridotta e che egli ha percepito fino al maggio 2024), riuscendo poi a trovare un lavoro a tempo determinato solo nel settembre 2024 con una retribuzione netta mensile di euro 1.166.
A fronte di ciò, e della circostanza che il non avrebbe altre entrate se non quelle Parte_1 derivanti dalla propria attività lavorativa, l'appellante ha evidenziato come l'importo di euro
300,00 determinato dal giudice di prime cure a titolo di contributo paterno al mantenimento del minore non tenga conto delle necessità di vita dell'appellante e degli oneri economici che incombono sullo stesso (canone di affitto di 600,00 euro;
spese mediche correlate al peggioramento delle condizioni di salute dell'appellante, rata del mutuo di 300,00 euro, spese quotidiane, spese straordinarie per il figlio, spese connesse al mantenimento dell'auto), e vada, per tanto, equamente diminuito.
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui essa ha previsto l'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2024, ossia la data del deposito del ricorso introduttivo al giudizio di primo grado, evidenziando come, per regola generale, l'aumento ISTAT debba essere applicato annualmente a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'assegno. pagina 6 di 17 Con decreto presidenziale dell'01.04.2025, è stata fissata udienza al 25.09.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con memoria depositata il 29.07.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Parte_2 del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale nei confronti della statuizione in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio.
In ordine all'impugnazione avversaria, l'appellata ha evidenziato la congruità dell'importo di euro
300,00 quale contributo paterno al mantenimento del minore, posto che:
- il minore è ormai preadolescente, accingendosi a compiere il dodicesimo anno di età;
- l'accudimento e la cura di gravano esclusivamente sulla madre e sui nonni materni, in Per_1 quanto i tempi di permanenza del minore con il padre, per espresso accordo conseguito dalle parti in primo grado, sono molto ridotti (qualche pomeriggio il sabato o la domenica se il padre non lavora, senza alcuna visita infrasettimanale);
- dall'esame degli estratti conto prodotti, si evince che le spese sostenute dal sig. Parte_1 negli anni 2023-2024, lungi dall'essere utilizzate per i primari bisogni del figlio sono Per_1 state ingenti (con una media di circa 8.000,00 euro al mese spesi tra luglio e settembre 2023)
e per lo più usate per scopi voluttuari (spese al Punto Snai Gioco scommesse e tabacchi;
investimento azionario LU 10; ristoranti, viaggi);
- la documentazione prodotta dimostrerebbe quindi non solo che il tenore di vita personale del sig. è molto elevato ma anche che egli, lungi dall'essere un indigente percettore di Parte_1
Naspi, ha invece una notevole capacità patrimoniale (fondi di investimento, polizze assicurative, cespiti immobiliari) che ha sempre cercato di occultare distraendo i proventi percepiti in danno delle esigenze del figlio minore.
L'appellata ha rappresentato poi che, come risulterebbe dall'estratto del conto cointestato da ella prodotto, il , dal mese di maggio 2025, si è reso inadempiente al pagamento della quota Parte_1 parte della rata del mutuo a suo carico.
Da ultimo, ha contestato la doglianza avversaria circa la presunta negazione, da parte del
Giudicante di primo grado, delle richieste istruttorie formulate dal , sottolineando che, Parte_1 contrariamente a quanto riferito dall'odierno appellante, alcuna istanza istruttoria è stata mai rigettata dal Tribunale, avendo questo semplicemente rilevato l'irritualità della memoria di controparte depositata solo il 16 gennaio 2025, in spregio ai termini processuali assegnati, e quindi dichiarato inammissibile il suddetto atto insieme alla documentazione bancaria ad esso allegata.
pagina 7 di 17 Con riguardo al proprio appello incidentale, ha censurato la sentenza di prime cure Parte_2 nella parte in cui essa ha disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando come, posto che le parti avevano conseguito un accordo in ordine alle pretese genitoriali e che, con riguardo alla richiesta economica relativa al contributo paterno al mantenimento della prole, la domanda della
è stata accolta nella misura dell'85 % (avendo ella chiesto l'importo di 350,00 euro Parte_2 mensili, ed avendo il Tribunale riconosciutole l'importo di 300,00 euro mensili), il Giudicante avrebbe dovuto porre le spese di lite nella misura del 70 % a carico del e nella misura del Parte_1
30% a carico della . Parte_2
In data 04.09.2025, ha depositato memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c., contestando Parte_1 integralmente il contenuto dell'atto costitutivo di controparte e insistendo nelle conclusioni già formulate nel proprio atto di appello.
In particolare, il : Parte_1
- ha ribadito di non riuscire a sostenere il pagamento di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore, avendo spese mensili ammontanti a circa euro 1.377,00 (canone di locazione, vitto, spese straordinarie per mutuo, benzina, telefono e wifi), - a cui devono Per_1 aggiungersi le spese per il mantenimento, quelle per l'assicurazione auto e quelle mediche – e avendo una retribuzione mensile media di soli 1.150 euro (sul punto, il ha Parte_1 precisato di aver avuto un rinnovo contrattuale con scadenza al 17.09.2024);
- ha spiegato di aver dovuto sospendere, proprio per le sue difficoltà economiche, il versamento della propria quota del mutuo da maggio 2025;
- ha precisato che fino al mese di luglio 2023 aveva investito in un fondo comune Lu10, riscattando la relativa polizza nel mese di giugno 2023, e che l'addebito di Euro 17.302,50 effettuato nell'agosto 2024 a favore di non era altro che il riscatto dell'auto CP_1
Renault Arkana, ultima rata del finanziamento;
ha ammesso di aver “speso più del dovuto” nei primi mesi dopo la separazione, specificando però di essersi presto avveduto del proprio errore e di aver subito modificato le sue spese;
- ha contestato le affermazioni di controparte circa un suo presunto disinteresse nei confronti del figlio, evidenziando di essersi sempre occupato del minore – verso cui c'è un forte legame reciproco - e di aver sempre provveduto, dopo la separazione, a versare il mantenimento e le spese straordinarie.
Sempre in data 04.09.2025, ha depositato un'ulteriore memoria, eccependo la Parte_1 tardività della costituzione di controparte e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale pagina 8 di 17 proposto. Nel resto, la memoria risultava identica a quella depositata precedentemente nel corso della stessa giornata.
Con decreto presidenziale dell'08.09.2025 l'udienza è stata anticipata al 23.09.2025.
In data 10.09.2025, ha depositato memoria ex art. 473-bis.32 cpc , eccependo Parte_2
l'irritualità delle memorie di controparte, avendo questa depositato quattro memorie in giorni diversi;
l'appellata ha quindi chiesto lo stralcio delle memorie di replica registrate a sistema il 5 settembre ore 11.36 e 12.48 ed il 9 settembre ore 21.43, “poiché tardive, differenti dalla prima memoria ed irrituali”. Nel merito, ha insistito nelle conclusioni già formulate ed ha Parte_2 evidenziato: che, anche quando il non lavorava, si disinteressava del figlio che, Parte_1 Per_1 nonostante controparte abbia ammesso di avere una disponibilità di 20.200 euro sul conto corrente al 15.07.2025, ha smesso di corrispondere la propria quota della rata del mutuo dal maggio 2025, costringendo la a chiedere prestiti ed esponendola a potenziali azioni esecutive promosse Parte_2 dalla banca mutuataria.
3. L'appello principale, volto alla riduzione del contributo al mantenimento del minore e alla rideterminazione della decorrenza dell'aumento ISTAT annuale a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'assegno di mantenimento e non da Luglio 2024, è solo in parte fondato, limitatamente alla rideterminazione della decorrenza dell'aumento ISTAT, per le ragioni di seguito indicate.
L'appello incidentale volto ad una diversa regolamentazione della spese processuali è del pari infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre rilevare che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi “(cfr., ex multis, Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n.
16575).
Da ultimo la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle pagina 9 di 17 sue esigenze…”.Si tratta di un filone interpretativo consolidato in quanto “La Cassazione a Sezioni
Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. ». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Ciò premesso, dall'esame degli atti si evince che , di anni 48, lavora presso un Parte_2 supermercato a tempo indeterminato e percepisce la retribuzione su 12 mensilità.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate relative agli ultimi anni, emerge quanto segue:
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
730-2025 € 25.567,00 2.844,00 € 351,00 € 205,00 € € 22.167 € 1.847,25
CU-2024 € 25.201 € 3.769 € 346 € 143 € 20.943 € 1.745,27
730-2023 € 23.342 € 2.251 € 316 € 187 € 20.588 € 1.715,67
CU-2022 € 23.803 € 3.171 € 324 € 136 € 20.172 € 1.681,00
Lo stipendio attuale è di circa 1.700,00 euro su dodici mensilità.
abita nella casa familiare sita a CC, in via F. Petrarca n. 12, insieme al Parte_2 figlio minore e alla figlia maggiore che lavora ed è autonoma economicamente. Per_1 Per_2
E' proprietaria insieme al marito della suddetta casa familiare, sulla quale Parte_1 grava un mutuo che le parti pagano a metà, con rata mensile di circa 350,00 euro per parte:
l'appellata nella propria comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha riferito che dal maggio
2025 il non pagherebbe più la sua parte di mutuo, circostanza questa confermata dal Parte_1
stesso. Parte_1
La rata del mutuo viene pagata attraverso un conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso
Monte dei Paschi di Siena.
è altresì intestataria di un conto in SA SA PA Parte_2
Esaminando l'estratto di tale Conto SA SA PA relativo all'anno 2024 (non è stato prodotto estratto conto in relazione al 2025), emerge quanto segue.
• su tale conto viene accreditata la retribuzione di e con tale conto vengono Parte_2 sostenute le spese quotidiane;
pagina 10 di 17 • nel corso del 2024, ha versato a la somma mensile fissa Parte_1 Parte_2 di euro 150,00 per il mantenimento del figlio nonché altre somme variabili Per_1 mensilmente per spese extra (quali gite scolastiche, libri, spese mediche, corsi, vestiario per il Per_ figlio e . Tali somme variabili ammontano a: 172,00 euro nel mese di febbraio 2024;
33,00 euro nel marzo 2024; 300,00 euro nel mese di aprile 2024; 208,00 euro nel maggio 2024;
279,00 nel giugno 2024; 95,00 euro nell' agosto 2024; 83,00 euro nel settembre 2024; 321,00 euro a ottobre 2024; 75,00 euro a novembre 2024; 98,00 euro a dicembre 2024;
• ogni mese paga 59,00 euro quale finanziamento rateale del mutuo;
Parte_2
• su tale conto ella percepisce mensilmente l'assegno unico di 54,00 euro per il figlio;
• nell'aprile 2024, su tale conto è stato accreditato un bonifico proveniente da Per_4
(padre dell'odierna appellata) di euro 800,00 con causale riguardante la
[...] contribuzione del padre al pagamento dei legali della figlia;
• nell'agosto 2024 su tale conto è stato accreditato un bonifico di 450,00 euro proveniente da per “fondo previdenza ”; Persona_4 Parte_2
• nel novembre 2024 l'appellata ha percepito un prestito dalla sorella di euro 2.000,00; Per_5
• nel dicembre 2024 ha percepito un bonifico da di 400,00 euro con causale Persona_4
“da mamma e papà”;
• sostiene le spese per una psicologa ammontanti a circa 80,00 euro mensili. Parte_2
L'appellata risulta avere un deposito bancario/finanziario in “Societe general azioni carrefour” con valutazione globale del portafoglio di 1230 euro al 31.12.2023.
Dall'esame degli atti si evince che , di anni 62, nel mese di marzo 2022 è rimasto Parte_1 senza lavoro ed è stato disoccupato fino al settembre 2024, quando ha trovato un lavoro a tempo determinato presso un centro sportivo comunale, presso la società Milano Sport, quale addetto impianti, con una retribuzione lorda di euro 1283,00 mensili come da lettera di assunzione prodotta nel presente giudizio. Il netto mensile è pari a circa 1.166,00 euro.
Il contratto, inizialmente con scadenza nell'ottobre 2024, è stato poi rinnovato fino al 22.12.2024 ed
è stato poi ulteriormente rinnovato come si evince dagli ultimi estratti conto depositati dal e relativi al 2025 (Il riferisce però che tale contratto non può avere una Parte_1 Parte_1 durata superiore a due anni e che quindi esso deve risolversi necessariamente nel settembre 2026).
Il ha prodotto un'unica busta paga di settembre 2024, da cui risulta un netto in busta di Parte_1 euro 1166, 90; ha prodotto poi 730 da cui risulta quanto segue.
pagina 11 di 17 Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2025 € 8.277,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.277,00 € 689,75
730-2024 € 9.463,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.463,00 € 788,58
730-2023 € 12.162,00 € 319,00 € 150,00 € 0,00 € 11.693,00 € 974,42
730-2022 € 24.588,00 € 3.742,00 € 336,00 € 197,00 € 20.313,00 € 1.692,75
Esaminando gli estratti del conto SA SA PA da egli prodotti, si rileva che
[...]
, dall'inizio dell'attività lavorativa presso Milano Sport, ha percepito una retribuzione Parte_1 netta mensile di: euro 1277,00 a novembre 2024; euro 1381,00 a dicembre 2024; euro 1726,00 a gennaio 2025; euro 1181,00 a febbraio 2025; euro 1581,00 a marzo 2025; euro 1110,00 ad aprile
2025; euro 1171,00 a maggio 2025; euro 1122,00 a giugno 2025.
Prima di reperire l'attuale occupazione lavorativa presso Milano sport, ha Parte_1 percepito la AS fino al maggio 2024: tale indennità ammontava, inizialmente, (nel 2023) a circa
800,00 euro mensili, poi, nel corso del 2024, l'importo è sceso fino ad arrivare a 480,00 euro mensili nell'aprile 2024, ultimo mese in cui ha percepito l'indennità. Parte_1
è proprietario al 50% della casa coniugale insieme alla moglie e sostiene Parte_1 mensilmente la quota parte del mutuo, ammontante a circa 300,00 euro mensili: dal mese di maggio
2025, per sua stessa ammissione, non paga più la rata del mutuo. Parte_1
L'appellante era poi proprietario, insieme alla sorella, per effetto di un'intervenuta successione ereditaria, di un appartamento sito in AN OS e di un terreno sito nel Comune di Milano,
Località NO. Entrambi gli immobili sono stati venduti, avendo percepito, il , la Parte_1 metà degli importi derivanti dalle suddette alienazioni. In particolare, nel settembre 2021, è stato venduto l'appartamento di AN OS al prezzo di 185.000,00 euro;
nel settembre 2024, è stato formalizzato l'atto di vendita del terreno, alienato al prezzo di euro 45.000,00.
All'udienza del 16.12.2024, il aveva riferito: “Sono assunto tramite agenzia però ho buone Parte_1 probabilità che mi confermino per altri due o tre mesi. In ogni caso la durata complessiva non può essere più di due anni. Il centro sportivo è comunale. Stiamo ancora pagando il mutuo a metà, l'importo è di circa 350,00 euro. La locazione è di 600 euro.
pagina 12 di 17 Sto usando i 45 mila della vendita del terreno ereditato. Dalla vendita precedente avevo ottenuto sui 90 mila, il denaro che non è più sul conto corrente è stato speso, confermo che quello che manca è stato speso dal 2023 ad oggi. In tutti i week end lavoro o il sabato o la domenica”.
è titolare, insieme a , di un conto-corrente acceso presso Monte dei Paschi Parte_1 Parte_2 di Siena che viene utilizzato per pagare le rate del mutuo.
E' poi titolare di un proprio conto in SA SA PA.
Come evidenziato dall'appellante tali estratti conto, relativi al conto SA SA PA intestato al
, non sono stati esaminati dal Giudicante di primo grado. Parte_1
Tuttavia rileva la Corte che correttamente la produzione non è stata acquisita agli atti del procedimento di primo grado in quanto offerta in produzione oltre le preclusioni temporali del processo : infatti, inizialmente aveva prodotto esclusivamente la pagina dell'estratto Parte_1 conto relativa al saldo iniziale e finale nei periodi ottobre-dicembre 2023, ottobre-dicembre 2022 e ottobre-dicembre 2021; successivamente, solo con memoria del 16.01.2025, quindi tardivamente
(perché l'udienza si è svolta il 16.12.2024 e il giudice aveva dato termine al convenuto per il deposito di memoria difensiva e documenti sino al 30 ottobre 2024 e, in ogni caso, a norma dell'art. 473bis.17, il convenuto avrebbe potuto depositare ulteriori documenti entro 5 giorni prima dell'udienza), ha prodotto gli estratti conto integrali.
Esaminando in questa sede gli estratti-conto in parola, emerge quanto segue.
Anno 2023: al 31.12.2022 aveva sul conto l'importo di euro 96.504,00 (aveva appena Parte_1 incassato la vendita dell'appartamento di AN OS). In tre mesi, fino al 31.03.2023, egli ha avuto uscite per euro 6597,00, pari a circa 2.200,00 euro mensili;
dal 31.03.2023 al 30.06.2023 risulta avere avuto uscite per 32.341,17 euro, pari in media a circa 10.780,00 euro nell'arco di un mese;
dal 30.06.2023 al 30.09.2023 ha avuto uscite per euro 24.453,00 pari in media a circa 8.151,00 euro spesi nell'arco di un mese;
dal 30.09.2023 al 31.12.2023 ha speso 12.492,00 euro, pari a circa
4164 euro spesi nell'arco di un mese.
Per quanto attiene alle entrate, in tutto questo periodo (nell'arco del 2023) ha Parte_1 percepito circa 850/800 euro al mese a titolo di Naspi. Nell'agosto 2023, egli ha poi percepito
2188,00 euro come “riscatto del Fondo 00182 Eurizon Fund”. Nell'ottobre 2023, egli ha anche incassato l'importo di euro 9765,00 quale “liquidazione riscatto totale polizza N. 71002881656”.
Per quanto attiene alle spese, si rileva che risulta che accanto alle spese Parte_1 sanitarie (in primo grado ha prodotto documentazione medica - doc 5 prodotto il 29.10.2024 - pagina 13 di 17 attestante l'effettuazione, da parte del signore, di numerose visite per problemi gastrointestinali, respiratori e neurologici), al pagamento della rata del mutuo (380/350 euro), alle spese per il figlio
(circa 200 euro mensili – tranne a maggio 2023 quando ha versato 1.000 euro alla compagna probabilmente comprensivi della quota del mutuo– più alcune spese extra, come l'abbonamento a
Leolandia) si registrano anche diversi esborsi, come:
- spese per pasti fuori casa;
- spese (anche ingenti e frequenti) in negozi di varia natura (centro giardinaggio, negozi di arredamenti, erboristeria, elettronica, abbigliamento, ecc.);
- spesa di 100,00 euro per “investimento in fondo comune – fondo sottoscritto - lu10 – deposito”, sostenuta nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023;
- spese rispettivamente di euro 1.600,00 euro, 700,00 euro, 550,00 ed euro 440,00 per soggiorni vacanzieri nel periodo compreso tra aprile a fine giugno 2023;
-spesa di 10.000,00 euro per pagamento importo assicurativo con causale
A1FU1/00000000071002881656 per polizza Patrimonio Garanzia Insurance, sostenuta nel mese di giugno 2023;
- spesa di 320,00 mensili durante tutto il corso del 2023 correlata a (Castellano riferisce CP_2 trattarsi delle rate per il finanziamento dell'auto);
- spesa di 1.400,00 euro per noleggio auto nell'agosto 2023;
- pagamento di 595,00 euro nell'agosto 2023 per polizza 01869/00000000052330162775;
- spesa di euro 850,00 per noleggio auto nel settembre 2023; nello stesso mese ha pagato con assegno l'importo di euro 5.113, 64, ma non viene indicata la causale.
Nell'agosto 2023, il ha lasciato la casa coniugale, ed è stato prima ospitato dalla sorella Parte_1
(non avendo, quindi, spese di abitazione); poi ha trovato un appartamento in affitto nel settembre
2024.
Anno 2024: dal 31.12.2023 al 31.03.2024, ha speso 9.556,00 euro, pari Parte_1 mediamente a circa 3.185,00 euro spesi al mese.
Dal 31.03.2024 al 30.06.2024 ha speso 11.415,00, pari mediamente a circa 3.805,00 euro spesi al mese.
Dal 30.06.2024 al 30.09.2024 ha speso ben 31.564 euro, pari mediamente a circa 10.521,00 euro spesi in un mese (a partire dall'ottobre 2024 sono stati prodotti estratti conto indicanti solo le singole spese e non l'ammontante totale delle uscite).
pagina 14 di 17 Per quanto attiene alle entrate, nel 2024 ha continuato a percepire la Naspi Parte_1 fino all'aprile 2024: tale indennità è stata di 651,00 euro a gennaio per poi ridursi progressivamente fino a giungere a circa 480,00 euro nel mese di aprile 2024; dopodiché, non è stata più corrisposta.
Nel corso del 2024 il ha incassato gli importi derivanti dalla vendita del terreno di Parte_1
NO (5.000,00 euro incassati a giugno 2024 e 17.500,00 euro incassati a settembre 2024) e l'importo derivante dalla vendita della sua auto (19.400,00 euro incassati nel mese di giugno 2024, utilizzati poi per comprare una Mercedes usata a 2.800,00 euro).
Da ottobre 2024, il percepisce retribuzione. Parte_1
Per quanto attiene alle spese, si registrano ancora le spese di 330,00 euro circa mensili per il mutuo, alcune spese sanitarie, le spese per il contributo al mantenimento del figlio, a cui il ha Parte_1 provveduto tramite il versamento a della somma di euro 150,00, oltre ad alcune Parte_2 spese extra (indicate nell'analisi della situazione economica della ), e, da ottobre 2024, la Parte_2 spesa mensile di 600 euro per il canone di locazione.
Altre spese:
- nel corso del 2024 ha continuato a pagare 320,00 euro mensili per RC (ossia per il CP_1 finanziamento dell'auto), fino all'agosto 2024, quando risulta un pagamento di 17.302,00 a favore di RC a titolo “Rate Mutuo e Finanziamento”; CP_1
- nel settembre 2024 risultano prelievi di non minimali somme di denaro e precisamente di 1000,00 euro, 500,00 euro, 250,00 euro, 90,00 euro e 50,00 euro, per un totale di 1890,00 euro;
- risultano effettuate diverse ricariche (anche di rilevanti somme ed anche diverse nello stesso mese) alla carta prepagata, il cui estratto conto depositato mostra degli esborsi di varia natura per beni non necessari: Amazon, bar, abbonamenti vari (playstation, Netflix, prime).
Anno 2025 (fino al mese di luglio): risulta che continua a pagare mensilmente Parte_1 il mutuo (fino ad aprile 2025), nonché il canone di locazione e le spese per il figlio, comprensive di mantenimento disposto dal giudice e di spese extra. Gli importi complessivamente pagati per il figlio sono: 582,00 euro nel mese di gennaio 2025; 363,00 euro nel mese di febbraio 2025; 380,00 euro nel mese di marzo 2025; 357,00 euro nel mese di aprile 2025; 587,00 nel mese di maggio 2025; 522,00 euro a giugno 2025; 300,00 euro a luglio 2025.
La valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui brevemente indicati consente di ritenere corrette le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado. Ritiene infatti la Corte che l'importo dovuto da
. a titolo di mantenimento del figlio minore determinato dal Tribunale sia Parte_1 Per_1 congruo e conforme ai principi di diritto vigenti in materia: le spese sostenute in questi anni da pagina 15 di 17 , che hanno ridotto considerevolmente il patrimonio da lui acquisito per successione, Parte_1 dimostrano, anche mediante lettura degli estratti conto, un tenore di vita tale da consentire, senza difficoltà, il versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore di importo pari a Per_1
300,00 euro mensili. Il fatto che l'appellante abbia in poco tempo consumato la provvista in questione non può certamente andare a detrimento della prole che deve essere mantenuta. Se è vero che il consistente patrimonio è stato in parte scalfito da spese necessarie, è altrettanto vero che nell'arco di 2 anni vi sono state ingenti spese in parte non necessarie, in parte non giustificate.
Ad ogni modo, ritiene la Corte che il quantum del contributo al mantenimento appare congruamente determinato tenuto conto della rispettiva situazione economico-patrimoniale e lavorativa delle parti, del tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi paterni di mantenimento diretto di limitati a 2/3 giorni mensili senza Per_1 pernottamento, dell'età del minore (ad oggi undicenne) e delle sue attuali esigenze di vita (fatto notorio che non necessita di apposita dimostrazione), della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, e considerato inoltre che le spese straordinarie sono state suddivise al 50% tra le stesse, che la casa familiare è stata assegnata alla madre e che l'assegno unico per il figlio minore viene percepito integralmente da , unica collocataria del Parte_2 minore, l'importo di euro 300,00 appare congruo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento.
Parte appellante lamenta inoltre l'erronea decorrenza dell'adeguamento ISTAT che parrebbe essere stato fatto decorrere dal Giudice di prime cure dal mese di Luglio 2024, momento in cui è stato depositato il ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Ed invero ritiene la Corte che il motivo d'appello sia in parte fondato, dovendosi ritenere che la rivalutazione dell'importo stabilito quale contributo al mantenimento debba essere applicato annualmente a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato riconosciuto l'assegno di mantenimento e perciò da luglio 2025.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali e, in maniera assorbente, al motivo d'appello incidentale si osserva quanto segue. Occorre fare applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la pagina 16 di 17 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 6259/2014).
In primo grado, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la ritenuta reciproca soccombenza.
In considerazione delle ragioni della presente decisione che ha comportato la parziale riforma della sentenza impugnata pur non accogliendo la domanda principale dell'appellante e della sostanziale complessiva soccombenza reciproca delle parti, ritiene la Corte di dover compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
nei confronti di , nel procedimento n. 927/2025 R.G., assorbita o rigettata
[...] Parte_2 ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede in parziale riforma della sentenza n.
1648/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.02.2025 pubblicata 26.02.2025:
- in parziale accoglimento dell'appello principale dispone che la somma posta a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole sia soggetta a rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio 2025;
- rigetta l'appello incidentale
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- conferma nel resto.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Rismondo n. 111, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lesino, presso il cui studio, sito in Assago (MI), viale MilanoFiori, Strada 1, Palazzo F2, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
CC (MI), via F. Petrarca n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Caterina Barbieri
e LÒ NE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano Via
Podgora, 4;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 1648/2025, emessa il
12.02.2025 e pubblicata il 26.02.2025, nell'ambito del procedimento N. R.G. 25908/2024.
Conclusioni
Per il Procuratore Generale:
pagina 1 di 17 Vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in epigrafe volta ad ottenere la Parte_3 riforma parziale della sentenza n. 1648/25 pubblicata il 26/2/2025 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione 9 civile nel procedimento n. 25908/2024 RG.
Preso atto dei motivi addotti da parte appellante;
Considerato che, pur trattandosi di mere questioni economiche, la decisione impugnata appare adeguata e orientata alla tutela del minore, ampiamente motivata, ed esente da vizi.
CHIEDE la conferma del provvedimento impugnato con rigetto dell'atto di appello.
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 1648/2025 del 26.02.2025 emessa dal Tribunale di Milano, proc. n.
25908/2024 RG, paragrafo “contributo al mantenimento del figlio minore” e punto 5 della stessa, disponga la rideterminazione dell'importo mensile del contributo economico da corrispondersi al figlio minore con aumento ISTAT annuale a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza Per_1 dell'assegno di mantenimento e non da Luglio 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA”.
Per parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione
e difesa:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- respingere, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1648/2025 pubblicata il 26 febbraio 2025 nell'ambito del procedimento RG 25908/2025.
IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1648/2025 pubblicata il
26 febbraio 2025 nell'ambito del procedimento RG 25908/2025, accogliere l'appello formulato in via incidentale dalla sig.ra e, per l'effetto: Parte_2
- condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura non inferiore al 70% a carico del sig. e 30% a carico della SI.ra , secondo i criteri Parte_1 Parte_2 dettati dal D.M. N.147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, e/o nella diversa misura e gradazione in percentuale ritenuta equa e di giustizia. pagina 2 di 17 In ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge, in favore della sig.ra ”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio civile il 05.07.2003 a CC Parte_1 Parte_2
(MI) e, dalla loro unione, nascevano i figli nata a [...] il [...], e nato a [...] Per_2 Per_1 il 14.12.2013.
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 nel procedimento R.G. n. 25908/2024, Parte_2 domandava al Tribunale di Milano:
- la separazione personale delle parti;
- l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
- la regolamentazione delle visite padre-figlio;
- la previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento per il figlio di euro Per_1
350,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 29.10.2024, si costituiva , aderendo alla domanda di separazione e Parte_1 chiedendo:
- l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la previsione, a carico del , di un assegno per il mantenimento del figlio minore Parte_1 nella misura di euro 150,00 mensili – importo giustificato dal resistente sulla base delle sue documentate difficoltà economiche - oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la percezione, in capo alla sig.ra , del 100% degli assegni familiari per Parte_2 Per_1
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice Delegato, recependo l'accordo conseguito dalle parti in merito agli aspetti genitoriali e ai tempi di visita padre-figlio, interveniva per regolamentare gli aspetti economici, stabilendo, a carico del sig. , un assegno mensile di Parte_1 euro 300,00 per il mantenimento del figlio oltre all'obbligo di contribuire alle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%.
A sostegno della propria decisione, il Giudicante evidenziava quanto segue: “La casa coniugale deve ovviamente essere assegnata alla madre. Sulla casa insiste un mutuo di circa 350 euro mensili per parte, che le parti stanno regolarmente pagando.
pagina 3 di 17 La signora lavora presso un supermercato e lo stipendio attuale è di circa 1.700 euro su dodici mensilità.
Il signore lavora a tempo determinato presso un centro sportivo comunale. Il predetto, dopo avere perso lavoro e svolto un periodo di AS, è stato di nuovo assunto solo a settembre. Non si sa quanto durerà questo lavoro. La retribuzione attuale è di circa 1.166 euro (si dispone inevitabilmente di una sola busta paga). La parte sostiene 600 euro di spese locative al mese. Egli ha venduto, in ottobre, un terreno di famiglia per il corrispettivo di euro 45 mila suddiviso al 50% con la sorella. Nel settembre del 2021 la parte ha venduto altri beni ereditari per i quali aveva percepito 99 mila euro. Nel 2022 di questo importo rimanevano ancora 96.504 euro. A ottobre 2024 questo importo era ridotto a 29.091 euro. Ora, sebbene il signore sia rimasto senza lavoro (ma con Naspi fino a maggio 2024 e senza spese abitative perché ospite della sorella), che egli abbia speso per prime necessità 67 mila euro (cioè tre volte quella che era il reddito da lavoro precedente) in poco più di un anno è scarsamente credibile. In sintesi, la condizione economica
e reddituale delle parte non è limitata solo al reddito da lavoro, ma deve considerare la vendita del terreno
e parte degli introiti della vendita precedente.
Infine, va considerato che il mantenimento diretto di da parte del padre è limitato a due o tre pranzi Per_1 al mese.
Per tali ragioni si ritiene congruo un contributo di euro 300,00”.
In data 16.01.2025 e 21.01.2025 le parti depositavano le rispettive memorie conclusive, che venivano però ritenute irrituali dal giudicante all'udienza del 23.01.2025 e quindi dichiarate inammissibili. Alla stessa udienza, parte resistente chiedeva al Giudicante di consentire in ogni caso il deposito degli estratti conto prodotti con la memoria irrituale del 16.01.2025 e il Giudice delegato rimetteva la decisione al Collegio.
Con sentenza definitiva del 12.02.2025, depositata in data 26.02.2025, in questa sede impugnata, il
Tribunale così statuiva: “
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_4
che hanno contratto matrimonio civile in data 5 luglio 2003 in Parte_1
CC (MI) iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CC al N. 19,
Parte I Anno 2003;
2. Affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre in CC, via Petrarca n. 12, dove avrà residenza anagrafica.
pagina 4 di 17
3. Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a week end alternati, senza pernottamento e compatibilmente con i turni di lavoro paterni che verranno comunicati alla madre almeno una settimana prima. In mancanza di comunicazione preventiva la madre sarà libera di organizzare il week end con In estate il padre starà per quindici giorni con Per_1 anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio. A Natale e Pasqua verrà applicato il Per_1 calendario ordinario;
4. Assegna la casa coniugale sita in CC, via Petrarca n. 12 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
5. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio
2024;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate: (…).
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
CC (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge”.
Il Tribunale recepiva integralmente le statuizioni assunte in via provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., rilevando, quanto alle questioni patrimoniali, l'assenza di sopravvenienze nelle condizioni economiche delle parti e la non valutabilità degli estratti conto depositati dal resistente in quanto allegati oltre le preclusioni temporali del processo e stante la possibilità di fondare la decisione sulla base della documentazione già in atti.
In particolare, con riguardo alle asserite difficoltà economiche del resistente, il Giudicante evidenziava che le spese da egli sostenute in questi anni, “che hanno ridotto considerevolmente il patrimonio acquisito dal sig. per successione, dimostrano, al di là della lettura analitica degli Parte_1 estratti conto non ammessi, un tenore di vita tale da consentire, senza difficoltà, il versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore di importo pari a 300,00 euro mensili. Va inoltre Per_1 osservato che, se il predetto ha consumato la provvista in questione per spese voluttuarie e non necessarie, questo non può andare a detrimento della prole che deve essere mantenuta.
pagina 5 di 17 Il quantum del contributo al mantenimento è determinato tenuto conto dei ristretti tempi paterni di mantenimento diretto di limitati a 2/3 giorni mensili senza pernottamento”. Per_1
2. Con ricorso in appello depositato in data 27.03.2025, ha chiesto la riforma Parte_1 della predetta sentenza nella parte relativa alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore.
L'appellante ha censurato la decisione di quantificare l'importo dovuto dal per il Parte_1 mantenimento per il figlio in euro 300,00 mensili, lamentando che essa sarebbe stata assunta sulla base di mere deduzioni e senza tenere conto della documentazione decisiva (estratti conto allegati alla memoria del 16.01.2025, giudicata irrituale dal Tribunale) che il aveva chiesto di Parte_1 produrre in primo grado ma che non è stata ammessa dal Giudicante. Tale documentazione, a detta dell'appellante, avrebbe dimostrato che i proventi derivanti dalla vendita del box e dall'abitazione - che il sig. ha avuto in eredità nella quota del 50% insieme alla sorella e la cui alienazione Parte_1
è avvenuta a settembre 2021- contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non sono stati dilapidati per spese voluttuarie, né sono ancora nella disponibilità del , ma Parte_1 sono stati utilizzati per far fronte a numerose spese necessarie, posto che, dal marzo 2022 – quando il è rimasto senza lavoro - , egli ha dovuto sempre attingere ai propri risparmi, non Parte_1 avendo altre forme di entrate se non la AS (che si è progressivamente ridotta e che egli ha percepito fino al maggio 2024), riuscendo poi a trovare un lavoro a tempo determinato solo nel settembre 2024 con una retribuzione netta mensile di euro 1.166.
A fronte di ciò, e della circostanza che il non avrebbe altre entrate se non quelle Parte_1 derivanti dalla propria attività lavorativa, l'appellante ha evidenziato come l'importo di euro
300,00 determinato dal giudice di prime cure a titolo di contributo paterno al mantenimento del minore non tenga conto delle necessità di vita dell'appellante e degli oneri economici che incombono sullo stesso (canone di affitto di 600,00 euro;
spese mediche correlate al peggioramento delle condizioni di salute dell'appellante, rata del mutuo di 300,00 euro, spese quotidiane, spese straordinarie per il figlio, spese connesse al mantenimento dell'auto), e vada, per tanto, equamente diminuito.
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui essa ha previsto l'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2024, ossia la data del deposito del ricorso introduttivo al giudizio di primo grado, evidenziando come, per regola generale, l'aumento ISTAT debba essere applicato annualmente a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'assegno. pagina 6 di 17 Con decreto presidenziale dell'01.04.2025, è stata fissata udienza al 25.09.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con memoria depositata il 29.07.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Parte_2 del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale nei confronti della statuizione in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio.
In ordine all'impugnazione avversaria, l'appellata ha evidenziato la congruità dell'importo di euro
300,00 quale contributo paterno al mantenimento del minore, posto che:
- il minore è ormai preadolescente, accingendosi a compiere il dodicesimo anno di età;
- l'accudimento e la cura di gravano esclusivamente sulla madre e sui nonni materni, in Per_1 quanto i tempi di permanenza del minore con il padre, per espresso accordo conseguito dalle parti in primo grado, sono molto ridotti (qualche pomeriggio il sabato o la domenica se il padre non lavora, senza alcuna visita infrasettimanale);
- dall'esame degli estratti conto prodotti, si evince che le spese sostenute dal sig. Parte_1 negli anni 2023-2024, lungi dall'essere utilizzate per i primari bisogni del figlio sono Per_1 state ingenti (con una media di circa 8.000,00 euro al mese spesi tra luglio e settembre 2023)
e per lo più usate per scopi voluttuari (spese al Punto Snai Gioco scommesse e tabacchi;
investimento azionario LU 10; ristoranti, viaggi);
- la documentazione prodotta dimostrerebbe quindi non solo che il tenore di vita personale del sig. è molto elevato ma anche che egli, lungi dall'essere un indigente percettore di Parte_1
Naspi, ha invece una notevole capacità patrimoniale (fondi di investimento, polizze assicurative, cespiti immobiliari) che ha sempre cercato di occultare distraendo i proventi percepiti in danno delle esigenze del figlio minore.
L'appellata ha rappresentato poi che, come risulterebbe dall'estratto del conto cointestato da ella prodotto, il , dal mese di maggio 2025, si è reso inadempiente al pagamento della quota Parte_1 parte della rata del mutuo a suo carico.
Da ultimo, ha contestato la doglianza avversaria circa la presunta negazione, da parte del
Giudicante di primo grado, delle richieste istruttorie formulate dal , sottolineando che, Parte_1 contrariamente a quanto riferito dall'odierno appellante, alcuna istanza istruttoria è stata mai rigettata dal Tribunale, avendo questo semplicemente rilevato l'irritualità della memoria di controparte depositata solo il 16 gennaio 2025, in spregio ai termini processuali assegnati, e quindi dichiarato inammissibile il suddetto atto insieme alla documentazione bancaria ad esso allegata.
pagina 7 di 17 Con riguardo al proprio appello incidentale, ha censurato la sentenza di prime cure Parte_2 nella parte in cui essa ha disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando come, posto che le parti avevano conseguito un accordo in ordine alle pretese genitoriali e che, con riguardo alla richiesta economica relativa al contributo paterno al mantenimento della prole, la domanda della
è stata accolta nella misura dell'85 % (avendo ella chiesto l'importo di 350,00 euro Parte_2 mensili, ed avendo il Tribunale riconosciutole l'importo di 300,00 euro mensili), il Giudicante avrebbe dovuto porre le spese di lite nella misura del 70 % a carico del e nella misura del Parte_1
30% a carico della . Parte_2
In data 04.09.2025, ha depositato memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c., contestando Parte_1 integralmente il contenuto dell'atto costitutivo di controparte e insistendo nelle conclusioni già formulate nel proprio atto di appello.
In particolare, il : Parte_1
- ha ribadito di non riuscire a sostenere il pagamento di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore, avendo spese mensili ammontanti a circa euro 1.377,00 (canone di locazione, vitto, spese straordinarie per mutuo, benzina, telefono e wifi), - a cui devono Per_1 aggiungersi le spese per il mantenimento, quelle per l'assicurazione auto e quelle mediche – e avendo una retribuzione mensile media di soli 1.150 euro (sul punto, il ha Parte_1 precisato di aver avuto un rinnovo contrattuale con scadenza al 17.09.2024);
- ha spiegato di aver dovuto sospendere, proprio per le sue difficoltà economiche, il versamento della propria quota del mutuo da maggio 2025;
- ha precisato che fino al mese di luglio 2023 aveva investito in un fondo comune Lu10, riscattando la relativa polizza nel mese di giugno 2023, e che l'addebito di Euro 17.302,50 effettuato nell'agosto 2024 a favore di non era altro che il riscatto dell'auto CP_1
Renault Arkana, ultima rata del finanziamento;
ha ammesso di aver “speso più del dovuto” nei primi mesi dopo la separazione, specificando però di essersi presto avveduto del proprio errore e di aver subito modificato le sue spese;
- ha contestato le affermazioni di controparte circa un suo presunto disinteresse nei confronti del figlio, evidenziando di essersi sempre occupato del minore – verso cui c'è un forte legame reciproco - e di aver sempre provveduto, dopo la separazione, a versare il mantenimento e le spese straordinarie.
Sempre in data 04.09.2025, ha depositato un'ulteriore memoria, eccependo la Parte_1 tardività della costituzione di controparte e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale pagina 8 di 17 proposto. Nel resto, la memoria risultava identica a quella depositata precedentemente nel corso della stessa giornata.
Con decreto presidenziale dell'08.09.2025 l'udienza è stata anticipata al 23.09.2025.
In data 10.09.2025, ha depositato memoria ex art. 473-bis.32 cpc , eccependo Parte_2
l'irritualità delle memorie di controparte, avendo questa depositato quattro memorie in giorni diversi;
l'appellata ha quindi chiesto lo stralcio delle memorie di replica registrate a sistema il 5 settembre ore 11.36 e 12.48 ed il 9 settembre ore 21.43, “poiché tardive, differenti dalla prima memoria ed irrituali”. Nel merito, ha insistito nelle conclusioni già formulate ed ha Parte_2 evidenziato: che, anche quando il non lavorava, si disinteressava del figlio che, Parte_1 Per_1 nonostante controparte abbia ammesso di avere una disponibilità di 20.200 euro sul conto corrente al 15.07.2025, ha smesso di corrispondere la propria quota della rata del mutuo dal maggio 2025, costringendo la a chiedere prestiti ed esponendola a potenziali azioni esecutive promosse Parte_2 dalla banca mutuataria.
3. L'appello principale, volto alla riduzione del contributo al mantenimento del minore e alla rideterminazione della decorrenza dell'aumento ISTAT annuale a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'assegno di mantenimento e non da Luglio 2024, è solo in parte fondato, limitatamente alla rideterminazione della decorrenza dell'aumento ISTAT, per le ragioni di seguito indicate.
L'appello incidentale volto ad una diversa regolamentazione della spese processuali è del pari infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre rilevare che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi “(cfr., ex multis, Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n.
16575).
Da ultimo la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle pagina 9 di 17 sue esigenze…”.Si tratta di un filone interpretativo consolidato in quanto “La Cassazione a Sezioni
Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. ». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Ciò premesso, dall'esame degli atti si evince che , di anni 48, lavora presso un Parte_2 supermercato a tempo indeterminato e percepisce la retribuzione su 12 mensilità.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate relative agli ultimi anni, emerge quanto segue:
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
730-2025 € 25.567,00 2.844,00 € 351,00 € 205,00 € € 22.167 € 1.847,25
CU-2024 € 25.201 € 3.769 € 346 € 143 € 20.943 € 1.745,27
730-2023 € 23.342 € 2.251 € 316 € 187 € 20.588 € 1.715,67
CU-2022 € 23.803 € 3.171 € 324 € 136 € 20.172 € 1.681,00
Lo stipendio attuale è di circa 1.700,00 euro su dodici mensilità.
abita nella casa familiare sita a CC, in via F. Petrarca n. 12, insieme al Parte_2 figlio minore e alla figlia maggiore che lavora ed è autonoma economicamente. Per_1 Per_2
E' proprietaria insieme al marito della suddetta casa familiare, sulla quale Parte_1 grava un mutuo che le parti pagano a metà, con rata mensile di circa 350,00 euro per parte:
l'appellata nella propria comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha riferito che dal maggio
2025 il non pagherebbe più la sua parte di mutuo, circostanza questa confermata dal Parte_1
stesso. Parte_1
La rata del mutuo viene pagata attraverso un conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso
Monte dei Paschi di Siena.
è altresì intestataria di un conto in SA SA PA Parte_2
Esaminando l'estratto di tale Conto SA SA PA relativo all'anno 2024 (non è stato prodotto estratto conto in relazione al 2025), emerge quanto segue.
• su tale conto viene accreditata la retribuzione di e con tale conto vengono Parte_2 sostenute le spese quotidiane;
pagina 10 di 17 • nel corso del 2024, ha versato a la somma mensile fissa Parte_1 Parte_2 di euro 150,00 per il mantenimento del figlio nonché altre somme variabili Per_1 mensilmente per spese extra (quali gite scolastiche, libri, spese mediche, corsi, vestiario per il Per_ figlio e . Tali somme variabili ammontano a: 172,00 euro nel mese di febbraio 2024;
33,00 euro nel marzo 2024; 300,00 euro nel mese di aprile 2024; 208,00 euro nel maggio 2024;
279,00 nel giugno 2024; 95,00 euro nell' agosto 2024; 83,00 euro nel settembre 2024; 321,00 euro a ottobre 2024; 75,00 euro a novembre 2024; 98,00 euro a dicembre 2024;
• ogni mese paga 59,00 euro quale finanziamento rateale del mutuo;
Parte_2
• su tale conto ella percepisce mensilmente l'assegno unico di 54,00 euro per il figlio;
• nell'aprile 2024, su tale conto è stato accreditato un bonifico proveniente da Per_4
(padre dell'odierna appellata) di euro 800,00 con causale riguardante la
[...] contribuzione del padre al pagamento dei legali della figlia;
• nell'agosto 2024 su tale conto è stato accreditato un bonifico di 450,00 euro proveniente da per “fondo previdenza ”; Persona_4 Parte_2
• nel novembre 2024 l'appellata ha percepito un prestito dalla sorella di euro 2.000,00; Per_5
• nel dicembre 2024 ha percepito un bonifico da di 400,00 euro con causale Persona_4
“da mamma e papà”;
• sostiene le spese per una psicologa ammontanti a circa 80,00 euro mensili. Parte_2
L'appellata risulta avere un deposito bancario/finanziario in “Societe general azioni carrefour” con valutazione globale del portafoglio di 1230 euro al 31.12.2023.
Dall'esame degli atti si evince che , di anni 62, nel mese di marzo 2022 è rimasto Parte_1 senza lavoro ed è stato disoccupato fino al settembre 2024, quando ha trovato un lavoro a tempo determinato presso un centro sportivo comunale, presso la società Milano Sport, quale addetto impianti, con una retribuzione lorda di euro 1283,00 mensili come da lettera di assunzione prodotta nel presente giudizio. Il netto mensile è pari a circa 1.166,00 euro.
Il contratto, inizialmente con scadenza nell'ottobre 2024, è stato poi rinnovato fino al 22.12.2024 ed
è stato poi ulteriormente rinnovato come si evince dagli ultimi estratti conto depositati dal e relativi al 2025 (Il riferisce però che tale contratto non può avere una Parte_1 Parte_1 durata superiore a due anni e che quindi esso deve risolversi necessariamente nel settembre 2026).
Il ha prodotto un'unica busta paga di settembre 2024, da cui risulta un netto in busta di Parte_1 euro 1166, 90; ha prodotto poi 730 da cui risulta quanto segue.
pagina 11 di 17 Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2025 € 8.277,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.277,00 € 689,75
730-2024 € 9.463,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.463,00 € 788,58
730-2023 € 12.162,00 € 319,00 € 150,00 € 0,00 € 11.693,00 € 974,42
730-2022 € 24.588,00 € 3.742,00 € 336,00 € 197,00 € 20.313,00 € 1.692,75
Esaminando gli estratti del conto SA SA PA da egli prodotti, si rileva che
[...]
, dall'inizio dell'attività lavorativa presso Milano Sport, ha percepito una retribuzione Parte_1 netta mensile di: euro 1277,00 a novembre 2024; euro 1381,00 a dicembre 2024; euro 1726,00 a gennaio 2025; euro 1181,00 a febbraio 2025; euro 1581,00 a marzo 2025; euro 1110,00 ad aprile
2025; euro 1171,00 a maggio 2025; euro 1122,00 a giugno 2025.
Prima di reperire l'attuale occupazione lavorativa presso Milano sport, ha Parte_1 percepito la AS fino al maggio 2024: tale indennità ammontava, inizialmente, (nel 2023) a circa
800,00 euro mensili, poi, nel corso del 2024, l'importo è sceso fino ad arrivare a 480,00 euro mensili nell'aprile 2024, ultimo mese in cui ha percepito l'indennità. Parte_1
è proprietario al 50% della casa coniugale insieme alla moglie e sostiene Parte_1 mensilmente la quota parte del mutuo, ammontante a circa 300,00 euro mensili: dal mese di maggio
2025, per sua stessa ammissione, non paga più la rata del mutuo. Parte_1
L'appellante era poi proprietario, insieme alla sorella, per effetto di un'intervenuta successione ereditaria, di un appartamento sito in AN OS e di un terreno sito nel Comune di Milano,
Località NO. Entrambi gli immobili sono stati venduti, avendo percepito, il , la Parte_1 metà degli importi derivanti dalle suddette alienazioni. In particolare, nel settembre 2021, è stato venduto l'appartamento di AN OS al prezzo di 185.000,00 euro;
nel settembre 2024, è stato formalizzato l'atto di vendita del terreno, alienato al prezzo di euro 45.000,00.
All'udienza del 16.12.2024, il aveva riferito: “Sono assunto tramite agenzia però ho buone Parte_1 probabilità che mi confermino per altri due o tre mesi. In ogni caso la durata complessiva non può essere più di due anni. Il centro sportivo è comunale. Stiamo ancora pagando il mutuo a metà, l'importo è di circa 350,00 euro. La locazione è di 600 euro.
pagina 12 di 17 Sto usando i 45 mila della vendita del terreno ereditato. Dalla vendita precedente avevo ottenuto sui 90 mila, il denaro che non è più sul conto corrente è stato speso, confermo che quello che manca è stato speso dal 2023 ad oggi. In tutti i week end lavoro o il sabato o la domenica”.
è titolare, insieme a , di un conto-corrente acceso presso Monte dei Paschi Parte_1 Parte_2 di Siena che viene utilizzato per pagare le rate del mutuo.
E' poi titolare di un proprio conto in SA SA PA.
Come evidenziato dall'appellante tali estratti conto, relativi al conto SA SA PA intestato al
, non sono stati esaminati dal Giudicante di primo grado. Parte_1
Tuttavia rileva la Corte che correttamente la produzione non è stata acquisita agli atti del procedimento di primo grado in quanto offerta in produzione oltre le preclusioni temporali del processo : infatti, inizialmente aveva prodotto esclusivamente la pagina dell'estratto Parte_1 conto relativa al saldo iniziale e finale nei periodi ottobre-dicembre 2023, ottobre-dicembre 2022 e ottobre-dicembre 2021; successivamente, solo con memoria del 16.01.2025, quindi tardivamente
(perché l'udienza si è svolta il 16.12.2024 e il giudice aveva dato termine al convenuto per il deposito di memoria difensiva e documenti sino al 30 ottobre 2024 e, in ogni caso, a norma dell'art. 473bis.17, il convenuto avrebbe potuto depositare ulteriori documenti entro 5 giorni prima dell'udienza), ha prodotto gli estratti conto integrali.
Esaminando in questa sede gli estratti-conto in parola, emerge quanto segue.
Anno 2023: al 31.12.2022 aveva sul conto l'importo di euro 96.504,00 (aveva appena Parte_1 incassato la vendita dell'appartamento di AN OS). In tre mesi, fino al 31.03.2023, egli ha avuto uscite per euro 6597,00, pari a circa 2.200,00 euro mensili;
dal 31.03.2023 al 30.06.2023 risulta avere avuto uscite per 32.341,17 euro, pari in media a circa 10.780,00 euro nell'arco di un mese;
dal 30.06.2023 al 30.09.2023 ha avuto uscite per euro 24.453,00 pari in media a circa 8.151,00 euro spesi nell'arco di un mese;
dal 30.09.2023 al 31.12.2023 ha speso 12.492,00 euro, pari a circa
4164 euro spesi nell'arco di un mese.
Per quanto attiene alle entrate, in tutto questo periodo (nell'arco del 2023) ha Parte_1 percepito circa 850/800 euro al mese a titolo di Naspi. Nell'agosto 2023, egli ha poi percepito
2188,00 euro come “riscatto del Fondo 00182 Eurizon Fund”. Nell'ottobre 2023, egli ha anche incassato l'importo di euro 9765,00 quale “liquidazione riscatto totale polizza N. 71002881656”.
Per quanto attiene alle spese, si rileva che risulta che accanto alle spese Parte_1 sanitarie (in primo grado ha prodotto documentazione medica - doc 5 prodotto il 29.10.2024 - pagina 13 di 17 attestante l'effettuazione, da parte del signore, di numerose visite per problemi gastrointestinali, respiratori e neurologici), al pagamento della rata del mutuo (380/350 euro), alle spese per il figlio
(circa 200 euro mensili – tranne a maggio 2023 quando ha versato 1.000 euro alla compagna probabilmente comprensivi della quota del mutuo– più alcune spese extra, come l'abbonamento a
Leolandia) si registrano anche diversi esborsi, come:
- spese per pasti fuori casa;
- spese (anche ingenti e frequenti) in negozi di varia natura (centro giardinaggio, negozi di arredamenti, erboristeria, elettronica, abbigliamento, ecc.);
- spesa di 100,00 euro per “investimento in fondo comune – fondo sottoscritto - lu10 – deposito”, sostenuta nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023;
- spese rispettivamente di euro 1.600,00 euro, 700,00 euro, 550,00 ed euro 440,00 per soggiorni vacanzieri nel periodo compreso tra aprile a fine giugno 2023;
-spesa di 10.000,00 euro per pagamento importo assicurativo con causale
A1FU1/00000000071002881656 per polizza Patrimonio Garanzia Insurance, sostenuta nel mese di giugno 2023;
- spesa di 320,00 mensili durante tutto il corso del 2023 correlata a (Castellano riferisce CP_2 trattarsi delle rate per il finanziamento dell'auto);
- spesa di 1.400,00 euro per noleggio auto nell'agosto 2023;
- pagamento di 595,00 euro nell'agosto 2023 per polizza 01869/00000000052330162775;
- spesa di euro 850,00 per noleggio auto nel settembre 2023; nello stesso mese ha pagato con assegno l'importo di euro 5.113, 64, ma non viene indicata la causale.
Nell'agosto 2023, il ha lasciato la casa coniugale, ed è stato prima ospitato dalla sorella Parte_1
(non avendo, quindi, spese di abitazione); poi ha trovato un appartamento in affitto nel settembre
2024.
Anno 2024: dal 31.12.2023 al 31.03.2024, ha speso 9.556,00 euro, pari Parte_1 mediamente a circa 3.185,00 euro spesi al mese.
Dal 31.03.2024 al 30.06.2024 ha speso 11.415,00, pari mediamente a circa 3.805,00 euro spesi al mese.
Dal 30.06.2024 al 30.09.2024 ha speso ben 31.564 euro, pari mediamente a circa 10.521,00 euro spesi in un mese (a partire dall'ottobre 2024 sono stati prodotti estratti conto indicanti solo le singole spese e non l'ammontante totale delle uscite).
pagina 14 di 17 Per quanto attiene alle entrate, nel 2024 ha continuato a percepire la Naspi Parte_1 fino all'aprile 2024: tale indennità è stata di 651,00 euro a gennaio per poi ridursi progressivamente fino a giungere a circa 480,00 euro nel mese di aprile 2024; dopodiché, non è stata più corrisposta.
Nel corso del 2024 il ha incassato gli importi derivanti dalla vendita del terreno di Parte_1
NO (5.000,00 euro incassati a giugno 2024 e 17.500,00 euro incassati a settembre 2024) e l'importo derivante dalla vendita della sua auto (19.400,00 euro incassati nel mese di giugno 2024, utilizzati poi per comprare una Mercedes usata a 2.800,00 euro).
Da ottobre 2024, il percepisce retribuzione. Parte_1
Per quanto attiene alle spese, si registrano ancora le spese di 330,00 euro circa mensili per il mutuo, alcune spese sanitarie, le spese per il contributo al mantenimento del figlio, a cui il ha Parte_1 provveduto tramite il versamento a della somma di euro 150,00, oltre ad alcune Parte_2 spese extra (indicate nell'analisi della situazione economica della ), e, da ottobre 2024, la Parte_2 spesa mensile di 600 euro per il canone di locazione.
Altre spese:
- nel corso del 2024 ha continuato a pagare 320,00 euro mensili per RC (ossia per il CP_1 finanziamento dell'auto), fino all'agosto 2024, quando risulta un pagamento di 17.302,00 a favore di RC a titolo “Rate Mutuo e Finanziamento”; CP_1
- nel settembre 2024 risultano prelievi di non minimali somme di denaro e precisamente di 1000,00 euro, 500,00 euro, 250,00 euro, 90,00 euro e 50,00 euro, per un totale di 1890,00 euro;
- risultano effettuate diverse ricariche (anche di rilevanti somme ed anche diverse nello stesso mese) alla carta prepagata, il cui estratto conto depositato mostra degli esborsi di varia natura per beni non necessari: Amazon, bar, abbonamenti vari (playstation, Netflix, prime).
Anno 2025 (fino al mese di luglio): risulta che continua a pagare mensilmente Parte_1 il mutuo (fino ad aprile 2025), nonché il canone di locazione e le spese per il figlio, comprensive di mantenimento disposto dal giudice e di spese extra. Gli importi complessivamente pagati per il figlio sono: 582,00 euro nel mese di gennaio 2025; 363,00 euro nel mese di febbraio 2025; 380,00 euro nel mese di marzo 2025; 357,00 euro nel mese di aprile 2025; 587,00 nel mese di maggio 2025; 522,00 euro a giugno 2025; 300,00 euro a luglio 2025.
La valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui brevemente indicati consente di ritenere corrette le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado. Ritiene infatti la Corte che l'importo dovuto da
. a titolo di mantenimento del figlio minore determinato dal Tribunale sia Parte_1 Per_1 congruo e conforme ai principi di diritto vigenti in materia: le spese sostenute in questi anni da pagina 15 di 17 , che hanno ridotto considerevolmente il patrimonio da lui acquisito per successione, Parte_1 dimostrano, anche mediante lettura degli estratti conto, un tenore di vita tale da consentire, senza difficoltà, il versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore di importo pari a Per_1
300,00 euro mensili. Il fatto che l'appellante abbia in poco tempo consumato la provvista in questione non può certamente andare a detrimento della prole che deve essere mantenuta. Se è vero che il consistente patrimonio è stato in parte scalfito da spese necessarie, è altrettanto vero che nell'arco di 2 anni vi sono state ingenti spese in parte non necessarie, in parte non giustificate.
Ad ogni modo, ritiene la Corte che il quantum del contributo al mantenimento appare congruamente determinato tenuto conto della rispettiva situazione economico-patrimoniale e lavorativa delle parti, del tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi paterni di mantenimento diretto di limitati a 2/3 giorni mensili senza Per_1 pernottamento, dell'età del minore (ad oggi undicenne) e delle sue attuali esigenze di vita (fatto notorio che non necessita di apposita dimostrazione), della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, e considerato inoltre che le spese straordinarie sono state suddivise al 50% tra le stesse, che la casa familiare è stata assegnata alla madre e che l'assegno unico per il figlio minore viene percepito integralmente da , unica collocataria del Parte_2 minore, l'importo di euro 300,00 appare congruo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento.
Parte appellante lamenta inoltre l'erronea decorrenza dell'adeguamento ISTAT che parrebbe essere stato fatto decorrere dal Giudice di prime cure dal mese di Luglio 2024, momento in cui è stato depositato il ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Ed invero ritiene la Corte che il motivo d'appello sia in parte fondato, dovendosi ritenere che la rivalutazione dell'importo stabilito quale contributo al mantenimento debba essere applicato annualmente a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato riconosciuto l'assegno di mantenimento e perciò da luglio 2025.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali e, in maniera assorbente, al motivo d'appello incidentale si osserva quanto segue. Occorre fare applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la pagina 16 di 17 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 6259/2014).
In primo grado, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la ritenuta reciproca soccombenza.
In considerazione delle ragioni della presente decisione che ha comportato la parziale riforma della sentenza impugnata pur non accogliendo la domanda principale dell'appellante e della sostanziale complessiva soccombenza reciproca delle parti, ritiene la Corte di dover compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
nei confronti di , nel procedimento n. 927/2025 R.G., assorbita o rigettata
[...] Parte_2 ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede in parziale riforma della sentenza n.
1648/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.02.2025 pubblicata 26.02.2025:
- in parziale accoglimento dell'appello principale dispone che la somma posta a carico di a titolo di contributo al mantenimento della prole sia soggetta a rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio 2025;
- rigetta l'appello incidentale
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- conferma nel resto.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
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