Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2401 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/03/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calasetta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che derivano dal matrimonio.
2) Le quattro figlie minori , , e verranno affidate in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maniera condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le minori, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Pag. 2 di 4 3) La casa coniugale, sita in Calasetta nella via Regina Margherita n. 86, comodamente divisibile, verrà suddivisa in due unità abitative, in modo da consentire a entrambi i coniugi di permanervi.
In particolare, il abiterà al primo piano, la al piano terra. Pt_1 CP_1
4) Le quattro figlie minori si alterneranno con ciascun genitore secondo tempi paritari e alternati nei termini di seguito indicati:
- a settimane alterne, i giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica con un genitore e i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro genitore, con pernottamento.
- Durante le vacanze estive, le minori trascorreranno con un genitore quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e con l'altro genitore quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, e così ad anni alterni.
- Per le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza nei giorni e negli anni.
Così, le minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 01 gennaio con la madre e il 06 gennaio con il padre.
Nell'anno successivo vi sarà l'alternanza.
- Allo stesso modo, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
- Il medesimo criterio verrà seguito per i giorni del 15 agosto, dell'08 dicembre e dei compleanni delle figlie.
Tali accordi possono modificarsi a seconda delle esigenze della coppia genitoriale variando i giorni o pernotti durante le festività e/o facendosi reciproche concessioni.
5) L'assegno unico, attualmente pari a €. 1.200,00 mensili, verrà percepito per intero dalla CP_1
Il si obbliga, altresì, a corrispondere alla entro il giorno cinque di Pt_1 CP_1 ogni mese, €. 100,00 mensili per contribuire alle spese quotidiane delle minori.
Pag. 3 di 4 6) I coniugi si obbligano ad utilizzare il conto cointestato n. IT 45 B 02008 43911
000106976122, ove il ha depositato la somma di €. 5.000,00, per pagare le Pt_1
utenze relative ai consumi di luce e acqua della casa coniugale, le ricariche telefoniche e le spese dentistiche delle minori, le spese sportive di e Per_2 Per_3
e la mensa scolastica di e e le spese veterinarie. Per_3 Per_4
Una volta esaurita la somma di €. 5.000,00 ed estinto il conto, le spese sopra elencate nonché tutte le spese extra e straordinarie, quali spese sportive, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., saranno ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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