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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3077/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Vincenzo Palladino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Casoria (NA), alla via Arpino n.127, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Vincenzo Palladino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Casoria (NA), alla via Arpino n.127, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Santo Domingo
(Repubblica Domenicana) in data 22.08.2017, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 09.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il P.M., malgrado la regolare trasmissione degli atti in data ++.++.++, non rassegnava le proprie conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante nr.
2353/2023) emessa in data 24.05.2023 e pubblicata il 07.06.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 15.02.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
“
2- Nulla per il mantenimento della moglie che vi rinuncia;
3-Determinare e per l' effetto statuire un assegno di mantenimento pari di € 250,00 per la figlia minore a carico del Sig. Persona_1
da versarsi alla moglie entro il 2 di ogni mese, Controparte_1 rivalutabile ogni anno in base alle tabelle ISTAT;
4-Disporre l'affido ESCLUSIVO della figlia minore Persona_1
nato a [...] in data [...], con residenza privilegiata
[...] della madre in Casoria (NA) alla Via Benedetto Croce n°64 Sc. B int. 8 con facoltà del padre di vedere la propria figlia ogni qualvolta vorrà con un preavviso alla madre di almeno tre giorni prima dell' effettivo incontro in considerazione del fatto che il Sig.
vive a DI (CR); Controparte_1
5-Disporsi che le spese generali in genere mediche e scolastiche della figlia minore, siano sostenuto al 50% tra moglie e Persona_1 marito”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), contratto in data Controparte_1 C.F._2
3 22.08.2017 in Santo Domingo (Repubblica Domenicana) e poi trascritto e registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni a Piro (SA) (atto n.108, parte II, Serie C, anno 2018);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Vincenzo Palladino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Casoria (NA), alla via Arpino n.127, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Vincenzo Palladino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Casoria (NA), alla via Arpino n.127, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Santo Domingo
(Repubblica Domenicana) in data 22.08.2017, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 09.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il P.M., malgrado la regolare trasmissione degli atti in data ++.++.++, non rassegnava le proprie conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante nr.
2353/2023) emessa in data 24.05.2023 e pubblicata il 07.06.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 15.02.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
“
2- Nulla per il mantenimento della moglie che vi rinuncia;
3-Determinare e per l' effetto statuire un assegno di mantenimento pari di € 250,00 per la figlia minore a carico del Sig. Persona_1
da versarsi alla moglie entro il 2 di ogni mese, Controparte_1 rivalutabile ogni anno in base alle tabelle ISTAT;
4-Disporre l'affido ESCLUSIVO della figlia minore Persona_1
nato a [...] in data [...], con residenza privilegiata
[...] della madre in Casoria (NA) alla Via Benedetto Croce n°64 Sc. B int. 8 con facoltà del padre di vedere la propria figlia ogni qualvolta vorrà con un preavviso alla madre di almeno tre giorni prima dell' effettivo incontro in considerazione del fatto che il Sig.
vive a DI (CR); Controparte_1
5-Disporsi che le spese generali in genere mediche e scolastiche della figlia minore, siano sostenuto al 50% tra moglie e Persona_1 marito”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), contratto in data Controparte_1 C.F._2
3 22.08.2017 in Santo Domingo (Repubblica Domenicana) e poi trascritto e registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni a Piro (SA) (atto n.108, parte II, Serie C, anno 2018);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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