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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2774/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Alessandro Massai ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Località Foenna n. 10, Torrita di Siena (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno.
1 a) La casa coniugale sita in Via di Nottola 1 Montepulciano (SI) è condotta in locazione dai due coniugi in forza di un contratto datato 11.6.2015 (doc. 4) e sarà assegnata ad con tutti i mobili che l'arredano, ove lo Parte_2 stesso potrà restare residente e a vivere fino allo scadere del contratto ovvero fino a quando lo vorrà unitamente al figlio maggiorenne Persona_1
b) La signora si trasferirà, al momento dell'intervenuta Parte_1 pronuncia di omologa della separazione consensuale, in un altro immobile, da lei esclusivamente condotto in locazione e/o proprietà o altro titolo, e vi si trasferirà unitamente alla figlia minore ivi trasferendo con la Persona_2 predetta la propria residenza anagrafica entro e non oltre cinque mesi dall'intervenuto provvedimento di omologazione della presente separazione personale dei coniugi;
c) La signora potrà ritirare a sua libera scelta uno o più beni Parte_1 mobili presenti nell'abitazione al momento del trasferimento della propria residenza in modo tale da poter almeno in parte arredare la nuova abitazione nella quale unitamente alla figlia trasferirà la propria residenza.
d) La figlia minorenne, visto il disposto di cui all'art. 155 c.c., verrà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, affidamento condiviso, i quali prenderanno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'educazione e l'istruzione e il mantenimento della stessa. Al riguardo, si precisa che la responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata, congiuntamente, da parte di entrambi i genitori per tutte le questioni rilevanti in ordine alla vita della figlia, ma per quel che concerne invece le questioni di ordinaria amministrazione si precisa che l'esercizio della detta potestà deve ritenersi esercitabile, disgiuntamente, da parte di ciascuno dei genitori;
e) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore con il rispetto delle seguenti modalità:
2 - nei week-end alterni, dalle ore 19,00 del venerdì sera sino al lunedì mattina allorquando la porterà a scuola;
- nel corso di ciascuna settimana compatibilmente ai propri impegni di lavoro e agli impegni di studio e ricreativi della minore, un pomeriggio e una notte, prelevandola da scuola e riportandola l'indomani a scuola;
- quanto sopra, salvo diverse intese preventivamente concordate fra i genitori.
Salvo diverso e preventivo accordo tra i genitori, la figlia minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore le festività solenni con il criterio dell'alternanza annuale. Le vacanze natalizie verranno godute come segue: nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa e salvo diverso accordo tra i genitori;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per la festa del Papà la minore starà con il padre, per la festa della Mamma con la madre;
per le altre festività metà dei ponti e delle festività nazionali secondo un calendario da concordare a inizio anno;
per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e salvo diverso accordo tra i genitori;
f) Il padre verserà alla madre a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minorenne Persona_2
(comprensivo del necessario al medesimo in termini di vitto, alloggio, cura, abbigliamento e quant'altro utile alla vita quotidiana), la somma di euro 250,00 mensile, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ciascun mese. La somma di cui sopra, dovrà essere automaticamente rivalutata annualmente secondo i correnti indici ISTAT;
g) Le spese straordinarie inerenti la figlia, purché previamente concordate per iscritto, saranno sostenute al 50% dai due genitori e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il termine di giorni 15 dalla richiesta documentata. Spese straordinarie che si identificano in quelle: a) mediche
3 straordinarie a pagamento di cui dovessero avere bisogno le figlie;
b) spese scolastiche (es. testi scolastici, tasse iscrizione, trasporti, gite, corsi integrativi etc.); le spese scolastiche di importo rilevante e non strettamente necessarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti (es. gite, strumenti informatici, etc); c) spese derivanti da attività ricreative e/o sportive che le figlie svolgono o andranno a svolgere con il consenso di entrambi i genitori;
anche in questo caso le attività e le spese necessarie per il medesimo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Qualora uno dei coniugi dovesse effettuare spese non concordate con l'altro, le relative somme resteranno ad esclusivo carico del genitore che le avesse arbitrariamente ed unilateralmente sostenute. Per tutto quanto non espressamente qui contemplato, deve farsi riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie del
Tribunale di Siena (doc. 5);
g) I coniugi convengono che l'Assegno Unico universale per la figlia minore sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
h) I evidenziano che allo stato il figlio maggiorenne CP_1 Persona_1 residente con il padre, risulta economicamente indipendente ma i genitori si obbligano espressamente a sostenere e mantenere il figlio maggiorenne qualora lo stesso non risulti più momentaneamente economicamente autosufficiente, fino alla propria riacquistata indipendenza economica.
i) I coniugi si impegnano, compatibilmente con i rispettivi redditi e possibilità economiche, ad assecondare i figli nelle proprie inclinazioni e capacità, favorendo la frequentazione delle scuole alle stesse più congeniali e l'accesso ai più alti gradi di studio ed istruzione;
l) I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto;
m) Le parti stabiliscono che, nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra loro, i mobili che arredano l'abitazione familiare di Via Nottola 1 Montepulciano, pur appartenendo ad entrambi, resteranno nell'esclusiva disponibilità di salvo il Parte_2
4 diritto della signora di prelevare proprio oggetti personali, il Parte_3 quale, tuttavia, rinuncia a qualsivoglia diritto e pretesa nei confronti della signora in relazione alla autovettura Audi targata EV955VL e Parte_1
Fiat Panda BG 100 JH a quest'ultima intestate, le quali resteranno nell'esclusiva disponibilità e proprietà della medesima (doc. 6). Sempre nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, la signora si obbliga a consegnare al marito Parte_1 la proprietà dell'autovettura Fiat Doblo targata FR146KC al Parte_2 momento dell'intervenuta omologa della separazione consensuale e quest'ultimo si obbliga a corrispondere alla predetta la somma Pt_1 complessiva di euro 5.000,00, delle quali euro 1.500,00 da versarsi alla data dell'udienza di omologa della separazione, euro 1.500,00 entro il 31.12.2025 ed euro 1.500,00 alla data del 31.3.2026, il trasferimento del diritto di proprietà avverrà materialmente al momento del pagamento del saldo prezzo;
n) Ogni altro rapporto patrimoniale è stato già regolato fra le parti ricorrenti e che quindi nessuno dovrà corrispondere all'altro alcunché, dichiarando di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, anche in ragione del fatto che entrambi sono lavoratori assunti con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato (ultime dichiarazioni dei redditi) e quindi economicamente autosufficienti (doc. 7 e doc. 8);
o) Le spese e competenze legali del presente procedimento sono compensate integralmente fra le parti in quota di metà ciascuno”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, osserva preliminarmente che venendo in considerazione una causa di separazione tra due cittadini stranieri sposati all'estero, deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e quale sia la legge applicabile.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, ricorrendo il criterio di collegamento dell'ultima residenza abituale dei coniugi, qualora uno
5 di essi vi risiede ancora;
e, infatti, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale
- ove tuttora risiedono entrambe le parti - è sita in Montepulciano (SI).
Quanto alla legge applicabile, essa è quella italiana, in ragione del criterio residuale di cui all'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/10, che consente comunque di applicare la legge dello Stato in cui è adita l'Autorità giurisdizionale.
Nel merito, ritenuto che anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(21.12.2006) e (20.6.2014) e ritenuto che le condizioni pattuite Per_1 Per_2 sono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Montepulciano per l'anno 2024 al n. 21, parte II, serie
C; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000;
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P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
15/03/1985 in Romania e , nato il [...] in [...], Parte_2 che si sono uniti in matrimonio in data 15/08/2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montepulciano per l'anno 2024 al n. 21, parte II, serie C alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Montepulciano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 31/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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