Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 6240/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Parte_1 avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino, elett.te domiciliata come in atti
E
in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Napoli, CP_1 alla via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: che, con nota del 5/10/2023, l' aveva rilevato l'esistenza di CP_1 indebito dell'importo di € 573,86 da percezione per il periodo dal Per_1
18/09/2013 al 30/09/2013; di aver proposto ricorso amministrativo. Eccepiva la prescrizione del credito azionato dall'istituto. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' . Deduceva che la ricorrente aveva trovato CP_1
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Il ricorso merita accoglimento.
La prestazione erogata dall' rientrava nell'Assicurazione Sociale per CP_1
l'Impiego (ASpI), disciplinata dall'art. 2, co.14 e 15 L. n.92/12, in base al quale "14. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni. 15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi;
al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.". Il testo normativo non menziona il tema reddituale, limitandosi a dire che in caso di sopravvenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato per un termine non superiore a 6 mesi, l'indennità è sospesa e riprende a decorrere cessata l'occupazione. Ove il nuovo rapporto duri più di 6 mesi l'indennità non spetta poiché, secondo la regola generale, è venuta meno la condizione di permanenza dello stato di disoccupazione. Nell'individuare il significato di stato di disoccupazione, la L. n.92/12 fa riferimento non all'art. 4 D.Lgs. n.181/00, ma al solo art. 1, co.2, lett. c), in base al quale è stato di disoccupazione, "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Ai fini del rapporto previdenziale, dunque, il legislatore ha inteso richiamare non qualsiasi disposizione del D.Lgs. n.181/00, e nemmeno il suo art. 4, coerentemente con il rilievo per cui il D.Lgs. n.181/00 ha tutt'altro scopo da quello di disciplina del rapporto previdenziale esso (v. art. 1) mira a una razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro. Va in conclusione affermato il principio per cui, nella vigenza del trattamento ASpI, qualsiasi nuova occupazione derivante da contratto di lavoro subordinato, ove superiore a 6 mesi, determina il venir meno della prestazione per mancanza del requisito di disoccupazione, a prescindere dal reddito percepito.
2 Dalla documentazione prodotta dall' risulta che in data 18.9.2023 è CP_1 stato assunto da ISTITUTO COMPRENSIVO CASA DEL SOLE (cfr Unilav agli atti). L'istituto, in data 11/10/2013, ha stato effettuato un pagamento a suo favore per il periodo dal 8/08/2013 al 30/09/2013. Agli atti è modello UNILAV inviato in data 16.10.2013, relativo al rapporto di lavoro in oggetto. Le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo consentono di ritenere adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell' , inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, CP_1
c.d. modello "UNILAV".
Agli atti è missiva del 5.10.2023 di rilevazione dell'indebito per il periodo dal 18.9.2023 al 30.9.2023, che risulta però ricevuta dalla ricorrente solo in data 19.10.2023, oltre, sia pur di pochi giorni, il decorso del termine decennale calcolato a far data dalla conoscenza dell'avvenuta instaurazione del nuovo rapporto di lavoro della ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi l'inesistenza dell'indebito del'importo di euro 573,86 a titolo di Aspi per il periodo dal 18/09/2013 al 30/09/2013.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inesistenza dell'indebito di €. 573,86 per erogazione di indennità di disoccupazione di cui alla nota del 5.10.2023; Per_1 CP_1
2) compensa le spese;
Napoli, 20.2.2025
IL GIUDICE dr. Manuela Fontana
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