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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/09/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5167/2014 del Ruolo Generale promossa
D A con l'Avv. R. Gatto, Parte_1
- opponente
CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti A. e S. Bortone, Controparte_1
- opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. Rilevato che Parte opponente ha formulato le istanze seguenti : “1) accertare e dichiarare
l'inesistenza di ogni e qualsiasi rapporto contrattuale tra ed il sig. , Controparte_1 Parte_1 per non essere mai stato sottoscritto alcun contratto da quest'ultimo; 2) accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a per le motivazioni espresse in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
3) accertare e dichiarare che il presunto credito vantato dall'opposta si è comunque prescritto per essere decorsi i termini di Legge previsti per la richiesta di pagamento di fatture elettroniche;
4) per
l'effetto dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 1054 del 29.09.2014 emesso dal Tribunale di Brindisi e notificato il 28.10.2014; 5) in subordine, e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti richieste accertare e dichiarare che il credito vantato è quello richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo e pari ad euro
16.759,68; 6) condannate al pagamento delle spese e competenze di lite oltre iva, Controparte_1 cap e spese generali come per legge.” [in corsivo le testuali conclusioni dell'Opponente].
Visto che Parte opposta ha formulato le conclusioni seguenti, insistendo : “per il rigetto della opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento dei compensi di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni di Parte opposta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1054/2014 (RG. n. 3990/2014), emesso da questo Tribunale il 29.9.2014, onde sentir accogliere le sopraestese istanze.
Asseriva Parte opponente di non essere debitrice dell'Opposta per l'importo di euro 17.500, portato nell'impugnato decreto ingiuntivo, in quanto non aveva mai sottoscritto il contratto di abbonamento
“Multibusiness” con Telecom Italia Mobile né altra documentazione allegata da Parte opposta, che veniva in toto disconosciuta.
- Si costituiva l'Azienda opposta, impugnando e contestando integralmente gli assunti di Parte opponente, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto, ed eccependo l'improponibilità dell'azione stante l'asserito omesso tentativo di conciliazione obbligatorio tra utenti e gestori telefonici.
- Veniva svolta attività istruttoria, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- All'udienza del 18.4.2025, dopo molteplici rinvii da ascriversi ad altrettanti tentativi di conciliazione anche promossi da questo Giudice, la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30.5.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
I) PRELIMINARMENTE, va rigettata qualsiasi osservazione circa l'improponibilità dell'azione stante l'asserito omesso tentativo di conciliazione obbligatorio tra utenti e gestori telefonici, sollevata dalla
Parte opposta, in quanto pretestuosa ed assolutamente infondata in fatto e in diritto.
In merito all'eccezione d'improponibilità della domanda avanzata dalla difesa della Controparte_1
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'opponente, si
[...] rimarca l'infondatezza della stessa, in quanto l'Opponente non è un utente della Società opposta non avendo mai sottoscritto con e con Telecom Italia Mobile alcun contratto di Controparte_1 abbonamento.
Al contrario, è l'Opposta ad aver proceduto erroneamente a richiedere un decreto ingiuntivo senza prima esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto (presunta) creditrice.
Invero, si ritiene che non possa proporsi ricorso monitorio in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.
II) Dirimenti, ai fini della decisione e del convincimento di questo Giudice sono state le prove testimoniali assunte nel corso dell'attività istruttoria e anche il comportamento tenuto da , CP_1 che – a fronte del disconoscimento delle scritture operato dall'Opponente e alla contestazione delle fatture poste a base della fase monitoria – non ha mai fornito scritture di comparazione, né altra documentazione utile a corroborare i propri assunti e a consentire qualsivoglia verificazione ex art. 216 c.p.c..
Può, quindi, convenirsi che la mancata produzione in giudizio da parte della Società opposta dell'originale del documento disconosciuto dall'Opponente che ha promosso la verificazione implica la rinuncia all'istanza medesima per assenza dei presupposti. (Trib. Alessandria, sent. n. 101/2024
Secondo i Giudici di Legittimità il Giudice non può attribuire alcuna rilevanza probatoria al documento disconosciuto “a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale […]” (C. Cass. Civ., sent. n. 8161/2023), verificazione richiesta dall'Opponente, ma di fatto impedita dall'Opposta.
Il presupposto della verificazione è quindi la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto (C. Cass. Civ., sent. n. 9202/2004, secondo cui “la sua acquisizione [l'acquisizione dell'originale] agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico”; nonché, C. Cass. Civ., sent. n. 35167/2021; ex multis, C. Cass. Civ., sent. n. 27402/2021). Dunque, in assenza del documento originale da sottoporre al procedimento di verificazione, “alla parte […] rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto – inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione – con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, precisandosi, a tal proposito, che non può fa ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo […]” (C. Cass. Civ., sent. n. 24306/2017; C. Cass. Civ., sent.
n. 7267/2014; C. Cass. Civ., sent. n. 33769/2019).
In corso di causa può dirsi accertata l'impossibilità di provare che le firme riconducibili a Parte opponente siano state effettivamente dalla stessa apposte sui documenti prodotti ex adverso.
III) Di poi. Si è a lungo dibattuto sul valore probatorio della fattura commerciale e l'orientamento giurisprudenziale dominante ne accerta l'idoneità ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, specificando però la carenza di efficacia nell'ambito dell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena.
Così che, “la fattura, se può essere considerata sufficiente alla concessione del decreto ingiuntivo, una volta contestata, non può di per sé sola essere bastevole all'accoglimento della domanda, trattandosi di un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene e necessitando, nella fase di merito, di ulteriori riscontri oggettivi” (Trib. Roma, sez. V, 6.7.2017, n. 13691).
La fattura commerciale rappresenta l'esempio perfetto della diversa valutazione di un documento nelle due fasi del procedimento monitorio: essa, ritenuta idonea nella fase sommaria, deve essere integrata da ulteriori elementi probatori, onde ottenere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indubbiamente “la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria” (Trib. Bari, sez. lavoro, 19.9.2018 n. 2819).
Nel corso della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove, restando le relative risultanze valutabili dal Giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c.. (Trib. Macerata, 15.2.2018,
n. 191; Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
La fattura è un documento cui non può accordarsi efficacia probatoria nel giudizio di merito a cognizione piena che viene introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto essa è un atto di formazione unilaterale;
ma sovente la fattura costituisce un indizio, che onera la parte – laddove l'esistenza del credito in esso rappresentata sia contestata – di fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso (Trib. Napoli sez. XI, 16.5.2019, n. 5110). IV) Nel corso del presente ordinario giudizio di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, il creditore opposto ( ) ha conservato la qualità di Parte attrice in senso sostanziale sulla quale CP_1 grava il relativo onere probatorio.
Ossia, ciascuna delle Parti è venuta ad assumere la propria naturale posizione sostanziale : attore è il creditore che ha richiesto l'ingiunzione e che diviene convenuto in opposizione;
e il debitore opponente diviene attore in opposizione, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incomberebbe al creditore opposto;
mentre, all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (ex art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (Così, Trib. Milano sez. VI,
5.6.2019, n.5355)
Questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si impugna solo il decreto, ma si dispiega una attività di verifica finalizzata a non far conseguire definitività a quanto in esso sancito in via temporanea. (Trib. Pistoia,
20.5.2019, n.305) e involgente anche il rapporto controverso.
E, essendo il giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di Parte opposta.
V) D'altronde, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta in ogni caso dimostrare il fatto costitutivo del credito;
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione “si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”.
(Trib. Palermo, 17.7.2019, n. 3551)
VI) Si ritiene, nel caso di specie, di poter aderire all'orientamento ormai consolidato secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. (Trib. Perugia, 18.11.2019, n. 1774).
Se è vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto;
è anche vero che nel presente giudizio nulla è stato aggiunto o prodotto da
Parte opposta al fine di sostenere i propri assunti.
Al contrario di ciò che ha fatto Parte opponente.
Di conseguenza, l'Opponente nulla deve a Parte opposta per le causali oggetto del presente giudizio e poste a base del giudizio monitorio.
In applicazione del principio di soccombenza, la Società opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Opponente, che vengono liquidate in euro 6.000 per onorari e in euro 600 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con l'Avv. R. Gatto, in persona del Legale rapp.te p.t., con gli
[...] Controparte_1
Avv.ti A. e S. Bortone, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1054/2014 (RG. n. 3990/2014) del
29.9.2014, emesso dal Tribunale di Brindisi, che ritiene di integralmente caducare e revocare;
2) Accerta e dichiara nulla l'Opponente è tenuto a corrispondere a Parte opposta per le causali oggetto del presente giudizio e poste a base del giudizio monitorio;
3) Condanna , in persona del Legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da Parte opponente, quantificate euro 6.000 per onorari e in euro 600 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
Brindisi, 19 settembre 2025
Il GOP