TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2879/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. DADONE MANUELA (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
1 INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Chiede volersi pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché come confermato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ove si legge:
“chiede che il Tribunale di Cuneo voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e , celebrato in Dogliani il 11.06.1988”. Parte_1 CP_1
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“visto agli atti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in DOGLIANI (CN) in data CP_1
11 giugno 1988, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 1988; Per_
- che dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il [...], e
, nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti;
- che la comunione spirituale ed affettiva tra i coniugi era da tempo cessata.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1
e, pertanto, all'udienza del 22 febbraio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 262/2024, pubblicata in data 14 marzo 2024, ha pertanto dichiarato la separazione personale dei coniugi disponendo – con separata ordinanza – la
2 prosecuzione della causa in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissando a tal uopo l'udienza al 13 febbraio 2025.
Pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha confermato la propria volontà di ottenere sentenza di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe nonché indicate nel ricorso introduttivo.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
In via preliminare deve evidenziarsi la procedibilità della domanda di divorzio proposta da PT
, essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
[...]
Inoltre, devono ritenersi sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, atteso l'accertamento che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ed invero, è risultata provata la sussistenza dello stato di separazione, evincibile altresì dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 262/2024, pubblicata in data 14 marzo 2024, passata in giudicato;
deve in ogni caso presumersi la continuità di tale stato di separazione, anche tenuto conto della circostanza che la contumacia del coniuge convenuto, pur non potendo rappresentare una fictio confessio, ha precluso una diversa rappresentazione dei fatti dedotti dalla ricorrente.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti, sicché la presente sentenza – in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente – è limitata alla pronuncia sullo status.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che la presente pronuncia si è resa necessaria nell'interesse delle parti e l'assenza di opposizione di parte resistente si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in DOGLIANI (CN) L'11/06/1988, matrimonio trascritto nei Registri dello CP_1
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 1988;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2879/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. DADONE MANUELA (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
1 INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Chiede volersi pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché come confermato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ove si legge:
“chiede che il Tribunale di Cuneo voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e , celebrato in Dogliani il 11.06.1988”. Parte_1 CP_1
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“visto agli atti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in DOGLIANI (CN) in data CP_1
11 giugno 1988, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 1988; Per_
- che dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il [...], e
, nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti;
- che la comunione spirituale ed affettiva tra i coniugi era da tempo cessata.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1
e, pertanto, all'udienza del 22 febbraio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 262/2024, pubblicata in data 14 marzo 2024, ha pertanto dichiarato la separazione personale dei coniugi disponendo – con separata ordinanza – la
2 prosecuzione della causa in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissando a tal uopo l'udienza al 13 febbraio 2025.
Pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha confermato la propria volontà di ottenere sentenza di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe nonché indicate nel ricorso introduttivo.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
In via preliminare deve evidenziarsi la procedibilità della domanda di divorzio proposta da PT
, essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
[...]
Inoltre, devono ritenersi sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, atteso l'accertamento che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ed invero, è risultata provata la sussistenza dello stato di separazione, evincibile altresì dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 262/2024, pubblicata in data 14 marzo 2024, passata in giudicato;
deve in ogni caso presumersi la continuità di tale stato di separazione, anche tenuto conto della circostanza che la contumacia del coniuge convenuto, pur non potendo rappresentare una fictio confessio, ha precluso una diversa rappresentazione dei fatti dedotti dalla ricorrente.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti, sicché la presente sentenza – in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente – è limitata alla pronuncia sullo status.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che la presente pronuncia si è resa necessaria nell'interesse delle parti e l'assenza di opposizione di parte resistente si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in DOGLIANI (CN) L'11/06/1988, matrimonio trascritto nei Registri dello CP_1
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 1988;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
4