Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del
Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello della sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. 100 del 2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SERASSO Parte_1 P.IVA_1
PATRIZIA e l'avv. CRISTAUDI ANDREA
APPELLANTE contro
(c.f. ), con l'avv. NUNZIATA CINZIA Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
Contrariis reiectis in totale riforma della sentenza n. 100/2023 del 4 aprile 2023 del Giudice di Pace di Sondrio,
- respingere le domande tutte proposte dalla signora nel giudizio di primo grado in quanto Controparte_1 infondate per i motivi indicati in narrativa;
- condannare la signora alla restituzione dell'importo di Euro 754,18 versato dalla Controparte_1 CP_2 in adempimento spontaneo alla condanna di cui alla sentenza n. 100/2023, nonché dell'importo di Euro
566,20 versato a titolo di spese legali liquidate nella medesima sentenza.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
1
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n. 100/2023 depositata il 04 aprile 2023, non notificata, che aveva condannato parte appellante al pagamento di € 749,19 oltre interessi legali dal 31.03.2021 al 11.07.2022 in favore di , nonché alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite.
In particolare, parte appellante deduceva che:
- il Giudice di primo grado aveva errato nell'affermare che l'articolo 125 sexies TUB, prima e anche dopo la riforma introdotta dalla legge 106 del 23 luglio 2021, prevedeva il diritto dei consumatori alla riduzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito
(contratti con cessione del quinto dello stipendio della pensione), alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che aveva interessato la materia;
- il Giudice di Pace aveva errato nell'applicare il criterio del pro rata temporis per effettuare il conteggio dei costi da rimborsare, in quanto dovevano trovare applicazione le Linee Guida della Banca di Italia del 4 dicembre 2019.
Si costituiva in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello proposto in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l'appellata deduceva che:
- al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Parte_1
avrebbe dovuto corrisponderle i costi totali sostenuti, comprensivi sia di quelli up
[...]
front, che dei recurring;
- circa il quantum debeatur, il criterio del pro rata temporis utilizzato dal Giudice di Pace era il più logico e conforme a diritto.
La causa passava in decisione senza necessità di istruttoria.
***
L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che aveva Controparte_1
sottoscritto in data 09.03.2016 il contratto di finanziamento n. 20007052, mediante cessione del
2 quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 36.612,00, da rimborsare in 108 rate da
€ 339,00.
Successivamente, in data 10/03/2017, aveva stipulato con Controparte_1 Parte_1
il contratto di finanziamento n. 20037252 mediante cessione del quinto della
[...] retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 40.560,00, da rimborsare in 120 rate da € 338,00.
In data 31/03/2021, il contratto n. 20007052 veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 58, residuandone 50.
In data 31/03/2021, il contratto n. 20037252 veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 45, residuandone 75.
Ebbene, con riferimento al rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, si condivide l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile
(cfr. sentenza del 19.03.2024, Giudice dott. Macripò Guido) “Per quel che rileva in questa sede, la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell'Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010. Preme evidenziare in particolare il disposto dell'art. 16.1 della direttiva, in base al quale “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Rilevante è dunque la definizione di costo totale del credito, recata dall'art. 3: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”. La Corte di giustizia europea, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La
Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore, come richiesto dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali UE. Ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore
3 (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18, cd. “Lexitor”). È noto che l'interpretazione fornita da
CGUE è vincolante e che, d'altra parte, le direttive hanno un'efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia un'efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10/4/1984, causa 14/83, e e molte altre Per_1 Per_2 conformi). Nel caso di specie non trova applicazione l'articolo 125-sexies TUB come modificato dall'art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in quanto le sottoscrizioni dei contratti in oggetto sono antecedenti al 25/7/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge. Infatti, l'art. 11-octies citato limita l'applicazione della norma in esame ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Trova dunque applicazione la versione previgente dell'art. 125-sexies, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza Lexitor. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente, quindi anche dei costi up front.”.
Sempre il Tribunale di Milano, nella sentenza sopra citata, ha chiarito che “dalla ricostruzione della normativa specifica susseguitasi nel tempo emerge che l'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D.Lgs
n. 141/2010, prevedeva in armonia con il diritto europeo come interpretato dalla citata sentenza
Lexitor sino al 2021 che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Con il D.L. n. 73/2021, convertito con la L. n. 106/2021, e in particolare con l'art. 11 octies comma 1 lett. c), è stato sostituito dal 25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB prevedendo che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.” Per la prima volta viene anche indicato il criterio, seppure in via residuale, del costo ammortizzato. L'art. 11 octies comma
4 2 del citato D.L. stabiliva che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Con sentenza n. 263/22, pubblicato nella G.U. del 28.12.2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies comma 2 del D.L. n. 73/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», che limitavano ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del
2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre
2019, C-383/18, caso Lexitor. Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. Il D.L. n.
69/2023, convertito nella L. n. 103/2023 del 10.8.2023, entrata in vigore l'11.8.2023, ha modificato il citato art. 11 octies comma 2 secondo periodo, disponendo che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del
5 costo ammortizzato”. Pertanto, il Legislatore era tornato ad escludere dal rimborso taluni costi e in particolare i costi sostenuti per la conclusione dei contratti. Tuttavia, nello stesso giorno
10.8.2023 è stato adottato il D.L. n. 104/2023, convertito nella L. n. 136/2023, il quale ha modificato l'art. 11 octies comma 2 prevedendo i nuovi periodi secondo e seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte””.
Dunque, il legislatore italiano, con la modifica in questione, aveva ritenuto applicabile in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 23 luglio 2021, il precedente testo dell'art. 125 sexies di cui al Decreto n. 385 del 1 settembre 1993
(TUB), vigente alla data di sottoscrizione dei contratti, interpretato secondo i principi del diritto dell'Unione Europea e nel rispetto delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ebbene, essendo stati stipulati i contratti per cui è causa in data 09.03.2016 e in data 10.03.2017, la disciplina dell'estinzione anticipata è quella che emerge dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D.
Lgs n. 141/2010, il quale prevedeva, in armonia con il diritto europeo come interpretato dalla citata sentenza Lexitor, che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Ne consegue che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente, quindi anche dei costi up front.
In relazione al criterio da applicare per il calcolo, in mancanza di indicazione delle parti nel contratto, ritiene il Tribunale che il criterio della proporzionalità lineare (cd. pro rata temporis) sia quello da utilizzare.
Il criterio della proporzionalità lineare (cd. pro rata temporis) risulta il più semplice poiché non necessita dell'effettuazione di complessi calcoli finanziari da parte di un professionista.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto deve quindi essere integralmente rigettato e, per l'effetto, la sentenza n. 100/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sondrio confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Parte_1
condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € Controparte_1
6 462,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in motivazione in € 462,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Sondrio, 16 giugno 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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