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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 16.02.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.05.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 805 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato rilasciato con atto separato al ricorso, dall'avv.to Antonio Savarese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Pagani (Sa) alla via De Rosa n.
55 bis;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola P.IVA_1
Abate, giusta procura agli atti, e domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera
Inferiore, alla via Garibaldi n. 40;
PEC: Email_2
1 Resistente
E
(C.F ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Abate, giusta procura agli atti, e domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore, alla via
Garibaldi n. 40;
PEC: Email_2
Interventore volontario
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2021, agiva in giudizio dinanzi a Parte_1
questa ei confronti della e deducendo: CP_3 Controparte_4 CP_1
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dall'8.10.2012 al 30.10.2020 – data delle dimissioni per giusta causa – alle dipendenze della società suddetta, osservando ordini e direttive impartite dal legale rappresentante e dai suoi preposti;
- di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time al 75% con decorrenza dall'8.10.2012 al 7.4.2014, riassunta dall'8.5.2014 al 31.12.2014 con contratto part-time al 45% – continuando a lavorare per la società nel periodo intermedio seppure in assenza di contratto – e infine dal 31.12.2014 al 30.10.2020 in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time all'80%;
- di essere stata inquadrata nel II livello del CCNL di categoria con mansioni di estetista ed attività connesse, oltre quelle – non previste – di responsabile del centro benessere e, nel
2016, di cassiera in sostituzione di una collega in maternità.
2 Rappresentava che il suo orario di lavoro era compreso tra le 9.00 e le 17.00 o tra le 13.00
e le 20.30, senza pause, dal lunedì al sabato, con una retribuzione pari ad € 899,00 fino al
2015 e di € 1.035,00 dal 2016.
Precisava di non avere ricevuto nulla – neanche a seguito dell'inoltro della messa in mora al datore in data 1.12.2020 – a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi/ROL, scatti di anzianità, indennità e festivi;
di aver goduto di 15 giorni di ferie l'anno e della malattia senza ricevere l'indennità sostituiva;
di non aver ricevuto le retribuzioni per le mensilità da marzo 2020 ad ottobre 2020, e nulla a titolo di TFR, e di vantare pertanto un credito complessivo di € 72.939,42.
Per le ragioni qui esposte, la ricorrente concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<<a accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto lavoro subordinato tra le parti>
dall'8.10.2012 al 30.10.2020 - svoltosi con le modalità indicate in premessa;
b) condannare
- per i fatti e le causali menzionate in premessa – la Controparte_5
(P.Iva/C.F. ), in persona dell'amministratore e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma
di € 72.939,42, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali nella misura dovuta, ovvero condannare la
convenuta a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in
corso di causa - anche a mezzo CTU - sempre per tutti i titoli indicati in ricorso;
c) in via
gradata, accogliere per quanto di ragione la presente domanda, con ogni conseguenza di
legge; d) liquidare, ex art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme maturate dalla ricorrente e
non contestate;
e) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed
onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>>.
2. Si costituiva la deducendo che la ricorrente aveva Controparte_6
lavorato in forza di un susseguirsi di contratti ma non nel periodo compreso tra l'8.4.2014
ed il 7.5.2014 quando il centro estetico era rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione.
3 Assumeva che l'orario di lavoro pattuito era di 31 ore settimanali dal lunedì al venerdì per 5
ore al giorno dalle 8.30 alle 13.30 o dalle 14.30 alle 19.30, sempre con pausa pranzo, e che il full-time non era mai stato svolto anche perché la ricorrente si alternava con altre dipendenti durante la giornata di lavoro;
che la non aveva mai svolto mansioni Parte_1
di cassiera o di responsabile del centro e che le attività di gestione erano demandate al legale rappresentante che si occupava dei turni e della contabilità. Precisava che la ricorrente era stata regolarmente retribuita con gli importi risultanti dalle buste paga non contestate e che le mensilità dal marzo 2020 al termine del rapporto non spettavano per la mancata effettuazione del lavoro a causa della pandemia e dell'istanza avanzata di CIG per i dipendenti dell'attività. Evidenziava che il centro chiudeva per l'intero mese di agosto e che, quanto alle differenze retributive, le parti avevano concluso una conciliazione in sede sindacale, i cui verbali non sono mai stati impugnati, avendo la lavoratrice avanzato richiesta al datore dell'anticipo totale del TFR e dei relativi ratei di quattordicesima e ricevendo pertanto la somma totale di € 2.338,00, con eccepita decadenza ex art. 2113 c.c..
Sottolineava la correttezza dell'inquadramento attesa l'attività svolta meramente esecutiva delle disposizioni impartite da altri e l'assenza di autonomia gestionale, e contestava anche l'esattezza dei conteggi allegati.
Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. Si costituiva, altresì, in modo spontaneo, senza essere stata chiamata in giudizio né da parte attrice né su invito del giudice, la , in pers. del l.r. p.t., senza Controparte_2
addurre le ragioni a fondamento dell'intervento, articolando argomentazioni sostanzialmente adesive a quelle della convenuta.
4. Con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 9.5.2022 il giudice ritenendo già accertato il credito della ricorrente nella misura di € 839,00 netti, per le retribuzioni relative al periodo da marzo a giugno 2020 e di € 3.452,80 lordi a titolo di TFR non corrisposto, emetteva ordinanza anticipatoria di condanna per le somme suddette.
4 Nel corso della susseguente istruttoria venivano sentiti i testi , Testimone_1 Tes_2
, , e , dopodiché, terminata
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 24.5.2024;
udienza che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio delle note scritte.
Con ordinanza del 17.6.2024 il G.d.L., ritenutane la necessità, disponeva l'espletamento di
C.T.U. contabile rinviando nuovamente per la discussione al 6.12.2024.
Anche quest'ultima udienza di discussione veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limitati sensi di cui si dirà di seguito.
Va innanzitutto evidenziato che parte resistente ha dato dimostrazione dell'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale dalla ricorrente in data 16.11.2017 nel quale le parti, con riguardo all'intera attività lavorativa prestata sino al 30.9.2017, hanno consensualmente definito le loro pendenze con particolare riguardo alle differenze retributive residue, alla 13^ mensilità, alle ferie, festività e permessi non fruiti, al TFR, ed alla mensilità di ottobre con il pagamento da parte della società della somma di € 2.338,00.
Ne deriva che obiettivamente detto atto transattivo, siglato con la partecipazione dei rispettivi rappresentanti sindacali delle parti, preclude in questa sede qualsiasi esame delle doglianze di parte ricorrente attinenti al periodo lavorativo sino al 30.9.2017, non potendo essere effettuata una qualsiasi rivalutazione degli aspetti retributivi e mansionali del rapporto coperto dalla transazione.
5 Va, invece, escluso che detto accordo, espressamente dichiarato dalle parti come valevole solo sino alla data suddetta, possa ritenersi estensibile anche ai periodi successivi.
2. Passando, dunque, al merito delle domande di parte ricorrente con specifico riguardo al periodo successivo al 30.9.2017, è utile innanzitutto dare conto succintamente del contenuto delle testimonianze rese nel corso del giudizio.
2.1. riferiva di essere stata cliente del centro estetico in cui lavorava la Testimone_1
ricorrente per 4 o 5 anni, all'incirca dal 2014 al 2019, e di esservisi recata con cadenza mensile in orari variabili, sia di mattina che di pomeriggio, venendo sempre servita dalla
Precisava di aver frequentato il centro raramente di sabato ma di aver telefonato Parte_1
per prenotare trattamenti con la ricorrente ed il più delle volte le veniva risposto che in quella giornata era già impegnata e doveva prenotare per un altro appuntamento.
Specificava di non sapere nulla delle retribuzioni percepite dalla lavoratrice se non che la stessa si lamentava del fatto che veniva pagata in modo inadeguato rispetto al suo impegno lavorativo. Rappresentava che, pur non sapendo come il rapporto di lavoro fosse terminato,
le veniva comunicato dapprima che la era in malattia e poi che aveva smesso di Parte_1
lavorare nel centro, e che – nell'ultimo periodo – pur non avendo mai riscontrato che la dipendente esplicasse attività di coordinamento o direzione, aveva pagato la prestazione direttamente a lei in quanto era sola a lavoro.
2.2. riferiva di aver lavorato dal 2015 al 2022 per la società SEM Testimone_2
Gestione che si occupava della pulizia e manutenzione della piscina e del centro estetico gestito dalla , pur non sapendo se il centro fosse rimasto chiuso per un Controparte_6
periodo nel 2014.
Rappresentava di incontrare solitamente la ricorrente con la divisa del centro e di sapere che svolgeva l'attività di estetista, ma di non conoscere se facesse pausa pranzo o altre pause durante l'orario lavorativo. Riferiva che il centro era stato chiuso sin dall'inizio del lockdown e che personalmente era rimasto in cassa integrazione fino a gennaio 2022; che
6 il centro rimaneva chiuso nel mese di agosto per manutenzione straordinaria;
che apriva la mattina alle 9.00 e chiudeva la sera intorno alle 20.30, ma di non conoscere gli orari di lavoro della dipendente.
2.3. riferiva di essere stata cliente già da prima del 2012 e per molti Testimone_3
anni del centro Balnea, sia come fruitrice della piscina e della palestra sia come utente del centro estetico. Esponeva di recarvisi in orari variabili, talvolta anche in orari serali fino alle
21.00, anche 3 o 4 volte a settimana e di incontrare sempre la ricorrente che si occupava dei trattamenti estetici e rispondeva al telefono quando si trovava a chiamare;
di essersi recata al centro con minore frequenza anche nei mesi di luglio ed agosto, ritenendo che il centro chiudesse solo pochi giorni a cavallo di ferragosto. Riferiva di provvedere al pagamento direttamente nelle mani della che le rilasciava ricevuta e di non Parte_1
conoscere il suo inquadramento lavorativo e trattamento economico.
2.4. riferiva di essere stato cliente del centro estetico dalla fine del 2017 Testimone_4
alla sua chiusura per il Covid e di recarvisi almeno una volta al mese in orari variabili ma mai in agosto;
di ricordare la ricorrente come una delle ragazze che lavorava presso la struttura ma di non sapere se fosse stata sempre presente nelle occasioni in cui frequentava la e comunque di non avere mai ricevuto trattamenti dalla stessa. CP_1
2.4. , infine, riferiva di essere stata dipendente della convenuta dal Testimone_5
gennaio 2015 a maggio 2019 con mansioni di addetta alla reception e di aver conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro;
di aver lavorato su turni di 7 ore al giorno per 5 giorni la settimana con l'aggiunta di 6 ore il sabato e che il loro orario non era sempre coincidente.
Rappresentava che la si occupava di tutti i trattamenti estetici di base e che Parte_1
talvolta qualcuno degli addetti si tratteneva oltre l'orario di chiusura delle 20.00 se vi era richiesta specifica o se il trattamento aveva maggiore durata
Evidenziava che sotto il profilo della dirigenza mancava una persona che coordinasse in modo chiaro le attività tanto che autonomamente avevano stabilito i turni onde evitare che
7 non vi fossero estetiste in servizio oppure non vi fosse un addetto alla reception, cosa che costringeva l'estetista ad interrompere le sedute per recarsi alla reception a rispondere al telefono o a ricevere i pagamenti. Precisava di non sapere nulla sullo stipendio percepito dalla collega, se non che la stessa aveva detto che vi erano incongruenze tra quanto stabilito nel suo contratto ed il numero di ore che effettivamente ella prestava, e tra quello che risultava nella busta paga e l'impegno orario reso, confermando che anche lei lavorava per un numero di ore maggiore di quello contrattualizzato e non veniva retribuita come dovuto in base alle ore di lavoro svolte. Riferiva che il centro rimaneva aperto ad agosto e di ricordare che in tale mese la fruiva di una settimana di ferie e di un'altra in diverso Parte_1
periodo senza però ricordare però quale.
Rappresentava che il centro funzionava con tre addetti, principalmente col suo apporto e quello della ricorrente e di un'altra estetista che però cambiava spesso, mentre la sig.ra volgeva funzioni di supervisione dell'attività pur non essendo sempre presente nel CP_1
centro.
3. Orbene, in base alle deduzioni delle parti ed alla documentazione dalle medesime prodotta, risulta sostanzialmente non contestata, oltre che documentalmente dimostrata, la circostanza che il rapporto di lavoro in considerazione sia stato assoggettato al CCNL
Parrucchieri, barbieri ed estetica – Confcommercio, in atti, e che le mansioni espletate dalla ricorrente siano state concordemente ritenute ascrivibili nel livello 2^ della suddetta contrattazione collettiva (richiamata anche nelle buste paga in atti), non essendo del resto stata articolata alcuna domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un livello retributivo superiore.
3.1. Ciò premesso, il primo punto controverso da affrontare riguarda l'orario di lavoro espletato e la sua corrispondenza o meno con quanto riportato da parte datrice nelle buste paga della lavoratrice, nonché con la retribuzione erogata.
8 Ebbene, sul punto, va data massima rilevanza a quanto emergente dalla deposizione della collega di lavoro della ricorrente , la quale ha riferito che i turni di lavoro Testimone_5
sia suo che della Doberchack erano di 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì, con l'aggiunta di 6 ore il sabato, per un totale di 41 ore settimanali.
Dette dichiarazioni, già di per sé da ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili
(non avendo la teste particolari legami personali o lavorativi oppure controversie pendenti con le parti in causa ed essendo perfettamente a conoscenza delle vicende lavorative della ricorrente per esserne stata collega di lavoro) risultano, poi, anche in parte riscontrate dalle dichiarazioni di e , che confermano la ampia estensione Testimone_1 Testimone_3
oraria dell'impegno lavorativo della ricorrente, ictu oculi non compatibile con l'impegno part-
time formalmente risultante dalle buste paga.
Ne consegue che l'orario di lavoro della ricorrente va ritenuto combaciante con quello riportato in precedenza, indicato dalla teste . Tes_5
3.2. Sicuramente spetta, in relazione alla retribuzione che risulta dovuta alla luce di detto maggiore orario, la 13^ mensilità, obbligatoriamente prevista dalla legge, mentre non risulta dovuta la 14^ mensilità, non contemplata dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3.3. Non risulta dovuta l'indennità di cassa, la quale è riservata, ai sensi dell'art. 37 del CCNL
a chi espleta in via abituale e prevalente l'attività di cassiere (“Oltre alla normale retribuzione,
al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionali”), mentre nel caso di specie la ricorrente risulta aver solo occasionalmente ed in condizioni peculiari provveduto alla ricezione dai clienti del pagamento delle prestazioni fornite, mentre ordinariamente e nella maggior parte dei casi vi era alla cassa una diversa persona, sicché non vi sono gli estremi per il riconoscimento della suddetta indennità.
3.4. Con riferimento, poi, alla quantificazione delle somme percepite nel corso del rapporto dal ricorrente, va rammentato che l'onere probatorio circa il pagamento delle retribuzioni
9 grava a carico della parte datrice, di conseguenza, non avendo al riguardo la parte convenuta fornito la prova dell'erogazione delle retribuzioni, può ritenersi provata la corresponsione alla dipendente soltanto di quanto quest'ultima ha dichiarato di aver percepito, che corrisponde a quanto indicato in ricorso e nei conteggi allegati all'atto introduttivo.
Part Risulta, nondimeno, dagli atti che l'azienda abbia richiesto la per il periodo dal 9.3.2020
al 9.5.2020, ed appare anche dimostrato che tale trattamento sia stato regolarmente erogato alla ricorrente, sicché certamente tali importi vanno aggiunti al percepito, a deconto del dovuto.
Allo stesso modo, risultano allegati i certificati dei periodi di malattia della ricorrente, di guisa che va aggiunto al percepito quanto corrisposto dalla Doberchack dagli Istituti Previdenziali
a titolo di indennità di malattia.
3.5. Con riferimento, poi, alla dedotta mancata fruizione delle festività, delle ferie, dei permessi e dei ROL, deve prendersi atto che non vi è prova testimoniale specifica della mancata fruizione delle ferie o dei permessi.
E' appena il caso di rammentare, inoltre, che, per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25
maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Ne deriva che nel caso di specie vanno considerate solo le emergenze delle buste paga,
nel senso che va riconosciuta la relativa indennità solo se dalle buste medesime emerga la mancata fruizione.
10 3.6. Dal calcolo del TFR, infine, va detratto quanto già percepito dalla ricorrente
(debitamente trasformato al lordo) in adempimento dell'ordinanza resa dallo scrivente ex art. 423 c.p.c. in data 9.5.2022.
4. Spetta, infine, alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, essendosi la ricorrente certamente dimessa per giusta causa, non avendo la medesima ricevuto nel corso degli anni un trattamento retributivo corrispondente a quello a lei dovuto ai sensi del CCNL in base all'entità del lavoro reso.
5. Allo scopo, infine, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un approfondimento tecnico volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<A) dica il Consulente, alla luce del CCNL di seguito indicato, quali siano le somme lorde
in ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di:
1) retribuzione ordinaria e straordinaria;
2) 13^ e 14^ mensilità;
3) scatti di anzianità;
4) trattamento di fine rapporto;
provvedendo al calcolo del dovuto sulla scorta dei seguenti parametri:
- periodo da prendere in considerazione: -- dal 1.10.2017 al 30.10.2020;
- c.c.n.l.: -- CCNL Parrucchieri, barbieri ed estetica – Confcommercio, in atti;
- mansioni: -- livello 2^;
- orario di lavoro: -- sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì, nonché sei ore il sabato (41
ore settimanali);
11 - per le ferie, le festività ed i permessi retribuiti, consideri solo le emergenze delle buste paga
(nel senso che riconosca la relativa indennità solo se dalle buste medesime risultanti
emerga la mancata fruizione);
B) detragga il percepito, in misura corrispondente a quanto indicato nei conteggi allegati
ricorso, detraendo altresì:
-- quanto eventualmente percepito dalla ricorrente a titolo di CIG per il periodo dal 9.3.2020
al 9.5.2020;
-- quanto eventualmente percepito per malattia dall'Istituto previdenziale nei periodi di
malattia di cui alle certificazioni in atti;
-- quanto eventualmente già percepito dalla ricorrente (debitamente trasformandolo al lordo)
in adempimento dell'ordinanza resa dallo scrivente ex art. 423 c.p.c. in data 9.5.2022;
C) calcoli l'indennità di preavviso in ipotesi spettante alla ricorrente ai sensi del suddetto
CCNL;
D) dica, in via conclusiva, relativamente alle voci suddette, se residuano spettanze a credito
di parte attrice, distinguendole voce per voce e ripartendole per i periodi anzidetti;
E) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga opportuno, a redigere ipotesi alternative, sempre
sulla base di parametri emergenti dagli atti di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, del tutto esatti e conformi alle già
richiamate previsioni della contrattazione collettiva, da lui utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è appurata la spettanza dei seguenti importi lordi:
- Retribuzione Ordinaria (comprensiva degli scatti di anzianità) € 9.151,89;
- Indennità Sostitutiva per Ferie – Permessi ex Festività e Permessi Maturati e non goduti
€ 1.116,00;
- Retribuzione Straordinaria € 1.294,00;
12 - Tredicesima Mensilità € 3.447,00;
- TFR € - 84,35;
- Indennità di Preavviso € 500,00;
TOTALE COMPETENZE LORDE € 15.424,54
Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo
6. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, infine, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente sussistono i presupposti per la compensazione di un terzo delle spese di lite, restando, invece, a carico di parte resistente,
ai sensi del principio della soccombenza, i restanti due terzi delle competenze di causa,
nella misura determinata, quanto all'intero ammontare delle spese, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
Le spese di CTU, che in favore del consulente gravano solidalmente a carico di entrambe le parti in causa, vanno, nei rapporti interni tra i debitori, poste per un terzo a carico di parte attrice, e per i restanti due terzi a carico della società convenuta.
7. E', in ultimo, appena il caso di aggiungere che va dichiarato inammissibile l'intervento volontario adesivo della , non Controparte_2
avendo detto soggetto palesato di aver alcun interesse giuridicamente apprezzabile a partecipare al giudizio (non risulta ad essa imputato in alcun modo il rapporto di lavoro della ricorrente né essa ha chiarito quali siano i suoi rapporti con la convenuta
[...]
. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 805 dell'anno 2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento adesivo volontario della
[...]
; Controparte_2
13 2) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la CP_8 Controparte_7
in persona del l.r. p.t., a corrispondere alla ricorrente, a titolo
[...]
di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso con detta società, per le causali meglio specificate in parte motiva, la somma lorda di € 15.424,54, oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3) condanna la soc. in pers. Controparte_7
del l.r. p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 3.300,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al Difensore
antistatario, dichiarando compensate dette spese tra le parti per un terzo;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, per un terzo a carico del ricorrente,
per due terzi a carico della società convenuta, ferma restando la solidarietà tra le parti nei riguardi del Consulente.
Salerno, 4.1.2024.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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