Art. 3.
L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalita' e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalita' e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.