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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1806/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Errico Bancheri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 22.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1 intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ricorso.
2. Le Parti vivranno separate nel reciproco rispetto;
il IG si impegna a Parte_2
reperire altra abitazione ove trasferire la propria residenza e dimora, entro il mese di maggio
2025. Sino a che vivrà nell'immobile già casa familiare, quest'ultimo si impegna a contribuire al 50% delle spese per il vitto e alloggio impegnandosi a mantenere un clima sereno e collaborativo nell'abitazione.
Per_ 3. La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre nell'immobile di Genova, via del Carretto 10/10, che rimane assegnata a quest'ultima.
4. Il IG si impegna a trasferire il proprio 50% della casa familiare in Parte_2
Genova Via del Carretto 10/10, censita a NCEU Sez SEP, Foglio 56, part. 779, sub. 26, cat.
A/3, rc. 653,32, con i relativi arredi, accessori e pertinenze, alla NO , che Parte_1
accetta, quale elemento essenziale e collegato alla risoluzione della crisi e comunque quale conciliazione giudiziale dei rapporti patrimoniali. La NO si farà carico esclusivo Pt_1
2 delle spese notarili per la formalizzazione del predetto trasferimento immobiliare, accollandosi inoltre il pagamento delle rate residue del mutuo gravante l'immobile a partire dal mese successivo a quello in cui verrà stipulato l'atto notarile fino alla sua estinzione. Le parti richiedono sin d'ora l'esenzione dalle imposte del trasferimento immobiliare, in quanto il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (circolare n. 27E del 21 giugno 2012).
5. Il IG si impegna a corrispondere alla NO , a titolo di Parte_2 Parte_1
concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400 (quattrocento/00).
L'importo di cui sopra verrà corrisposto dal padre, a mezzo bonifico bancario, entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese aprile 2025 e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali.
Il Signor acconsente che l'assegno unico per la famiglia venga percepito Parte_2
integralmente dalla Sig.ra e si impegna sin da ora a sottoscrivere ogni documento o Pt_1
dichiarazione che fosse necessaria a tale scopo.
6. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa alla figlia, per esempio (con elencazione non tassativa) in tema salute, educazione religiosa e scolastica, attività sportive, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
La figlia, quindi, verrà educata sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze della minore.
Entrambi i genitori potranno comunicare quotidianamente con la figlia in via telefonica quando si trova con l'altro genitore (una volta al giorno).
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni i quali parteciperanno alla vita della minore.
I genitori, quando hanno con sé la figlia, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località nei periodi di vacanza ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
7. Tenuto conto della situazione lavorativa del IG , lo stesso potrà tenere con Parte_2
sé la figlia nei seguenti termini, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra le parti:
3 - il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dall'uscita da scuola (ore 16 circa) alle ore 21 quando la bambina verrà riaccompagnata a casa dopo cena;
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 31/5 di ogni anno. In tali periodi sono sospese le frequentazioni con l'altro genitore;
- nel periodo natalizio: secondo l'alternanza annuale il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore;
- festività di Pasqua: ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il successivo lunedì dell'Angelo con l'altro;
- nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
Qualora un genitore non potesse tenere la figlia per impegni personali o lavorativi sarà tenuto a darne avviso all'altro con congruo anticipo (senza che ciò costituisca inadempimento).
Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori, che dovranno comunque assicurare alla figlia un assetto regolare e ordinato di incontri tenendo conto dei desideri della bambina.
In funzione dell'attività lavorativa paterna, in vista di maggiori disponibilità di tempo, gli orari e le frequentazioni potranno essere adeguate previo accordo tra le parti sempre nell'ottica dell'interesse della bambina.
8. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore come da
Protocollo predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016 e successivi aggiornamenti
(da intendersi qui integralmente richiamato). Le spese relativa ad un'attività sportiva e/o musicale si considera fin d'ora preventivamente approvata tra i genitori.
Per_ 9. I genitori concordano che le detrazioni fiscali per le spese riconducibili alla figlia spettino ad entrambi in misura del 50% ciascuno.
10. Le Parti danno atto di aver regolato in precedenza i reciproci rapporti economici, ad eccezione del conto corrente n 15907 Monte dei Paschi di Siena cointestato e collegato al
4 mutuo che rimarrà aperto per consentire alla NO i pagamenti dei ratei mensili Pt_1
come previsto al punto 4. Gli arredi e mobilia dell'immobile già casa familiare rimangono acquisiti definitivamente alla NO . Pt_1
11. Con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano.
12. Le Parti si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quelli della figlia, documenti che, per quest'ultima, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
13. Spese compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Errico Bancheri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 22.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1 intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ricorso.
2. Le Parti vivranno separate nel reciproco rispetto;
il IG si impegna a Parte_2
reperire altra abitazione ove trasferire la propria residenza e dimora, entro il mese di maggio
2025. Sino a che vivrà nell'immobile già casa familiare, quest'ultimo si impegna a contribuire al 50% delle spese per il vitto e alloggio impegnandosi a mantenere un clima sereno e collaborativo nell'abitazione.
Per_ 3. La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre nell'immobile di Genova, via del Carretto 10/10, che rimane assegnata a quest'ultima.
4. Il IG si impegna a trasferire il proprio 50% della casa familiare in Parte_2
Genova Via del Carretto 10/10, censita a NCEU Sez SEP, Foglio 56, part. 779, sub. 26, cat.
A/3, rc. 653,32, con i relativi arredi, accessori e pertinenze, alla NO , che Parte_1
accetta, quale elemento essenziale e collegato alla risoluzione della crisi e comunque quale conciliazione giudiziale dei rapporti patrimoniali. La NO si farà carico esclusivo Pt_1
2 delle spese notarili per la formalizzazione del predetto trasferimento immobiliare, accollandosi inoltre il pagamento delle rate residue del mutuo gravante l'immobile a partire dal mese successivo a quello in cui verrà stipulato l'atto notarile fino alla sua estinzione. Le parti richiedono sin d'ora l'esenzione dalle imposte del trasferimento immobiliare, in quanto il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (circolare n. 27E del 21 giugno 2012).
5. Il IG si impegna a corrispondere alla NO , a titolo di Parte_2 Parte_1
concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400 (quattrocento/00).
L'importo di cui sopra verrà corrisposto dal padre, a mezzo bonifico bancario, entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese aprile 2025 e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali.
Il Signor acconsente che l'assegno unico per la famiglia venga percepito Parte_2
integralmente dalla Sig.ra e si impegna sin da ora a sottoscrivere ogni documento o Pt_1
dichiarazione che fosse necessaria a tale scopo.
6. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa alla figlia, per esempio (con elencazione non tassativa) in tema salute, educazione religiosa e scolastica, attività sportive, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
La figlia, quindi, verrà educata sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze della minore.
Entrambi i genitori potranno comunicare quotidianamente con la figlia in via telefonica quando si trova con l'altro genitore (una volta al giorno).
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni i quali parteciperanno alla vita della minore.
I genitori, quando hanno con sé la figlia, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località nei periodi di vacanza ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
7. Tenuto conto della situazione lavorativa del IG , lo stesso potrà tenere con Parte_2
sé la figlia nei seguenti termini, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra le parti:
3 - il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dall'uscita da scuola (ore 16 circa) alle ore 21 quando la bambina verrà riaccompagnata a casa dopo cena;
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 31/5 di ogni anno. In tali periodi sono sospese le frequentazioni con l'altro genitore;
- nel periodo natalizio: secondo l'alternanza annuale il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore;
- festività di Pasqua: ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il successivo lunedì dell'Angelo con l'altro;
- nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
Qualora un genitore non potesse tenere la figlia per impegni personali o lavorativi sarà tenuto a darne avviso all'altro con congruo anticipo (senza che ciò costituisca inadempimento).
Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori, che dovranno comunque assicurare alla figlia un assetto regolare e ordinato di incontri tenendo conto dei desideri della bambina.
In funzione dell'attività lavorativa paterna, in vista di maggiori disponibilità di tempo, gli orari e le frequentazioni potranno essere adeguate previo accordo tra le parti sempre nell'ottica dell'interesse della bambina.
8. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore come da
Protocollo predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016 e successivi aggiornamenti
(da intendersi qui integralmente richiamato). Le spese relativa ad un'attività sportiva e/o musicale si considera fin d'ora preventivamente approvata tra i genitori.
Per_ 9. I genitori concordano che le detrazioni fiscali per le spese riconducibili alla figlia spettino ad entrambi in misura del 50% ciascuno.
10. Le Parti danno atto di aver regolato in precedenza i reciproci rapporti economici, ad eccezione del conto corrente n 15907 Monte dei Paschi di Siena cointestato e collegato al
4 mutuo che rimarrà aperto per consentire alla NO i pagamenti dei ratei mensili Pt_1
come previsto al punto 4. Gli arredi e mobilia dell'immobile già casa familiare rimangono acquisiti definitivamente alla NO . Pt_1
11. Con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano.
12. Le Parti si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quelli della figlia, documenti che, per quest'ultima, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
13. Spese compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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