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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/05/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14081/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 7.5.2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 25.7.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in P_ complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/10/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 7.5.2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (74%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 25.7.2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14081/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 7.5.2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 25.7.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in P_ complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/10/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 7.5.2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (74%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 25.7.2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno