Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 05/05/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. Sent. 76/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente
TA ET UD
Laura De Rentiis UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30974 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
LL CE, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente a [...], rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Versace ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Bologna, via Nicolò Dall’Arca n. 24, PEC: giuseppe.versace@pecstudio.it.
Nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026, con l’assistenza del segretario Irene Laganà, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Marcella Tomasi e l’avvocato Giulia Valmacco, con delega dell’avv. Giuseppe Versace, per la convenuta.
AT
Con atto di citazione depositato in Segreteria 17 ottobre 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio LL CE per sentirla condannare «al pagamento della somma complessiva pari ad euro 19.595,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Mini-stero dell’Istruzione e del Merito, e delle spese di giustizia in favore dello Stato».
Il Procuratore regionale esponeva che, in data 26.10.2017, la convenuta presentava domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, per il triennio 2017-2020, presso l’ISISS Antonio Sant’Elia di Cantù attestando di aver conseguito, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica per operatori dei servizi sociali nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto Passarelli di Marco di Castellabate con votazione 100/100. In ragione di detta domanda, otteneva una posizione in graduatoria utile per il profilo professionale di collaboratore scolastico e, quindi, stipulava con diversi istituti scolastici contratti di lavoro per lo svolgimento di attività di supplenza susseguitesi nel tempo.
Nella citazione, il Procuratore allegava i fatti e deduceva le prove per giungere alla conclusione che la convenuta non avesse conseguito la qualifica di operatore dei servizi sociale, stante la falsità della pergamena di diploma n. 109813*2012 che riportava la votazione di 100/100. Precisava che la LL non avesse mai conseguito il titolo durante la sessione straordinaria di agosto 2013, presso l’Istituto Statale “D. Rea” di Nocera Inferiore in quanto, la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami rinvenuti e sequestrati nel corso di una indagine penale, avevano dichiarato che detta sessione non era mai stata tenuta.
Quindi, la Procura erariale concludeva che la convenuta, avvalendosi di false attestazioni e producendo documentazione falsa, aveva percepito indebite retribuzioni pari ad € 19.595,28.
La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica, in data 05.05.2025, dell’invito a dedurre alla presunta responsabile. Con il predetto invito a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora della presunta responsabile ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ..
L’invitata presentava deduzioni, senza chiedere di essere audita ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la convenuta, in data 9 marzo 2026, si costituiva in giudizio a ministero dell’avvocato Giuseppe Versace, formulando le testuali conclusioni: «DICHIARARE INAMMISIBILE e comunque RIGETTARE per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice. Per l’effetto, mandare ASSOLTA la signora CE LL da qualsiasi voglia addebito. In via estremamente gradata e salvo gravame, nell’esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l’addebito posto a carico del convenuto. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente. Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
In sintesi, la difesa esponeva che il giudizio penale con cui veniva accertata la falsità del diploma non si era ancora concluso e che, in ogni caso, l’Amministrazione aveva goduto delle prestazioni rese dalla convenuta.
Nell’udienza del 15 aprile 2026 entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
DI
Ai fini dell’esame della fondatezza nel merito dell’azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alla condotta illecita contestata alla convenuta che è stata materialmente causativa dell’evento qualificabile come danno erariale e che, a sua volta, è giuridicamente causa delle conseguenze dannose risarcibili in questa sede.
La Procura erariale, più nello specifico, contesta ad LL CE di aver presentato, in data 26.10.2017, domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, per il triennio 2017-2020, presso l’ISISS Antonio Sant’Elia di Cantù attestando, quale titolo di accesso, di aver conseguito, nell’anno scolastico 2012/2013, il diploma di Qualifica Professionale per Operatore dei Servizi Sociali presso l’Istituto Passarelli di Marco di Castellabate (SA) con votazione 100/100 (diploma n. 109813/2012 del 10.10.2014). In ragione di detta domanda, l’odierna convenuta ha ottenuto una posizione in graduatoria utile per il profilo professionale di collaboratore scolastico e, quindi, ha stipulato con diversi istituti scolastici contratti di lavoro per lo svolgimento di attività di supplenza susseguitesi nel tempo.
I contratti di lavoro de quibus, indicati pedissequamente alle pagg. 5 e 6 dell’atto di citazione, si sono susseguiti, con alcune interruzioni, dal 20 novembre 2018 fino al 30 giugno 2020. Nell’atto di citazione, la Procura ha, altresì specificato, che la LL ha goduto dell’intera retribuzione anche se, nel periodo 04.12.2019 – 29.02.2020, è stata collocata in astensione obbligatoria per complicanze gestazionali e, nei periodi 01.03.2020 – 10.04.2020 e 11.04.2020 - 30.06.2020, ha goduto dell’astensione obbligatoria per gravidanza.
In data 17.12.2020, il Dirigente Scolastico dott. Lucio Benincasa dell’Istituto “Antonio Sant’Elia” di Cantù (CO), ha comunicato alla odierna convenuta, decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia del personale ATA – triennio scolastico 2017/2020 prorogato per l’anno scolastico 2020/2021 (prot. n. 5616/U) (doc. n. 18 allegato alla citazione).
Nella citazione, il Procuratore, oltre ad allegare i predetti fatti producendo le determine con le quali erano state conferite le supplenze, ha anche dedotto le seguenti prove: gli atti relativi all’indagine penale (proc. pen. 407/2019) condotta dalla Procura presso il Tribunale di Vallo della Lucania che aveva avuto origine dalla denuncia del dott. Cimino presentata alla Guardia di Finanza di Napoli il 15.11.2018 (doc. 4, all. 2.1 della citazione); i registri e i verbali d’esame della sessione straordinaria che l’Istituto Statale “D. Rea” di Nocera Inferiore aveva asserito che si fosse tenuta nell’agosto 2013 (fatto smentito dalla totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami); il decreto di rinvio a giudizio della convenuta per i reati di cui all’art. 476 co. 2 c.p. ed art. 640 co. 2 n. 1 c.p. (atto di citazione, doc. 1, all. 1, pag. 166 e doc. 17, all. 1, pag. 177 – capi di imputazione nn. 577-578).
In sede di costituzione, la difesa della convenuta eccepisce che «il procedimento de quo è pendente con l’apertura del dibattimento al 16 aprile 2026, per cui allo stato non vi è alcuna sentenza che abbia accertato la “falsità” del titolo e la penale responsabilità della signora CE LL in relazione ai reati a lei ascritti».
Questo Collegio osserva che l’eccezione formulata dalla difesa non assurge a fatto impeditivo per l’accoglimento della domanda attorea in quanto la Procura erariale ha provato i fatti costituivi relativi alla condotta illecita imputabile alla convenuta per addivenire all’accertamento della sua responsabilità erariale.
In particolare, questo Collegio osserva che l’eccezione della difesa è priva di fondamento da un punto di vista giuridico e processuale: è pacifico che la giurisdizione penale e la giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e la «giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale» (ex multis Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2005, n. 20343).
Alla luce del combinato disposto degli articoli 106 c.g.c., e art. 295 c.p.c., «la sospensione del processo dinanzi la Corte dei conti può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)» (ex plurimis, C. conti, Sez. Riun., ord. n. 12/2018).
Ne consegue che «non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile» (C. conti, Sez. Riun., ord. n. 9/2018).
Vige, dunque, l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, compresa quella penale, ovviamente fatto salvo l’accertamento in sede penale con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento in ragione dell’art. 651 e ss. c.p.p. o fatto salvo il caso delle sentenze penali irrevocabili di proscioglimento nei limiti di quanto stabilito dal successivo art. 652 c.p.p. (ex multis, C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21, C. conti Sez. II Appello, sent. n. 670/2018; Sez. I Appello, sent. n. 18/2012).
D’altra parte, l’autonomia del giudizio contabile da quello penale non è nemmeno inficiata dalla c.d. circolazione probatoria degli elementi di prova acquisiti in sede di processo o di indagine penale. In questo senso, la giurisprudenza contabile ha affermato che «l’autonomia del processo amministrativo-contabile rimane ferma anche qualora vengano ivi acquisiti elementi di prova già raccolti nel processo penale» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21 che richiama Sez. I App., sent. n. 441 del 28.11.2018; Sez. I App., sent. n. 527 del 5.12.2017; sez. I Appello, sent. n. 265/2019). Infatti, «il giudizio amministrativo-contabile involge valutazioni sulla condotta dei convenuti che afferiscono alla responsabilità per il danno erariale, caratterizzata da autonomi elementi costitutivi» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21).
In questo senso, le Sezioni riunite di questa Corte hanno precisato che «la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti» (C. conti, Sez. Riun., ord. n. 1 del 2017). Inoltre, sempre in ambito probatorio, stante la riconducibilità della responsabilità contabile all'archetipo della responsabilità patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria – recuperatoria, nonché stante «l’evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27 Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale)», vanno differenziati gli «standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse, ed in ultima analisi la c.d. “regola di giudizio”». Conseguentemente, «l'attività investigativa esperita dalle forze di polizia, di norma compendiata in atti pubblici, così come la documentazione amministrativa acquisita, ben possono costituire corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processual-civilistici (cfr: artt. 94 e ss. c.g.c), indipendentemente dal valore probatorio ad essi riconoscibile in sede penale, sulla scorta della diversa e peculiare disciplina processual-penalistica» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21 che richiama Sezioni riunite sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015).
Allo stato, infatti, è documentalmente provato che la convenuta è stata rinviata a giudizio per i reati di cui all’art. 476 co. 2 c.p. ed art. 640 co. 2 n. 1 c.p. e la difesa nulla ha dedotto sul piano fattuale in merito all’effettivo conseguimento del titolo di studio in questione: il capo di imputazione fa riferimento proprio alla falsa autocertificazione contenuta nella domanda di inserimento in graduatoria poiché il diploma di qualifica corrispondente al nr. seriale 109813*2012 (ossia, quello prodotto in copia dalla convenuta all’ISISS Antonio Sant’Elia di Cantù) non è mai stato consegnato all’Istituto Passarelli. Si richiama, in proposito, la Circolare MIUR n. 51/2010 che ricorda che i diplomi, costituenti carte valori, vengono stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato per conto del MEF – Dipartimento del Tesoro e consegnati alle scuole tramite gli Uffici Scolastici Territoriali. La consegna dei diplomi successiva alla conclusione degli esami ha l’obiettivo di non produrre giacenze presso le scuole, venendo i diplomi forniti in base al fabbisogno reale, come da tempestiva comunicazione da effettuare da parte delle medesime scuole. Dunque, la circostanza che l’Istituto professionale interessato (ossia, il Passarelli) non abbia chiesto il rilascio di un diploma a nome di LL CE dimostra che l’odierna convenuta non può essere in possesso di un diploma che certifichi il possesso del titolo di studio.
Concludendo sul punto, alla luce di quanto sin qui detto, il Collegio ritiene fondata e provata la sussistenza della condotta illecita contestata dalla Procura erariale alla convenuta. La condotta illecita sin qui descritta, inoltre, essendosi tradotta nella sottoscrizione di una dichiarazione falsa è ex se connotata dall’elemento soggettivo doloso: è ovvio che la convenuta non poteva non essere cosciente e consapevole di non aver frequentato l’istituto professionale dove asseriva di essersi diplomata.
Accertati gli elementi costitutivi della fattispecie illecita foriera di danno erariale, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla quantificazione del danno indicato, nell’atto di citazione, nella somma di € 19.595,28, ossia nell’importo corrispondente alle somme percepite da LL CE in relazione ai periodi di lavoro come collaboratore scolastico presso le scuole statali indicate nell’atto di citazione, in assenza del titolo di studio prescritto per l’accesso al profilo professionale in questione e falsamente dichiarato in sede di domanda di inclusione delle graduatorie.
La quantificazione delle retribuzioni percepite dalla convenuta nel corso del rapporto di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione è documentalmente provata e non contestata.
La difesa della convenuta, tuttavia, ha eccepito l’esistenza di una utilità in capo all’Amministrazione per le mansioni di lavoro di fatto svolte.
La costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell’ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, integra una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell’ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, secondo questo indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità ex art.1, co. l-bis, n. 20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., ex pluribus, C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).
Detto ciò, tuttavia, anche in caso di ritenuta nullità “radicale” del negozio costitutivo del rapporto di lavoro (comunque esclusa dalla giurisprudenza di questa Sezione con indirizzo oggi avallato in appello come di seguito chiarito: cfr. C. conti, sez. Lombardia, sentenze 4 febbraio 2026 n.31, 1 dicembre 2025, n.187, 27 ottobre 2025 n.157, 19 settembre 2025 n.138, 24 febbraio 2025 n.32, 27 maggio 2024 n.97, 5 agosto 2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187), l’attività prestata dal lavoratore non è, in linea di principio, assolutamente priva di qualsiasi utilità per l’Amministrazione. In questo senso, la giurisprudenza contabile ha affermato che la ponderazione delle utilità acquisite in concreto dall’Amministrazione vadano valutate anche alla luce della professionalità collegata al titolo di studio richiesto per lo svolgimento delle mansioni in concreto svolte ma, di fatto, non possedute dal prestatore d’opera. In questo senso, pur non intendendolo come principio di “generale valenza”, possono essere considerate utilità «quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. Ciò non si verifica, ad esempio, nelle attività esecutive e d’ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l’assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso” (C. conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 124/2024 che richiama Appello, Sez. 3^, sent. n. 279 del 26.10.2001).
Detto orientamento di questa Sezione è stato recentemente confermato dalla sentenza pronunciata in sede di appello da questa Magistratura contabile (sent. n. 63 del 1° aprile 2026) che, proprio con riferimento all’attività prestata da un collaboratore scolastico privo di adeguato titolo, ha ribadito che, stante il “carattere di genericità” delle mansioni effettivamente svolte, non possa escludersi in assoluto una parziale utilità in capo all’Amministrazione per la prestazione ricevuta dal lavoratore al quale erano state assegnate mansioni non caratterizzate da una particolare professionalità.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, ai fini della quantificazione del danno, questo Collegio ritiene che il pregiudizio arrecato all’Amministrazione di appartenenza debba essere quantificato in misura inferiore (più precisamente, nel trenta per cento) rispetto a quella indicata dall’Organo requirente alla luce del fatto che la prestazione lavorativa resa in assenza di titolo valido si è esplicata anche in mansioni di tipo meramente esecutivo.
L’utilità in capo all’Amministrazione è stata così determinata da questo Collegio in quanto la Procura ha allegato il fatto (non contestato dalla difesa della convenuta) che la prestazione non sempre è stata concretamente svolta dalla LL. In particolare, nel corso del rapporto di fatto svoltosi, con alcune interruzioni, tra il 20 novembre 2018 e il 30 giugno 2020, la LL ha goduto dell’intera retribuzione anche se, nel periodo 04.12.2019 – 29.02.2020, è stata collocata in astensione obbligatoria per complicanze gestazionali e, nei periodi 01.03.2020 – 10.04.2020 e 11.04.2020 - 30.06.2020, ha goduto dell’astensione obbligatoria per gravidanza. Dunque, in questi periodi di astensione, neanche da un punto di vista fattuale si può ritenere che l’Amministrazione abbia ricevuto un’utilità per le mansioni di fatto assegnate alla LL.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta condannando la convenuta al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della somma di euro 13.700,00 già rivalutata al deposito della presente sentenza, oltre interessi a decorrere dalla data del suo deposito e sino alla data dell’effettivo pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico della convenuta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna LL CE (C.F. [...]) al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della somma di euro 13.700,00 (euro tredicimilasettecento/00) oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell’effettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 77,10 (settantasette/10).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
L’estensore Il Presidente
(dott. Laura De Rentiis) (dott. Vito Tenore)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 05/05/2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
Firmato digitalmente