Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 963/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] Ravenna;
nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – Ravenna;
nata a [...] il [...] ( CP_2 C.F._3 residente in [...] – Ravenna;
nato a [...] il [...] ( ) residente Parte_2 C.F._4 in via Irpinia, 8/a – Ravenna, difese e difeso dalle avv. CELATTI MARIA FEDERICA e CHIARA RINALDI
ATTRICI
e
, c.f. Controparte_3
, difesa dall'avv. DALMONTE DONATELLA P.IVA_1
, nata in [...] in data [...], c.f. Controparte_4
, difesa dall'avv. Francesca Giardini C.F._5
CONVENUTE
e c.f. Controparte_5 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
e c.f. , difesa dall'avv. Controparte_6 P.IVA_2
Salvatore Ciccopiedi
1
TERZA CHIAMATE
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , e hanno proposto ricorso ex art. 702 bis Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2
c.p.c. chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del decesso della nonna avvenuto in data 11.5.2018 e cagionato dall'errore Persona_1 medico, commesso dai sanitari che hanno avuto in cura la paziente nell'ambito di un ricovero presso la consistito nell'eccessivo dosaggio del farmaco Controparte_3
Methotrexate. I ricorrenti domandano, in particolare, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno morale.
2. Si è costituita contestando la sussistenza del dedotto rapporto Controparte_3 parentale ed evidenziando che la paziente era comunque affetta da altre patologie. La convenuta ha poi chiamato in causa la propria assicurazione ( ), Controparte_6 proponendo altresì domanda di regresso nella misura del 50% nei confronti dei medici convenuti per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
3. Si è costituita la dott.ssa , contestando la sussistenza del dedotto rapporto CP_4 parentale e chiedendo che l'eventuale condanna sia limitata al quantum di responsabilità accertato. La convenuta ha poi chiamato in causa la propria assicurazione, Controparte_7
4. Si è costituita aderendo alle difese della propria assicurata ed Controparte_8 evidenziando che l'eventuale condanna dovrebbe essere limitata, come da condizioni contrattuali, alla quota di responsabilità della propria assicurata. L'assicurazione ha poi rappresentato che in base alle suddette condizioni contrattuali, inoltre, non vengono riconosciute le spese legali nel caso in cui l'assicurato, come nel caso di specie, abbia nominato autonomamente un proprio difensore.
5. Si è costituita deducendo l'inoperatività della Controparte_6 polizza, prevista con clausola claims made che prevede la copertura assicurativa per tutti i sinistri per i quali sia stata avanzata una richiesta di risarcimento per la prima volta durante il periodo di durata della polizza stessa;
nel caso di specie: “La durata della polizza n. 10513252Q, come stabilita nel suo frontespizio, è dalle ore 24:00 del
1.1.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2018 Senonchè nella fattispecie in questione, i fatti di cui causa sono stati fatti oggetto per la prima volta di un richiesta di risarcimento da parte dei ricorrenti sigg.ri , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e solo in data 4.11.2021, con l'inoltro della relativa PEC alla CP_2 Parte_2
.”. Eccepisce l'assicurazione, inoltre, l'inooperatività della Controparte_9 polizza con riguardo alla quota di responsabilità dei medici non dipendenti, nonché l'inooperatività della polizza nel caso in cui i medici liberi professionisti non abbiano sottoscritto una propria polizza di assicurazione individuale (art.
4.3 cga). CP_6 deduce, poi, l'assenza di prova sia con riguardo all'an, non avendo partecipato al 2 giudizio RG 550/2019, introdotto dai figli della paziente deceduta, definito con sentenza n. 264/2022, ove è stata accertata la responsabilità dei convenuti, sia con riguardo al quantum.
6. La causa è stata istruita con l'audizione dei testi madre di Testimone_1 Pt_1
e , e compagna del padre di e Controparte_1 Testimone_2 Pt_1 CP_1
. All'esito dell'istruzione della causa, le domande degli attori sono risultate
[...] fondate nei limiti di seguito indicati.
7. Va innanzitutto osservato che, quanto all'an della responsabilità di CP_3
e dei due medici convenuti non possono esservi dubbi. Questo giudice ritiene di
[...] aderire alle valutazioni, concordi a quelle svolte in sede penale – ove i medici qui convenuti sono stati ritenuti colpevoli in primo grado del reato di omicidio colposo sulla scorta della perizia della prof.ssa – svolte nella sentenza n. Persona_2
264/2022, utilizzabile quale prova atipica, le cui motivazioni sul punto vengono qui trascritte e integralmente condivise: “Orbene causa della morte di , Persona_1 come accertato in sede penale (doc. 5 fascicolo attoreo), risulta “un rapido decadimento della funzione cardiaca più verosimilmente connesso ad una alterazione del ritmo e/o della conduzione in anemizzazione ingravescente da Methotrexate in anziano fragile”. Il CTU nominato nella presente causa dott.ssa ha posto Persona_3 in evidenza l'alta tossicità del farmaco Methotrexate e le conseguenze mortali (ben note a qualsivoglia sanitario) a seguito di sovradosaggio dello stesso. “E' importante notare che la tossicità può risultatre fatale anche con una dose pari a 2 mg somministrata giornalmente per soli 6 giorni”. Risulta incontestato che per un inescusabile e fatale errore alla anziché 7,5 mg di Methotraxate alla settimana Per_1 fossero stati somministrati 7,5 mg al giorno per almeno 12 giorni determinando l'intossicazione fatale della paziente. Il perito in sede penale ha rilevato che “la condotta posta in essere dal medico dell di Ravenna Controparte_3 che ha effettuato la prescrizione del Metotrexate in data 25 aprile 2019, mercoledì, è viziata da negligenza ed imperizia in quanto ha posto in cartella clinica la prescrizione del Metotrexate indicando solo l'inizio e l'ora di somministrazione (13.00) senza annotare la cadenza settimanale né tantomeno il giorno della settimana nel caso di specie il lunedì come dato anamnesico accluso in cartella in cui effettuare la somministrazione (…) Il perito in sede penale ha osservato che “la condotta dei medici dell'ospedale di Ravenna che hanno seguito il caso dal 5 maggio Controparte_3
2018 fino all'8 maggio 2018 è viziata da imperizia i quali omettevano di rivalutare clinicamente la paziente nonostante la variazione del quadro clinico…i medici, invece continunano fino all'8 maggio a non porre la correlazione diagnostica con la tossicità da Metotrexate”. Riguardo alla condotta tenuta dai due medici responsabili del reparto ove la r aricoverata, dott. e dott,ssa Per_1 Controparte_5 Controparte_4
, il CTU dott.ssa rileva che “i sanitari che sono poi intervenuti
[...] Persona_3 successivamente hanno omesso di controllare quanto scritto dalla collega…perseverando in una sorta di gestione automatica della sig. ant'è che Per_1 in data 30.5.2018 erano già pronti a dimetterla (…). Risulta inoltre dal diario clinico integrato alla cartella come i due medici di reparto fossero in servizio ed avessero 3 visitato la (…) anche nei giorni antecedenti il 5 maggio perseverando nel non Per_1 modificare la errata posologia del Methotrexate. La CTU conclude nel ritenere sussistente nel caso specifico un “lampante profilo di malpractice” identificabile in una “eccessiva e protratta somministrazione di Methotrexate che costituisce una chiara colpa per negligenza””. La CTU ha quindi ravvisato un concorso Per_3 causale nel verificarsi dell'evento dannoso del 50% in pari quota in capo ai tre medici convenuti e del restante 50% in capo alla struttura, valutazione con cui l'odierno giudicante, così come il giudicante della causa RG 550/2019, ritiene di concordare, e dalle quali consegue l'accertamento della responsabilità dei convenuti pur secondo i più rigorosi canoni dell'art. 2043 c.c. (tale è da qualificare la domanda qui proposta). Va in proposito chiarito, alla luce delle argomentazioni esposte dai convenuti e dalle terze chiamate, che la condotta dei sanitari ha cagionato la morte della paziente Per_1
e non soltanto una perdita di chance, poiché è stato accertato che, se non fosse stato somministrato i Methotrexate secondo l'errato dosaggio sopra indicato, l'evento morte non si sarebbe verificato per come effettivamente verificatosi;
e, in proposito, è il caso di rammentare che il secondo polo del giudizio causalistico è costituito dall'evento hic et nunc.
8. Occorre a questo punto verificare se gli attori, nipoti di abbiano Persona_1 fornito prova in giudizio dell'esistenza del rapporto parentale.
Vanno preliminarmente svolte due premesse.
9. La prima è che il danno da perdita del rapporto parentale comprende sia la componente dinamico – relazionale sia la componente del danno morale, entrambe conseguenze della lesione della stessa situazione giuridica lesa (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 761 del 12/01/2025). Non può, pertanto riconoscersi un risarcimento per la perdita del rapporto parentale in aggiunta al danno morale;
in sostanza, il danno da perdita del rapporto parentale comprende le conseguenze ordinariamente riconducibili alla lesione del diritto al mantenimento di un certo rapporto personale con il congiunto, conseguenze che si dipanano su un duplice piano, quello morale e quello dinamico – relazionale, da ritenersi perciò entrambe ristorate con il risarcimento per la perdita del rapporto.
10. La seconda è la seguente. Il rapporto nipote/nonno (al contrario del rapporto nonno/nipote) non rientra tra quelli ricompresi nella famiglia nucleare e considerati dalle tabelle milanesi, le quali, infatti, prevedono una tabella a punti dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, del figlio, del coniuge e dei soggetti assimilati (parte dell'unione civile e convivente di fatto) e una tabella a punti dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello o del nipote. Non esiste invece una tabella a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal nipote per la perdita del nonno. Con riguardo alla presunzione relativa in ordine all'esistenza di un danno da perdita del rapporto parentale, la S.C. afferma “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della 4 vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024), affermando perciò, a contrario, che non è applicabile un'analoga presunzione di sussistenza di un danno conseguenza a rapporti diversi da quelli indicati, e cioè anche nel caso in cui il nipote perda il nonno. Di conseguenza, nel caso in cui il nipote chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale a causa del decesso del nonno, questi è onerato della prova dell'esistenza di tale rapporto (proprio in casi analoghi, la S.C. afferma, implicitamente sconfessando l'esistenza di una presunzione iuris tantum, che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.”, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020). Occorre perciò verificare se gli attori abbiano fornito la prova dell'esistenza e dell'intensità del rapporto parentale.
11. Ritiene il giudicante che tale prova sia stata raggiunta, sulla scorta delle testimonianze assunte (cfr. verb. ud. 10.7.2024), da cui è emerso un rapporto molto stretto tra nonna e nipoti sin dalla tenera età di questi ultimi: e Pt_2 CP_2 avevano persino una propria camera a casa della nonna, pranzavano sovente dalla nonna dopo scuola, venivano da questa accompagnati alle attività pomeridiani e trascorrevano insieme parte dei weekend (cfr. dichiarazioni di Testimone_3 mamma di e zia di e cfr anche la risposta ai capp. 8, Parte_3 Pt_2 CP_2
9 11 della seconda memoria dei ricorrenti;
cfr. dichiarazioni di Testimone_2 compagna del padre di e , cap. 11 della seconda memoria Pt_1 Parte_4 parte attrice); lo stesso facevano e le quali trascorrevano spesso Pt_1 CP_1 periodi di vacanze con la nonna (cfr. dichiarazioni di risposte ai Testimone_3 capp. 13, 14, 16, 17 della seconda memoria istruttoria di parte attrice;
cfr. dichiarazioni di compagna del padre di e , cap. 11 Testimone_2 Pt_1 Parte_4 seconda memoria parte attrice). Lo stretto rapporto è proseguito in età adulta (cfr. risposte dei testi al cap. 18, nonché con riguardo ai capitoli di prova aventi ad oggetto l'attenzione dei nipoti verso le condizioni della nonna ricoverata). Le dichiarazioni dei
5 testimoni sono supportate dalla copiosa documentazione fotografica depositata da parte attrice. Ciò chiarito, e posto che, come già osservato, nel danno da perdita del rapporto parentale è ricompreso tanto il profilo dinamico – relazionale, e quindi le ripercussioni della lesione del diritto sull'esistenza del danneggiato, quanto il profilo della sofferenza soggettiva, ai fini di una corretta liquidazione del danno occorre inoltre considerare le modalità del fatto nella misura in cui abbiano provocato una maggior sofferenza;
nel caso di specie, il dolore da lutto è stato certamente acuito dalle modalità del decesso, dovuto a quella che è immediatamente apparsa come una grave negligenza imputabile ai sanitari, ossia all'avvelenamento da Methotrexate, di cui hanno immediatamente avuto piena consapevolezza i congiunti della vittima (come emerge dalla denuncia – querela depositata il giorno dopo il decesso di cfr. doc. 8 di parte Persona_1 attrice). Tutto ciò considerato, e ritenuto di dover liquidare il risarcimento del danno in via puramente equitativa, non essendo applicabili le tabelle milanesi al caso di specie, si stima equo liquidare un risarcimento per ciascuno dei nipoti pari a € 35.000. Tale somma andrà devalutata alla data dell'evento morte e rivalutata oltre interessi all'attualità (SU 1712/1995).
12. Quanto all'azione di regresso esercitata dalla struttura nei confronti dei medici, essa è certamente esperibile in quanto la colpa degli stessi va qualificata come colpa grave, in accordo con le valutazioni già espresse sul punto nella sentenza n. 264/2022 dell'intestato Tribunale. La struttura ha perciò diritto di rivalersi nei confronti dei medici qui convenuti nella misura di 1/6 ciascuno;
nulla può dirsi con riguardo all'azione di regresso nei confronti della dott.ssa non essendo parte CP_10 del giudizio, la cui quota di responsabilità viene qui accertata solo in via incidentale allo scopo di quantificare la quota di responsabilità degli altri medici.
13. compagnia assicurativa della dott.ssa , va condannata a tenere CP_11 CP_4 indenne quest'ultima da quanto sia tenuta a pagare in conseguenza della presente sentenza, ad eccezione della quota di spese legali ad essa spettante da escludersi in forza delle cga richiamate dall'assicurazione nella propria comparsa di risposta.
14. Va invece esclusa l'operatività della polizza assicurativa invocata da CP_3 nei confronti della terza chiamata, la cui domanda di garanzia va perciò rigettata. È, infatti, pacifico tra le parti che la polizza prevedesse una clausola claims made, in forza della quale erano coperte dall'assicurazone le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità della polizza assicurativa. È pacifico che la richiesta di risarcimento da parte degli odierni attori sia pervenuta successivamente al periodo di validità della polizza. In proposito, non può condividersi l'argomentazione di Controparte_3 secondo cui le richieste di risarcimento dei nipoti della ovrebbero essere attratte Per_1 nel periodo di validità della polizza in quanto collegate al sinistro denunciato dalla struttura a seguito della richiesta di risarcimento pervenuta, nel periodo di validità della polizza, da parte del marito e dei figli dell'attrice. L'art. 2 del contratto di assicurazione esclude infatti dall'oggetto dell'assicurazione qualsiasi sinistro denunciato ai sottoscrittori dopo la data di scadenza della polizza, e per sinistro si intende qualsiasi richiesta di risarcimento (come chiarito dalle definizioni contenute nel contratto). A
6 diversa conclusione non porta l'art.
3.1 richiamato dalla convenuta CP_3
(“Nell'eventualità in cui durante il periodo di durata delal Polizza venisse notificata ai Sottoscrittori una qualsiasi delle circostanze sopra previste” – ossia, qualsiasi richiesta di risarcimento o atti assimilabili – qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente dalla suddetta notifica sarà da intendersi come notificata durante il periodo di durata della Polizza”). L'argomentazione è fallace perché confonde il significato di sinistro, che non è l'evento dannoso in sé – da cui certamente derivano le richieste risarcitorie delle ricorrenti – ma la richiesta di risarcimento;
e rispetto al sinistro così correttamente inteso, la richiesta di risarcimento delle odierne attrici non può ritenersi in rapporto di consequenzialità.
15. In conclusione: e i medici convenuti vanno condannati al pagamento, CP_3 in solido tra loro, del risarcimento come sopra liquidato in favore di , Pt_1
, e . I convenuti, ove chiamati a rifondere l'intero, vanno CP_1 CP_2 Parte_2 dichiarati titolari del diritto di regresso nei confronti di ciascun coobligato in solido nei limiti dell'accertata quota di corresponsabilità. va tenuta a manlevare la CP_8 convenuta di quanto essa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno. CP_4
Va invece rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_3
CP_6
16. Le spese di lite seguono la soccombenza. I convenuti vanno condannati alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori. va condannata alla CP_8 refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta , liquidate in base allo CP_4 scaglione di valore della domanda di manleva. va condannata alla CP_3 refusione delle spese di lite sostenute da Lloyds, liquidate in misura prossimi ai minimi stante la semplicità della questione in base alla quale è stata risolta la causa tra tali parti. Va poi disposta la condanna ex art. 8, comma 4 bis d.lgs 28/2010, vigente ratione temporis, per cui “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”, di Controparte_4
e di poiché esse hanno partecipato solo formalmente alla
[...] CP_3 mediazione, dichiarando di non entrare in mediazione senza alcun giustificato motivo,
e di e di i quali non hanno partecipato neppure CP_8 Controparte_5 formalmente alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accerta la responsabilità dei convenuti relativamente al decesso di Persona_1 ripartendo le quote di responsabilità come indicato in motivazione;
b) condanna, per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_5 CP_4
al risaricmento del danno in favore degli attori, liquidato in € 35.000 ciascuno
[...] oltre devalutazione e interessi come indicato in motivazione;
7 c) dichiara ciascuno dei convenuti, ove chiamato a rifondere l'intero, titolare del diritto di regresso nei confronti di ciascun coobbligato in solido nei limiti dell'accertata quota di responsabilità;
d) condanna la terza chiamata a garantire la convenuta Controparte_7
da quanto condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno per la propria CP_4 quota di responsabilità;
e) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_3
Controparte_6
f) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in complessivi € 14.103 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
g) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_7 convenuta , liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per CP_4 legge;
h) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla terza Controparte_3 chiamata liquidate in € 8.500 oltre 15%, Controparte_6 iva e cpa se dovute e come per legge;
i) condanna , Controparte_4 Controparte_3 Controparte_7
e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_5 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio, per ciascuna parte.
Si comunichi.
18.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
8