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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5285/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Lupo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5285/2021 R.G., promossa da in persona del suo procuratore e rappresentante legale pro tempore Dott. Parte_1
, P.IVA , con sede a Milano, Piazza Tre Torri n. 3, elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata a Siracusa, Viale Scala Greca n. 321, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
nata a [...] l'[...], C.F.: residente a [...], CP_1 C.F._1
Via Traversa Sinerchia n. 1/G ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Viale Scala Greca n. 406, presso lo studio dell'Avv. Roberto Trigilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E contro
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._2 residente a [...]
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 1367/2021, pubblicata in data 10.11.2021,
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.09.2025, celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1367/2021, pubblicata in data 10.11.2021, con cui il Giudice di pace di Siracusa aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata nei confronti di CP_1
e di al fine di ottenere il ristoro per i danni subiti in occasione Controparte_2 Parte_1 del sinistro verificatosi in data 07.11.2020 in Siracusa, Contrada Sinerchia n. 1/C, allorchè la alla guida del suo veicolo targato DN309FX (ed assicurato ), nell'uscire CP_2 Pt_1 dall'immobile di proprietà di aveva recato danno al cancello in ferro battuto, CP_1 chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
In particolare l'appellante deduceva che:
- , ritenendosi non soddisfatta dell'offerta pari ad Euro 425,00 formulata in CP_1 data 05.01.2021 da nel corso delle trattative per il componimento bonario della Parte_1 controversia, proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 167/2021
R.G. innanzi al Giudice di pace di Siracusa, nei confronti di e di Parte_1
, per accertare il danno provocato da quest'ultima al cancello Controparte_2 di accesso all'area comune di residenza;
- costituitasi nel suddetto procedimento accertava, nelle more del giudizio, Parte_1 tramite l'acquisizione della documentazione anagrafica, il rapporto di filiazione tra la Sig.ra e la Sig.ra e riteneva conseguentemente la domanda CP_1 Controparte_2 risarcitoria inammissibile ex art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private;
-prima della definizione della procedura di ATP, , tuttavia, introduceva CP_1 giudizio di cognizione innanzi al Giudice di pace (ove veniva chiamata in qualità Pt_1 di terzo, su istanza di parte attrice) chiedendo la condanna di parte convenuta stante la non adeguatezza dell'offerta di (pari a 355,00 + 70,00 euro per onorario) rispetto al Pt_1 danno patito il cui preventivo era stato calcolato in euro 2.440,00;
costituitasi nel suddetto giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda Pt_1 ricorrendo i presupposti ex art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private, stante l'accertato rapporto di parentela tra le parti;
-il Giudice di pace di Siracusa, dopo avere istruito la causa, all'esito del procedimento accoglieva la domanda attorea, rilevando sia la mancata diligenza del buon padre di famiglia da parte dell'Assicurazione che avrebbe dovuto provvedere preventivamente all'accertamento del rapporto di parentela, sia la sussistenza per facta concludentia di una rinuncia dell'assicurazione a far valere l'eccezione di improcedibilità della domanda, avendo presentato l'offerta economica nella procedura di ATP;
quindi condannava in solido la convenuta ed il terzo chiamato al pagamento in favore della la somma di Euro 2.000,00 CP_1
2 quale saldo al risarcimento del danno da quest'ultima subito.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con l'atto introduttivo del presente giudizio, Pt_1
censurando le statuizioni del giudice di prime cure per erronea qualificazione del fatto,
[...] nonché per violazione delle norme codicistiche che regolano la materia contrattuale, con particolare riguardo alla disciplina dell'errore essenziale e riconoscibile e al principio di correttezza e buona fede;
e, con successiva istanza depositata in data 25.11.2021, chiedeva disporsi, Parte_1 inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con comparsa depositata in data 19.12.2021, si costituiva al solo fine di eccepire la CP_1 nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art. 164 comma 1 c.p.c..
non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_2
Con Ordinanza emessa in data 12.02.2022 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza dell'11.01.2022, rilevava la nullità della citazione in appello e ne disponeva la rinnovazione. provvedeva dunque a rinotificare l'atto di citazione alle odierne appellate e, alla Parte_1 successiva udienza del 23.06.2022 rinunciava alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata in data 11.09.2025, chiedeva dichiararsi il giudizio estinto o CP_1 improcedibile o inammissibile per difetto di procura in capo al difensore di parte appellante (il quale nel rinnovare la citazione non si era fatto rilasciare nuova procura) e per difetto di potere di rappresentanza in capo al (presunto) procuratore speciale di , Dott. , che ha Pt_1 Parte_2 rilasciato la procura al difensore di;
nonché in subordine rigettarsi l'appello perché infondato Pt_1 in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado solo in data 31.03.2023, all'udienza dell'11.09.2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , che seppure Controparte_2 regolarmente citata non si è costituita nel presente giudizio.
Devono inoltre essere disattese le eccezioni di estinzione, inammissibilità o improcedibilità dell'appello per nullità della procura in capo al difensore dell'appellante, nonché per difetto di rappresentanza in capo al Dott. nel conferire detta procura, formulate dall'odierna Parte_2 appellata.
Quanto all'eccezione di nullità della procura occorre precisare che per giurisprudenza costante la procura speciale validamente rilasciata a margine o in calce ad un atto di citazione dichiarato nullo,
3 non viene travolta dall'invalidità di tale atto ma, coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una autonomia logica e giuridica desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell'art. 82 c.p.c., nonché dal rilievo che dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa ove necessario la rinnovazione della citazione nell'ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite
(Cass. 28 aprile 2010 n. 10231).
Ed ancora, si precisa che, la procura speciale rilasciata dal difensore è negozio autonomo rispetto ad essa e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio consegua necessariamente la nullità del mandato alla lite. Quest'ultimo infatti si pone sempre come prius temporale ed è sempre un prius logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in considerazione dello ius postulandi che essa attribuisce (Cass. 11 agosto 2004
n. 15498).
In applicazione di tale principi va respinta l'eccezione preliminare di nullità della procura al difensore di non essendo necessario che lo stesso si munisse, in seguito alla disposta Pt_1 rinnovazione della citazione, di un nuovo mandato alle liti, stante appunto l'autonomia della procura originariamente rilasciata al difensore rispetto all'atto di citazione cui accede.
Anche l'eccezione sull'asserito difetto di potere di rappresentanza al conferimento della procura al difensore di in capo al Dott. , è infondata. Parte_1 Parte_2
Quest'ultima risulta essere a ciò pienamente legittimato in virtù dei poteri che gli sono stati conferiti dal Consiglio di amministrazione della Società, così come risultante alla pagina 1127 della visura camerale prodotta in atti.
Nel merito l'appello proposto da è fondato e deve essere accolto. Parte_1
Innanzitutto, va accolto il primo motivo con cui l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha sostenuto che l'acconto corrisposto da alla odierna convenuta Pt_1 equivale a una rinuncia per “facta concludentia” a far valere la oggi invocata eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria (laddove si è così espresso: “anzi essa (riferito ad Pt_1
provvedeva a corrispondere all'attrice, quanto di cui all'offerta, incassata da essa (riferito
[...] alla Sig.ra ) a titolo di acconto. Pertanto, per “facta concludentia” la convenuta CP_1
Impresa ha, di fatto, rinunciato a fare valere la invocata eccezione di improcedibilità”).
Dalla documentazione in atti risulta che, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in data 8.01.2021 abbia corrisposto alla controparte, mediante emissione di Pt_1
4 assegno, la somma di euro 425,00 — importo corrispondente all'offerta non formale ex art. 1220
c.c. — specificando che “la somma potrà essere trattenuta a titolo di acconto nel caso di non accettazione dell'offerta”.
Orbene, il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale inciso — “a titolo di acconto” — valesse quale rinuncia implicita della compagnia assicurativa al diritto di sollevare in sede giudiziale l'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria. Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa.
In primo luogo, la rinuncia a un diritto costituisce atto negoziale di natura dispositiva, che richiede una chiara e inequivoca manifestazione della volontà di abdicare a un diritto in via definitiva. Essa, pertanto, non può essere desunta in via automatica da comportamenti di mero fatto o da espressioni ambigue, ma necessita della sussistenza degli elementi essenziali del negozio giuridico richiesti dall'art. 1325 c.c., anche quando si tratti di atto unilaterale.
Nel caso di specie, dal tenore letterale della comunicazione emessa da non emergono in Pt_1 alcun modo elementi idonei a far ritenere una simile volontà abdicativa. L'espressione “potrà essere trattenuto a titolo di acconto” va infatti letta nel contesto tipico delle prassi liquidative delle compagnie assicurative, le quali, in via deflattiva e conciliativa, effettuano offerte parziali o anticipi al solo fine di favorire la composizione bonaria della controversia, senza con ciò riconoscere in radice la fondatezza della pretesa risarcitoria né rinunciare ai propri mezzi di difesa.
In tale prospettiva, il pagamento eseguito da deve essere correttamente interpretato come Pt_1 atto di correttezza negoziale ex art. 1220 c.c., volto a dimostrare la disponibilità al ristoro parziale e non come comportamento concludente di rinuncia. D'altra parte, la stessa dicitura “a titolo di acconto” presuppone la persistenza di una contestazione principale e non un riconoscimento integrale della pretesa o l'abbandono delle proprie difese.
Pertanto, il versamento parziale effettuato non è idoneo a integrare una rinuncia, né espressa né tacita, al diritto di far valere in giudizio l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, dovendo tale comportamento essere correttamente qualificato come atto meramente conservativo e strumentale al tentativo di definizione bonaria del sinistro.
In secondo luogo si rileva come in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la regola dettata dall'art. 129, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private – secondo cui il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del conducente non sono considerati terzi e, pertanto, non possono beneficiare, limitatamente ai danni alle cose, della copertura assicurativa – può essere oggetto di deroga convenzionale.
Tale deroga può essere validamente pattuita sia al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, mediante apposita clausola che estenda la copertura ai soggetti appartenenti al nucleo
5 familiare del conducente, sia successivamente al sinistro, nell'ambito di un accordo transattivo volto al risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21842/2019).
Nel caso concreto, non risulta che si sia verificata alcuna delle ipotesi sopra indicate. ha infatti dichiarato espressamente che la polizza stipulata con la sig.ra Parte_1 Parte_3 non contempla alcuna deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 129, virgola 2,
[...]
C.d.A. A fronte di tale dichiarazione, la sig.ra – che aveva interesse a dimostrare CP_1
l'esistenza della deroga – si è limitata a contestare genericamente la posizione dell'assicurazione, omettendo tuttavia di produrre in giudizio il contratto di polizza stipulato dalla figlia, dal quale si sarebbe potuta evincere l'asserita modifica convenzionale.
Parimenti, non risulta intervenuto alcun accordo transattivo tra le parti che possa essere interpretato come riconoscimento, da parte dell'assicuratore, di una deroga in favore del terzo danneggiato.
Va da ultimo evidenziato che anche ove si voglia trarre nella condotta di una rinuncia per Pt_1 facta concludentia, all'eccezione di improcedibilità, è innegabile che la volontà della stessa si è formata nell'errata percezione dell'assenza di qualsivoglia legame di parentela tra il soggetto assicurato ed il soggetto terzo che avanza pretese risarcitorie, legame la cui esistenza è stata sin dall'inizio scientemente omessa dall'odierna appellata. A riprova di ciò, la appellante, nel Pt_4 momento in cui è venuta a conoscenza, nelle more del giudizio di accertamento tecnico preventivo,
a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione, del rapporto di filiazione, ha immediatamente sollevato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private.
Per cui l'eventuale atto di rinuncia dell' a far valere in giudizio l'eccezione di inammissibilità Pt_1 risulterebbe viziato per errore nella formazione della volontà (espressione di un convincimento libero e motivato)ovvero inficiato dall'errore sulla qualità della persona dell'altro contraente.
Errore che, ai sensi dell'art. 1429 comma 1° n. 3), viene qualificato come essenziale in quanto sia stato determinante nella formazione del consenso e come tale idoneo ad invalidare ogni manifestazione di volontà anche se atto unilaterale.
Anche il secondo motivo, con cui l'odierno appellante ha censurato la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha sostenuto la colpa dell per non aver utilizzato la diligenza richiesta Pt_1 nell' accertare che non sussistesse tra le parti un rapporto di parentela (laddove scrive: “Se è vero che la convenuta impresa ha effettuato, infatti, il pagamento all'attrice nella data del 05.01.2021, è quantomeno ovvio che essa (riferito alla convenuta), essendo la diligenza del “bonus pater
6 familias”, si sarebbe dovuta preoccupare di accertare la eventuale esistenza di rapporti parentali tra l'attrice e la convenuta di tale portata e natura da rendere applicabile, alla fattispecie CP_2 per cui è causa, l'invocata norma dell'art. 129 cod. ass. Non si vede invero come la convenuta impresa, che certamente non è priva di mezzi e di risorse anche umane, altamente specializzate, non abbia ritenuto di dovere procedere a suddetto accertamento”), è fondato e va accolto.
Va detto che secondo la Giurisprudenza di legittimità la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale diventa improponibile se il danneggiato ostacola l'assicurazione nell'accertamento dei fatti, vanificando l'obiettivo deflattivo del procedimento stragiudiziale (nello specifico “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede abbia, con la propria condotta impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta” (Cass. Civ. sentenza n. 1829/2018).
Nel caso in esame, , nella lettera di denuncia del sinistro inviata alla con pec del CP_1 Pt_1
12.11.2020 e prodotta in atti, non solo ha taciuto subdolamente il rapporto di filiazione con il soggetto assicurato ingenerando così l'errore in capo alla Società assicurativa ma ha altresì dichiarato falsamente di essere la proprietaria del villino sito a Siracusa, Contrada Sinerchia n. 1 G, il cui cancello elettrico all'ingresso era stato danneggiato dall'urto con l'autovettura guidata dalla e il cui vero proprietario è il Dott. padre di circostanza CP_2 Persona_1 Pt_3 quest'ultima non contestata da parte appellata e comunque documentata in atti. Pertanto, ove a denunciare il sinistro de quo fosse stato il Dott. il medesimo cognome avrebbe potuto CP_2 insospettire la appellante inducendola ad approfondire la questione ed effettuando i dovuti Pt_4 accertamenti.
E' pertanto di tutta evidenza che ha agito in mala fede inducendo l'assicurazione in CP_1 errore, non potendosi dunque imputare a quest'ultima di aver assunto una condotta negligente.
Alla luce di quanto sopra, dunque, in accoglimento della domanda di parte appellante deve dichiararsi l'improcesibilità della domanda risarcitoria di attesa l'operatività al caso di CP_1 specie della disposizione di cui all'art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private in considerazione del rapporto di parentela tra e (in qualità di figlia CP_1 Controparte_2 della prima).
Conseguentemente i restanti motivi d'appello devono ritenersi fondati e pertanto meritevoli di accoglimento, atteso che l'improcedibilità della domanda di rende non dovuti il CP_1 risarcimento del danno e le conseguenti spese a favore della stessa.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono seguire la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022,
7 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1367/2021 del Giudice di pace di
Siracusa, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da in quanto improcedibile. CP_1
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore di delle spese di CTU svolte nel Parte_1 giudizio di ATP e come da relativo decreto quantificate e liquidate;
nonché al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 (per il primo grado di giudizio e ATP) e in Euro 2.127,00 (per il secondo grado di giudizio) per un totale complessivo di 4.627,00, oltre spese generali pari al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lupo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Lupo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5285/2021 R.G., promossa da in persona del suo procuratore e rappresentante legale pro tempore Dott. Parte_1
, P.IVA , con sede a Milano, Piazza Tre Torri n. 3, elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata a Siracusa, Viale Scala Greca n. 321, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
nata a [...] l'[...], C.F.: residente a [...], CP_1 C.F._1
Via Traversa Sinerchia n. 1/G ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Viale Scala Greca n. 406, presso lo studio dell'Avv. Roberto Trigilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E contro
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._2 residente a [...]
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 1367/2021, pubblicata in data 10.11.2021,
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.09.2025, celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1367/2021, pubblicata in data 10.11.2021, con cui il Giudice di pace di Siracusa aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata nei confronti di CP_1
e di al fine di ottenere il ristoro per i danni subiti in occasione Controparte_2 Parte_1 del sinistro verificatosi in data 07.11.2020 in Siracusa, Contrada Sinerchia n. 1/C, allorchè la alla guida del suo veicolo targato DN309FX (ed assicurato ), nell'uscire CP_2 Pt_1 dall'immobile di proprietà di aveva recato danno al cancello in ferro battuto, CP_1 chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
In particolare l'appellante deduceva che:
- , ritenendosi non soddisfatta dell'offerta pari ad Euro 425,00 formulata in CP_1 data 05.01.2021 da nel corso delle trattative per il componimento bonario della Parte_1 controversia, proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 167/2021
R.G. innanzi al Giudice di pace di Siracusa, nei confronti di e di Parte_1
, per accertare il danno provocato da quest'ultima al cancello Controparte_2 di accesso all'area comune di residenza;
- costituitasi nel suddetto procedimento accertava, nelle more del giudizio, Parte_1 tramite l'acquisizione della documentazione anagrafica, il rapporto di filiazione tra la Sig.ra e la Sig.ra e riteneva conseguentemente la domanda CP_1 Controparte_2 risarcitoria inammissibile ex art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private;
-prima della definizione della procedura di ATP, , tuttavia, introduceva CP_1 giudizio di cognizione innanzi al Giudice di pace (ove veniva chiamata in qualità Pt_1 di terzo, su istanza di parte attrice) chiedendo la condanna di parte convenuta stante la non adeguatezza dell'offerta di (pari a 355,00 + 70,00 euro per onorario) rispetto al Pt_1 danno patito il cui preventivo era stato calcolato in euro 2.440,00;
costituitasi nel suddetto giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda Pt_1 ricorrendo i presupposti ex art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private, stante l'accertato rapporto di parentela tra le parti;
-il Giudice di pace di Siracusa, dopo avere istruito la causa, all'esito del procedimento accoglieva la domanda attorea, rilevando sia la mancata diligenza del buon padre di famiglia da parte dell'Assicurazione che avrebbe dovuto provvedere preventivamente all'accertamento del rapporto di parentela, sia la sussistenza per facta concludentia di una rinuncia dell'assicurazione a far valere l'eccezione di improcedibilità della domanda, avendo presentato l'offerta economica nella procedura di ATP;
quindi condannava in solido la convenuta ed il terzo chiamato al pagamento in favore della la somma di Euro 2.000,00 CP_1
2 quale saldo al risarcimento del danno da quest'ultima subito.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con l'atto introduttivo del presente giudizio, Pt_1
censurando le statuizioni del giudice di prime cure per erronea qualificazione del fatto,
[...] nonché per violazione delle norme codicistiche che regolano la materia contrattuale, con particolare riguardo alla disciplina dell'errore essenziale e riconoscibile e al principio di correttezza e buona fede;
e, con successiva istanza depositata in data 25.11.2021, chiedeva disporsi, Parte_1 inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con comparsa depositata in data 19.12.2021, si costituiva al solo fine di eccepire la CP_1 nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art. 164 comma 1 c.p.c..
non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_2
Con Ordinanza emessa in data 12.02.2022 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza dell'11.01.2022, rilevava la nullità della citazione in appello e ne disponeva la rinnovazione. provvedeva dunque a rinotificare l'atto di citazione alle odierne appellate e, alla Parte_1 successiva udienza del 23.06.2022 rinunciava alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata in data 11.09.2025, chiedeva dichiararsi il giudizio estinto o CP_1 improcedibile o inammissibile per difetto di procura in capo al difensore di parte appellante (il quale nel rinnovare la citazione non si era fatto rilasciare nuova procura) e per difetto di potere di rappresentanza in capo al (presunto) procuratore speciale di , Dott. , che ha Pt_1 Parte_2 rilasciato la procura al difensore di;
nonché in subordine rigettarsi l'appello perché infondato Pt_1 in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado solo in data 31.03.2023, all'udienza dell'11.09.2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , che seppure Controparte_2 regolarmente citata non si è costituita nel presente giudizio.
Devono inoltre essere disattese le eccezioni di estinzione, inammissibilità o improcedibilità dell'appello per nullità della procura in capo al difensore dell'appellante, nonché per difetto di rappresentanza in capo al Dott. nel conferire detta procura, formulate dall'odierna Parte_2 appellata.
Quanto all'eccezione di nullità della procura occorre precisare che per giurisprudenza costante la procura speciale validamente rilasciata a margine o in calce ad un atto di citazione dichiarato nullo,
3 non viene travolta dall'invalidità di tale atto ma, coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una autonomia logica e giuridica desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell'art. 82 c.p.c., nonché dal rilievo che dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa ove necessario la rinnovazione della citazione nell'ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite
(Cass. 28 aprile 2010 n. 10231).
Ed ancora, si precisa che, la procura speciale rilasciata dal difensore è negozio autonomo rispetto ad essa e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio consegua necessariamente la nullità del mandato alla lite. Quest'ultimo infatti si pone sempre come prius temporale ed è sempre un prius logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in considerazione dello ius postulandi che essa attribuisce (Cass. 11 agosto 2004
n. 15498).
In applicazione di tale principi va respinta l'eccezione preliminare di nullità della procura al difensore di non essendo necessario che lo stesso si munisse, in seguito alla disposta Pt_1 rinnovazione della citazione, di un nuovo mandato alle liti, stante appunto l'autonomia della procura originariamente rilasciata al difensore rispetto all'atto di citazione cui accede.
Anche l'eccezione sull'asserito difetto di potere di rappresentanza al conferimento della procura al difensore di in capo al Dott. , è infondata. Parte_1 Parte_2
Quest'ultima risulta essere a ciò pienamente legittimato in virtù dei poteri che gli sono stati conferiti dal Consiglio di amministrazione della Società, così come risultante alla pagina 1127 della visura camerale prodotta in atti.
Nel merito l'appello proposto da è fondato e deve essere accolto. Parte_1
Innanzitutto, va accolto il primo motivo con cui l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha sostenuto che l'acconto corrisposto da alla odierna convenuta Pt_1 equivale a una rinuncia per “facta concludentia” a far valere la oggi invocata eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria (laddove si è così espresso: “anzi essa (riferito ad Pt_1
provvedeva a corrispondere all'attrice, quanto di cui all'offerta, incassata da essa (riferito
[...] alla Sig.ra ) a titolo di acconto. Pertanto, per “facta concludentia” la convenuta CP_1
Impresa ha, di fatto, rinunciato a fare valere la invocata eccezione di improcedibilità”).
Dalla documentazione in atti risulta che, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in data 8.01.2021 abbia corrisposto alla controparte, mediante emissione di Pt_1
4 assegno, la somma di euro 425,00 — importo corrispondente all'offerta non formale ex art. 1220
c.c. — specificando che “la somma potrà essere trattenuta a titolo di acconto nel caso di non accettazione dell'offerta”.
Orbene, il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale inciso — “a titolo di acconto” — valesse quale rinuncia implicita della compagnia assicurativa al diritto di sollevare in sede giudiziale l'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria. Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa.
In primo luogo, la rinuncia a un diritto costituisce atto negoziale di natura dispositiva, che richiede una chiara e inequivoca manifestazione della volontà di abdicare a un diritto in via definitiva. Essa, pertanto, non può essere desunta in via automatica da comportamenti di mero fatto o da espressioni ambigue, ma necessita della sussistenza degli elementi essenziali del negozio giuridico richiesti dall'art. 1325 c.c., anche quando si tratti di atto unilaterale.
Nel caso di specie, dal tenore letterale della comunicazione emessa da non emergono in Pt_1 alcun modo elementi idonei a far ritenere una simile volontà abdicativa. L'espressione “potrà essere trattenuto a titolo di acconto” va infatti letta nel contesto tipico delle prassi liquidative delle compagnie assicurative, le quali, in via deflattiva e conciliativa, effettuano offerte parziali o anticipi al solo fine di favorire la composizione bonaria della controversia, senza con ciò riconoscere in radice la fondatezza della pretesa risarcitoria né rinunciare ai propri mezzi di difesa.
In tale prospettiva, il pagamento eseguito da deve essere correttamente interpretato come Pt_1 atto di correttezza negoziale ex art. 1220 c.c., volto a dimostrare la disponibilità al ristoro parziale e non come comportamento concludente di rinuncia. D'altra parte, la stessa dicitura “a titolo di acconto” presuppone la persistenza di una contestazione principale e non un riconoscimento integrale della pretesa o l'abbandono delle proprie difese.
Pertanto, il versamento parziale effettuato non è idoneo a integrare una rinuncia, né espressa né tacita, al diritto di far valere in giudizio l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, dovendo tale comportamento essere correttamente qualificato come atto meramente conservativo e strumentale al tentativo di definizione bonaria del sinistro.
In secondo luogo si rileva come in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la regola dettata dall'art. 129, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private – secondo cui il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del conducente non sono considerati terzi e, pertanto, non possono beneficiare, limitatamente ai danni alle cose, della copertura assicurativa – può essere oggetto di deroga convenzionale.
Tale deroga può essere validamente pattuita sia al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, mediante apposita clausola che estenda la copertura ai soggetti appartenenti al nucleo
5 familiare del conducente, sia successivamente al sinistro, nell'ambito di un accordo transattivo volto al risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21842/2019).
Nel caso concreto, non risulta che si sia verificata alcuna delle ipotesi sopra indicate. ha infatti dichiarato espressamente che la polizza stipulata con la sig.ra Parte_1 Parte_3 non contempla alcuna deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 129, virgola 2,
[...]
C.d.A. A fronte di tale dichiarazione, la sig.ra – che aveva interesse a dimostrare CP_1
l'esistenza della deroga – si è limitata a contestare genericamente la posizione dell'assicurazione, omettendo tuttavia di produrre in giudizio il contratto di polizza stipulato dalla figlia, dal quale si sarebbe potuta evincere l'asserita modifica convenzionale.
Parimenti, non risulta intervenuto alcun accordo transattivo tra le parti che possa essere interpretato come riconoscimento, da parte dell'assicuratore, di una deroga in favore del terzo danneggiato.
Va da ultimo evidenziato che anche ove si voglia trarre nella condotta di una rinuncia per Pt_1 facta concludentia, all'eccezione di improcedibilità, è innegabile che la volontà della stessa si è formata nell'errata percezione dell'assenza di qualsivoglia legame di parentela tra il soggetto assicurato ed il soggetto terzo che avanza pretese risarcitorie, legame la cui esistenza è stata sin dall'inizio scientemente omessa dall'odierna appellata. A riprova di ciò, la appellante, nel Pt_4 momento in cui è venuta a conoscenza, nelle more del giudizio di accertamento tecnico preventivo,
a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione, del rapporto di filiazione, ha immediatamente sollevato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private.
Per cui l'eventuale atto di rinuncia dell' a far valere in giudizio l'eccezione di inammissibilità Pt_1 risulterebbe viziato per errore nella formazione della volontà (espressione di un convincimento libero e motivato)ovvero inficiato dall'errore sulla qualità della persona dell'altro contraente.
Errore che, ai sensi dell'art. 1429 comma 1° n. 3), viene qualificato come essenziale in quanto sia stato determinante nella formazione del consenso e come tale idoneo ad invalidare ogni manifestazione di volontà anche se atto unilaterale.
Anche il secondo motivo, con cui l'odierno appellante ha censurato la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha sostenuto la colpa dell per non aver utilizzato la diligenza richiesta Pt_1 nell' accertare che non sussistesse tra le parti un rapporto di parentela (laddove scrive: “Se è vero che la convenuta impresa ha effettuato, infatti, il pagamento all'attrice nella data del 05.01.2021, è quantomeno ovvio che essa (riferito alla convenuta), essendo la diligenza del “bonus pater
6 familias”, si sarebbe dovuta preoccupare di accertare la eventuale esistenza di rapporti parentali tra l'attrice e la convenuta di tale portata e natura da rendere applicabile, alla fattispecie CP_2 per cui è causa, l'invocata norma dell'art. 129 cod. ass. Non si vede invero come la convenuta impresa, che certamente non è priva di mezzi e di risorse anche umane, altamente specializzate, non abbia ritenuto di dovere procedere a suddetto accertamento”), è fondato e va accolto.
Va detto che secondo la Giurisprudenza di legittimità la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale diventa improponibile se il danneggiato ostacola l'assicurazione nell'accertamento dei fatti, vanificando l'obiettivo deflattivo del procedimento stragiudiziale (nello specifico “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede abbia, con la propria condotta impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta” (Cass. Civ. sentenza n. 1829/2018).
Nel caso in esame, , nella lettera di denuncia del sinistro inviata alla con pec del CP_1 Pt_1
12.11.2020 e prodotta in atti, non solo ha taciuto subdolamente il rapporto di filiazione con il soggetto assicurato ingenerando così l'errore in capo alla Società assicurativa ma ha altresì dichiarato falsamente di essere la proprietaria del villino sito a Siracusa, Contrada Sinerchia n. 1 G, il cui cancello elettrico all'ingresso era stato danneggiato dall'urto con l'autovettura guidata dalla e il cui vero proprietario è il Dott. padre di circostanza CP_2 Persona_1 Pt_3 quest'ultima non contestata da parte appellata e comunque documentata in atti. Pertanto, ove a denunciare il sinistro de quo fosse stato il Dott. il medesimo cognome avrebbe potuto CP_2 insospettire la appellante inducendola ad approfondire la questione ed effettuando i dovuti Pt_4 accertamenti.
E' pertanto di tutta evidenza che ha agito in mala fede inducendo l'assicurazione in CP_1 errore, non potendosi dunque imputare a quest'ultima di aver assunto una condotta negligente.
Alla luce di quanto sopra, dunque, in accoglimento della domanda di parte appellante deve dichiararsi l'improcesibilità della domanda risarcitoria di attesa l'operatività al caso di CP_1 specie della disposizione di cui all'art. 129 comma 2 del codice delle assicurazioni private in considerazione del rapporto di parentela tra e (in qualità di figlia CP_1 Controparte_2 della prima).
Conseguentemente i restanti motivi d'appello devono ritenersi fondati e pertanto meritevoli di accoglimento, atteso che l'improcedibilità della domanda di rende non dovuti il CP_1 risarcimento del danno e le conseguenti spese a favore della stessa.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono seguire la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022,
7 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1367/2021 del Giudice di pace di
Siracusa, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da in quanto improcedibile. CP_1
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore di delle spese di CTU svolte nel Parte_1 giudizio di ATP e come da relativo decreto quantificate e liquidate;
nonché al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 (per il primo grado di giudizio e ATP) e in Euro 2.127,00 (per il secondo grado di giudizio) per un totale complessivo di 4.627,00, oltre spese generali pari al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lupo
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